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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, nella persona del giudice unico Marco Campagnolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8193/2024 del ruolo generale promossa da
, nato a [...] il [...], residente Parte_1
in Chirignago (VE), via Sant'Elena n. 11/A, C.F.: C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Carone del Foro di
[...]
Venezia
c o n t r o
, in Venezia-Chirignago via Sant'Elena, civici Controparte_1
nn. 3, 5, 7 e 9, C.F.: , in persona dell'amministratore p.t. P.IVA_1
nelle persone dei suoi le- Controparte_2
gali rappresentanti p.t. geom. , Controparte_3
corrente in Mestre (Venezia), via Filiasi n. 105, P. IVA: P.IVA_2
(P.E.C.: con avv. Ferialdi nonché contro Email_1
, nella persona del Sindaco p.t. quale suo le- Controparte_4
gale rappresentante, in Venezia - San Marco 4091, P. IVA: E
(P.E.C.: enezia - P.IVA_3 Email_2 CP_4 Email_4
enezia.it) avv.
[...] CP_4 Parte_2
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_3
rignago (VE), via Sant'Elena n. 7/7, C.F.: CodiceFiscale_2
- 1 - , nato a [...] il [...], resi- Parte_4
dente in Chirignago (VE), via Sant'Elena n. 7/7, C.F.:
[...]
avv. Niero Andrea;
C.F._3
oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assem- bleare - spese condominiali;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'attore, in via preliminare disporsi, anche inau- Parte_1
dita altera parte, la sospensione della delibera condominiale del
20.02.2024. nel merito in via principale 1) Accertarsi e dichiararsi l'annullamento e/o la nullità e/o l'illegittimità della delibera assembleare del
20.02.2024 di cui al punto 1) per le approvazioni del rendiconto eser- cizio al 31.12.2023 e per l'effetto condannarsi il a Controparte_1
revisionare il rendiconto per l'anno 2023 con l'inserimento al passivo del suo stato patrimoniale di debiti per almeno € 7.763,88 quali spese di lite in favore del dott. e per almeno € 33.805,68 per lavori Pt_1
su parete est e quota 2/3 lavori su terrazza Zambito nonché oneri coordinamento sicurezza per i precetti n. 5 e n. 7 della sentenza n.
595/2021 del Tribunale di Venezia passata in giudicato e per la delibe- ra dei condomini di data 29.09.2021 (doc. 40) tuttora vigente an- CP_1
che se impugnata dall'attore nella causa R.G. 11340/2022 Tribunale di
Venezia per errati riparti oneri lavori da eseguire e per i patrocini del illecitamente computati a debito dell'attore; Controparte_1
2) Accertarsi e dichiararsi l'annullamento e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità della delibera assembleare del 20.02.2024 di cui al punto
1) nella parte in cui variò il criterio di riparto delle spese di ammini- strazione nonché per le mancanze degli ordini del giorno per la varia- zione del riparto della spesa di amministrazione con la soppressione
- 2 - della delibera del 21.02.1987 per delibera illegittima, a danno dell'attore, ed aliena al sistema maggioritario ai sensi dell'art. 69
d.a.cc;
3) Accertarsi e dichiararsi l'annullamento e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità della delibera assembleare del 20.02.2024 di cui al punto
2) avente ad oggetto “lavori su parete est” per l'elusione del precetto n. 5 della sentenza n. 595/2021 del Tribunale di Venezia passata in giudicato, nonché per quorum costitutivi e deliberativi insufficienti per variare il suddetto precetto n. 5 passato in giudicato formale con la delibera assunta a maggioranza dai condomini il 20.02.2024; CP_1
4) Accertarsi e dichiararsi l'annullamento e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità della delibera del 20.02.2024 al punto
5) per l'approvazione del previsionale di gestione al 31.12.2024 sov- versivo dei precetti n. 5 e n. 7 della sentenza n. 595/2021 del Tribuna- le di Venezia e quorum insufficienti alla approvazione del preventivo di gestione in violazione dei suddetti precetti n. 5 e n. 7 della sentenza n. 595/2021 del Tribunale di Venezia già passata in giudicato;
5) Con- dannarsi la signora , il signor ed Parte_3 Parte_4
il , in via solidale fra loro e/o nella rispettiva quota Controparte_1
che sarà ritenuta di giustizia, a consentire il recupero del possesso per il dott. della sua p.lla n. 712 sub. 2 anche con la demolizione e Pt_1
l'arretramento dello stabile p.lla n. 2382 nella sua Controparte_1
parte sud/est edificata sulla Terza proprietà del dott. identifica- Pt_1
ta come p.lla n. 712 sub. 2, ponendo l'onere di demolizione ed i relati- vi costi a carico solidale e/o pro quota nella misura che sarà ritenuta di giustizia, di , e del Parte_3 Parte_4 CP_1
[...]
