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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 73 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato Parte_1
BOVE ANTONIO
ATTORE - OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato PALETTA Controparte_1
ALESSANDRO e dall'avvocato PALETTA ANGELO
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - cessione dei crediti
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1342/2021 emesso il 24.11.2021 con cui il Tribunale bruzio ha ad essa ordinato il pagamento, in favore di nella qualità di cessionaria della CP_1 società e di , della complessiva somma di euro 479.831,72, Controparte_2 Controparte_3 oltre interessi e spese del monitorio.
Ha, in particolare, eccepito l'opponente: 1) l'inammissibilità del procedimento monitorio per carenza delle condizioni previste dagli artt. 633 e 634 c.p.c. non potendo costituire idonee prove scritte del credito azionato né i tre atti di cessione su cui si fonda la richiesta di pagamento nè le fatture, in difetto di produzione delle scritture contabili autenticate e dei contratti ad esse sottostanti;
2) l'inefficacia delle cessioni in quanto una non notificata (quella del 28.09.2020 per notar rep. 4414, prog. ER
3764 relativa a crediti vantati da ) e le altre non accettate, ed anzi rifiutate, Controparte_2 dall' e dunque effettuate in violazione degli artt.69 e 70 RD2440/1923, 9 L.2248/1865, all. E e CP_4 ai sensi dell'art. 117, comma 4 bis del Codice dei contratti pubblici;
3) l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in difetto di produzione dei contratti di fornitura asseritamente stipulati tra le due cedenti e l' in mancanza altresì di prova che le forniture siano state effettivamente Controparte_5 effettuate e di prova del quantum, sconoscendosi le condizioni contrattuali eventualmente sottostanti ai rapporti obbligatori anzidetti;
4) la nullità del decreto opposto per illegittimità della domanda di interessi e di quelli dovuti dalla domanda e maturati sulle somme ingiunte.
Ha chiesto, quindi, l'opponente all'intestato Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo con vittoria di onorari e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda attorea deducendone l'infondatezza CP_1 sotto ognuno dei profili sopra esposti. Ha chiesto, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma conseguente del decreto, vinti gli onorari e le spese di lite e condanna dell' i sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_4
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione e accordati i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., in difetto di istanze di prova costituenda, sulle conclusioni cartolari delle parti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
****
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di formulata CP_1 dall'opponente . Controparte_5
La convenuta ha, infatti, depositato i tre atti di cessione dei crediti, vale a dire: 1) l'atto pubblico per notar di Tivoli del 26.09.2018 (Rep. 16057, racc. n. 12014), avente ad oggetto la fattura Per_2
n. 11002677 del 31.12.2019 dell'importo di euro 1.143,45; 2) l'atto pubblico per notar di ER
Bologna (Rep. 4414, racc. 3764) in data 28.09.2020 avente ad oggetto fattura del 20.07.2020 dell'importo di euro 124.933,21; 3) l'atto pubblico per notar di Bologna del 28.12.2020 (Rep. ER
4779, racc. 4054) avente ad oggetto 10 fatture dell'importo totale di euro 353.755,54.
Sul punto, è appena il caso di osservare che, secondo il consolidato orientamento della S.C., “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr., tra le altre, Cass. civ, n. 24798/2020).
Gli atti di cessione ed i loro rispettivi allegati contengono, inoltre, la dettagliata elencazione dei singoli crediti ceduti che appaiono esattamente individuati sia quanto alla loro fonte che quanto alla loro consistenza economica.
Ritiene, dunque, il Tribunale che sia stata adeguatamente provata la titolarità dei crediti azionati in capo a . CP_1
E', infatti, da ritenersi ceduto anche il credito di cui alla fattura n. 11002677 del 31.12.2019 dell'importo di euro 1.143,45 (cessione del 26.09.2018) – la cui cessione è stata contestata dall'opponente avuto riguardo alla posteriorità della fattura rispetto alla data del contratto di cessione
- atteso che l'atto di cessione aveva ad oggetto, tra gli altri, i “crediti presenti e futuri derivanti dai contratti stipulati o che verranno stipulati come indicato nel prospetto allegato sotto la lettera A”(art. 1 del contratto di cessione).
