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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1911/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1911/2022 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CASELLI NICOLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PISTELLI SIMONE e dell'avv. MARIANI SILVIA
APPELLATA
avverso la sentenza n. 1498/2022 emessa dal Tribunale di FIRENZE pubblicata il
18/05/2022
CONCLUSIONI
In data 3.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1498-2022 dal Tribunale di Firenze PRELIMINARMENTE sospendere la esecutività della sentenza appellato per i motivi esposti nella parte di diritto SEMPRE PRELIMINARMENTE dichiarare la NULLITA' parziale della CTU e quindi la nullità della sentenza 1498-2022 per violazione degli articoli 112 cpc per vizio di omessa pronuncia per i motivi dedotti in narrativa ed esposizione di diritto nel merito in tesi dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 40936, per violazione dell'art. 1418 co. 2 Cc e per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione di quanto versato per interessi CMS spese e commissioni e pari, nel periodo tra il primo trimestre 2003 e il primo trimestre 2014 ad €. 32.259,48 oltre spesa di CTP, salva la maggior o minor somma accertata in corso di cause, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora.
- determinare il Tasse Effettivo Globale (TEG) dell'indicato rapporto bancario;
- per l'effetto delle suddette violazioni, condannare la banca convenute al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA
Produce
1) Estratti di conto corrente dal 2002 al 2015
2) Certificazione della Cancelleria della presenza nei fascicoli di parte degli estratti di conto corrente dal 2002 al 2015
3) Intero fascicolo telematico di primo grado Chiede Si chiede altresì che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ex art. 210 c.p.c. e 119 del TUB: ordinare alla convenuta di esibire tutti gli estratti conto relativi all'intera apertura di credito intercorsa fra le parti, ciò con ogni conseguenza sull'entità del saldo iniziale da cui dovrà iniziare la CTU, oltre che tutti i contratti di apertura di credito. nominare CTU con il compito di rispondere al seguente quesito: «con riferimento al rapporto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su c/c impugnato a) CALCOLARE la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
b) CALCOLARE la scopertura media in linea capitale;
c) DETERMINARE l'effettivo dare/avere sino alla data di esecuzione della CTU, aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca i soli interessi al tasso legale;
d) determinare per l'effetto l'ammontare delle competenze indebitamente applicate agli impugnati rapporti”.
Per la parte appellata:
“La , come in epigrafe rappresentata, Controparte_1 difesa e domiciliata, chiede che la Corte di Appello di Firenze respinga l'appello proposto da e confermi la sentenza Parte_1 impugnata;
in ipotesi di riforma, che respinga tutte le domande proposte da parte appellante nei propri confronti, anche in via istruttoria, confermando la legittimità dei contratti e dei comportamenti seguiti, nonché l'esattezza dei metodi di conteggio e dei saldi dei rapporti intrattenuti dalla società attrice con la banca convenuta. Con vittoria di spese e di onorari”.
pagina 2 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato ritualmente, adiva il Parte_1
Tribunale di Firenze, lamentando l'applicazione da parte della
[...] di oneri illegittimi e non dovuti (tra cui tassi Controparte_1 usurari, interessi ultralegali anatocistici, CMS illegittima) nel proprio conto corrente affidato. Avendo già estinto la propria esposizione con la CP_1 domandava al giudice di prime cure di accertare la nullità del contratto Pt_1 di conto corrente, di rideterminare il TEG e condannare della alla CP_1 restituzione dell'indebito, nella misura derivante dal ricalcolo degli oneri praticati, applicando il tasso zero (non essendo dovuti interessi) o, in ipotesi, applicando il tasso-soglia – oltre al risarcimento del danno.
Costituendosi, la convenuta contestava le pretese attoree.
Superata la mediazione delegata con esito negativo, il giudice di prime cure procedeva alla nomina del CTU, domandando di verificare le poste addebitate a titolo di interessi anatocistici, la CMS applicata, il TEG con riferimento alla data di stipula del contratto, e in ipotesi di illegittimità, ricalcolare l'indebito epurando le poste ormai prescritte.
Il CTU domandava con istanza al giudice di poter acquisire gli estratti conto non presenti nel fascicolo di parte attrice. Il giudice negava tale facoltà.
Successivamente al deposito della consulenza, la parte attrice domandava al giudice di ordinare la produzione degli estratti conto, ma la richiesta veniva nuovamente rigettata.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1498/2022 pubblicata il 18/05/2022 il Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“il Tribunale di FIRENZE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 3 di 7
1.Respinge la domanda attorea:
2.Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.254 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, i.v.a.,
c.p.a. di legge.
3. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice”.
Il giudice, riprendendo le conclusioni della consulenza tecnica, la quale aveva negato la sussistenza di usura nel conto corrente in esame, rigettava la domanda.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello , (di Controparte_1 seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Nullità della sentenza in quanto frutto di un errore materiale, essendosi basata su una CTU tecnico-contabile parzialmente nulla perché frutto di un errore materiale.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio
[...]
contestava, perché infondate, le censure mosse Controparte_1 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
3.12.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva pagina 4 di 7 discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nell'unico motivo di gravame è fondata.
