Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 05/03/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico delle Pensioni
AL RA
ha adottato la seguente SENTENZA 68/2026 sul ricorso in materia di pensioni iscritto al n. 69897 del registro di segreteria, depositato il 12 maggio 2025, proposto da:
S. G. nato il OMISSIS, C.F. OMISSIS, residente a [...],
rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Bonaiuti, C.F.
[...], PEC paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16, giusta procura in calce ricorso introduttivo
-parte ricorrenteContro MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva con sede legale in Viale dell’Esercito, 186 - 00143 ROMA – costituitosi in proprio ai sensi dell’art. 158 c.g.c con memoria a firma del Capo Ufficio Contenzioso previdenziale Dirigente p.t.
Dott.ssa Marzia LETTIERI BARBATO, elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell’Esercito 178 - 186, 00143 Roma, P.E.C.
previmil@postacert.difesa.it
- -parte resistenteEsaminati gli atti ed i documenti della causa.
Udito, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, l’avv. Bonaiuti per parte ricorrente; assente il Ministero della Difesa come da relativo verbale di udienza.
Ritenuto in
F A T T O
I. Con il ricorso introduttivo, il sig. S., ex Caporale Maggiore Volontario in F.B. triennale in congedo per fine ferma dal 15 settembre 2001, nel passare in rassegna i diversi incarichi ricoperti dall’arruolamento sino al suo congedo, ha, tra l’altro, premesso:
- che durante il servizio è stato impiegato in impegnative e pericolose missioni ed operazioni militari e di soccorso, anche estere e internazionali – Kosovo, Macedonia e Albania, durante le quali sembra che abbia toccato e tirato con un collega un cavo elettrico di alta tensione che mentre stava effettuando una manovra con un camion militare si agganciava al camion stesso cadendo nel cassone e il ricorrente veniva sbalzato dalla cabina provando un forte dolore.
- che in data 03.08.2001 è stato dimesso dall’infermeria di corpo e inviato a visita medica collegiale presso la CMO di Udine e dimesso in pari data con diagnosi di “reazione ansioso-depressiva”
e provvedimento medico legale di non idoneità temporanea al servizio per gg. 20 con relativa licenza di convalescenza;
- che, quindi, fruiva di riposo medico domiciliare non facendo più rientro al corpo di appartenenza, persistendo i sintomi della patologia neurologica come da certificato del Dr. Vincenzo Arcidiacono del 23.08.2001, fino a quando in data 15.09.2001 è stato posto in congedo per fine ferma;
- che da allora ha iniziato a dare manifestazione di seri problemi psichici, senza che mai prima di essere giunto alle armi, egli avesse mai manifestato alcun tipo di malessere e/o disagio di carattere psichico;
- che in data 22.06.2005 il Dott. Renato Scifo ha certificato al sig.
S. di essere “affetto da Schizofrenia paranoide”, diagnosi confermata dalla ASL n. 3 di Catania Dipartimento Salute Mentale, con certificazioni del 05.04.2005, 02.02.2006 e 12.02.2009;
- che detta patologia persiste a tutt’oggi tant’è che il ricorrente è in cura presso la Psichiatra Dott.ssa Simona De Vivo in quanto affetto da Schizofrenia Paranoide cronica, per la quale patologia assume terapia farmacologica continuativa con antipsicotico e antidepressivo, sottoponendosi a controlli ambulatoriali periodici;
- di aver presentato domanda di pensione privilegiata pervenuta al Ministero della Difesa il 29.03.2006;
- che la C.M.O. di Messina con verbale n. 231 del 17.02.2009 ha posto il seguente giudizio diagnostico “Schizofrenia tipo paranoide”, - Ascrivibilità: 1^ ctg. Tab. A a vita”;
- il Ministero della Difesa, con decreto n. 362 del 28.08.2012, facendo proprie le valutazioni del Comitato Di Verifica per le Cause di Servizio parere n. 34589/2011 reso nell’adunanza n.
158/2012 del 12/04/2012, ha ritenuto non dipendente da causa di servizio la patologia in argomento ed ha, quindi, respinto la domanda amministrativa presentata dal ricorrente.
Tanto premesso, nel rimarcare come il sig. S. prima di approcciare il mondo militare non avesse alcun disagio di natura psichica, parte ricorrente contesta le conclusioni cui è pervenuto il Comitato di verifica, in quanto detto organo avrebbe ricondotto il citato disagio a fattori ereditari o endogeni preesistenti di cui, invero, non vi sarebbe traccia.