All'allegato A si fa riferimento ai “crediti ceduti di cui alle fatture emesse a far data dal 01.09.2018 al 31.08.2020 meglio descritti all'art. 1 del contratto di cessione”.
L'opponente ha poi eccepito l'inefficacia delle tre cessioni nei suoi confronti in quanto una non notificata (quella del 28.09.2020 per notar rep. 4414, prog. 3764 relativa a crediti vantati da ER
) e le altre due non accettate, ed anzi rifiutate, dall' e dunque effettuate in Controparte_2 CP_4 violazione degli artt. 69 e 70 RD2440/1923 ,9 L.2248/1865, all. E ed ai sensi dell'art. 117, comma 4 bis del Codice dei contratti pubblici.
Quanto alla prima cessione, rileva il Tribunale che l' ha sostenuto che essa sarebbe stata CP_4 notificata all'indirizzo di posta elettronica dell' di Catanzaro. Tuttavia, per come dedotto CP_4 dall'opposta, dagli atti di causa emerge chiaramente che la cessione in discorso risulta essere stata spedita oltre all' , anche all' di e precisamente all'indirizzo Controparte_6 CP_4 CP_5 con consegna avvenuta regolarmente il 29.09.2020 (v. allegato F Email_1 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta). Quanto alle altre due cessioni che l ssume inefficaci nei suoi confronti perché espressamente CP_4 rifiutate, va premesso che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l' “adesione” dell'amministrazione si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura, come nel caso di specie), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Cass. Civ. 268/2006; Cass.
Civ. 2209/2007).
Consegue altresì che, allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70 e L. n. 2248 del 1865, art. 9 e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 c.c. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto, senza più necessità della sua adesione o del suo consenso. (cfr. Cass.
Civ., 1 febbraio 2007, n. 2209).
Ebbene, nel caso in esame, risulta che l'A.O. ha rifiutato tutte e tre le cessioni (risulta, pertanto, smentita, anche sotto questo profilo, l'eccezione di omessa notifica della cessione del 2018 all'opponente).
L a, infatti, depositato: 1) missiva di comunicazione del rifiuto della cessione intervenuta tra CP_4
e con atto per notar di Bologna del 29.09.2020 - Rep. Controparte_2 CP_1 ER
4414, registrazione Agenzia delle Entrate n. 38621 – (v. missiva del 20.10.2020); 2) missiva di comunicazione del rifiuto della cessione intervenuta sempre tra e Controparte_2 CP_1
Rep. n. 4779 del 28.12.2020, notificata il 21.01.2021, (v. missiva del 18.01.2021); 3) missiva di
[...] rifiuto della cessione intervenuta tra e del 26.09.2018 Rep. N. 6434. CP_3 CP_1
Tutte le lettere risultano consegnate a controparte e, quindi, da questa ricevute. Ciò posto, osserva il Tribunale che all'epoca del deposito del ricorso monitorio, avvenuto in data 8 novembre 2021, i contratti stipulati tra l'opponente e le due società cedenti i crediti erano scaduti (si vedano le convenzioni con le relative proroghe depositate da parte opposta ed in particolare, quanto a : contratto di sterilizzazione del 05.10.2009 di durata quinquennale (scadenza Controparte_2 al 31.10.2014), delibera del Commissario straordinario dell' r. 160 del 19.06.2015 di rinnovo CP_4 triennale del contratto, delibera Nr. 209 del 07.03.2018 di proroga contratto di sterilizzazione dal
01.11.17 - 31.12.18; delibera Nr. 93 del 28.01.2020 proroga contratto sterilizzazione per tutto l'anno
2019; delibera Nr. 686 del 30.06.2020 contenente la ratifica, fino al 30.06.2020, dell'ultima proroga sterilizzazione;
e, quanto alla cedente accordo quadro forniture SUA Regione Calabria CP_3
(rep.73/2019) da cui risulta la scadenza del precedente contratto a cui afferisce la fattura oggetto di causa).
