Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Francesco Pipicelli - giudice dott. Rosa Grippo - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel P.U. 97-1/2024 r.g. promosso con ricorso iscritto in data 26.1.2024 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da:
IN LU
NEI CONFRONTI DI
RESEARCH CENTER SRL IN LIQUIDAZIONE (c.f. 10004710967)
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) sussiste, la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE
848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia;
precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, via Filippo Turati n. 26, non ricorrendo elementi per pagina 1 di 4
sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCI di questo Tribunale;
B) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40
CCII, mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo deposito presso la casa comunale in data 16.2.2024;
C) la parte resistente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII: la resistente, che non deposita bilanci dal 2018, non si è costituita e non ha assolto all'onere di provare il mancato superamento delle soglie di cui alla predetta norma. Essa risulta pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
D) Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
E) È da opinarsi, che nella specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa come risulta: dall'emissione da parte del tribunale del lavoro di Milano nel febbraio 2023 di decreto ingiuntivo in favore della ricorrente seguito da precetto notificato per € 13.350,42; da pignoramento mobiliare negativo esperito presso la sede legale, che risultava chiusa per intervenuto trasferimento altrove;
dalla messa in liquidazione volontaria della società, con nomina di persona residente a Praga, scelta gestoria che appare indirizzata ad aumentare le difficoltà per i creditori di reperire un interlocutore legittimato a rappresentare la parte debitrice;
dal mancato deposito di bilanci dopo il 2018; dalla sussistenza di debiti erariali iscritti a ruolo e non rateizzati per €
29.165,68;
F) Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000 euro.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di RESEARCH CENTER SRL IN
LIQUIDAZIONE 10004710967, con sede in Milano, via Filippo Turati n. 26 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
pagina 2 di 4 3) NOMINA Curatore l'avv. Monica Polloni, professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII
e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 18 giugno 2024 ore 12 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCI;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCI;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore pagina 3 di 4 (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCI;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCI, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCI all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, il 07/03/2024.
Il presidente est.
Caterina Macchi
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