Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00905/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2021, proposto da
SY LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Giovannelli, Luca Giaconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini e Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego e contestuale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio prot. n. GE 2021/0064288 pratica PE/424/2016, PG 30149/2016 adottato dal Comune di Prato - Servizio Governo del Territorio - U.O.C. Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive - U.O. Atti Abilitativi e notificato in data 29.03.2021, riferito alla domanda P.G. n. 20160030149 del 19.02.2016, P.E. 424-2016 di “attestazione di conformità in sanatoria richiesta ai sensi dell'art. 209 della LRT n. 65/2014 per cambio di destinazione d'uso di area da agricola ad esposizione ai fini commerciali di autoveicoli” presentata dal ricorrente;
di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché incogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. PA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Il ricorrente è proprietario, sin dall’anno 2010, di un terreno sito in Prato, con ingresso carrabile su via di Reggiana n. 135/a e censito al Catasto terreni comunale al fg. n. 96, part. nn. 1743, 1744, 1745, 1746 di estensione complessiva di circa mq. 1.653.
Nel RU del Comune di Prato, vigente ratione temporis , il terreno in questione era qualificato nel “Sub sistema V4” - “Destinazione d’uso Vp” - “Schema direttore SD 2” e per una piccola porzione nella parte sud in “Mc - impianti di distribuzione dei carburanti”.
All’esito di sopralluogo in data 25 gennaio 2014, il Comune di Prato ha contestato al ricorrente l’utilizzo del fondo per l’esposizione di autoveicoli in vendita, nonché la realizzazione abusiva di due cancelli, uno carrabile, l’altro pedonale, e la presenza di una roulotte.
Rispetto alle opere edilizie contestate dal Comune di Prato, l’odierno ricorrente ha presentato attestazione di conformità in sanatoria, che gli è stata negata con provvedimento datato 18 marzo 2015.
È seguito ricorso avanti al Tar Toscana, R.G. n. 1608/2015, in seno al quale, con motivi aggiunti, il ricorrente ha, altresì, impugnato la sopravvenuta ingiunzione a demolire o rimuovere gli abusi commessi.
Nelle more, il ricorrente ha presentato nuova istanza per attestazione di conformità in sanatoria, volta a legittimare l’allestimento sul terreno di sua proprietà del deposito di automobili a suo tempo rinvenuto dalla Polizia Municipale.
In data 29 febbraio 2016, l’Amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento impugnato dal ricorrente con il ricorso R.G. n. 730/2016.
Entrambi i giudizi sono stati definiti dal TAR Toscana con sentenza n. 203/2021, di parziale accoglimento delle doglianze: a seguito della sentenza e del riesame, operato dal Comune di Prato, della seconda istanza di sanatoria presentata dal ricorrente, l’Amministrazione ha inviato comunicazione di preavviso di rigetto rispetto alla quale l’odierno ricorrente, in data 19 febbraio 2021, ha presentato osservazioni ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990.
Con provvedimento prot. n. GE 2021/0064288, il Servizio Governo del Territorio - U.O.C. Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive - U.O. Atti Abilitativi ha nuovamente negato la sanatoria, avviando contestualmente il procedimento sanzionatorio.
In particolare, secondo il Comune, « la richiesta di Attestazione di Conformità in sanatoria ai sensi dell'art. 209 della L.R. 10/11/2014 n. 65 non risulta ammissibile, trattandosi di cambio di destinazione d’uso di terreno da agricolo (ubicato nel sistema ambientale del Regolamento Urbanistico) a commerciale, in quanto l’area viene utilizzata per il deposito, esposizione e vendita di autoveicoli, non ammesso dal Regolamento Urbanistico che prescrive la destinazione d'uso a ‘parchi (Vp)’ come da art 53 (strumento urbanistico efficace fino ai 14/11/2019, vigente al momento della realizzazione delle opere ed al momento della presentazione della domanda). In merito a quanto indicato in relazione tecnica sull’applicazione dell’art. 99 comma 4 della L.R. 10/11/2014 n. 65, ovvero che l’uso contestato non risulta prevalente, norma di riferimento dell’epoca, si precisa che tale norma risulta applicabile quando l’uso risulta comunque ammesso dallo strumento urbanistico. Inoltre, si evidenzia che lungo Viale Allende è presente un cancello pedonale non ammesso, in quanto lungo la tangenziale stessa è proibito il transito ai pedoni. Infine, si precisa che, se pur ritenuti utili per l’espressione di quanto sopra indicato gli elaborati grafici prodotti non espongono e rappresentano in maniera dettagliata l’oggetto della sanatoria ».