A fronte della documentazione allegata da attestante la scadenza, all'epoca del deposito CP_1 del ricorso per ingiunzione, delle convenzioni e la conclusione dei rapporti tra , in Controparte_5 difetto di allegazione da parte dell'opponente della persistenza dei rapporti contrattuali tra le parti, deve, dunque, ritenersi l'inefficacia del rifiuto della cessione dei crediti da parte dell ed il CP_4 perfezionamento delle cessioni siccome ritualmente notificate a parte opponente.
Da quanto sinora esposto emerge anche l'infondatezza dell'eccezione di insussistenza della pretesa creditoria per difetto di prova, formulata dall' CP_4
Come detto, infatti, ha prodotto in atti non solo le fatture (elettroniche) aventi ad oggetto CP_1 le prestazioni effettuate, con indicazione della loro trasmissione in portale ma anche i contratti di affidamento dei servizi e le successive determine per la proroga degli affidamenti stessi, che coprono tutto il periodo delle fatture (v. elencazione ut supra).
In difetto di contestazione delle somme in ciascuna fattura riportate, quanto alla sorte capitale, deve pertanto ritenersi che il quantum a tale titolo richiesto dall'opposta sia incontestato.
Inconferente è, invece, il richiamo fatto da parte opponente all'accordo transattivo del 26.11.2014, intercorso tra Credit Agricole Corporate and Investment BA ed Controparte_2 [...]
, in quanto, per come si legge nell'atto, esso ha ad oggetto crediti/debiti tutti Parte_1 relativi ad anni anteriori al 2014 per forniture rese tra il 2009 ed il 2013 (oggetto, peraltro, di decreti ingiuntivi emessi in danno dell'opponente dal Tribunale di Cosenza), mentre, al contrario, i crediti/debiti per cui è causa attengono a prestazioni eseguite da Servizi ospedalieri negli anni 2019
e 2020. La circostanza dell'assunzione da parte di dell'obbligo di emettere nota di Controparte_2 credito di euro 300.000,00 circa riguardante il conguaglio delle prestazioni dell'anno 2020 di cui al verbale del 05.04.2022 non è invece opponibile a stante l'anteriorità delle cessioni CP_1 rispetto ad eventuali accordi (comunque indimostrati) tra cedente e debitore (si ricorda che le cessioni risalgono, infatti, al 2020).
Per le ragioni esposte, il credito oggetto di causa deve, quanto alla sorte capitale, ritenersi dimostrato nella sua esistenza e consistenza.
Sono pure dovuti i chiesti interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002.
Sul punto, secondo l'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità “nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile quindi nella "transazione commerciale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto), con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”
(Cass. sentenza n. 17665/2019).
Nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione della normativa in discorso alla luce della produzione documentale di parte opposta ed in particolare delle convenzioni scritte stipulate con l' sussumibili, per come chiarito dalla S.C., nella categoria di “transazioni CP_4 commerciali”.
Ne consegue la dovutezza di tutte le somme ingiunte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla richiesta di condanna dell' per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata CP_4 dall'opposta, osserva il Tribunale che la responsabilità per la mala fede o la colpa grave della parte soccombente sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (v. Cass. sentenze n. 9579/2000, n. 73/2003, n. 9060/2003, n. 13071/2003, n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressioni del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (v. Cass. sentenza n. 15629/2010).
In difetto di tali presupposti, evidentemente non ricorrenti nella specie, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) a tariffa compresa tra minimo e medio in ragione della obiettiva complessità delle questioni trattate (fase di studio: euro 2.000,00, fase introduttiva: euro 1.500,00, fase di trattazione: euro 6.500,00, fase decisoria: euro 4.000,00).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo gravato di cui dichiara l'esecutorietà;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute da parte opposta che liquida in euro 14.000,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.
Cosenza, 14 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo