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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/10/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
LO De AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3259 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avvocato VERCILLO SIMORA
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t. con il patrocinio dell'avvocato SORRENTINO Controparte_1
CONCETTA
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 12 agosto 2022, con cui ha Controparte_1 ad essa intimato il pagamento della somma di euro 12.168,48 in forza del decreto ingiuntivo n.
1344/2008 (Rg n. 3905/08).
Ha, in particolare, eccepito l'opponente: 1) il difetto di legittimazione di “per Controparte_1 invalidità delle cessioni di credito in forza della quali dichiara di agire”; 2) l'inopponibilità, in ogni caso, delle cessioni “ai sensi degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 nonché 106 comma 13 del D.Lgs.
n. 50/2016”, non avendo essa aderito alle cessioni in discorso;
3) la prescrizione quinquennale e/o decennale del credito azionato (interessi di mora) ai sensi dell'art. 2948, comma 4 c.c. risalendo le somme richieste all'anno 2008; 4) l'improcedibilità della procedura esecutiva ai sensi del D.L. n.
146/2021, convertito in legge n. 215/2021; 5) l'infondatezza della pretesa per non essere stati indicati nel precetto i criteri di calcolo della somma chiesta in pagamento a titolo di interessi di mora.
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare la nullità e/o inammissibilità/ invalidità dell'atto di precetto oggi opposto, date le motivazioni sopra espresse;
2. Nel merito, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
1718-2019 - RG5044-2019 emesso dal Tribunale di Cosenza. Dichiarare che il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa.
3. In ogni caso: condannare al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”. Controparte_1
Costituitasi in giudizio, ha resistito all'opposizione sostenendo la propria Controparte_1 legittimazione ad agire sulla scorta delle cessioni depositate e della loro rituale comunicazione all'Asp di Cosenza, non necessitandosi l'adesione del debitore stante l'inapplicabilità alle aziende sanitarie della disciplina normativa richiamata dall'opponente. Ha, inoltre, contestato l'eccezione di prescrizione decennale del credito (ritenuta applicabile nel caso di specie) in ragione dell'intervenuta notificazione di una serie di atti interruttivi eccependo l'inapplicabilità del blocco delle esecuzioni di cui al D.L. 146/2021 vertendosi in materia di opposizione a precetto e, dunque, in assenza di procedura esecutiva in corso. Nel merito, l'opposta ha eccepito la genericità della contestazione relativa al quantum della pretesa creditoria azionata sostenendo che, in ogni caso, “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante da un titolo esecutivo - contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla essendo sufficiente che il creditore abbia numericamente indicato il suo credito nel caso di obbligazioni di denaro”.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di “rigettare l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., in difetto di istanze di prova costituenda, sulle conclusioni cartolari delle parti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
****
Va osservato preliminarmente che, poiché il decreto ingiuntivo n. 1344/2008 (costituente il titolo esecutivo sulla base del quale l'opposta ha preannunciato col precetto l'inizio dell'esecuzione all'Asp) è stato emesso dal Tribunale di Cosenza in favore di quale cessionaria di CP_2
originaria creditrice dell , in difetto di opposizione Controparte_3 Parte_1 all'ingiunzione, è coperta dal giudicato ogni questione relativa alla validità e/o opponibilità della cessione del credito da a Controparte_4 CP_2
Per le cessioni successive, osserva il Tribunale che, incontestata la circostanza che la creditrice
[...] sia stata assorbita da di cui ha fornito prova della fusione per CP_2 Controparte_5 CP_1 incorporazione con mediante deposito della visura camerale della società Controparte_6 incorporante, l'opposta ha prodotto atto di cessione dei crediti di (pacificamente Controparte_6 titolare del credito portato dall'ingiunzione n.1344/2008) a del 17 dicembre 2018 da Parte_2 cui risulta (v. allegato A) la cessione, da parte di a , (anche) del credito CP_6 Parte_2 dalla cedente vantato nei confronti dell dell'importo di euro 10.339,67 di cui alla Parte_1
“fattura interessi” n. 437 del 13 dicembre 2018 emessa sulla base del titolo esecutivo “n. 1344/08” –
“Tribunale di Cosenza”.
Nessun dubbio può, quindi, sussistere sul fatto che titolare del credito di cui al decreto CP_6 ingiuntivo posto alla base del precetto qui opposto, ha ceduto a , in data 17 dicembre 2018, Parte_2 il credito costituito dagli interessi di mora derivanti dal tardivo pagamento del capitale ingiunto, fino al 17 dicembre 2018 pari ad euro 10.339,67. Nel contratto di cessione si legge, infatti, che la cessione comprende, oltre al capitale, anche gli accessori e quindi gli interessi.