Nella motivazione si dà anche conto del fatto che:
« in merito alla vendita, nelle osservazioni viene indicato che sull’area non viene esercitata la vendita e quindi non può essere considerato un cambio di destinazione d’uso a commerciale; considerando anche l’ordinanza di ingiunzione di demolizione comunicata in data 26/10/2015 riferimento ORD.OE, 3065/15, che come opere abusive riporta "esposizione e deposito a cielo aperto di autovetture ...(...)...", il cambio di destinazione d’uso dell’area si può considerare verso il “deposito merceologico all’aperto”, ovvero “deposito e stoccaggio commerciale a cielo aperto di materiale e merci”, comunque non ammesso »;
« ritenuto altresì, sempre con riferimento alla invocata applicazione dei sopra citato art. 99, comma 4, L.R. 65/2014 versione vigente ratione temporis, che anche a voler ritenere detta norma applicabile ai terreni e non solo agli edifici, per effetto dell'intervento in esame è stata creata una unità immobiliare distinta e autonoma interamente destinata a usi non agricoli ma espositivo - commerciali ».
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 10 giugno 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il Comune di Prato avrebbe errato nel ritenere che l’uso del terreno da parte del ricorrente integri un “cambio di destinazione d’uso di terreno da agricolo (ubicato nel sistema ambientale del Regolamento Urbanistico) a commerciale”, in quanto l’area in questione, benché destinata a “Vp-parchi” per la sua maggiore estensione, fa parte del territorio urbanizzato, di talché l’uso della stessa quale deposito non può determinare una modifica della destinazione d’uso rilevante, non essendo mai stata classificata quale “area agricola”; il ricorrente non eserciterebbe sull’area alcuna attività commerciale, non essendo la stessa deputata alla compravendita dei veicoli, ma unicamente al loro deposito; inoltre, la porzione sud del terreno in questione, ove si svolge l’attività di deposito dei veicoli, era inserita nel sub sistema “V4” con destinazione “Mc” riferita agli impianti di distribuzione di carburanti, avendo, dunque, una specifica destinazione commerciale; anche per la restante porzione del terreno, classificata nel sub sistema “V4”, con destinazione d’uso “Vp”, il mero deposito dei veicoli non potrebbe ritenersi in contrasto con la destinazione urbanistica, atteso che il terreno in questione fa anche parte dello “Schema direttore SD2” quale unità minima di intervento 20_1, rispetto al quale le previsioni di piano consentivano la destinazione di una parte a deposito; in modo non conforme a quanto statuito dal TAR nella sentenza n. 203/2021, poi, l’Amministrazione si sarebbe limitata a reiterare il contenuto del precedente provvedimento emendandolo solo con alcune deduzioni sui profili giuridici rilevati dal proponente, ma senza un vero e proprio riesame della pratica, come aveva imposto la citata sentenza;
2. l’Amministrazione avrebbe ignorato e comunque mal interpretato e applicato la disciplina disposta dalla l. r. Toscana n. 65/2014 circa la qualificazione delle modifiche che impongono un mutamento della destinazione urbanistica rilevante, atteso che nella domanda di sanatoria era specificato che l’area di proprietà del ricorrente utilizzata quale deposito di autovetture era una porzione minima del terreno di circa 600 mq., tale da non poter determinare la prevalenza di una destinazione commerciale o a “deposito” che dir si voglia; in ogni caso, nel caso di specie non sussisteva alcun contrasto con lo strumento urbanistico, in quanto il terreno del ricorrente è interamente allo stato naturale, non presenta opere di alcun tipo che possano essere funzionali ad una modifica della destinazione d’uso ed è interessato dal deposito degli autoveicoli solo in una minima parte, ovvero una piccola porzione dell’estrema porzione sud dell’area (la quale, peraltro, aveva già destinazione commerciale), pari a non più di 600 mq rispetto alla complessiva estensione di mq. 1653 del terreno, sì che l’utilizzo non può dirsi prevalente in termine di superficie utile, rendendosi necessaria l’applicazione dell’art. 99, comma 4, della l.r. Toscana n. 65/2014; sarebbe illogica anche l’affermazione secondo la quale l’intervento posto in essere dal ricorrente avrebbe determinato una unità distinta e separata con destinazione commerciale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Prato per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 23 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. Sul primo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 23 ter, d.p.r. n. 380 del 2001, « salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale ».
L’Area nella quale insiste l’immobile di proprietà del ricorrente è inserita nello “schema direttore” (SD) 2.
Ai sensi dell’art. 15 NTA al R.U. « 1. Per “schema direttore” si intende un insieme di indicazioni e
prescrizioni riguardanti in primo luogo il progetto di suolo di un’area estesa, eventualmente appartenente a differenti sistemi e sub-sistemi ed interessata da programmi di trasformazione legati da unitarietà tematica. 2. Nel Piano Strutturale gli obiettivi di trasformazione territoriale hanno valore prescrittivo. 3. Nel Regolamento Urbanistico gli elementi costituenti lo Schema Direttore assumeranno carattere prescrittivo e potranno riguardare allineamenti, accessi, altezza degli edifici, fronti commerciali e specifiche destinazioni d’uso. 4. Le destinazioni d’uso principali si articolano nel modo seguente: a) Residenziale - R : residenze urbane permanenti; b) Industriale e artigianale - I : fabbriche e officine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici e amministrativi, abitazioni di servizio, se strettamente connessi); depositi della produzione coperti e scoperti; costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici; c) Commerciale - Tc: le strutture commerciali definite dalla L.R. 28/2005, esposizioni commerciali, locali di somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie e simili); 16 d) Turistico-ricettiva - Tr: alberghi, motel, ostelli, campeggi, residence e altre attività ricettive previste dalla Legislazione Regionale; e) Direzionale - Tu: palazzi per uffici, banche, centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici; f) di servizio - S; g) Commerciale all’ingrosso e depositi commerciali - Tc1: magazzini e depositi commerciali all’ingrosso; depositi merceologici all’aperto; depositi per la logistica; h) Attività agricole e funzioni connesse ai sensi di Legge - A: campi coltivati, colture floro-vivaistiche, boschi, pascoli; abitazioni per i conduttori dei fondi; serre; annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi (depositi per attrezzi e macchine, silos, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri degli animali); costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo intensivo; agriturismo. La categoria principale S - di servizio - è articolata nelle seguenti categorie secondarie:- Sa - Servizi di assistenza sociale e sanitaria: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette, campi per famiglie nomadi;- Sb - Servizi per l’istruzione di base: asili, scuole per l’infanzia, scuole dell’obbligo;- Sc - Servizi cimiteriali;- Sd - Servizi per la cultura e lo spettacolo: musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, discoteche, sale convegni e mostre, biblioteche;- Sd1 - Servizi per il culto: chiese, conventi, oratori ed altri edifici per il culto;- Sh - Servizi ospedalieri e sanitari: presidi ospedalieri con attività e funzioni di supporto, cliniche, centri medici poli-specialistici, ambula tori, poliambulatori;- Si - servizi per l’istruzione superiore: scuole non dell’obbligo, scuole speciali;- Sp - Parcheggi coperti;- Sr - Servizi sociali e ricreativi: centri sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense;- Ss - servizi sportivi: palestre piscine, palazzi dello sport, campi sportivi coperti;- St - Servizi tecnici e amministrativi: servizi postelegrafonici e telefonici, servizi comunali e della protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari;- St1 - Impianti tecnologici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue; - Su - Università e servizi universitari: attrezzature didattiche e di ricerca (compresi servizi tecnici, amministrativi, sociali e culturali connessi), scuole speciali di livello universitario, residenze universitarie;- Altri servizi S: spazi espositivi per la produzione; mercati; collegi, convitti, studentati, pensionati, residenze sociali; parcheggi a raso (Pp), impianti sportivi scoperti (Ps), piazze e simili (Pz), giardini (Vg), parchi (Vp); stazioni passeggeri (Mp); centro servizi per la mobilità (Md).- Srs - Edilizia residenziale sociale- I depositi di materiali all’aperto sono ammessi dove è prevista la specifica funzione e nei casi regolamentati dalla Disciplina di distribuzione e localizzazione delle funzioni ».
