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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/04/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 17-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata
da
Società Italiana per le Imprese all'estero - SIMEST S.p.A. nella qualità di gestrice del Fondo
Pubblico di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, del Fondo PNRR e del Fondo pubblico per la
Promozione Integrata di cui all'art. 72 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile
2020, n. 27, in persona dell'amministratore delegato e rappresentante legale pro tempore, Dott.ssa
Regina Corradini D'Arienzo, con l' Avv. Tommaso Di Marcello del Foro di Roma, giusta procura speciale allegata al ricorso d.d. 13.03.2025
parte ricorrente
nei confronti di
NE SAS DI NE RO & C., C.F. e P.IVA 01546000215 con sede legale
in Laives (BZ), alla Via J.F. Kennedy n. 52, in persona socio accomandatario e rappresentante legale
pro tempore, RO NE, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta d.d. 04.04.2025
pagina 1 di 6 parte resistente
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• SIMEST S.p.A. ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di NE
SAS DI NE RO & C e, in via subordinata, la liquidazione controllata della predetta società;
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex
art. 40, co. 6, C.C.I.I. e la società resistente si è costituita con comparsa d.d. 04.04.2025; il legale rappresentante e socio accomandatario ha altresì partecipato personalmente all'udienza del 10.04.2025;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato a Laives, in provincia di Bolzano,
e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• sussiste la legittimazione attiva della creditrice ricorrente, atteso che in questa sede è sufficiente compiere un accertamento incidentale sulla sussistenza del credito (cfr. Cass. Sez. Un.
1521/2013) e che nel caso di specie la ricorrente ha dimesso atto di quietanza e riconoscimento del debito (cfr. doc. 5) per un ammontare in linea capitale di euro 49.959,00, da corrispondere come segue: quanto al capitale di euro 49.959,00, in sei rate semestrali, ciascuna di pari importo, alle scadenze del 19.01 e del 19.07 di ogni anno a cominciare dal 19.07.2023 e fino al
19.01.2026 e, quanto agli interessi su detto capitale via via in essere, alle scadenze semestrali del 19.01 e del 19.07 di ogni anno a cominciare dal 19.07.2022 e fino al 19.01.2026 in via posticipata, al tasso del 0,055% effettivo annuo;
la ricorrente ha inoltre esposto che il finanziamento in questione è stato revocato e che il credito alla data del 11.03.2025 è pari ad
Euro 73.012,82 (cfr. doc. 14 di parte ricorrente); la stessa parte resistente, all'udienza del
10.04.2025, pur contestando la legittimità della predetta revoca, ha riconosciuto che la pagina 2 di 6 ricorrente vanta in ogni caso un credito nei suoi confronti, come attestato dall'atto di quietanza e riconoscimento del debito versato in atti;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 2, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
al contrario,
essa - pur non producendo i bilanci societari, né la completa documentazione richiesta dall'art. 41 co.4 CCII - ha prodotto il libro giornale 2022, ove risulta una movimentazione complessiva annuale per € 6.259.393,65; inoltre, il legale rappresentante VI RO ha confermato all'udienza dd 10.4.2025 che la società ha ottenuto i ricavi che emergono dalla dichiarazione dei redditi alla voce ricavi effettivi, e quindi € 278.000 circa per il periodo d'imposta 2023 ed Euro
1.173.000 circa per il periodo di imposta 2022; ne consegue pertanto il superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass.
4406/2025);
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre che dagli atti dell'istruttoria, anche da quanto emerso all'udienza del 10.04.2025, alla quale il socio accomandatario e legale rappresentante della resistente ha riferito che la società è
inattiva da circa un anno e che essa è priva di attivo;
al contempo, emergono ingenti debiti a suo carico: oltre a quello vantato dalla ricorrente pari a circa Euro 50.000,00, non adempiuto pagina 3 di 6 neppure in parte nonostante la diffida di pagamento inviata in data 23.04.2024 (cfr. doc. 16 di parte ricorrente), risultano addebiti e cartelle presso l'Agente della Riscossione per Euro
197.848,34, neppure in parte oggetto di rateizzazione;
il legale rappresentante e socio accomandatario ha inoltre riferito all'udienza del 10.04.2025 che, oltre a quelli verso l'Erario e verso la ricorrente, la società ha ulteriori debiti per circa centomila euro;
lo stato di inattività
dell'impresa osta pertanto all'acquisizione da parte della resistente di liquidità sufficiente a soddisfare i predetti debiti, considerato anche quanto dichiarato dal socio accomandatario e legale rappresentante che ha dato atto dell'assenza di disponibilità liquide della società;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale
della società NE SAS DI NE RO & C., C.F. e P.IVA 01546000215
con sede legale in Laives (BZ), alla Via J.F. Kennedy n. 52,
nonché del socio accomandatario ER RO (c.f. [...]), nato a
Bolzano, l'8.11.1958;
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura l'avv. Pietro Bruscia;
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei pagina 4 di 6 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 03/07/2025, ore 10:30;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 5 di 6 − ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 15/04/2025
La Giudice est. La Presidente
Cristina Longhi Francesca Bortolotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata
da
Società Italiana per le Imprese all'estero - SIMEST S.p.A. nella qualità di gestrice del Fondo
Pubblico di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, del Fondo PNRR e del Fondo pubblico per la
Promozione Integrata di cui all'art. 72 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile
2020, n. 27, in persona dell'amministratore delegato e rappresentante legale pro tempore, Dott.ssa
Regina Corradini D'Arienzo, con l' Avv. Tommaso Di Marcello del Foro di Roma, giusta procura speciale allegata al ricorso d.d. 13.03.2025
parte ricorrente
nei confronti di
NE SAS DI NE RO & C., C.F. e P.IVA 01546000215 con sede legale
in Laives (BZ), alla Via J.F. Kennedy n. 52, in persona socio accomandatario e rappresentante legale
pro tempore, RO NE, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta d.d. 04.04.2025
pagina 1 di 6 parte resistente
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• SIMEST S.p.A. ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di NE
SAS DI NE RO & C e, in via subordinata, la liquidazione controllata della predetta società;
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex
art. 40, co. 6, C.C.I.I. e la società resistente si è costituita con comparsa d.d. 04.04.2025; il legale rappresentante e socio accomandatario ha altresì partecipato personalmente all'udienza del 10.04.2025;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato a Laives, in provincia di Bolzano,
e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• sussiste la legittimazione attiva della creditrice ricorrente, atteso che in questa sede è sufficiente compiere un accertamento incidentale sulla sussistenza del credito (cfr. Cass. Sez. Un.
