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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/07/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1070/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale tra
, nata a [...] il [...], residente a [...]in Lungo Avisio 28 (C.F. Parte_1
) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]in Lungo Avisio 28 (C.F. Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Casari, (C.F. ), che li C.F._3
rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata al ricorso, nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Trento in Viale San Francesco d'Assisi 10
con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 25-06-
2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 10-03-2025.
All'udienza del 25 giugno 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e NI ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione degli stessi presso la residenza del padre. 3) Assegnare la casa familiare sita a Lavis in via Lungo Avisio 28 al signor , stabilendo che la Parte_2
SI rilasci suddetto immobile appena troverà una soluzione abitativa, e Pt_1 comunque entro e non oltre la data del 31/12/25 con i propri effetti personali, consegnando al marito tutte le chiavi di detto immobile al momento del rilascio dell'abitazione coniugale.
4) I figli verranno gestiti in maniera alternata tra i genitori secondo un protocollo alternato, che prevede che i bambini staranno dalla domenica successiva con un genitore e la settimana successiva con l'altro genitore. Durante la settimana di permanenza dei figli presso il padre la madre li terrà la giornata del giovedì dall'uscita della scuola sino a dopo cena e durante la settimana di permanenza dei figli presso la madre il padre terrà i figli la giornata del mercoledì dall'uscita della scuola sino a dopo cena. In caso di malattia dei figli, indipendentemente dal protocollo esistente, i coniugi divideranno le giornate di malattia al
50% e se necessario richiederanno l'intervento di una baby sitter il cui costo verrà sostenuto dal genitore che richiede il relativo servizio. coniugi concordano che tutte le vacanze scolastiche dei figli saranno divise alla metà, ed i minori staranno dal primo giorno di vacanza scolastica natalizia fino al 31 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni. I coniugi cercheranno di trascorrere la giornata del Natale tutti e 4 assieme, indipendentemente dalla turnistica dettata dal protocollo di visite ivi stabilito. Durante le vacanze di Pasqua i genitori si accorderanno per dividere alla metà il periodo di vacanza scolastica, tenendo fermo che il giorno di Pasqua i minori lo trascorreranno con un genitore, il giorno di Pasquetta lo passeranno con l'altro genitore, ad anni alterni. Ogni vacanza scolastica o ponte scolastico verrà diviso alla metà.
Ciascun genitore ha diritto a trascorrere durante l'estate, due settimane con i figli, anche frazionate, che dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano, durante la permanenza con l'altro genitore a garantire il contatto telefonico tra i minori e l'altro genitore. Durante la giornata del compleanno di ciascun genitore, questi avrà diritto di stare con i figli, anche qualora non fosse il giorno di competenza del genitore che compie gli anni. La giornata del compleanno di e di NI, se possibile, verrà Per_1
festeggiata insieme da entrambi i genitori. Durante la permanenza presso ciascun genitore, questi avrà la responsabilità di seguire i figli nei compiti di scuola e nello studio, nonché nell'attività sportiva o extrascolastica degli stessi. 5) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. I genitori dovranno considerare le esigenze dei propri figli e prendere decisioni conformi anche al loro volere. 6) Visto l'affidamento alternato dei figli nessun assegno di mantenimento ordinario a favore dei minori verrà stabilito e ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di sua spettanza. Le spese della mensa scolastica, dell'abbigliamento, del parrucchiere - barbiere, di eventuali regali di compleanno di amici, di uscite dei figli con amici (cinema, pizza, ecc.), delle ricariche del telefono, della tessera trasporti, del materiale di cancelleria, medicinali da banco e gite scolastiche in ambito giornaliero dei figli saranno divise alla metà tra i loro genitori. 7) Le spese straordinarie dei figli saranno sostenute al 50% tra i coniugi secondo il protocollo redatto dal CNF che viene qui allegato e che verrà seguito in tutte le sue indicazioni
(individuazione, modalità e pagamento). 8) L'assegno universale unico ed altri eventuali sussidi pubblici verranno richiesti dal signor e verranno divisi alla metà tra i Pt_2 genitori così come le detrazioni relative alle spese straordinarie dei figli verranno effettuate al 50% tra le parti. 9) I coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e danno il benestare e consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori. 10) A definizione dei rapporti economici intercorsi tra le parti, la SI con il presente atto cede al marito la quota di ½ Parte_1
dell'abitazione coniugale sita a Lavis in Lungo Avisio 28 e viene stabilito con il presente atto che la quota di 1/2 intestata alla moglie dell'ex casa familiare viene trasferita e ceduta al marito. L'abitazione coniugale è identificata tavolarmente nelle pp.mm. 9 e 10 della p.ed.
