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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr. Mariateresa Vitiello, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14527/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Cantalamessa, elettivamente Parte_1
domiciliata presso detto difensore in Firenze, Via Giovanni Fabbroni n. 68, come da mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
in persona del l r p t, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro CP_1
di Messina, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Anzà, giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina in atti Persona_1
CONVENUTA
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE ATTRICE
Come da note depositate in atti per l'udienza del 14/1/25 DI PARTE CONVENUTA
Come da note depositate in atti per l'udienza del 14/1/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatole in data 5/12/23 da deducendo che questa non CP_1
aveva diritto di agire in executivis in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n.
2864/2022 indicato e descritto nel precetto opposto, in quanto il suddetto decreto era stato precedentemente revocato dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 3461/2023 pubblicata il
22.11.2023 (Repert. n. 6441/2023 del 23.11.2023), notificata in data 23.11.2023 ai procuratori costituiti di nel giudizio di opposizione definito con la decisione anzi richiamata. CP_1
Costituitasi in giudizio aderiva all' eccezione avversaria rilevando – a CP_1
giustificazione del proprio operato - che all'udienza del 10/10/2023 del giudizio di opposizione il Tribunale aveva revocato i provvedimenti istruttori e rinviato la causa al 22/11/23 per la decisione, in esito alla quale - sorprendentemente – aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, precedentemente dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Dunque, in forza della concessione della provvisoria esecutorietà la odierna opposta aveva disposto la notifica dell'atto di precetto prima della assunzione della causa in decisione.
In esito alla pubblicazione della sentenza con cui è stato revocato il titolo poi, per un mero disguido dell'ufficio spedizioni, non è stato prontamente ritirato l'atto di precetto dalla notifica, che è stato però lasciato perire, senza far seguito con alcuna esecuzione.
All'udienza del 14/1/25 la causa veniva trattenuta in decisione dopo la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento, anche stante il riconoscimento di quanto dedotto dalla opponente da parte di , per cui non si ritiene di doversi dilungare CP_1
sulla quesitone di merito sottesa alla opposizione.
La statuizione sulle spese deve seguire necessariamente la soccombenza, anche rilevato che , che ha dedotto di aver provato a definire la questione della notifica del precetto CP_1 per un titolo decaduto stragiudizialmente, mediante contatti con l'opponente, non ha fornito la prova di quanto dedotto.
Quanto alla richiesta di condanna di ex art. 96 cpc 1° e 3° comma, si rileva: CP_1
la responsabilità processuale aggravata disciplinata dal secondo comma dell'art. 96 cpc prevede la possibilità che la parte soccombente sia condannata al risarcimento del danno, dal giudice che abbia accertato l'infondatezza della domanda proposta, quando tale parte abbia agito in giudizio senza la normale prudenza o con mala fede o colpa grave.
Ciò avviene nei casi in cui, alla proposizione della domanda giudiziale si colleghi il compimento di altre attività processuali o accessorie, particolarmente invasive della sfera giuridica della controparte ed astrattamente idonee a determinare l'insorgenza di un pregiudizio patrimoniale a danno di quest'ultima.
L'accertamento se la parte abbia agito con mala fede o colpa grave di cui al comma 1) o la violazione delle regole della comune prudenza per agire in giudizio di cui al comma 2), salvo il controllo sulla motivazione, spettano al giudice di merito, il quale dovrà definire il concetto di comune prudenza nell'agire in giudizio facendo riferimento a quei parametri utili per poter individuare la violazione della regola di prudenza.
E la determinazione del contenuto delle clausole generali di comportamento, come quella dell' agire in giudizio con la normale prudenza, di cui all'art. 96 cpc comma 2 non è rimessa alla valutazione personale e soggettiva del giudice, ma va effettuata secondo determinati principi che ne rendano verificabile la correttezza del ragionamento in quanto, al contrario, l'interpretazione delle clausole generali potrebbe essere tanto variabile quanto arbitraria.
Con la sentenza n. 25478/2021 la Corte di Cassazione a SSUU ha affermato il principio di diritto per cui il risarcimento dei danni da lite temeraria è sicuramente configurabile nel caso di esecuzione pignoratizia avviata sulla base del titolo decaduto, ma non fa riferimento alla – mera- notifica dell'atto di precetto, non seguito poi dall'esecuzione, di talchè non si può ritenere che la opponente abbia subito una particolare invasione della sfera giuridica astrattamente idonee a determinare l'insorgenza di un pregiudizio patrimoniale, se non quello relativo alla costituzione in giudizio che, a ben vedere non sarebbe stato nemmeno necessario stante la dichiarata volontà della opposta di voler definire la vicenda stragiudizialmente.
Ancora, sempre la Suprema Corte ha ribadito che in tema di responsabilità processuale aggravata la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 cpc, la quale deve riguardare solo le ipotesi di abuso del diritto ad agire che, vista la particolare successione degli eventi, in questo caso deve escludersi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza assorbita e rigettata,
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta caducazione e perenzione dell'atto di precetto opposto,
- vista comunque la fondatezza delle doglianze dell'opponente, avuto conto alla effettiva attività svolta e della complessità delle questioni trattate, condanna alla refusione CP_1
in favore di delle spese di causa che si liquidano in euro 3.500,00 per Parte_1
competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Pietro Cantalamessa che si è dichiarato antistatario.
Firenze, lì 12/3/2025
Il Giudice Dr. Mariateresa Vitiello