Lo schema direttore SD 2, in cui risulta inserita l’area per cui è causa, è caratterizzato, ai sensi dell’art. 85 NTA R.U., «… da un sistema di grandi spazi aperti attrezzati destinati alle attività sportive principali all’aperto e al coperto: lungo questa direzione si determina un’alternanza di paesaggi agricoli, strutture sportive e parchi urbani fruibili e percorribili senza interferire con la grande viabilità urbana, che organizzano uno spazio unico ma diversificato per tutta la lunghezza dell’asse urbano ».
I proprietari delle aree comprese nel suddetto schema e non già destinate a funzioni pubbliche possono promuovere interventi attuativi del progetto di suolo rappresentato nelle tavole “usi del suolo e modalità di intervento”, anche previa sottoscrizione di convenzione con il Comune che preveda e disciplini la sistemazione, a propria cura e spese, e la cessione gratuita al Comune dell’area di proprietà inserita nello S.D. e l’utilizzo da parte del proponente, per un periodo non superiore a 25 anni anche a fini espositivi/commerciali, di una quota non superiore al 50% dell’area ceduta e comunque non superiore a 4000 mq.
Quindi, la norma detta precise condizioni per la destinazione d’uso dell’immobile: in particolare, viene in rilievo la promozione di un intervento attuativo del progetto di suolo, anche previa sottoscrizione di convenzione con il Comune, che preveda la cessione gratuita all’ente dell’area stessa, e l’utilizzo da parte del privato, per un periodo non superiore a 25 anni, di una quota non superiore al 50% dell’area ceduta.
Nell’ambito di questo convenzionamento può, altresì, essere prevista, quando non direttamente collegata all’attività principale del proponente, anche la realizzazione di un manufatto per ufficio/deposito e presidio giornaliero per l’impianto, con slp non superiore a mq 20, realizzato in struttura leggera non infissa al suolo e con materiali naturali. Dovrà inoltre essere garantita la demolizione della struttura al termine del periodo di utilizzo.
Nel caso di specie, la norma che precede non può trovare applicazione, perché, anzitutto, non vi è contezza del rispetto, da parte del ricorrente, della disciplina di convenzionamento o comunque delle particolari prescrizioni sopra ricordate.
In secondo luogo, le potenzialità attuative insite nella previsione dell’art. 85 devono comunque essere coordinate con le destinazioni d’uso delle aree sulle quali insiste il singolo immobile.
Nel caso di specie, l’immobile del ricorrente risulta caratterizzato da un progetto di suolo “prati” e risulta inserita nel sub sistema V4, con destinazione Vp (Parchi).
L’art. 53 (Parchi) NTA al R.U., consente unicamente la realizzazione di spazi scoperti pubblici o di uso pubblico sistemati con prati, alberature, siepi, percorsi pedonali e ciclabili; è ammessa la realizzazione di modeste costruzioni solo ed esclusivamente per ospitare i servizi necessari al parco.
Quand’anche si ritenesse il deposito di veicoli realizzato dal ricorrente non a fini di vendita, vi è che un tale utilizzo non si può ritenere compatibile con la predetta destinazione.