1262 C.C. Lavis. 11) La SI , pertanto, con il presente atto trasferisce, Parte_1
cede ed attribuisce al coniuge che accetta la sua quota di 1/2 dell'ex casa Parte_2 familiare. Detta abitazione coniugale è contraddistinta ed identificata nelle pp.mm. 9 e 10 della p.ed. 1262 C.C. Lavis, comprese le parti comuni e compresi tutti gli eventuali diritti, pertinenze ed accessioni, oneri, servitù e quant'altro risultasse dal Libro Fondiario. La proprietà dell'immobile sopra descritto viene trasferita ed accettata nello stato attuale di fatto e di diritto, con tutti i diritti attivi e passivi inerenti, con le relative accessioni, accessori e pertinenze, parti comuni, consortalità e servitù attive e passive, usi, azioni ed altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza risultante dal Libro Fondiario competente e con tutti i diritti relativi e per legge congiunti. 12) Su tale immobile risulta annotato un diritto di ipoteca in favore dell'Istituto Bancario Cassa Lavis – Valle di Cembra - Banca di Credito
Cooperativo – Società cooperativa sede di Lavis che aveva concesso il finanziamento. 13) Ai sensi dell'art. 52 del DPR n. 131/86 si richiamano le rendite catastali degli immobili predetti, come segue: 1) 613 p.m. 9 della p.ed. 1262 censita Parte_3 al Catasto, CC 185, Particella 1262, Sub 9, Foglio 10 – PM 9, Zona Cens. -, Micro Zona -,
Categoria A/2 -, Classe 2 -, Consistenza 6 vani -, Superficie 92 mq, Rendita Catastale Euro
449,32, Valore Imis 75.485,76
2) IN P.T. 2613 p.m. 10 della p.ed. 1262 Parte_3
Censita al Catasto, CC 185, Particella 1262, Sub 13, Foglio 10 – PM 10, Zona Cens. -, Micro
Zona -, Categoria C/6 -, Classe 1 -, Consistenza 18 mq , Superficie 20 mq, Rendita Catastale
Euro 56,71, Valore Imis 9.527,28;
Con la proprietà della p.ed 1262 è collegata la comproprietà della p.f. 570/4 di mq 507, in
P.T. 2542, pertinenziale.
Con la proprietà delle pp.mm. 9 e 10 della p.ed. 1262 è collegata la comproprietà della p.f.
572/2 di mq 1.521, in P.T. 833, pertinenziale. In riferimento al trasferimento immobiliare di cui al punto che precede, entrambi i coniugi dichiarano quanto segue:
a) consapevoli della responsabilità penale cui possono incorrere in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 i coniugi dichiarano che:
l'immobile in oggetto è stato realizzato in virtù e in conformità alla licenza edilizia n°1001 rilasciata il 1 ottobre 1975 dal Comune di Lavis e alle varianti 32/77 del 8/6/1977 e N°50/79 dd. 14/5/1979 oltre alla concessione edilizia N°194/83 dd. 20/9/1983; che successivamente a tale data sono state realizzate opere rilasciate quali opere interne e sostituzione serramenti scia dd. 18/10/2016 N°21469 ed installazione del sistema di contabilizzazione del calore dd.
