Articolo 88 della Costituzione
Articolo 87Articolo 89
Versione
1 gennaio 1948
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Versione
23 novembre 1991
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica puo', sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
((Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura)) .



Entrata in vigore il 23 novembre 1991
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