TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/08/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1197/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Pesaro il 07/04/2008 da: ata il 13/02/1976 a PESARO (PU) Parte_1
E ato il 10/03/1975 a PESARO (PU) Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Pesaro in data 07/04/2008 e dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia . Persona_1
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo. Il PM non ha mosso rilievi.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 28/10/2020 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni anche all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative alla figlia minore non siano in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 07/08/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Pesaro il 07/04/2008 da: ata il 13/02/1976 a PESARO (PU) Parte_1
E ato il 10/03/1975 a PESARO (PU) Parte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Pesaro in data 07/04/2008 e dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia . Persona_1
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo. Il PM non ha mosso rilievi.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 28/10/2020 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni anche all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative alla figlia minore non siano in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 07/08/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni