Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2011, n. 21526
CASS
Sentenza 18 ottobre 2011

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In tema di servitù di passaggio, nell'ipotesi in cui il fondo, originariamente unico, sia divenuto intercluso per effetto d'alienazione di una parte di esso a titolo oneroso, il diritto dell'acquirente di ottenere la costituzione coattiva e gratuita della servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1054 cod. civ., nel residuo fondo dell'alienante, può farsi valere soltanto nei confronti di quest'ultimo e dei suoi eredi, non anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dell'alienante medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2011, n. 21526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21526
    Data del deposito : 18 ottobre 2011

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