6) Condannarsi, in via solidale tra loro e/o nella rispettiva quota che
- 3 - verrà ritenuta di giustizia, il , il Controparte_1 Controparte_4
e , a risarcire il dott. Parte_3 Parte_4 Parte_1
ai sensi degli artt. 948 e 2043 cc, la somma di € 5.200,00 e/o
[...]
per quella diversa anche maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, per i rispettivi illeciti a danno del dott. Pt_1
nell'usurpare le proprietà del dott. particelle n. n. 768, n. 712 Pt_1
sub. n. 2 e n. 2382 ora sub. 26, dal febbraio dal 2019 tenuto conto che la sentenza n. 2779/2016 del Tribunale di Venezia passata in giudicato quantificò fra le stesse parti, alla pag. 11, in € 1.200,00 annui l'occupazione di fondo altrui, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
7) Condannarsi, in via solidale fra loro e/o nella rispettiva quota che verrà ritenuta di giustizia, il
[...]
e alla demolizione del ga- Controparte_5 Parte_4
rage eretto sulla p.lla n. 712 sub. 1 del Foglio n. 180 del CP_4
il quale fu edificato nel corso del 1983 in violazione ai dispo-
[...]
sti del Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia vigente nel
1983 (doc. 41) per l'altezza della costruzione e per la distanza illegit- tima dal ciglio della strada di circa sette metri in giudicato formale di proprietà VE quale la particella n. 768 posta a sud del fabbricato
, il tutto con spese a carico solidale e/o pro quota Controparte_1
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, a carico del CP_5
e di e;
8) Accertarsi e di-
[...] Parte_3 Parte_4
chiararsi proprietario delle p.lle n. 712 e n. 712 sub. Parte_1
2 nonché della sua fossa biologica ivi installata e disporre e/o senten- ziare la separazione, a spese di della sua fossa bio- Parte_1
logica dall'impianto fognario del;
9) Accertarsi e Controparte_1
dichiararsi cessata la pertinenzialità degli scoperti nord della p.lla n.
768 VE alla sua ora p.lla n. 2382 sub. 26 per la sopraggiunta totale
- 4 - inutilità del regime obbligato vigente nel 1985 per le aree commercia- li;
10) Piaccia all'Intestato Tribunale condannare i convenuti, ex art. 96, 3° comma, cpc alle aggravanti per le resistenze alla lite in spregio a giudicati mediante il pagamento in favore dell'attore dott. Parte_1
di una somma pari, almeno, all'importo delle spese di lite che
[...]
saranno liquidate.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) Ammettersi C.T.U. tecnica per: - l'accertamento dei confini di proprietà fra le p.lle n. 712 e n. 768 del Foglio n. 180 del Comune di
Venezia; - per la esatta quantificazione della distanza, illegittima, del- le costruzioni p.lla n. 712 sub. 1 e n. 2382 dal ciglio della strada sulla p.lla n. 768 VE ai sensi del Piano Regolatore Generale del Comu- ne di Venezia vigente nel 1983 (vedasi doc. 41); - per la esatta quanti- ficazione, con rappresentazione grafica, dell'edificazione della parte sud/est del p.lla n. 2382, dei medesimi Foglio e Controparte_1
Comune, su parte della terza proprietà p.lla n. 712 sub. 2; - per Pt_1
accertare e determinare, al fine di consentire il recupero del possesso per il dott. della sua p.lla n. 712 sub. 2, ampiezza, tipologia, Pt_1
modalità ed oneri per la demolizione e l'arretramento dello stabile p.lla n. 2382 nella sua parte sud/est edificata sulla Controparte_1
Terza proprietà del dott. identificata come p.lla n. 712 sub. 2; - Pt_1
per accertare e determinare la divisibilità e separabilità della fossa bio- logica del dott. installata nella sua proprietà (p.lle n. Parte_1
712 e n. 712 sub. 2) dall'impianto fognario del;
Controparte_1
B) Ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
B.
1 - Vero che redassi su incarico del nuovo Rego- Controparte_1
lamento di condominio (doc. 42) - vedi doc. 42 che mi si rammostra?
B.
2 - Vero che le due fosse biologiche a sud/est ed a sud/ovest
- 5 - dell'edificio sono escluse dall'elenco dei beni in Controparte_1
proprietà comune di tutti i condomini di cui all'art. 1 del Rego- CP_1
lamento da me redatto (vedi doc. 42 che mi si rammostra)? Si indica a testimone: arch. di Mestre. Altri testi riservati da Testimone_1
indicare nei concedendi termini;
per il in via preliminare cautelare: - rigettare Controparte_4
l'istanza di sospensione della delibera impugnata dall'attore in quanto infondata e carente dei presupposti necessari per la concessione della chiesta tutela cautelare;
nel merito: - dichiarare tardiva ai sensi dell'art. 1137 cc l'impugnazione della delibera del 20.2.2024 per le ragioni in narrativa esposte;
- dichiarare inammissibili le domande di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione nei confronti del per carenza di legitti- Controparte_4
mazione passiva dell'Ente, e comunque rigettarle in quanto infondate;
- rigettare tutte le domande nei confronti del (pun- Controparte_4
ti nn. 6, 7 e 9) in quanto prescritte, inammissibili e comunque del tutto infondate;
- dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attore in ordine alla domanda di cessazione della pertinenzialità di cui al punto n. 6 dell'atto di citazione e/o, comunque, rigettarla;
- in ogni caso di- chiarare prescritte, inammissibili, carenti di interesse ad agire e/o, co- munque, rigettare perché infondate le domande tutte proposte dall'attore. Con vittoria di spese e competenze di lite e con condanna dell'attore, ex art. 96, 3° comma, cpc. In via istruttoria: - ci si oppone all'ammissione della prova per testi formulata da parte attrice poiché del tutto irrilevante, generica ed anche superflua, ben potendo essere provata documentalmente;
- ci si oppone, infine, all'ammissione della consulenza tecnica, volta ad accertare circostanze smentite documen- talmente e relative alla domanda di cui il Tribunale difetta di giurisdi-
- 6 - zione, oltre che meramente esplorativa;
per il sospensione della delibera impugnata Controparte_1
dall'attore in quanto infondata e carente dei presupposti necessari per la concessione della chiesta tutela cautelare;
nel merito:
2. dichiarare tardiva ai sensi dell'art. 1137 cc l'impugnazione della delibera del
20.2.2024 per le ragioni in narrativa esposte;
3. rigettare l'impugnazione delle delibere condominiali adottate in data 20.2.2024 ai punti 1, 2 e 5 del 20.2.2024 in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche alla luce del giudicato contenuto nella sentenza n. 2779/2016 del Tribunale di Venezia;
4. rigettare, anche in virtù dei giudicati con- tenuti nelle sentenze n. 3287/2015 e 2779/2016 del Tribunale di Ve- nezia, la domanda di rimozione della “fossa biologica dell'attore” e la correlativa domanda di risarcimento danni, poiché totalmente infonda- te;
5. dichiarare la carenza di legittimazione passiva del CP_1
in ordine alla domanda di rivendica e di demolizione ed arretramento del e/o, comunque, rigettarla in quanto assolutamente in- CP_1
fondata;
6. dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attore in or- dine alla domanda di cessazione della pertinenzialità di cui al paragra- fo n. 6 dell'atto di citazione e/o, comunque, rigettarla poiché del tutto infondata;
in ogni caso:
7. per le ragioni in narrativa esposte ed in vir- tù del giudicato della sentenza n. 2779/2016 e n. 3287/2015 del Tribu- nale di Venezia, dichiarare prescritte, inammissibili, carenti di interes- se ad agire e/o, comunque, rigettare perché infondate le domande tutte proposte dall'attore per le ragioni esposte;