19/5/2017 N°10758 e scia per riqualificazione energetica e rifacimento copertura N°30814 dd. 23/11/22 che successivamente a tali date non sono state realizzate opere che abbiano modificato la destinazione d'uso degli immobili in oggetto, né varianti essenziali o comunque opere per le quali si rendesse necessario il rilascio di nuova concessione edilizia;
-che l'unità immobiliare oggetto del presente atto è stata dichiarata abitabile con certificato di abitabilità N°1001/1995/2007 dd. 27/9/2007 che autorizza a tutti gli effetti di legge e dal giorno 18/7/2007 l'abitabilità dell'edificio e certificato di abitabilità dd. 17/10/2005 che autorizza a tutti gli effetti di legge e dal giorno 12/5/2004 l'abitabilità dell'edificio.
- che le comproprietà dell'edificio sono di superficie inferiore a 5.000 mq. e costituiscono pertinenza di immobile censito in Catasto;
non si rende pertanto necessaria l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica.
b) consapevoli delle responsabilità penali previste in caso di mendaci dichiarazioni, ai sensi dell'art. 3 comma 13 ter del D.L. 27/4/1990 N°90, convertito con modifiche nella legge
N°165/90, i coniugi consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, danno atto che la proprietà dell'immobile predetto e descritto in Comune Catastale Lavis nelle rispettive quote è stata dichiarata nell'ultima dichiarazione dei redditi sia di che di . Parte_1 Parte_2
c) Ai sensi della Legge 30 luglio 2010 n. 122, i dati catastali degli immobili predetti sono conformi allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o che comportino l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
Si precisa che i dati di identificazione catastale, quali riportati nel presente atto, riguardano l'unità immobiliare contraddistinta nelle pp.mm. 9 e 10 della p.ed. 1262 C.C. Lavis, raffigurata nella planimetria redatta dal geom. che viene ivi allegata. Persona_2
L'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
d) agli effetti fiscali che non incorre tra le parti alcuno dei vincoli di cui all'art. 21 D.P.R. n.
131/1986 e che il presente atto è esente da imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987, che dispone tale esenzione per gli atti relativi al provvedimento di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, estesa in virtù delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 176/2002 e 154/1999
a tutti gli atti di separazione personale dei coniugi e che pertanto questi ultimi chiedono l'esenzione dell'emanando provvedimento dall'imposta di registro come per legge regolato, già facenti parte i beni assegnati e sopra descritti della comproprietà tra i coniugi, essendo entrambi comproprietari con una quota di ½ ciascuno in comunione dei beni.
e) I ricorrenti autorizzano il competente Conservatore del Libro Fondiario di Trento a procedere alla trascrizione ed intavolazione a nome di del diritto di proprietà Parte_2
dei beni immobili contraddistinti da 1/2 (una metà ) della quota di delle Parte_1 pp.mm. 9 e 10 della p.ed. 1262 C.C. Lavis compresi tutti gli eventuali diritti, pertinenze ed accessioni, oneri e servitù e quant'altro risultasse dal Libro Tavolare, rilevando come il presente atto costituisca titolo per l'intavolazione dell'assegnazione di una quota di un ½ a
, nato a [...] il [...], residente a [...]in Lungo Avisio 28 ( C.F. Parte_2
). C.F._2
f) In quanto occorra, i coniugi rinunciano ad ogni diritto di ipoteca legale, liberando da qualsiasi responsabilità il Conservatore Tavolare.
g) Le parti sottoscritte si impegnano nei reciproci atti ad addivenire a tutti quegli ulteriori atti (notarili e/o tavolari e/o altri) che fossero comunque necessari per la completa esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente atto e quindi in particolare per il trasferimento di una quota di 1/2 dalla moglie al marito della proprietà anzidetta.
h) I coniugi peraltro dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di mediatori per il trasferimento di suddetto bene.
i) Infine, le parti in forza del D.Lgvo N°196/2000 consentono il trattamento dei loro dati personali solo per finalità connesse e conseguenti al presente atto.