1521/2013) e che nel caso di specie la ricorrente ha dimesso atto di quietanza e riconoscimento del debito (cfr. doc. 5) per un ammontare in linea capitale di euro 49.959,00, da corrispondere come segue: quanto al capitale di euro 49.959,00, in sei rate semestrali, ciascuna di pari importo, alle scadenze del 19.01 e del 19.07 di ogni anno a cominciare dal 19.07.2023 e fino al
19.01.2026 e, quanto agli interessi su detto capitale via via in essere, alle scadenze semestrali del 19.01 e del 19.07 di ogni anno a cominciare dal 19.07.2022 e fino al 19.01.2026 in via posticipata, al tasso del 0,055% effettivo annuo;
la ricorrente ha inoltre esposto che il finanziamento in questione è stato revocato e che il credito alla data del 11.03.2025 è pari ad
Euro 73.012,82 (cfr. doc. 14 di parte ricorrente); la stessa parte resistente, all'udienza del
10.04.2025, pur contestando la legittimità della predetta revoca, ha riconosciuto che la pagina 2 di 6 ricorrente vanta in ogni caso un credito nei suoi confronti, come attestato dall'atto di quietanza e riconoscimento del debito versato in atti;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 2, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
al contrario,
essa - pur non producendo i bilanci societari, né la completa documentazione richiesta dall'art. 41 co.4 CCII - ha prodotto il libro giornale 2022, ove risulta una movimentazione complessiva annuale per € 6.259.393,65; inoltre, il legale rappresentante VI RO ha confermato all'udienza dd 10.4.2025 che la società ha ottenuto i ricavi che emergono dalla dichiarazione dei redditi alla voce ricavi effettivi, e quindi € 278.000 circa per il periodo d'imposta 2023 ed Euro
1.173.000 circa per il periodo di imposta 2022; ne consegue pertanto il superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass.
4406/2025);
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre che dagli atti dell'istruttoria, anche da quanto emerso all'udienza del 10.04.2025, alla quale il socio accomandatario e legale rappresentante della resistente ha riferito che la società è
inattiva da circa un anno e che essa è priva di attivo;
al contempo, emergono ingenti debiti a suo carico: oltre a quello vantato dalla ricorrente pari a circa Euro 50.000,00, non adempiuto pagina 3 di 6 neppure in parte nonostante la diffida di pagamento inviata in data 23.04.2024 (cfr. doc. 16 di parte ricorrente), risultano addebiti e cartelle presso l'Agente della Riscossione per Euro
197.848,34, neppure in parte oggetto di rateizzazione;
il legale rappresentante e socio accomandatario ha inoltre riferito all'udienza del 10.04.2025 che, oltre a quelli verso l'Erario e verso la ricorrente, la società ha ulteriori debiti per circa centomila euro;
lo stato di inattività
dell'impresa osta pertanto all'acquisizione da parte della resistente di liquidità sufficiente a soddisfare i predetti debiti, considerato anche quanto dichiarato dal socio accomandatario e legale rappresentante che ha dato atto dell'assenza di disponibilità liquide della società;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale
della società NE SAS DI NE RO & C., C.F. e P.IVA 01546000215
con sede legale in Laives (BZ), alla Via J.F. Kennedy n. 52,
nonché del socio accomandatario ER RO (c.f. [...]), nato a
Bolzano, l'8.11.1958;
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura l'avv. Pietro Bruscia;
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei pagina 4 di 6 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 03/07/2025, ore 10:30;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 5 di 6 − ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 15/04/2025
La Giudice est. La Presidente
Cristina Longhi Francesca Bortolotti
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