L'appellante lamenta che il CTU abbia formulato le sue conclusioni sulla base di dati incompleti, non avendo preso in considerazione gli estratti-conto dall'anno
2002 all'anno 2014, pur prodotti in cartaceo dall'attore (facoltà esistente all'epoca della produzione).
L'appellante afferma infatti di essersi avveduto nel ritirare gli atti di parte, a seguito della pronuncia della sentenza, in data 28.6.2022, che i documenti non esaminati dal CTU erano in realtà confluiti erroneamente nel fascicolo d'ufficio, per cui non erano stati ritirati al momento dell'inizio delle operazioni peritali.
A sostegno di quanto dedotto l'appellante ha prodotto una attestazione del funzionario della cancelleria, dalla quale si evince che una cartellina rossa, voluminosa e riferibile all'allegato 2 “estratti conto dal 2003 al 2015”, risultava all'interno del fascicolo di ufficio, dunque non nel fascicolo di parte dove si collocano i documenti.
pagina 5 di 7 Tale attestazione, provenendo da un pubblico ufficiale, fa fede fino a querela di falso, per cui deve ritenersi che i documenti che il CTU aveva chiesto di poter acquisire per poter completare le indagini che gli erano state commissionate, vedendosi rigettare la richiesta dal giudice, erano in realtà stati correttamente depositati dalla parte attrice, ma per un errore materiale non stati inseriti nel fascicolo di parte consegnato al CTU.
Deve infatti desumersi che parte attrice abbia effettivamente prodotto gli estratti conto insieme con gli altri documenti, inserendoli un una “cartellina rossa”, la quale per la sua voluminosità è rimasta all'esterno del fascicolo di parte e quindi non è stata consegnata al consulente.
La mancanza di tali documenti ha determinato certamente una incompletezza degli accertamenti tecnici, che sono stati limitati al periodo compreso tra il 2014 ed il primo trimestre 2015, laddove vi era in atti documentazione risalente al
2003.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si rende necessaria la rinnovazione della CTU contabile estendendo l'esame alla documentazione non rinvenuta originariamente dal consulente.
Le spese processuali saranno regolate all'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1498/2022 Controparte_1 emessa dal Tribunale di FIRENZE e pubblicata il 18/05/2022, così provvede:
1. Accoglie l'unico motivo d'appello;
2. Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la determinazione dell'eventuale indebito;
3. Rimette all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
pagina 6 di 7 Firenze, camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1911/2022 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CASELLI NICOLA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PISTELLI SIMONE e dell'avv. MARIANI SILVIA
APPELLATA
avverso la sentenza n. 1498/2022 emessa dal Tribunale di FIRENZE pubblicata il
18/05/2022
CONCLUSIONI
In data 3.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1498-2022 dal Tribunale di Firenze PRELIMINARMENTE sospendere la esecutività della sentenza appellato per i motivi esposti nella parte di diritto SEMPRE PRELIMINARMENTE dichiarare la NULLITA' parziale della CTU e quindi la nullità della sentenza 1498-2022 per violazione degli articoli 112 cpc per vizio di omessa pronuncia per i motivi dedotti in narrativa ed esposizione di diritto nel merito in tesi dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 40936, per violazione dell'art. 1418 co. 2 Cc e per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione di quanto versato per interessi CMS spese e commissioni e pari, nel periodo tra il primo trimestre 2003 e il primo trimestre 2014 ad €. 32.259,48 oltre spesa di CTP, salva la maggior o minor somma accertata in corso di cause, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora.
- determinare il Tasse Effettivo Globale (TEG) dell'indicato rapporto bancario;
- per l'effetto delle suddette violazioni, condannare la banca convenute al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA
Produce
1) Estratti di conto corrente dal 2002 al 2015
2) Certificazione della Cancelleria della presenza nei fascicoli di parte degli estratti di conto corrente dal 2002 al 2015
3) Intero fascicolo telematico di primo grado Chiede Si chiede altresì che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ex art. 210 c.p.c. e 119 del TUB: ordinare alla convenuta di esibire tutti gli estratti conto relativi all'intera apertura di credito intercorsa fra le parti, ciò con ogni conseguenza sull'entità del saldo iniziale da cui dovrà iniziare la CTU, oltre che tutti i contratti di apertura di credito. nominare CTU con il compito di rispondere al seguente quesito: «con riferimento al rapporto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su c/c impugnato a) CALCOLARE la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
b) CALCOLARE la scopertura media in linea capitale;
c) DETERMINARE l'effettivo dare/avere sino alla data di esecuzione della CTU, aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca i soli interessi al tasso legale;
d) determinare per l'effetto l'ammontare delle competenze indebitamente applicate agli impugnati rapporti”.
