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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2211/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2211/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. _1
Alessandra Maestri del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] CP
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 12 luglio 2024 premesso di avere contratto matrimonio (in _1
Albania) con il 22 gennaio 1992 (rectius, 29 gennaio 1992), che dalla loro unione sono CP Per_ nati (rispettivamente, il 30 marzo 1995 e il 13 luglio 2003) i figli ed (entrambi CP_2 maggiorenni e dimoranti all'estero, ma solo la prima divenuta autosufficiente sotto il profilo economico), che la loro separazione era stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 1414/2023 pubblicata il 23 ottobre 2023 e che, in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in oggetto, rappresentando di avere concordato con il figlio di CP_2 versargli a titolo di mantenimento l'importo mensile di Euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nonché invocando l'attribuzione in proprio favore del godimento della casa familiare. Nel corso dell'udienza tenutasi il 18 marzo 2025, non comparsa né costituitasi in giudizio CP
, di cui era dichiarata la contumacia, confermava di volere divorziare dalla moglie
[...] _1 precisando di non vederla da diversi anni.
Indi, la difesa dello stesso ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dal ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza n. 1414/2023 (pubblicata il 23 ottobre 2023) e sono senz'altro trascorsi più di dodici mesi dalla celebrazione della precedente udienza innanzi al Presidente del Tribunale senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso come anche ribadite da personalmente all'udienza del 18 marzo 2025. _1
Per converso, l'attuale mancanza di rapporti tra i coniugi e l'integrale carenza di elementi indicativi di una plausibile riconciliazione inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Lac (Albania), il 29 gennaio 1992, tra e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio _1 CP del Comune di Traversetolo (PR) al N. 11, Parte II, Serie C, Anno 2014.
Con riguardo alla domanda di assegnazione della casa familiare, poi, essa non può trovare accoglimento, tenuto conto della perdurante domiciliazione all'estero dell'unico figlio privo di indipendenza economica e, pertanto, dell'assenza dei presupposti per dover eventualmente garantire al medesimo la protrazione dell'habitat domestico secondo le intenzioni di cui all'art. 337 sexies c.c.
In assenza di domanda proposta dallo stesso figlio ancora, deve qui limitarsi a prendere CP_2 atto – come già rilevato con la menzionata sentenza di separazione – della disponibilità manifestata dal padre di contribuire al suo mantenimento mediante la corresponsione dell'importo monetario mensile pari ad Euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio, la non opposizione della convenuta, rimasta contumace, e l'accoglimento soltanto parziale delle domande formulate da parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lac (Albania), il 29 gennaio 1992, tra
[...]
e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Pt_1 CP di Traversetolo (PR) al N. 11, Parte II, Serie C, Anno 2014.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dal ricorrente;
- prende atto della disponibilità manifestata dallo stesso di contribuire al _1 mantenimento del figlio maggiorenne mediante la corresponsione in suo favore CP_2 dell'importo monetario mensile pari ad Euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative);
- nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 18 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2211/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. _1
Alessandra Maestri del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] CP
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 marzo 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 12 luglio 2024 premesso di avere contratto matrimonio (in _1
Albania) con il 22 gennaio 1992 (rectius, 29 gennaio 1992), che dalla loro unione sono CP Per_ nati (rispettivamente, il 30 marzo 1995 e il 13 luglio 2003) i figli ed (entrambi CP_2 maggiorenni e dimoranti all'estero, ma solo la prima divenuta autosufficiente sotto il profilo economico), che la loro separazione era stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 1414/2023 pubblicata il 23 ottobre 2023 e che, in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna né ripristino della loro convivenza, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in oggetto, rappresentando di avere concordato con il figlio di CP_2 versargli a titolo di mantenimento l'importo mensile di Euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nonché invocando l'attribuzione in proprio favore del godimento della casa familiare. Nel corso dell'udienza tenutasi il 18 marzo 2025, non comparsa né costituitasi in giudizio CP
, di cui era dichiarata la contumacia, confermava di volere divorziare dalla moglie
[...] _1 precisando di non vederla da diversi anni.
Indi, la difesa dello stesso ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di scioglimento del matrimonio formulata dal ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza n. 1414/2023 (pubblicata il 23 ottobre 2023) e sono senz'altro trascorsi più di dodici mesi dalla celebrazione della precedente udienza innanzi al Presidente del Tribunale senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni contenute in ricorso come anche ribadite da personalmente all'udienza del 18 marzo 2025. _1
Per converso, l'attuale mancanza di rapporti tra i coniugi e l'integrale carenza di elementi indicativi di una plausibile riconciliazione inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Lac (Albania), il 29 gennaio 1992, tra e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio _1 CP del Comune di Traversetolo (PR) al N. 11, Parte II, Serie C, Anno 2014.
Con riguardo alla domanda di assegnazione della casa familiare, poi, essa non può trovare accoglimento, tenuto conto della perdurante domiciliazione all'estero dell'unico figlio privo di indipendenza economica e, pertanto, dell'assenza dei presupposti per dover eventualmente garantire al medesimo la protrazione dell'habitat domestico secondo le intenzioni di cui all'art. 337 sexies c.c.
In assenza di domanda proposta dallo stesso figlio ancora, deve qui limitarsi a prendere CP_2 atto – come già rilevato con la menzionata sentenza di separazione – della disponibilità manifestata dal padre di contribuire al suo mantenimento mediante la corresponsione dell'importo monetario mensile pari ad Euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nulla, infine, sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio, la non opposizione della convenuta, rimasta contumace, e l'accoglimento soltanto parziale delle domande formulate da parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lac (Albania), il 29 gennaio 1992, tra
[...]
e , come da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Pt_1 CP di Traversetolo (PR) al N. 11, Parte II, Serie C, Anno 2014.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dal ricorrente;
- prende atto della disponibilità manifestata dallo stesso di contribuire al _1 mantenimento del figlio maggiorenne mediante la corresponsione in suo favore CP_2 dell'importo monetario mensile pari ad Euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative);
- nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 18 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto