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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg. 6906 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6906 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. CURCIO FABIO presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. ESPOSITO MARIA GRAZIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/04/2024, e Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio a Napoli il Controparte_2
04/12/1999 da cui è nato il figlio (5.10.2000) – esponevano che tra le Per_1
parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 01.02.2005 era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 9821/2011 del
1 Tribunale Ordinario di Napoli, passata in giudicato, resa nel procedimento RG.
27442/2024; chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 05.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, essendo oltretutto la sig.ra Controparte_1
economicamente autosufficiente, convengono quanto segue: il sig. CP_2
ha trasferito con atto per Notaio del 09.04.2024 la piena proprietà
[...] dell'immobile che fa parte del complesso residenziale denominato “Parco
Vesuvio” realizzato in Napoli-Ponticelli, Via Bartolo Longo n. 211 – da circa sette anni rinominata Via Mario Pomilio 9- (lotto F- Piano di zona n. 167) di sua esclusiva proprietà, al figlio maggiorenne, il quale già vi abita Persona_2
con la madre , essendo stato il predetto immobile la casa Controparte_1
coniugale dei ricorrenti;
b) I coniugi dichiarano di non voler nulla a che pretendere reciprocamente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 04/12/1999 (atto n. 142, parte II, S. A. sez. K, reg.
Atti Matrimonio anno 1999);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/12/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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