Non pertinente, poi, risulta essere il riferimento operato dal ricorrente alle disposizioni contenute nell’art. 32 delle NTA al RU: si tratta, infatti, di disposizione che detta i criteri generali relativi agli standard urbanistici, edilizi e commerciali, laddove nel caso di specie viene in rilievo il problema della compatibilità dell’utilizzo dell’immobile, con le disposizioni urbanistiche che imprimono sullo stesso una specifica destinazione.
A tal proposito, parte ricorrente afferma, come più sopra accennato, che l’attività di deposito vettura si concentrerebbe in una porzione dell’area inserita in un sub sistema V4, ma con destinazione Mc.
Tale doglianza non risulta fondata.
Come indicato dall’Amministrazione nella propria memoria difensiva, nella stessa relazione tecnica allegata alla istanza di conformità in sanatoria, e negli estratti del R.U. ad essa allegati, il terreno di proprietà del ricorrente, oggetto della richiesta di sanatoria, viene rappresentato solo nella parte interamente destinata a Vp, senza alcun accenno alla diversa, seppur residuale, destinazione urbanistica impressa su di una porzione dello stesso.
Anche la fotografia allegata a tale relazione mostra come il deposito di veicoli si sviluppi lungo il Viale S. Allende, in area destinata interamente a Vp in sub-sistema V4, senza alcun coinvolgimento di sorta della residua e marginale particella, destinata a Mc; del pari, anche l’estratto del RU alla stessa allegato rappresenta, quale oggetto della richiesta di sanatoria, solo la superficie dell’area interessata da tale destinazione (Vp).
In ogni caso, anche a prescindere da quanto precede, dagli atti non emergono evidenze probatorie idonee a dimostrare che effettivamente l’attività sia limitata alla sola minima porzione indicata da parte ricorrente.
Infine, va rilevato come non sia fondata la censura secondo la quale l’Amministrazione comunale non avrebbe compiutamente svolto un nuovo accertamento con una parimenti nuova motivazione, a seguito della sentenza di accoglimento emessa dall’intestato Tar nel giudizio precedente, sopra ricordato.
Al riguardo, la sentenza del Tar Toscana, n. 203 del 2021 è così motivata: « La motivazione del provvedimento impugnato consiste nel rinvio al precedente diniego, opposto al ricorrente con atto del 18 marzo 2015. Ad avviso del Comune, il contenuto dell’istanza di sanatoria presentata dal signor LA nel 2016 non conterrebbe infatti elementi di novità, tali da giustificare il rinnovo dell’istruttoria procedimentale e delle determinazioni pregresse. Che il contenuto delle due istanze di sanatoria, presentate dal ricorrente nel 2015 e nel 2016, non sia affatto sovrapponibile è stato già evidenziato. L’opposta valutazione operata dal Comune risente di un difettoso esame delle pratiche, che si è tradotto in errore sul presupposto e nel convincimento, pure erroneo, che la seconda istanza potesse venire respinta semplicemente rinviando alla motivazione del diniego del 18 marzo 2015. È vero che quest’ultimo si spinge ad affermare l’incompatibilità del deposito di autovetture con la destinazione urbanistica “Vp” del terreno di proprietà del ricorrente. L’affermazione, tuttavia, non può essere automaticamente ribadita con riferimento alla nuova istanza presentata dal ricorrente nel 2016, la quale non soltanto riguarda il deposito di autovetture, a differenza della prima, ma descrive un complessivo assetto dell’area in precedenza mai prospettato: in particolare, l’istanza del 2015 descriveva l’impiego del terreno come deposito di veicolo “senza una permanenza fissa degli stessi”, mentre quella del 2016 individua una specifica superficie destinata all’utilizzo come deposito e descrive la riorganizzazione/delimitazione degli spazi con siepi sempreverdi. Il Comune, se del caso con motivazione sintetica, avrebbe dovuto farsi carico quantomeno degli aspetti innovativi della nuova istanza e valutarne la compatibilità con la disciplina del R.U. anche in relazione alla pretesa destinazione urbanistica “Mc” di una parte del terreno, rivendicata dal ricorrente. E avrebbe inoltre dovuto prendere posizione sulla richiesta del signor LA – anch’essa nuova – di fare applicazione del criterio della prevalenza di cui all’art. 99 co. 4 l.r. n. 64/2014, in forza del quale la destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è, appunto, quella prevalente in termini di superficie utile ».