È stato, inoltre, evidenziato che, in ogni caso, laddove pur volendo seguire tale modo di argomentare, evidentemente le problematiche di salute preesistenti non sarebbero state valutate abbastanza attentamente al momento del Consiglio di Leva per accertare l’idoneità al servizio militare del sig. S. il quale venne dichiarato abile e idoneo al servizio in quanto proprio al Consiglio di Leva di Catania gli fu attribuito il coefficiente di idoneità massimo pari a 1 (uno), in valori decrescenti da 1 a 4, per la caratteristica somato-funzionale Psiche (PS).
Parte ricorrente, quindi, richiamate le diverse certificazioni mediche allegate ed alcune pronunce a sostegno della propria prospettazione, ha affermato che, nel caso in esame, risulterebbe indubbio che l’avere ritenuto lo S. idoneo al servizio e l’aver consentito che lo stesso prendesse parte alla vita militare ha rappresentato a dir poco un fattore aggravativo, e quindi una concausa, nella evoluzione clinica peggiorativa della malattia.
Parte ricorrente ha, altresì, osservato che l’infermità in questione, manifestatasi durante il servizio militare, andrebbe messa in stretto rapporto con lo stesso per come caratterizzato da particolare stress psico-fisico ed evidentemente troppo gravoso anche e soprattutto in relazione alla personalità del ricorrente, elemento, come visto e detto, evidentemente sottovalutato e comunque non adeguatamente valutato alle visita di leva e di incorporamento e fattore che ha assunto il ruolo di causa e/o concausa preponderante e necessaria all’insorgenza della patologia in questione.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: …l’accoglimento del ricorso, con riconoscimento e dichiarazione della SÌ dipendenza da causa di servizio dell’infermità in oggetto e per l’effetto del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata vitalizia di 1^ ctg. tabella A dalla data del congedo, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulle somme spettanti anche a mente delle sentenze delle SS.RR. n. 10/2002 e n. 8/2007.
In via subordinata, stante la natura della controversia, la nomina di uno o più consulenti tecnici ai sensi degli artt. 97 e 166 del Codice di Giustizia Contabile.
Con vittoria di spese e riserva di altro aggiungere e meglio motivare anche con eventuale perizia medico-legale all’esito della produzione avversaria.
Si chiede che venga disposta l’acquisizione dell’intero fascicolo amministrativo.
II. Con decreto del 15 settembre 2025 comunicato in pari data a parte ricorrente è stata fissata l’udienza del 15 gennaio 2026 e il 9 ottobre 2025 il Ministero della Difesa ha depositato il fascicolo amministrativo del sig. S.
III. Con memoria depositata il 5 gennaio 2026 parte ricorrente, nel constatare la mancata costituzione dell’Amministrazione resistente, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
IV. Con comparsa del 9 gennaio 2026 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che, ripercorso l’iter amministrativo seguito dal ricorrente, ha difeso la correttezza del proprio operato nonché delle valutazioni contenute nel parere emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) rilevando la carenza di prova di quanto sostenuto da parte ricorrente.
L’Amministrazione ha, quindi, concluso chiedendo: “in via principale, respingere il presente gravame in quanto privo di giuridico fondamento ed in assenza di elementi concludenti di prova relativi alla sussistenza del nesso causale tra la patologia sofferta ed il servizio militare prestato, con mancato assolvimento dell’onere della prova ex art. 2697 c.c..
In subordine, in caso di accoglimento del presente ricorso, si eccepisce il decorso del termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 428/1985, con decorrenza degli eventuali ratei pensionistici arretrati da data non anteriore al 09/05/2020, quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo (09/05/2025), attesa la notifica del Decreto impugnato all’istante in data 13/11/2012 per il tramite della Regione Carabinieri SiciliaStazione di Gravina di Catania.
In ulteriore subordine, si chiede che gli oneri accessori eventualmente spettanti sui ratei pensionistici arretrati vengano attribuiti secondo i criteri fissati dalla Sentenza n. 10/2002/QM come interpretata dalla Sentenza n.6/2008/QM, entrambe rese dalle Sezioni Riunite di Codesta Corte.
Con vittoria di spese di giudizio ai sensi dell’art. 158 del Codice della Giustizia Contabile come novellato dall’art. 70 del Decreto Legislativo n. 114/2019 con rinvio all’art. 152/bis delle Disposizioni di attuazione al c.p.c., ovvero nella misura che Codesto Onorevole Giudice riterrà congrua”.