8. con vittoria di spese e competenze di lite e con condanna dell'attore, ex art. 96, 3° comma, cpc al pagamento in favore dei condomini di una somma pari, almeno, all'importo delle spese di lite che verranno liquidate;
in via istruttoria:
9. ci si oppone all'ammissione della prova per testi formulata da parte
- 7 - attrice poiché del tutto irrilevante, generica ed anche superflua, ben potendo essere provata documentalmente;
10. ci si oppone, infine, all'ammissione della consulenza tecnica, volta ad accertare circostan- ze smentite documentalmente e relative alla domanda di cui il Tribu- nale difetta di giurisdizione, oltre che meramente esplorativa;
per e , in via preliminare: rigetta- Parte_4 Parte_3
re l'istanza di sospensione della delibera impugnata dall'attore in as- senza di fondatezza e in particolare del fumus boni juris e del pericu- lum in mora. In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la carenza di giurisdizione e comunque l'improcedibilità della domanda di cui al punto 7) delle conclusioni dell'attore in quanto non preceduta da me- diazione obbligatoria e comunque per tutte le ragioni sopra esposte e per l'effetto rigettarsi la domanda.
In via preliminare: Accertarsi e dichiararsi la decadenza ex art. 936
CC nonché la carenza di legittimazione passiva dei Sig.ri e Pt_3
per le ragioni suesposte In via preliminare: accertarsi e di- Parte_4
chiararsi la carenza di legittimazione passiva dei sig.ri e Pt_3 [...]
in ordine alle domande n. 5), 6), 7) e 9) delle conclusioni di Pt_5
parte attrice e comunque in ordine a tutte le pretese avanzate da
[...]
nei confronti dei convenuti per le ragioni esposte in nar- CP_6
rativa.
In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse del
Dott. in ordine alla domanda n. 9) delle conclusioni Parte_1
di parte attrice per le ragioni esposte in narrativa.
In via principale nel merito: rigettarsi tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti dei sig.ri e Parte_3 Parte_6
in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni
[...]
esposte in narrativa. in ogni caso: con vittoria di spese competenze e
- 8 - accessori ex lege, anche relativi alla procedura di mediazione e alle eventuali spese di CTU e CTP e con condanna di parte attrice ex art. 96 cpc. In via istruttoria: si ribadiscono le contestazioni ed accezioni formulate in ordine alla documentazione dimessa ex adverso e ci si oppone all'ammissione della prova per testi formulata da parte attrice, in quanto irrilevanti, generici e, semmai, da provarsi documentalmen- te. Ci si oppone alla richiesta di CTU formulata da parte attrice poiché esplorativa, tesa a supplire le carenze di allegazione di controparte e contraria alle numerose sentenze allegate anche da parte attrice e a precedenti accertamenti tecnici, vuoi preventivi, vuoi in corso di cau- sa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. è proprietario di un'unità immobiliare situata Parte_1
all'interno del , un complesso edilizio corrente in Controparte_1
Venezia-Chirignago, via Sant'Elena, del quale detiene una quota pari a 315,840 millesimi. Il fabbricato, già adibito a sala cinematografica di proprietà del padre dell'attore, , è stato trasformato a Persona_1
uso residenziale in forza della concessione edilizia n. 10105/1990 del
Comune di Venezia.
2. La controversia trae origine dall'impugnazione delle delibere adottate, con il dissenso dell'attore, dall'assemblea del CP_1
il 20.2.2024, con le quali sono stati approvati il rendiconto con-
[...]
suntivo per l'esercizio 2023; il preventivo per l'esercizio 2024 e l'inizio dei lavori di rifacimento della facciata, ma poi si estende ad al- tre questioni che sembrano non attinenti rispetto al deliberato.
