Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2024, n. 11152
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Sentenza 24 aprile 2024

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Nel caso in cui la quota sociale di una società a responsabilità limitata sia costituita in usufrutto, le somme ricavate dalla liquidazione volontaria della società - che costituiscono, ai sensi dell'art. 47, comma 7, TUIR, un utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote - spettano all'usufruttuario, con la conseguenza che il rapporto d'imposta avente ad oggetto tale utile sorge, ad ogni effetto, tra l'amministrazione e l'usufruttuario.

L'estinzione del diritto di usufrutto di quota di società a responsabilità limitata, in difetto di una norma specifica, è regolamentata dai principi generali in tema di usufrutto, con la conseguenza che essa, in quanto ipotesi equiparabile al totale perimento della cosa su cui il diritto è costituito di cui all'art. 1014, n. 3 c.c., si verifica con la cancellazione della società dal registro delle imprese e non con la liquidazione volontaria della società medesima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2024, n. 11152
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11152
    Data del deposito : 24 aprile 2024

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