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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2116/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2116/2023 promossa da:
, , rappresentato e CP_1 Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Maddalena Pagnin, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte attrice
Contro
CP_2 C.F._1
Parte convenuta contumace
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bergamo adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previe le declaratorie del caso, così giudicare: nel merito, in via principale
- ritenuta sussistente, per tutte le ragioni sopra esposte, la responsabilità del dott. (c.f.: – p.i.: ) per CP_2 C.F._1 P.IVA_2 inadempimento dell'incarico professionale conferitogli in qualità di Consulente del lavoro dallo in data 10 febbraio Controparte_3 2014 con delega alla gestione contributiva, all'invio delle denunce mensili e alla gestione di adempimenti nei confronti di soggetti terzi effettuata mediante le denunce medesime, accertare e dichiarare il diritto dello
[...]
(c.f. e p.i.: 13444830155) al risarcimento del danno Controparte_3 sofferto a causa dell'inadempimento contrattuale del dott. e CP_2 quantificato nella somma di euro 15.801,57 versata dallo in forza Controparte_3 dell'ingiunzione di pagamento dell'Agenzia entrate-Riscossione del 21 aprile 2022 e, per l'effetto, - condannare il dott. a pagare allo CP_2 Controparte_3 CP_3
(c.f. e p.i.: 13444830155) la somma di euro 15.801,57 a titolo di
[...] risarcimento del danno sofferto a causa dell'inadempimento contrattuale, oltre rivalutazione e interessi.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese, oltre oneri e accessori come per legge.”
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. Lo ha chiesto al Tribunale di Controparte_3
Bergamo di condannare a risarcire il danno di € 15.801,57 conseguito all' CP_2 inadempimento dell'incarico professionale conferitogli in qualità di consulente del lavoro in data 10 febbraio 2014.
In particolare, parte attrice ha dedotto che l'inadempimento del professionista convenuto ha determinato l'irregolarità della posizione contributiva dello con conseguente Controparte_3
disconoscimento dei benefici contributivi fruiti dal mese di dicembre 2016 al mese di giugno 2018 per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, previsti dall'art. 1, comma
118 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.1
1.1. Regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace. CP_2
2. Accoglimento della domanda attorea. La domanda formulata da parte attrice è fondata e pertanto deve essere accolta.
2.1. Parte attrice ha soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 2697, I comma cod.civ., avendo offerto la prova del titolo vantato nei confronti del dott. offrendo prova del CP_2 conferimento dell'incarico (§ 2.1.) e allegando in modo puntuale l'inadempimento del convenuto (§
2.2.) (in ordine all'onere di allegazione dell'inadempimento della controparte convenuta cfr. Cass.
Sezioni Unite n.13533/2001).
2.2. Il rapporto contrattuale intercorso tra parte attrice e parte convenuta emerge da una pluralità di indizi;
innanzitutto dalla delega prodotta sub doc. 2, dai numerosi invii al dott. degli avvisi CP_2 ricevuti dall' , dall'interlocuzione intercorsa tra e il dott. per conto del CP_5 CP_5 CP_2
“contribuente (ex multis, v. doc. 20) e, da ultimo, dalla email inviata dallo stesso dott. CP_3
prodotta sub doc. 26. CP_2
In ordine all'oggetto dell'incarico conferito vale porre in evidenza quanto emerge dalla delega del
10 febbraio 2014 che si riporta di seguito tramite screenshot2:
Nella stessa data ha conferito al dott. anche la seguente delega (segue Controparte_6 CP_2
screenshot)3: 2.3. Parte attrice ha soddisfatto altresì l'onere di allegazione di cui si è detto sopra sub § 2.1. Dalla documentazione prodotta è emerso che:
- l' ha notificato a parte attrice diciannove note di rettifica da dicembre 2016 a giugno CP_5
2018 (docc. 3, 4, 7, 10);
- l' ha notificato a parte attrice tre avvisi di addebito (docc. n. 5, 8, 11); CP_5
- l'Agenzia delle Entrate ha notificato a parte attrice un'intimazione di pagamento di €
15.801,47 (docc. 13, 15).
Dalla documentazione prodotta in giudizio è emersa altresì la prova delle comunicazioni con cui lo ha inoltrato al dott. quanto ricevuto dall'INPS, chiedendogli di accertare se le Controparte_3 CP_2
somme richieste fossero effettivamente dovute.
