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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4253/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliato in Benevento, al Viale A. Mellusi, 59, Parte_1
presso lo studio dell'avv. COCCA IMMACOLATA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
contumace; Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 18.10.24 e notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza parte ricorrente conveniva in giudizio l' , chiedendo di CP_1
annullare e revocare il provvedimento di diniego con conseguente riconoscimento del
1 proprio asserito diritto di partecipare al corso di formazione rientrante nel programma
Supporto per la formazione e il lavoro.
Parte ricorrente ha esposto:
- di avere presentato in data 5.9.2023, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia
- D.L. 48/2023, domanda per il riconoscimento della misura denominata CP_1
“Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)”, compilando, in ogni sua parte, il modello previsto dall'Ente, ed acquisendo il Protocollo: . CodiceFiscale_1
- che veniva a conoscenza, accedendo al portale dell' , che in data 1.2.2024 la CP_1
domanda era stata respinta con la seguente motivazione: "Mancata corrispondenza tra il nucleo ISEE dichiarato nella DSU di riferimento e quello censito in ANPR";
- che il medesimo giorno, tramite il servizio “ risponde”, riceveva una CP_1 comunicazione in cui informava l'Ente che il Comune di Campoli del Monte Taburno aveva effettuato in data 27.1.24 la correzione del nucleo familiare, trasmettendo il certificato di Stato di Famiglia corretto nella stessa data;
- che l'operatore riscontrava prontamente il messaggio, dopo aver verificato la CP_1
correzione dello status familiare in ANPR, suggerendo di inviare una nuova domanda
SFL, che trasmetteva il giorno stesso sulla piattaforma;
CP_1
- che la seconda domanda veniva accolta e l' provvedeva al pagamento, per CP_1
mensilità di febbraio e marzo 2024, del beneficio mensile di euro 350,00, per come previsto dalla normativa SFL;
- che in data 12.4.2024 riscontrava, però, sulla piattaforma la revoca dell'SFL, senza che l' trasmettesse alcuna comunicazione in merito;
CP_1
- che la motivazione addotta dall' e posta a base del rigetto della domanda era così CP_1
motivata: "Mancata corrispondenza tra il nucleo ISEE dichiarato nella DSU di riferimento e quello censito in ANPR" .
- che l'esclusione non era, ictu oculi a lui imputabile, poiché il Controparte_2
, nonostante la richiesta di modifica avanzata il 16.5.2017, solo in data
[...]
27.1.2024 aveva trasmesso all'ANPR la variazione dello status familiare.
L'ente convenuto è rimasto contumace.
2.
2 Ciò posto occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento.
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Prevede un'indennità mensile di 350 euro riconosciuta a soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che sono “occupabili” e si trovano in condizioni di povertà assoluta (ISEE non superiore a 6.000 euro annui).
Per ottener il sussidio è obbligatorio partecipare a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. La misura ha una durata di un massimo di 12 mesi e non è rinnovabile.
Dal 1° settembre 2023 prende il posto del Reddito di Cittadinanza per gli “occupabili”.
Possono accedere al Supporto formazione lavoro coloro che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, oppure che fanno parte di nuclei che accedono all'ADI, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è stato introdotto dall'articolo 12 del Decreto
Lavoro convertito in legge pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.153 del
03-07-2023 (in vigore dal 4 luglio 2023).
In particolare, l'art. 12 del DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153) prevede che “1.
Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle ((misure del Supporto)) per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure del
3 Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto.
2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il
Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione 3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.
Nella richiesta, l'interessato è tenuto a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150. Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3. 4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1). Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della
4 scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76, o la relativa esenzione”.
Il rinvio, contenuto nel quarto comma sopra riportato, all'art. 2, comma 2), della stesso
Decreto Legge impone, come risulta dal relativo testo, il rispetto di precisi parametri, tra cui quelli di cittadinanza o residenza.
I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia.
Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni,
l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma
4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni
5 di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000; 4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni
6 componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;
d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge, la continuità della residenza si intende interrotta nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, o nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell'arco di diciotto mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' , ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CP_1
decreto– legge n. 48/2023, richiamato dall'articolo 12, comma 10, del medesimo decreto legge, e secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.M. n.
108/2023, verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al SFL, sulla
7 base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dalle altre pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dai relativi allegati tecnici, che sono parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge.
3.
Fatte queste premesse di carattere generale, nel caso di specie parte ricorrente ha avuto accesso al beneficio del Supporto Formazione Lavoro (SFL) a seguito di domanda del
1.2.24 per le mensilità di febbraio e marzo 2024, ma in data 12.4.2024 veniva revocata la prestazione per “Mancata corrispondenza tra il nucleo ISEE dichiarato nella DSU di riferimento e quello censito in ANPR”.
Parte ricorrente sostiene che detta causa di esclusione non è a lui imputabile, poiché il
, nonostante la richiesta di modifica avanzata il Controparte_2
16.5.2017, solo in data 27.1.2024 aveva trasmesso all'ANPR la variazione dello status familiare.
Pertanto, solo dopo detta correzione lo status familiare del corrispondeva Pt_1
correttamente al nucleo familiare monocomponente, sin dal 16.5.2017 (data della richiesta di variazione presentata all'Ente).
In ogni caso, se alla data della prima domanda respinta de plano dall' non risultava CP_1
aggiornato lo stato di famiglia, alla data della seconda domanda (accolta e poi revocata) risultava che il ricorrente appartenesse ad un nucleo familiare monocomponente.
Inoltre, dagli atti allegati al ricorso ed in particolare dall'informativa della GDF del
7.9.24 risulta che il ricorrente è l'unico componente del nucleo familiare così come dichiarato nella DSU e così come risultante anche dal certificato di famiglia allegato, anteriore alla seconda domanda presentata dal ricorrente.
Tale documentazione, a parere della scrivente ed in mancanza di contestazione da parte dell' rimasto contumace, appare sufficiente al fine di dimostrare la sussistenza del CP_1
requisito anagrafico contestato e posto a fondamento della revoca.
8 L' nulla ha eccepito sugli altri requisiti di legge, né in sede amministrativa, né in CP_1
giudizio, essendo rimasto contumace.
Al riguardo, si rammenta che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non solo i fatti oggetto di esplicita ammissione da parte del convenuto, ma anche i fatti e le circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale e il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Le Sezioni unite della Cassazione hanno di recente riaffermato che l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro, e l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065).
Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno poi precisato che la «non contestazione» è esclusa solo in caso di contestazione «chiara e specifica». La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, e il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati) e quali invece i fatti incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum (così Cass. Sez. L, Sentenza
n. 2832 del 12/02/2016).
Il provvedimento di diniego dell' , pertanto, si appalesa illegittimo. CP_1
Il ricorso, quindi, va accolto e per l'effetto va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad accedere alla misura denominata Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), per
9 l'anno 2023/2024 con condanna dell' a porre in essere tutti i provvedimenti CP_1
conseguenziali e dunque ad erogare la prestazione economica prevista per legge, nei suddetti limiti, oltre interessi di legge dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario stante l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio, al minimo stante la natura della controversia e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere alla misura denominata Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), per l'anno 2023/2024 e per l'effetto condanna dell' a porre in essere tutti i provvedimenti conseguenziali e dunque ad erogare la CP_1
prestazione economica prevista per legge, nei suddetti limiti, oltre interessi di legge dalla domanda sino al soddisfo; condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 656,00 in favore dell'Erario.
Così deciso in Benevento, 14/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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