Il predetto atto di cessione risulta essere stato comunicato a mezzo raccomandata alla debitrice in data
22 marzo 2019 (v. allegato 5 alla comparsa di costituzione e risposta).
ha poi depositato (allegato 6) contratto di cessione di crediti del 24 giugno 2019, CP_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29/06/2019 (allegato 7) con cui ha ad Parte_2 essa ceduto i crediti vantanti nei confronti dell di cui alla fattura interessi n. 437 Parte_1 dell'importo di euro 10.339,67 originata dal D.I. 1344/2008. Detto atto di cessione risulta essere stato comunicato a mezzo raccomandata alla debitrice Asp di
Cosenza in data 22 luglio 2019 unitamente all'allegato A contenente la “lista dei crediti ceduti” (v. allegato 8).
Da quanto esposto, emerge la titolarità in capo a del credito azionato col precetto, Controparte_1 siccome fondato sul decreto ingiuntivo n. 1344/2008 emesso dal Tribunale di Cosenza.
Va disattesa, inoltre, l'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva preannunciata col precetto.
Ed infatti, il D.L. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, ha introdotto il c.d. “blocco delle azioni esecutive” contro le , iniziando l'esecuzione con la notifica Controparte_7 del pignoramento, la normativa invocata dall'opponente non può trovare applicazione nel caso di specie.
Quanto all'opponibilità all'Asp delle cessioni in virtù delle quali è divenuta titolare del CP_1 credito oggetto del precetto, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente Asp, va in primo luogo esclusa l'applicabilità alla fattispecie odierna della disciplina dei crediti verso la P.A., ed in particolare il dedotto divieto di cessione “senza l'adesione” dell'ente, di cui al citato art. 70, che richiama l'art. 9, allegato E, della Legge n. 2248 del 1865, secondo cui “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la norma dell'art. 70 del R.D. n. 2240 del
1923 si riferisce, infatti, soltanto alle amministrazioni statali sicché, trattandosi di norma speciale
(Cass. Civ, n. 17496/2008, n. 6038/2010, n. 23273/2014, n. 2760/2015, n. 20793/2015, n.
21747/2016), non può essere applicata analogicamente alle in ragione Parte_3 delle caratteristiche peculiari che differenziano tali enti da quelli statali o territoriali: al fine di perseguire i propri fini istituzionali, le ASP sono costituite con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale e la loro organizzazione nonché il loro funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento, cui è demandata la disciplina per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente (cfr., oltre alle numerose sentenze già emesse dall'intestato Tribunale sul punto, anche Tribunale Milano, sez. I, n.
7130 del 11.11.2020).
Si rileva, inoltre, che il divieto di cessione senza adesione si applica solo ai rapporti di durata rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore,
“l'inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti (Cass. civ., n. 268/2006, Cass. civ., n. 2209/2007).
Consegue, altresì, che allorquando il contratto si conclude, non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2240/1923, art. 70 e L. n. 2248/1865, art. 9 e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 c.c. che, per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso (Cass. civ., n.
2209).
Vieppiù, si osserva che le cessioni risultano essere effettuate ex legge n. 130 del 1999, in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione. In particolare, l'art. 4, comma 1 prevede che “alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 17”, mentre il comma 4-bis del medesimo articolo dispone che “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.
Ne consegue che, ai fini dell'opponibilità delle cessioni, è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Con riferimento, invece, alla disciplina di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 - che sancisce espressamente l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, salvo il rifiuto notificato al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione – ritiene il Tribunale di aderire a quella giurisprudenza di merito che ravvisa “una continuità di ratio con le norme della legge di contabilità pubblica che prevedono l'adesione dell'amministrazione ceduta: anche il rifiuto della cessione soddisfa, come l'adesione, l'esigenza di garantire, mentre il contratto è in corso, la regolare prosecuzione del rapporto, evitando che possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione” (v. Corte d'Appello di Milano,
n. 732/2022 pubbl. il 03 marzo 2022), in linea con la copiosa giurisprudenza di legittimità che giustifica le limitazioni al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), alla luce dell'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto, evitando che possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e così possa essere compromessa l'ulteriore, regolare, prosecuzione del rapporto (v., di recente, Cass. Civ., n.
24758 del 15.09.2021).
Nel caso di specie, l'opponente, pur essendone onerata in base alle normali regole che disciplinano l'onere probatorio nel giudizio civile da inadempimento, non ha allegato – né tantomeno provato – che le cessioni rifiutate si riferiscono a rapporti ancora in corso (risulta piuttosto dagli atti il contrario).
Avendo l'opposta, come già visto sopra, fornito la prova non solo della pubblicazione dell'avviso delle cessioni sulla G.U. ma anche della comunicazione, mediante lettera informativa, alla stessa debitrice ceduta, l'eccezione è destituita di fondamento anche in relazione a questo ulteriore profilo.
Per tutte queste ragioni deve concludersi per la piena efficacia ed opponibilità della cessione dei crediti azionati a CP_1
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione.
Premette il Tribunale, quanto al termine di prescrizione applicabile, che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948,
n. 4, c.c., invocata dall'Asp di Cosenza, anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione “e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità (cfr. Cass. Civ., n. 22276/2016), sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale (Cass. civ., n. 22276/2016 nonché 17197/2012), quali sono anche gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231 del 2001 e succ. modifiche. Tali interessi vanno, infatti, versati in unica soluzione e decorrono automaticamente dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 4 citato D. Lgs. che li rende esigibili (Cass. Civ., n. 22276/2016,
n. 23670/2006, n. 23746/07, n. 19487/11).
Ciò chiarito, si osserva che le fatture azionate col monitorio risalgono agli anni 2006 e 2007 (v. ricorso monitorio).
Risulta dagli atti che in data 25 novembre 2018 ha notificato all'Asp il decreto CP_2 ingiuntivo n. 1344/2008 (v. allegato 1 alla comparsa di costituzione e risposta di ) così CP_1 interrompendo per la prima volta il termine decennale di prescrizione: le fatture azionate col monitorio risalgono, infatti, agli anni 2006 e 2007.
Diversamente da quanto sostenuto da , non può invece essere riconosciuta efficacia CP_1 interruttiva della prescrizione alla notifica dell'atto di precetto del 26.02.2010 (v. sempre allegato 1 alla comparsa di costituzione e risposta di ) poichè con quel precetto il creditore non ha CP_1 intimato il pagamento degli interessi di mora ma solo del capitale e delle spese.
Alla voce: “Interessi come liquidati” non è stata infatti indicata alcuna somma.
Ha invece efficacia interruttiva della prescrizione la comunicazione della cessione del credito fatta all'Asp il 22 marzo 2019, siccome intervenuta nel decennio dal 25 novembre 2008.
Nella comunicazione anzidetta, dopo avere informato il debitore ceduto dell'avvenuto trasferimento della titolarità del credito, vi è l'espressa richiesta da parte di di ottenere il pagamento del CP_1 credito acquisito.
Si legge, infatti, a pagina 2 – punto 5 che, “in conseguenza della cessione” si chiede all'Asp “di effettuare ogni pagamento relativo ai crediti sul conto corrente denominato Conto Incassi” di cui vengono indice anche le coordinate.
Si tratta di atto che chiaramente contiene la richiesta di pagamento del credito e che è, come tale, sicuramente idoneo a costituire in mora il debitore.
Com'è noto, infatti, “perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art.
2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (tra le tante, v. Cass. Civ., ordinanza n. 7188/2025);
Analogo contenuto presenta anche la seconda cessione (da spe a ), comunicata Pt_2 CP_1 all'Asp di Cosenza con lettera raccomandata ricevuta il 22 luglio 2019.
A tali missive è infine seguita la notifica del precetto qui opposto, in data 8 agosto 2022.
Infondata è, infine, anche la contestazione del quantum richiesto in pagamento col precetto. Sul punto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della S.C. “l'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla. Ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2” (cfr.
Cass. civ., n. 4008/2013 che richiama, a sua volta, Cass civ., n. 11281/1993).
Ciò in quanto il precetto non è un atto dal contenuto autonomo ma va necessariamente ad integrarsi con le previsioni del titolo esecutivo (cfr. Cass. civ., n. 9389/2016 e 4008/2013).
Nel caso che ci occupa, il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) come integrato dal ricorso monitorio, contiene tutti gli elementi idonei ad individuare la somma precettata: elenco delle fatture con relative scadenze e indicazione del tipo di interessi applicato (interessi commerciali ex D. lgs 231/2002), determinato ex lege.
Ne consegue che, in difetto di specifiche e puntuali contestazioni sul punto da parte dell'Asp, il calcolo degli interessi deve ritenersi correttamente eseguito.
L'opposizione deve essere conclusivamente rigettata e l'Asp di Cosenza condanna al pagamento delle spese legali sostenute dall'opposta che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio euro 460,00, fase introduttiva euro 389,00, fase di trattazione euro 840,00, fase decisoria euro 851,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'Asp di Cosenza al pagamento delle spese legali sostenute da parte opposta che liquida in euro 2.540,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 21/10/2025
IL GIUDICE Dott.ssa LO De AN