2.4. Dalla documentazione prodotta e richiamata nel § che precede emerge la prova del danno evento, vale a dire di quanto dedotto dallo nell'atto introduttivo in ordine alla Controparte_3 negligenza del dott. nell'invio della denuncia contributiva e retributiva relativa al mese di CP_2
settembre 2016 tramite il cd. flusso e nella successiva mancata verifica che la CP_7
trasmissione fosse andata a buon fine con la generazione del DM virtuale.4
Dopo l'invito nel settembre 2017 a regolarizzare la posizione il dott. è rimasto inerte e CP_2
l'irregolarità non è stata sanata nel termine assegnato dall' con conseguente consolidamento CP_5
CP_ 4 Come puntualmente illustrato dallo stesso Studio attore, la comunicazione obbligatoria all' della denuncia mensile retributiva e contributiva consiste in un flusso informativo denominato “flusso UniEmens” che porta alla CP_ generazione da parte dell del cd. “DM virtuale”; la mancata generazione di tale DM virtuale equivale al mancato invio del flusso e, quindi, alla mancata presentazione della denuncia retributiva e contributiva, con CP_7 conseguente inadempimento del datore di lavoro denunciante che pertanto viene segnalato quale irregolare, irregolarità, CP_ questa, in ragione della quale l' emette note di rettifica. del primo DURC negativo del 7 settembre 2017 e del secondo DURC negativo dell'11 settembre
2019.5
2.5. Dalla documentazione prodotta in giudizio e di cui si è detto nel § 2.3. emerge altresì la prova del danno conseguenza subito dallo Studio attore e che, ai sensi dell'art. 1223 cod.civ., deve essere ritenuto quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale del professionista.
Precisato che dai documenti nn. 21 e 22 emerge la prova dell'annullamento parziale dell'avviso di addebito n. 80235/2017, vale evidenziare che dal documento n. 13 emerga la prova dell'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, emessa all'esito dei tre avvisi di addebito emessi dall' per il recupero dei contributi portati dalle diciannove note di rettifica con le quali CP_5
l' aveva riconosciuto allo i benefici contributivi previsti dalla legge finanziaria CP_5 Controparte_3
2007, mentre dal documento n. 15 emerge la prova del relativo pagamento da parte dello
[...]
CP_3
Deve essere posta quindi in speciale evidenza l'email inviata dal dott. al nuovo consulente del CP_2 lavoro incaricato dallo con cui l'odierno convenuto contumace riconosce il proprio Controparte_3 inadempimento e quindi la debenza allo delle somme richieste dall' . Controparte_3 CP_5
2.6. Da ultimo, vale precisare che per quanto nessun argomento possa essere desunto dalla mancata costituzione del dott. (non potendo essere ascritta alla contumacia alcun valore di ficta CP_2
confessio, essendo la stessa una scelta di carattere processuale rimessa alla volontà della parte), ciononostante il dott. decidendo di non costituirsi, non ha consentito l'apprezzamento di CP_2
possibili circostanze di significato contrario a quanto emerso dalla documentazione in atti.
2.7. Per i motivi fin qui esposti parte convenuta deve pertanto essere condannata a pagare in favore di parte attrice l'importo di € 15.801,57, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le spese pertanto sono poste a carico di parte attrice.
Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, tenuto conto del pregio dell'attività difensiva prestata dalla difesa attorea e ritenuto, pertanto, di dover applicare i valori massimi per la fase di studio e per la fase introduttiva, applicati i valori minimi per la fase decisionale (non è stata svolta attività istruttoria), per compenso professionale è liquidato l'importo di € 3.396,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale del convenuto in relazione CP_2 all'incarico conferitogli dallo in data 10 febbraio Controparte_3
2014.
2. Accerta e dichiara che a causa e in conseguenza dell'inadempimento di cui al punto n. 1 del presente dispositivo, lo ha subito un danno Controparte_3 patrimoniale pari ad € 15.801,57, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Condanna a pagare in favore dello CP_2 Controparte_3
l'importo di € 15.801,57 oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello CP_2 [...]