V. All’udienza del 15 gennaio 2026, in assenza del Ministero, parte ricorrente, preliminarmente, ha opposto la tardività della memoria di costituzione del Ministero della Difesa con conseguente decadenza dalla proposizione delle relative eccezioni. Ha chiesto, pertanto, lo stralcio delle relative memorie.
Nel merito, richiamate le missioni svolte dal ricorrente, l’assenza di patologie analoghe tra i familiari dello stesso e le visite mediche preliminari alle quali è stato sottoposto, ha insistito nell’accoglimento del ricorso e, in via subordinata, nell’istanza di CTU medico legale.
Il giudizio, pertanto, è stato posto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia “Schizofrenia tipo paranoide” – già diagnosticata al sig. S..
Preliminarmente, va dichiarata l’ammissibilità della comparsa di costituzione del Ministero della Difesa. Ancorché la stessa sia pervenuta il 9 gennaio 2026- e quindi oltre la scadenza del termine di cui all’art. 156 c.g.c. - deve rammentarsi che l’art. 155, comma 9, c.g.c. stabilisce che Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.
Pertanto, risulta evidente che il Legislatore ritiene ammissibile che la parte resistente si costituisca sino al giorno dell’udienza.
D’altro canto, deve rammentarsi che l’art. 93, ai commi 9 e 10, c.g.c. stabilisce, inoltre, che La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi, fino all'udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti che offre in comunicazione in segreteria o mediante comparizione all'udienza.
In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture contro di lui prodotte.
L’art. 156, commi 1 e 2, c.g.c. prevede poi che Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all’articolo 28, comma 2.
2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in segreteria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.
Da tanto consegue che devono ritenersi applicabili le preclusioni di cui all’art. 156 comma 2 c.g.c. e, pertanto, la costituzione del Ministero della Giustizia deve ritenersi ammissibile sebbene la stessa sia decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio o domande in via riconvenzionale.
2. Passando al merito del presente giudizio, deve rammentarsi in primo luogo che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall’Amministrazione, bensì l’accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito),
spingendosi il potere del giudice a sindacare il “rapporto” giuridico anziché il mero “atto”.
Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all’an o al quantum del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).
Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure incidenter tantum, gli atti amministrativi – seppure illegittimi –
compresi quelli riguardanti la posizione di status del pubblico dipendente emanati dall’Amministrazione di appartenenza (C.d.c.
Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n.
46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App.
n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167;
in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n.
12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).
Il giudizio pensionistico, in altre parole, non si incentra soltanto sulla legittimità dell’atto avversato ma mira ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’ottenimento del beneficio invocato.
3. Tanto premesso, nel merito, può affermarsi che il ricorso in esame è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Anzitutto deve puntualizzarsi che la questione risolutiva della presente controversia consiste nell’accertamento dell’eventuale dipendenza dal servizio della patologia "Schizofrenia tipo paranoide "
sofferta dal ricorrente, secondo quanto previsto dall’art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che subordina la concessione del trattamento privilegiato al caso in cui l’infermità derivi da fatti di servizio.
Sotto tale ultimo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore all’art. 64
(concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore
“determinante” quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o - si aggiunge - le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e “determinante”
delle infermità o lesioni riportate.
L’impostazione attorea vorrebbe dimostrare che la citata patologia psichica vada ricondotta al servizio prestato sostanzialmente in ragione della non corretta valutazione delle condizioni in cui il servizio è stato svolto dal ricorrente (pars destruens) senza, tuttavia, fornire alcuna precisa prospettazione sulle ragioni per le quali detta patologia debba accertarsi come dipendente da causa di servizio (pars construens).
Il richiamo all’episodio relativo al cavo elettrico di alta tensione, peraltro formulato in temini dubitativi dallo stesso ricorrente, risulta, infatti, meramente labiale e privo di qualsiasi elemento probatorio che possa confermarlo.
Per il resto, il ricorrente si è limitato a rassegnare l’attività di servizio quale conducente di mezzi durante le missioni all’estero, senza individuare - e soprattutto provare - specifiche condizioni od eventi verificatisi in servizio che siano idonei a costituire causa, o concausa efficiente e determinante, dell’insorgere della patologia diagnosticata.