Alla luce degli atti e della documentazione di causa, il Comune risulta avere, per un verso, svolto apposita ulteriore istruttoria; per altro verso, ha compiutamente riesaminato la pratica giungendo ad inquadrare il cambio di destinazione d’uso realizzato con il deposito dei veicoli in questione, anziché nella categoria del commercio, in quella del “deposito merceologico all’aperto” ovvero “nel “deposito e stoccaggio commerciale a cielo aperto di materiale e merci”, destinazione, però, comunque incompatibile con la destinazione a Vp per le ragioni sopra esposte.
A tal proposito, è lo stesso ricorrente, nel ricorso introduttivo, a precisare di aver posizionato alcuni veicoli posseduti “in ragione dell’attività di compravendita di veicoli esercitata dall’omonima ditta individuale”, quand’anche l’attività di vendita sia svolta esclusivamente presso gli uffici e la see legale della ditta sita a Prato in via Ferrara 11.
È stato, quindi, superato, in negativo, il dubbio inerente la compatibilità con la destinazione a Mc, perché l’Amministrazione ha riscontrato come il deposito non sia – in ogni caso - limitato a tale minima porzione dell’area.
Peraltro, la finalità espositiva, a prescindere dallo svolgimento effettivo dell’attività di vendita in loco, è difficilmente revocabile in dubbio, in ragione anche della collocazione e disposizione precisa delle auto prospicienti e bene in vista dalla strada, tanto più proprio considerato che il terreno di proprietà del ricorrente è molto ampio.
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
2. Sul secondo motivo di impugnazione.
Ai sensi dell’art. 99, l.r. Toscana n. 65 del 2014, « 1. ..le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui all'articolo 98, sono definiti con riferimento alle seguenti categorie funzionali: a) residenziale; b) industriale e artigianale; c) commerciale al dettaglio;
d) turistico-ricettiva; e) direzionale e di servizio; f) commerciale all’ingrosso e depositi; g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 252 septies e dal comma 2 ter del medesimo articolo: a) il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle normative di settore; b) il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso…. »
Ai sensi del comma 4, vigente ratione temporis , « la destinazione d’uso di un fabbricato o di un’unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile ».
Tale ultima disposizione, richiamata da parte ricorrente a fondamento della propria censura non è d’altronde applicabile al caso di specie, in quanto si riferisce ai mutamenti di destinazione d’uso dei soli edifici e non anche dei terreni.
Come già affermato dall’intestato Tar, infatti, « Il richiamato comma 4 dell’art. 99, nell’ascrivere valore qualificante alla destinazione d’uso della prevalente superficie utile, è riferito ai fabbricati o alle porzioni di fabbricato, e non anche ai terreni » (Tar Toscana, sez. III, 28 dicembre 2018, n. 1695).
Fermo quanto precede, e considerato che non può ritenersi che detta disposizione integri un principio generale idoneo a limitare la rilevanza di una destinazione in ragione della prevalenza rispetto alla superficie utile, un utilizzo diverso da quello consentito dagli strumenti urbanistici non può comunque essere incompatibile con quello prevalente.
Nel caso di specie, la destinazione di una porzione del terreno in questione a deposito ed esposizione di autoveicoli non trova un collegamento, né logico né urbanistico, con la destinazione dell’area (Vp), con conseguente incompatibilità della stessa.
Di fatto, il ricorrente ha creato, all’interno del terreno, un’area specifica, a ridosso, peraltro, della strada, destinata a deposito merceologico, distinta da quella, legittima, destinata a verde, senza che rilevi la mancata realizzazione di opere al riguardo.
Pertanto, anche tale motivo deve essere respinto.
3. Conclusioni e spese.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
CA NI, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
PA NA, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| PA NA | CA NI |
IL SEGRETARIO