che liquida in € 3.396,00 per compenso professionale, oltre 15% Controparte_3
per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ART. 1, COMMA 118 L. N. 190/2014: “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all , nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al CP_4 presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo CP_ indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L' provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.” 2 Doc. 1 fasc.att. 3 Doc. 1 fasc.att. 5 Vale rammentare che il DURC, che attesta la regolarità contributiva del datore di lavoro – dunque il corretto versamento dei contribuiti previdenziali e assistenziali – rappresenta una condizione necessaria per fruire dei benefici contributivi;
a fronte di un DURC negativo vengono disconosciuti i benefici contributivi ai sensi della legge finanziaria 2007, richiamata sopra sub nota n. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2116/2023 promossa da:
, , rappresentato e CP_1 Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Maddalena Pagnin, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte attrice
Contro
CP_2 C.F._1
Parte convenuta contumace
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bergamo adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previe le declaratorie del caso, così giudicare: nel merito, in via principale
- ritenuta sussistente, per tutte le ragioni sopra esposte, la responsabilità del dott. (c.f.: – p.i.: ) per CP_2 C.F._1 P.IVA_2 inadempimento dell'incarico professionale conferitogli in qualità di Consulente del lavoro dallo in data 10 febbraio Controparte_3 2014 con delega alla gestione contributiva, all'invio delle denunce mensili e alla gestione di adempimenti nei confronti di soggetti terzi effettuata mediante le denunce medesime, accertare e dichiarare il diritto dello
[...]
(c.f. e p.i.: 13444830155) al risarcimento del danno Controparte_3 sofferto a causa dell'inadempimento contrattuale del dott. e CP_2 quantificato nella somma di euro 15.801,57 versata dallo in forza Controparte_3 dell'ingiunzione di pagamento dell'Agenzia entrate-Riscossione del 21 aprile 2022 e, per l'effetto, - condannare il dott. a pagare allo CP_2 Controparte_3 CP_3
(c.f. e p.i.: 13444830155) la somma di euro 15.801,57 a titolo di
[...] risarcimento del danno sofferto a causa dell'inadempimento contrattuale, oltre rivalutazione e interessi.
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese, oltre oneri e accessori come per legge.”
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. Lo ha chiesto al Tribunale di Controparte_3
Bergamo di condannare a risarcire il danno di € 15.801,57 conseguito all' CP_2 inadempimento dell'incarico professionale conferitogli in qualità di consulente del lavoro in data 10 febbraio 2014.
In particolare, parte attrice ha dedotto che l'inadempimento del professionista convenuto ha determinato l'irregolarità della posizione contributiva dello con conseguente Controparte_3
disconoscimento dei benefici contributivi fruiti dal mese di dicembre 2016 al mese di giugno 2018 per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, previsti dall'art. 1, comma
118 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.1
1.1. Regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace. CP_2
2. Accoglimento della domanda attorea. La domanda formulata da parte attrice è fondata e pertanto deve essere accolta.
2.1. Parte attrice ha soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 2697, I comma cod.civ., avendo offerto la prova del titolo vantato nei confronti del dott. offrendo prova del CP_2 conferimento dell'incarico (§ 2.1.) e allegando in modo puntuale l'inadempimento del convenuto (§
2.2.) (in ordine all'onere di allegazione dell'inadempimento della controparte convenuta cfr. Cass.
Sezioni Unite n.13533/2001).
2.2. Il rapporto contrattuale intercorso tra parte attrice e parte convenuta emerge da una pluralità di indizi;
innanzitutto dalla delega prodotta sub doc. 2, dai numerosi invii al dott. degli avvisi CP_2 ricevuti dall' , dall'interlocuzione intercorsa tra e il dott. per conto del CP_5 CP_5 CP_2
“contribuente (ex multis, v. doc. 20) e, da ultimo, dalla email inviata dallo stesso dott. CP_3
prodotta sub doc. 26. CP_2
In ordine all'oggetto dell'incarico conferito vale porre in evidenza quanto emerge dalla delega del
10 febbraio 2014 che si riporta di seguito tramite screenshot2:
Nella stessa data ha conferito al dott. anche la seguente delega (segue Controparte_6 CP_2
screenshot)3: 2.3. Parte attrice ha soddisfatto altresì l'onere di allegazione di cui si è detto sopra sub § 2.1. Dalla documentazione prodotta è emerso che:
- l' ha notificato a parte attrice diciannove note di rettifica da dicembre 2016 a giugno CP_5
2018 (docc. 3, 4, 7, 10);
- l' ha notificato a parte attrice tre avvisi di addebito (docc. n. 5, 8, 11); CP_5
- l'Agenzia delle Entrate ha notificato a parte attrice un'intimazione di pagamento di €
15.801,47 (docc. 13, 15).
Dalla documentazione prodotta in giudizio è emersa altresì la prova delle comunicazioni con cui lo ha inoltrato al dott. quanto ricevuto dall'INPS, chiedendogli di accertare se le Controparte_3 CP_2
somme richieste fossero effettivamente dovute.
2.4. Dalla documentazione prodotta e richiamata nel § che precede emerge la prova del danno evento, vale a dire di quanto dedotto dallo nell'atto introduttivo in ordine alla Controparte_3 negligenza del dott. nell'invio della denuncia contributiva e retributiva relativa al mese di CP_2
settembre 2016 tramite il cd. flusso e nella successiva mancata verifica che la CP_7
trasmissione fosse andata a buon fine con la generazione del DM virtuale.4
Dopo l'invito nel settembre 2017 a regolarizzare la posizione il dott. è rimasto inerte e CP_2
l'irregolarità non è stata sanata nel termine assegnato dall' con conseguente consolidamento CP_5
CP_ 4 Come puntualmente illustrato dallo stesso Studio attore, la comunicazione obbligatoria all' della denuncia mensile retributiva e contributiva consiste in un flusso informativo denominato “flusso UniEmens” che porta alla CP_ generazione da parte dell del cd. “DM virtuale”; la mancata generazione di tale DM virtuale equivale al mancato invio del flusso e, quindi, alla mancata presentazione della denuncia retributiva e contributiva, con CP_7 conseguente inadempimento del datore di lavoro denunciante che pertanto viene segnalato quale irregolare, irregolarità, CP_ questa, in ragione della quale l' emette note di rettifica. del primo DURC negativo del 7 settembre 2017 e del secondo DURC negativo dell'11 settembre
2019.5
2.5. Dalla documentazione prodotta in giudizio e di cui si è detto nel § 2.3. emerge altresì la prova del danno conseguenza subito dallo Studio attore e che, ai sensi dell'art. 1223 cod.civ., deve essere ritenuto quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale del professionista.
Precisato che dai documenti nn. 21 e 22 emerge la prova dell'annullamento parziale dell'avviso di addebito n. 80235/2017, vale evidenziare che dal documento n. 13 emerga la prova dell'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, emessa all'esito dei tre avvisi di addebito emessi dall' per il recupero dei contributi portati dalle diciannove note di rettifica con le quali CP_5
l' aveva riconosciuto allo i benefici contributivi previsti dalla legge finanziaria CP_5 Controparte_3
2007, mentre dal documento n. 15 emerge la prova del relativo pagamento da parte dello
[...]
CP_3
Deve essere posta quindi in speciale evidenza l'email inviata dal dott. al nuovo consulente del CP_2 lavoro incaricato dallo con cui l'odierno convenuto contumace riconosce il proprio Controparte_3 inadempimento e quindi la debenza allo delle somme richieste dall' . Controparte_3 CP_5
2.6. Da ultimo, vale precisare che per quanto nessun argomento possa essere desunto dalla mancata costituzione del dott. (non potendo essere ascritta alla contumacia alcun valore di ficta CP_2
confessio, essendo la stessa una scelta di carattere processuale rimessa alla volontà della parte), ciononostante il dott. decidendo di non costituirsi, non ha consentito l'apprezzamento di CP_2
possibili circostanze di significato contrario a quanto emerso dalla documentazione in atti.
2.7. Per i motivi fin qui esposti parte convenuta deve pertanto essere condannata a pagare in favore di parte attrice l'importo di € 15.801,57, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le spese pertanto sono poste a carico di parte attrice.
Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, tenuto conto del pregio dell'attività difensiva prestata dalla difesa attorea e ritenuto, pertanto, di dover applicare i valori massimi per la fase di studio e per la fase introduttiva, applicati i valori minimi per la fase decisionale (non è stata svolta attività istruttoria), per compenso professionale è liquidato l'importo di € 3.396,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale del convenuto in relazione CP_2 all'incarico conferitogli dallo in data 10 febbraio Controparte_3
2014.
2. Accerta e dichiara che a causa e in conseguenza dell'inadempimento di cui al punto n. 1 del presente dispositivo, lo ha subito un danno Controparte_3 patrimoniale pari ad € 15.801,57, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Condanna a pagare in favore dello CP_2 Controparte_3
l'importo di € 15.801,57 oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello CP_2 [...]
che liquida in € 3.396,00 per compenso professionale, oltre 15% Controparte_3
per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ART. 1, COMMA 118 L. N. 190/2014: “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all , nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al CP_4 presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo CP_ indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L' provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.” 2 Doc. 1 fasc.att. 3 Doc. 1 fasc.att. 5 Vale rammentare che il DURC, che attesta la regolarità contributiva del datore di lavoro – dunque il corretto versamento dei contribuiti previdenziali e assistenziali – rappresenta una condizione necessaria per fruire dei benefici contributivi;
a fronte di un DURC negativo vengono disconosciuti i benefici contributivi ai sensi della legge finanziaria 2007, richiamata sopra sub nota n. 1