l) dispensa altresì dall'obbligo di garantire la conformità alla Parte_2 Parte_1 normativa vigente degli impianti che corredano gli immobili oggetto e dall'obbligo di consegna delle relative conformità. dichiara, inoltre, e ne Parte_1 Parte_2 prende atto, che quanto oggetto della presente vendita rientra nella classe energetica C+ e che tutte le informazioni relative alla certificazione energetica della casa familiare sono indicate nell'attestato di prestazione energetica fatto dall'ing. iscritto Testimone_1
all'Albo dell'Ordine di Trento degli Ingegneri che viene allegato al presente atto.
15) Nel caso in cui l'Ufficio Tavolare e/o Catastale non accettassero il trasferimento immobiliare di cui al presente atto, le parti si impegnano a recarsi da un notaio di loro fiducia al fine di formalizzare il trasferimento della quota di 1/2 dalla moglie al marito di cui sopra a spese integrali (notarili, tavolari, tecniche e altre necessarie per il perfezionamento del passaggio di proprietà) a carico del signor posto che il presente atto vale Parte_2 come impegno a cedere - vendere per la moglie ed impegno ad accettare - acquistare per il marito.
16)Il coniuge dichiara che le particelle edificiali di cui è divenuto proprietario Parte_2
sono destinate ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici
2/8/1969 e che nei medesimi immobili lo stesso ha stabilito ed intende stabilire la propria residenza destinandola a propria abitazione, quale prima casa;
la stessa dichiara di non essere titolare neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui alla normativa di prima casa.
17) Le parti danno atto che tutte le dichiarazioni di cui sopra sono state rese previa ammonizione ai sensi dell'art. 4 Legge N°15/68. 18) A definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi e in forza a quanto ivi stabilito il signor si impegna a versare alla SI a somma totale di Euro Pt_2 Pt_1
105.000,00, somma che verrà versata entro 10 giorni dall'emissione del decreto tavolare di intestazione dell'intera ex casa coniugale a favore del signor Pt_2
19) I coniugi si impegnano a sostenere al 50% tutte le rate dei finanziamenti contratti per l'acquisto e per la ristrutturazione della casa familiare che verranno estinti in un'unica soluzione;
eventuali rimborsi/benefici relativi ai mutui contratti verranno beneficiati dai coniugi al 50%.
20)I coniugi stabiliscono che tutti gli arredi della casa familiare sono da intendersi di proprietà esclusiva del signor Pt_2
21) Il signor nato a [...] il [...], residente a [...]in Lungo Avisio 28 ( Parte_2
C.F. ), cede alla SI , nata a [...] il C.F._2 Parte_1
5/1/1977, residente a [...]in Lungo Avisio 28 ( C.F. ) che accetta, la C.F._1 proprietà del mezzo Fiat 199 BXT1A 38L targato ET399VH. La sig.ra si impegna ad Pt_1 effettuare la voltura del mezzo entro e non oltre 30 giorni dalla data del deposito del provvedimento emesso dal Tribunale e, contestualmente alla voltura, si impegna ad attivare una nuova polizza assicurativa RC auto a suo nome, dando immediatamente prova al signor dell'avvenuta voltura che dell'attivazione della nuova polizza assicurativa. Pt_2
22) I coniugi dichiarano di aver regolamentato tra di loro tutti i rapporti economici esistenti con la presente separazione e di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro e viceversa, eccezion fatta per quanto stabilito nel presente ricorso.
23) Le spese legali sono divise alla metà tra i coniugi”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né al buon costume nè all'ordine pubblico. Si evidenzia, inoltre, quanto al trasferimento immobiliare, che le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del negozio di trasferimento immobiliare in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento definitivo del divorzio, rinvenendo ivi la propria causa. Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 10 marzo 2025, riportate in parte motiva;
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 26 novembre a Lavis, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Lavis al n.
6 - P. I – Anno 2007).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 01 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi