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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa RI IO DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nelle cause riunite NN 2191 e 2329/2025 promosse da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti W. Miceli, N Zampieri, F. Ganci, e G. Rinaldi ed elettivamente domiciliati in Biella, Via De Marchi 4/A presso lo Studio di quest'ultimo, come da mandato di cui agli atti
RICORRENTI
CONTRO
, con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ferie docenti CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE si chiede di accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni dedotti in ricorso e conseguentemente di condannare il resistente al pagamento della somma dovuta e indicata CP_1
oltre interessi legali e vittoria di spese con richiesta di maggiorazione fino al 30%
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi distinti e successivamente riuniti ai sensi dell'art. 151 disp att Parte_1
, e premesso di aver prestato
[...] Parte_2 Parte_3
servizio come docenti alle dipendenze del resistente in ragione di più contratti a termine, CP_1
hanno lamentato il mancato godimento integrale delle ferie maturate nel corso di detti contratti,
sostenendo, nel caso, la violazione di più disposizioni della contrattazione collettiva e della normativa vigente in materia, richiamando fonti eurounitarie e giurisprudenza a sostegno dei propri assunti e sostenendo la decennalità della prescrizione in materia.
I ricorrenti hanno quindi sostenuto, rispettivamente:
di aver diritto all'indennità per l'anno scolastico 2021/2022 e per Parte_1
l'importo di € 1735,57
per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 per l'importo Parte_2
di € 5287,35
per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e per l'importo di € 7620,63 Parte_3
e hanno concluso quindi conformemente come da rispettivi ricorsi, per le prime due ricorrenti congiunto sviluppando anche conteggi relativamente a quanto oggetto di domanda
Le controversia sono state brevemente trattate senza ritenuta necessità di istruttoria, nella contumacia del resistente e, all'udienza del 27.11.2025 definite con lettura del dispositivo CP_1 I ricorsi proposti sono risultati fondati e vanno pertanto accolti,con le precisazioni che seguono, in linea con l'orientamento già seguito in più pronunce di questo Tribunale alle cui motivazioni, per quanto non espresso, per il resto, si rinvia integralmente.
Una ricostruzione normativa della disciplina relativa alle ferie dei docenti, trova quale norma più
risalente, l'art. 13 comma 9 CCNL 2007 del comparto scuola, che prevedeva che “le ferie devono
essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante
la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo
non superiore a sei giornate lavorative”. A seguire, l'art. 19 del medesimo contratto prevedeva che
“le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora
la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle
ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo
contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione
delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a
tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante
i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento
della cessazione del rapporto”.
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione tale norma va interpretata nel senso dell'assenza di un obbligo, in capo al personale docente a termine, a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni tra il primo e l'ultimo giorno di scuola e di cui al calendario regionale scolastico. Vera la premessa, il personale a termine non sarebbe tenuto, diversamente da quello di ruolo a chiedere le ferie, neppure potendo essere collocato in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico di svolgimento delle lezioni, sempre secondo il suddetto calendario, le ferie non godute dovendo quindi essere liquidate alla cessazione del rapporto a termine ( così, anche la recente
Cass 11968/2025). In un secondo momento è poi anche intervenuto l'art. 5 dl 95/2012 e successiva conversione, norma che su un piano generale ha stabilito quale principio generale che ferie, permessi e riposi spettanti al personale quale quello interessato alla presente pronuncia siano obbligatoriamente fruiti, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti, in nessun caso potendo dare luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, e ciò con amplissima portata, dal luglio 2012.
Ma a tale disposizione sono state presto apposte delle deroghe ex art 1 commi 54-56 della L.228/2012
che ha previsto che : “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni
di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati
agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la
fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a
determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54); - “All'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55);
- “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”
(comma 56).
Tali norme vanno interpretate, come da statuizione consolidata della Corte di Cassazione, in conformità al diritto eurounitario che, in materia, con tre pronunce del 2018 ha affermato il contrasto con le fonti europee di una normativa nazionale che consenta che il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto annuale alla ferie retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, perda automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto prima di detta cessazione e, conseguentemente, il diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite e non godute, salvo che lo stesso lavoratore sia stato posto dal datore in condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della fine del rapporto, ponendo in essere una informazione adeguata ( cfr Dir
2003/88/CE art.7 e Carta dei Diritti Fondamentali UE). Il datore di lavoro deve quindi necessariamente assicurarsi che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie in esame,
con invito espresso, anche formale a farlo, avvisandolo delle conseguenze in caso contrario, con onere della prova rispetto all'assolvimento di tale obbligo in capo al datore di lavoro medesimo.
Quindi, come ancora affermato dalla Corte di Cassazione, nessun docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle richieste “se non dopo essere stato
invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto
alle ferie ed alla indennità sostitutiva” ( così fra le molte anche la recente, già menzionata, Cass n.
11968/2025).
Per quanto premesso un docente non di ruolo non può essere considerato automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni di cui ai calendari scolastici regionali e in assenza di richiesta da parte sua o di esplicito provvedimento da parte dell'autorità scolastica che lo inviti a usufruire delle ferie, ha diritto a monetizzare quelle non godute alla fine del rapporto di lavoro. Ciò
quale principio generale, come sempre affermato dalla Corte di Cassazione, nell'orientamento prima richiamato, in tutti i periodi di sospensione previsti dal calendario scolastico.
Nel caso concreto delle ricorrenti, tutte docenti a termine fino alla fine delle attività didattiche, come indicato negli atti introduttivi, la loro richiesta di poter usufruire di ferie è peraltro pacifica, così come che non ne abbiano usufruito, nei periodi di sospensione delle lezioni risultando sicuramente
“disponibili” più di chi fosse collocato in ferie. Nessuna deduzione o prova vi è poi in atti che, il
, come detto onerato a riguardo, abbia invitato e informato le ricorrenti come sopra CP_1
precisato. Il diritto delle ricorrenti va pertanto affermato, e, in ordine alla quantificazione del dovuto risultando necessarie alcune precisazioni.
Rispetto alla ricorrente , infatti, il conteggio esposto per l'anno 2023/2024, atteso che la Pt_2
stessa risulta aver lavorato 15 ore e non 21 settimanalmente, va infatti rivisto, l'indennità risultante dovendosi intendere pari ad € 94,5 con un risultato di credito provato pari, per tale anno ad € 1592,
21, il che conduce ad un complessivo importo, rispetto a quello richiesto, di € 5249,55. Con riguardo alla ricorrente , invece l'importo documentalmente provato e riferito alla richiesta per l'anno Pt_3
2020/2021 risulta pari ad € 1218,95, tenuto conto delle ore richieste pari solo a 9 su 25, con ricalcolo complessivo, per gli anni richiesti, per € 7117,94 complessivi.
Sulle somme concesse va poi calcolata in aggiunta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, ex L 725/94, dalle singole maturazioni annuali all'effettiva corresponsione,
concludendosi per il complessivo accoglimento dei ricorsi come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e, pertanto il resistente va condannato CP_1
al loro rimborso in favore dei ricorrenti, liquidate nella misura complessiva di cui al dispositivo,
tenuto conto in particolare della serialità del contenzioso e della breve trattazione svolta e con distrazione in favore della difesa che ha reso la dichiarazione richiesta
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa RI IO TO, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in persona Controparte_1
del tempore, a corrispondere alle ricorrenti, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e CP_2
dei giorni di festività soppresse non goduti, con riferimento agli anni scolastici indicati nei ricorsi,
rispettivamente: a , la somma complessiva di euro 1.735,57, oltre alla maggior somma tra Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
a la somma complessiva di euro 5.249,55, oltre alla maggior Parte_2
somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
a , la somma complessiva di euro 7.117,94, oltre alla maggior somma tra Parte_3
rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
condanna altresì il convenuto a rifondere alle ricorrenti le spese del processo, che liquida CP_1
in € liquida in €1.000,00 in favore di , €1.500,00 per e €2.000,00 per SS per Pt_1 Pt_2
compensi, oltre rimborso del CU per SS, oltre accessori di legge e con distrazione a favore della difesa antistataria.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 cpc riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 27/11/2025
IL GIUDICE
RI IO TO