- 9 - 3. In particolare, il ha chiesto in atto di citazione, in via Pt_1
cautelare, la sospensione delle delibere assembleari impugnate, e nel merito: a) nei confronti del : di accertare e dichiara- Controparte_1
re l'annullamento e/o la nullità e/o l'illegittimità delle delibere dell'assemblea del 20.2.2024 contraddistinte dai numeri: 1); 2) e 5); di ordinare la rimozione di una fossa biologica;
b) nei confronti del di condannarlo: a risarcirgli i danni che lui avreb- Controparte_4
be patito a causa di errori commessi dall'Ente territoriale nel rilasciare la C.E. 10105/1990; alla rimessione in pristino, in solido con tali
[...]
e del garage insistente sul mappare 712 sub 1; c) nei Pt_7 Parte_4
confronti dei e la loro condanna alla rimessione Pt_3 Parte_4
in pristino, in solido con il del garage esistente Controparte_4
sul mappale 712 sub 1 e per la parte terminale sud/est del CP_1
d) nei confronti di tutti i convenuti di accertare che è cessato il
[...]
rapporto di pertinenza tra due mappali (numeri 768 e 2382 sub 26) di sua proprietà. L'attore ha precisato che l'istaurazione della causa è stata preceduta da un tentativo di mediazione senza esito.
4. Si sono costituiti i convenuti eccependo, in via preliminare l'intervenuta decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1137 cc, e conte- stando, sia in punto di diritto sia in fatto, quanto esposto da contropar- te.
5. Con ordinanza del 10.2.2025 il giudice, dopo avere rigettato l'istanza di sospensiva e le richieste istruttorie perché ritenuti, l'ordine di esibizione e la c.t.u. «superflui ai fini del decidere», e la prova orale inammissibile «poiché avente ad oggetto circostanze provate o da provare in via documentale», ha rinviato la causa per la discussione e decisione ex art. 281sexies cpc all'udienza del 10.7.2025 con termine
- 10 - per note conclusive. Quindi, in seguito a riassegnazione, la causa è stata differita al 16.7.2025 sempre per i medesimi incombenti.
6. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che le domande attoree debbano essere integralmente rigettate, senza che risulti necessario svolgere attività istruttoria.
7. In via preliminare va trattata l'eccezione di tardività dell'azione. I convenuti sostengono che per effetto della c.d. Riforma
Cartabia il dies a quo per il calcolo del termine ex art. 1137 cc decorre dalla data di comunicazione della domanda di mediazione. Applican- do questo criterio al caso in esame, poiché la domanda di mediazione
è stata comunicata il 12.3.2024, la causa doveva essere radicata entro l'11.4.2024, e dunque, la notifica dell'atto di citazione, eseguita il
15.4.2024, sarebbe tardiva.
8. L'eccezione è infondata, perché la procedura di mediazione è sta- ta prevista e, in talune situazioni, quali le controversie condominiali è stata addirittura imposta come condizione di procedibilità dell'azione allo scopo di deflazionare il contenzioso civile. Sarebbe quindi illogi- co e antieconomico per il sistema giustizia costringere un condomino a instaurare una causa prima ancora di conoscere l'esito della procedu- ra di mediazione: in altri termini, «…poiché l'11.04.2024 avrebbe an- che potuto anche non concludersi la mediazione è pacifico che la de- correnza del termine residuo per l'impugnazione sarà solo dalla defi- nizione negativa della mediazione» (p. 17 note . Pt_1
9. Entrambe le contestazioni sono prive di fondamento perché: sub.
1. Non è stata provata la dissociazione, e inoltre la causa dalla quale è originata la sentenza n. 595/2021 Tribunale di Venezia è stata pro- mossa da un condomino che lamentava infiltrazioni di acqua nel pro- prio immobile provocate dalla cattiva conservazione di altro immobile
- 11 - condominiale e parti comuni, sicché deve trovare applicazione il prin- cipio enunciato in motivazione da Cass. 2259/1998: «non esorbita certamente dalle sue attribuzioni la decisione autonoma dell'amministratore rispetto ad una lite quando con la domanda pro- posta contro il condominio si faccia valere la lesione di un diritto soggettivo derivante dal difetto di manutenzione ordinaria del tetto di copertura dell'edificio...presupposto essenziale per l'esercizio da par- te del condomino dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite è
l'esistenza d'una delibera dell'assemblea resa necessaria dal fatto che la citazione notificata all'amministratore contiene una domanda avente ad oggetto una materia di competenza dell'assemblea stessa.
Quando invece, come nel caso di specie, non esiste una delibera as- sembleare intorno alla lite promossa contro il condominio perché la domanda, per il suo contenuto, non esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, non esiste una condizione essenziale all'esercizio da parte del condomino dissenziente del potere (che nasce, contro il condominio, solo dopo che l'assemblea ha deliberato) di estraniarsi dalla lite scindendo la propria responsabilità in ordine alle sue con- seguenze per il caso di soccombenza. In tale ipotesi i condomini sono tenuti a sopportare gli effetti degli atti e, in generale, del comporta- mento dell'amministratore, ivi compresa la sua condotta in ordine al- la lite, per il solo fatto del mandato ad amministrare che gli è stato a suo tempo attribuito e della fiducia sottesa al suo conferimento, salvo il potere del singolo condomino - che nel caso di specie non risulta esercitato - di far ricorso all'assemblea a norma dell'art. 1133 cc».
10. Sub 2: la sentenza n. 595/2021 Tribunale di Venezia non con- tiene alcuna statuizione di condanna a favore del Nella cit. Pt_1
sentenza n. 595/2021 tr. Venezia l'unico riferimento al VE è con-
- 12 - tenuto nell'intestazione dove viene indicato come intervenuto, mentre né la motivazione, né il dispositivo lo menzionano in alcun modo.
11. In particolare, in motivazione non si trova traccia alcuna delle argomentazioni svolte dal le stesse, pertanto, quali che fosse- Pt_1
ro, devono ritenersi implicitamente rigettate per le ragioni enunciate a pagina 3: «per consolidata giurisprudenza del S.C., il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art.
118 disp. att. cpc, non è affatto tenuto a esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalla parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rile- vanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute omesse (per effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risul- tare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giu- dicante», alle quali segue conclusione che «Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata» (pag. 10). Coerente- mente in dispositivo il giudice, senza fare menzione alcuna alla posi- zione dell'intervenuto, si è limitato ad accogliere la domanda attorea e a regolare di conseguenza la rifusione delle spese di lite.
12. b) Con riguardo alle opere oggetto della condanna in forma specifica nella sentenza n. 595/2021, il motivo è inconferente, poiché relativo a una questione che non è stata oggetto della delibera impu- gnata e a un rendiconto anteriore a quello oggetto di causa.
13. Nella parte in cui avrebbe modificato a maggioranza i criteri di riparto delle spese di amministrazione che erano stati definiti dall'assemblea del 21.2.1987: in relazione a questa contestazione, nel verbale di assemblea oggetto della presente causa p. 3, al punto 1)
- 13 - dell'ODG l'amministratore ha dato atto di non aver rispettato, nel ri- partire le spese di amministrazione, le previsioni del Regolamento di
Condominio, precisando quindi che avrebbe provveduto a rettificare i conteggi.
14. Il VE in assemblea si è opposto al riconteggio e in questa sede ripropone la critica lamentando, che il criterio del riparto per mil- lesimi di proprietà sarebbe in contrasto con quanto deliberato dall'assemblea del 21.2.1987 che aveva previsto la suddivisione delle spese in quote uguali e che in ogni caso la questione non era stata po- sta all'ordine del giorno.
15. In realtà, la contestazione dell'attore appare smentita dalla let- tura dei documenti che lui stesso ha prodotto e in particolare: dal ver- bale della riunione condominiale del 21.2.1987 (doc. 11), dal quale ri- sulta che l'assemblea ha deciso di suddividere in «quote uguali» solo degli interventi ben specifici che erano stati deliberati in quella sede;
dal verbale dell'assemblea del 29.9.2021, p. 3 (doc. 40), dal quale ri- sulta che i condomini all'unanimità hanno deliberato di incaricare l'arch. di redigere un nuovo regolamento di condominio che Tes_1
prevedesse il riparto delle spese in base alle previsioni del cod. civ.; dal regolamento di condominio stilato dall'arch. (doc. 42) Tes_1
che all'art. 6, sotto la rubrica «Ripartizione delle spese (Artt. 1123,
1124, 1125 e 1126 cc)» prevede: «Tutti i condomini sono tenuti a contribuire alle spese necessarie per la conservazione e la manuten- zione delle cose comuni….Tali spese sono ripartite tra tutti i condo- mini in conformità agli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 cc e secondo il valore attuale delle rispettive quote di comproprietà di ciascuno espresse nelle tabelle millesimali attualmente in uso…». A ben vede- re, dunque, l'amministratore rettificando i conteggi si è limitato a dare
- 14 - attuazione a quanto previsto dal Regolamento condominiale e questa operazione, all'evidenza, non necessitava di essere messa all'ordine del giorno, poiché non andava sottoposta a votazione.
16. Con riferimento alla delibera di cui al punto 2) del verbale di assemblea, il lamenta l'illegittimità perché, adottata a maggio- Pt_1
ranza e non all'unanimità, avrebbe consentito l'esecuzione di lavori difformi da quelli imposti con la sentenza n. 595/2021 Tribunale di
Venezia. Il motivo non appare fondato, poiché non è stata data la pro- va delle divergenze lamentate e tantomeno del loro asserito carattere voluttuario – vd. le conclusioni di citazione relative alla
«…voluttuarietà della tinteggiatura degli intonaci ammalorati per il giudicato di rifare la parete est del giusta la sen- Controparte_1
tenza n. 595/2021 del Tribunale di Venezia ed esonerare il dott. Pt_8
[.. da qualsiasi contributo ai voluttuari lavori di ex Controparte_7
art. 1121 cc».
17. Poiché con riferimento alla delibera di cui al punto 5) del ver- bale di assemblea il lamenta l'illegittimità richiamando la sen- Pt_1
tenza n. 595/2021 tr. Venezia, e ribadendo le argomentazioni che ave- va già svolto impugnando il punto 1) dell'ODG [come peraltro aveva già fatto in sede assembleare dove si è opposto all'approvazione della delibera in commento «per i motivi già elencati al punto 1° dell'o.d.g.»], è sufficiente rinviare a quanto già esposto in precedenza con riguardo al punto 1) dell'ODG, e segnatamente alla relativa lettera a) sub 1).
18. Al punto 3) dell'atto di citazione, sotto la rubrica «Rimozione fossa biologica dell'attore sulla sua p.lla sub 2», il afferma di Pt_1
essere il proprietario di una fossa biologica incorporata in quella con- dominiale, e sostiene di avere il diritto di rimuoverla a proprie spese
- 15 - chiedendo una pronuncia che accerti il suo diritto reale e la relativa fa- coltà di operare il distacco.
19. La questione del diritto reale è stata decisa con la sentenza n.
3287/2015 p. 6 (doc. 23), passata in giudicato, e resa nella causa R.G.
3186/2010 con la quale il tribunale di Venezia ha rigettato la domanda del richiamando quanto accertato dal CTU, ovvero che «non Pt_1
risulta, da atti amministrativi, che detta proprietà sia dotata di im- pianto proprio di smaltimento liquidi reflui. Pertanto, non è ricondu- cibile la penale oggetto di causa a detta proprietà extra-condominio, poiché non sussistendo alcun impianto proprio di detto immobile, non potrebbe essere oggetto di alcuno stacco dalle condutture fognarie condominiali».