Per la parte appellata:
“La , come in epigrafe rappresentata, Controparte_1 difesa e domiciliata, chiede che la Corte di Appello di Firenze respinga l'appello proposto da e confermi la sentenza Parte_1 impugnata;
in ipotesi di riforma, che respinga tutte le domande proposte da parte appellante nei propri confronti, anche in via istruttoria, confermando la legittimità dei contratti e dei comportamenti seguiti, nonché l'esattezza dei metodi di conteggio e dei saldi dei rapporti intrattenuti dalla società attrice con la banca convenuta. Con vittoria di spese e di onorari”.
pagina 2 di 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato ritualmente, adiva il Parte_1
Tribunale di Firenze, lamentando l'applicazione da parte della
[...] di oneri illegittimi e non dovuti (tra cui tassi Controparte_1 usurari, interessi ultralegali anatocistici, CMS illegittima) nel proprio conto corrente affidato. Avendo già estinto la propria esposizione con la CP_1 domandava al giudice di prime cure di accertare la nullità del contratto Pt_1 di conto corrente, di rideterminare il TEG e condannare della alla CP_1 restituzione dell'indebito, nella misura derivante dal ricalcolo degli oneri praticati, applicando il tasso zero (non essendo dovuti interessi) o, in ipotesi, applicando il tasso-soglia – oltre al risarcimento del danno.
Costituendosi, la convenuta contestava le pretese attoree.
Superata la mediazione delegata con esito negativo, il giudice di prime cure procedeva alla nomina del CTU, domandando di verificare le poste addebitate a titolo di interessi anatocistici, la CMS applicata, il TEG con riferimento alla data di stipula del contratto, e in ipotesi di illegittimità, ricalcolare l'indebito epurando le poste ormai prescritte.
Il CTU domandava con istanza al giudice di poter acquisire gli estratti conto non presenti nel fascicolo di parte attrice. Il giudice negava tale facoltà.
Successivamente al deposito della consulenza, la parte attrice domandava al giudice di ordinare la produzione degli estratti conto, ma la richiesta veniva nuovamente rigettata.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1498/2022 pubblicata il 18/05/2022 il Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“il Tribunale di FIRENZE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 3 di 7
1.Respinge la domanda attorea:
2.Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.254 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, i.v.a.,
c.p.a. di legge.
3. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice”.
Il giudice, riprendendo le conclusioni della consulenza tecnica, la quale aveva negato la sussistenza di usura nel conto corrente in esame, rigettava la domanda.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello , (di Controparte_1 seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Nullità della sentenza in quanto frutto di un errore materiale, essendosi basata su una CTU tecnico-contabile parzialmente nulla perché frutto di un errore materiale.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio
[...]
contestava, perché infondate, le censure mosse Controparte_1 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
3.12.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva pagina 4 di 7 discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nell'unico motivo di gravame è fondata.
L'appellante lamenta che il CTU abbia formulato le sue conclusioni sulla base di dati incompleti, non avendo preso in considerazione gli estratti-conto dall'anno
2002 all'anno 2014, pur prodotti in cartaceo dall'attore (facoltà esistente all'epoca della produzione).
L'appellante afferma infatti di essersi avveduto nel ritirare gli atti di parte, a seguito della pronuncia della sentenza, in data 28.6.2022, che i documenti non esaminati dal CTU erano in realtà confluiti erroneamente nel fascicolo d'ufficio, per cui non erano stati ritirati al momento dell'inizio delle operazioni peritali.
A sostegno di quanto dedotto l'appellante ha prodotto una attestazione del funzionario della cancelleria, dalla quale si evince che una cartellina rossa, voluminosa e riferibile all'allegato 2 “estratti conto dal 2003 al 2015”, risultava all'interno del fascicolo di ufficio, dunque non nel fascicolo di parte dove si collocano i documenti.
pagina 5 di 7 Tale attestazione, provenendo da un pubblico ufficiale, fa fede fino a querela di falso, per cui deve ritenersi che i documenti che il CTU aveva chiesto di poter acquisire per poter completare le indagini che gli erano state commissionate, vedendosi rigettare la richiesta dal giudice, erano in realtà stati correttamente depositati dalla parte attrice, ma per un errore materiale non stati inseriti nel fascicolo di parte consegnato al CTU.
Deve infatti desumersi che parte attrice abbia effettivamente prodotto gli estratti conto insieme con gli altri documenti, inserendoli un una “cartellina rossa”, la quale per la sua voluminosità è rimasta all'esterno del fascicolo di parte e quindi non è stata consegnata al consulente.
La mancanza di tali documenti ha determinato certamente una incompletezza degli accertamenti tecnici, che sono stati limitati al periodo compreso tra il 2014 ed il primo trimestre 2015, laddove vi era in atti documentazione risalente al
2003.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si rende necessaria la rinnovazione della CTU contabile estendendo l'esame alla documentazione non rinvenuta originariamente dal consulente.
Le spese processuali saranno regolate all'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1498/2022 Controparte_1 emessa dal Tribunale di FIRENZE e pubblicata il 18/05/2022, così provvede:
1. Accoglie l'unico motivo d'appello;
2. Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la determinazione dell'eventuale indebito;
3. Rimette all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
pagina 6 di 7 Firenze, camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7