Si ritiene, invece, che il legislatore non abbia inteso conferire ai pubblici dipendenti una sorta di privilegio mediante l’attribuzione automatica in favore dei medesimi di un beneficio economico a fronte dell’insorgenza di qualsivoglia patologia. In assenza di una analitica definizione normativa della nozione “causa di servizio”, appare, infatti, ragionevole presumere che il legislatore si sia voluto riferire a circostanze di natura particolare che, in ragione della loro eccezionalità rispetto all’ordinario, abbiano effettivamente influito in modo significativo sull’insorgenza o sull’evoluzione dell’infermità. Tale interpretazione appare coerente sia con l’esigenza di delimitare in modo equilibrato la latitudine del concetto di “causa di servizio”, la quale, diversamente opinando, sussisterebbe pressoché sempre, sia con l’esigenza di giustificare l’esborso di denaro pubblico solo a fronte di eventi che appaiano effettivamente meritevoli di un riconoscimento in sede amministrativa. (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, Sent., 08/02/2024, n.
1301).
Per quanto il servizio del ricorrente sia stato certamente impegnativo, reputa il giudicante che dalla documentazione in atti non emerga, tuttavia, lo svolgimento di incarichi che abbiano comportato disagi ulteriori ed eccezionali rispetto a quelli comunemente richiesti al personale de quo o alcuno specifico evento traumatico, avvenuto prettamente in servizio e per motivi di servizio, al seguito del quale possano essere sorta la citata infermità.
In altre parole, non può, sostanzialmente, ammettersi una prospettazione che vorrebbe ricondurre la necessaria prova sulla dipendenza da causa di servizio al generico riferimento a fattori stressogeni o ad episodi in alcun modo provati o alla mera coincidenza cronologica.
Peraltro, su quest’ultimo punto, deve osservarsi che non emerge neanche una piena connessione cronologica.
In data 3.08.2001, ossia poco più di un mese prima del congedo
(15.09.2001), la CMO di Udine ha rassegnato segni di malessere psichico, caratterizzato da insonnia e irrequietezza e l’USL di Catania, il 30.08.2001, poco più di due settimane dal congedo, ha attesta un disturbo dell’adattamento, non specificato. Il certificato del 5.04.2002 del Prof.
Virzì, inoltre, nel far riferimento ad una forma di psicosi reattiva breve, riferiva di aver osservato un recupero quasi completo.
La diagnosi di “schizofrenia paranoide” è, invece, giunta il 22.06.2005
(poco meno di quattro anni dopo il congedo) ovvero quando il ricorrente era ormai lontano dal fattore asseritamente determinante o aggravante della patologia psichica sofferta.
La documentazione offerta da entrambe le parti conferma, dunque, quanto affermato dal CVCS ossia che L’affezione, che si manifesta in giovane età, è presumibilmente preesistente al servizio anche se non evidente, e quindi indipendente dai fattori esterni ad esso connessi, i quali possono tutt’al più agire come fattori slatentizzanti, soltanto se tra essi e l’inizio della sintomatologia è dimostrabile, oltre ad un rapporto modale, qualitativo e quantitativo, una stretta ed immediata connessione cronologica, assolutamente mancante nel caso in questione.
Rispetto a detta valutazione, parte ricorrente non ha fornito una prospettazione alternativa che possa in qualche modo farne dubitare limitandosi sostanzialmente a provare che detta patologia fosse non evidente al momento della visita innanzi al Consiglio di Leva.
Per il caso in esame, in sostanza, deve condividersi quella giurisprudenza, la quale ritiene che lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto – si badi bene, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti – non possa assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale)
dell’insorgenza della patologia invalidante: (cfr. Corte dei conti, Sez.
giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018), secondo cui «La dizione utilizzata dal legislatore per quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio espletato sia stato causa o quanto meno concausa efficiente e determinante delle infermità o lesioni riportate».
Come è chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non risulta, quindi, documentata e dimostrata
– in violazione del dettato di cui all’art. 2697 c.c. - la potenziale sussistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e le patologie sofferte.
Questo giudice ritiene, pertanto, che - fermi restando il lodevole servizio prestato e le qualità professionali del sig. S.– parte ricorrente non abbia fornito elementi di prova sufficienti a testimoniare la presenza di eccezionali elementi di rischio tali da assurgere a fattore determinante per l’insorgere della patologia sofferta dal ricorrente o a far dubitare della correttezza della valutazione compiuta dal CVCS.
L’assenza di documentazione probatoria significativa circa l’asserita dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente esclude, inoltre, l’utilità di una CTU a riguardo.
Le parti, infatti, non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886 ord.
19631/2020).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi euro 500 in favore dell’Amministrazione resistente.
Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
AL RA
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone
che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Giudice
AL RA
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 5 marzo 2026 Pubblicata il 5 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di S. G. C.F.OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 5 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)