20. Il con riferimento al mappale 712 svolge una ricostru- Pt_1
zione dei fatti all'esito della quale fa valere: con riferimento al mappa- le 712 sub 2: da un lato un'azione di rivendica nei confronti del Con- dominio e dei convenuti e con annessa domanda Pt_3 Parte_4
di una condanna in forma specifica a «consentire il recupero del pos- sesso per il dott. della sua p.lla n. 712 sub 2 anche con la de- Pt_1
molizione e l'arretramento dello stabile p.lla n. Controparte_1
2382 nella sua parte sud/est edificata sulla proprietà del dott. Pt_1
identificata come p.lla 712 sub 2..»; dall'altro, una pretesa di condan- na al risarcimento per equivalente nei confronti di tutti i convenuti, in- cluso il che sarebbe responsabile per essersi in- Controparte_4
ventato «nonostante i titoli trascritti, che la signora fosse la Pt_3
proprietaria dell'intera p.lla n. 712, anziché del solo sub 1 di tale par- ticella»; con riferimento al mappale 712 sub 1, nei confronti del Con- dominio nonché dei signori e una richiesta di Pt_3 Parte_4
- 16 - remissione in pristino del garage motivata adducendo che sarebbe
«tuttora illegale il garage p.lla n. 712 sub 1».
21. Le domande non possono essere accolte. Non appare ben deli- neato l'interesse che muove il a denunciare la pretesa illegalità Pt_1
di un garage che, per sua stessa ammissione (vd. le prime righe di pa- gina 9 della citazione) la avrebbe costruito su mappale, il n. Pt_3
712 sub 1 di sua proprietà.
22. Le pretese attore sono infondate con riferimento al mappale
712 sub 2 perché l'accoglimento dell'azione di rivendica e della con- seguente domanda di risarcimento danni postula una rigorosa dimo- strazione della titolarità del diritto di proprietà del bene rivendicato (la c.d. «probatio diabolica») in capo all'attore che qui non è stata in al- cun modo fornita.
23. Da ultimo, il chiede che venga accertato nei confronti Pt_1
di tutti i convenuti (compreso il Comune di Venezia) che è cessato per inutilità il rapporto di pertinenza che si era instaurato tra due mappali
(il 768 e il 2382 sub 26) di sua proprietà.
24. Considerato che il rapporto pertinenziale nasce automatica- mente in virtù della «destinazione in modo durevole di una cosa a ser- vizio od ornamento di un'altra e non necessita di alcuna forma solen- ne, neppure nel caso di immobili» (Cass. 6230/2000), parimenti cessa di esistere quando di fatto il loro proprietario cessa di considerarle vincolate dalla stessa sorte «l'avente diritto, può far venir meno ta- le rapporto mediante la manifestazione espressa di una volontà con- traria, facendo considerare le due cose in modo distinto e separato»
(Cass. 8468/2002), è superflua la pronuncia di accertamento.
25. Sull'abuso dello strumento giudiziario e la condanna ex art. 96 cpc: parte convenuta richiama nello specifico, la sentenza n.
- 17 - 2599/2021 con cui il Giudice d'appello stigmatizzò da parte del dott.
l'utilizzo strumentale e totalmente irrazionale del processo: «la Pt_1
speciosità delle argomentazioni difensive, basate su di considerazioni del tutto prive di supporti logici e giuridici, e una condotta difensiva incentrata su di un'utilizzazione dei rimedi processuali chiaramente strumentale a fini palesemente dilatori evidenziano la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 96, 3° comma cpc...». Ritiene in ogni ca- so il tribunale che le numerose questioni proposte, talune controverti- bili sulla base di un giudizio ex antea, escluda una obiettiva intenzione di agire con dolo o colpa grave.
26. Lo svolgimento e l'esito della lite impongono di regolare le spese secondo la soccombenza. La liquidazione del compenso è effet- tuata applicando il valore desunto dalla tabella del DM 55/2014, per le quattro fasi previste (studio, introduttiva, trattazione e istruttoria, deci- sionale) in relazione allo scaglione di riferimento, ovvero causa di va- lore indeterminabile, a complessità media.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2. condanna l'attore a rifondere le spese di lite liquidate in €
10.860,00 a favore di ciascuna parte convenuta separatamente costitui- ta, oltre accessori come per legge;
3. sentenza resa a norma degli artt. 127-ter, 128, 281-sexies cpc.
Venezia, 23.7.2025.
Il Giudice
- 18 - Marco Campagnolo
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