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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/03/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 2885/2020, promossa da in persona del Sindaco pro tempore, , elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliato in Genova, Piazza G. Matteotti 2/4B, presso lo studio dell'Avv. Raniero Raggi che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia Sciandra, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale da intendersi apposta in calce all'atto di citazione;
attore; contro
, in personale del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane, n. 2, è legalmente domiciliato. convenuto;
Conclusioni
Parte attrice.
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contraris reiectis,
- previa revoca dell'ordinanza di rigetto disporre la rimessione della causa in istruttoria per la rinnovazione della CTU poiché il Consulente non ha risposto e/o ha travisato il contenuto del quesito limitandosi ad una verifica formale di quali opere erano ammesse al finanziamento o meno, senza esaminare distintamente i rilievi e le circostanze richiamate negli atti dell'attore (ad es. la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto in progetto) e senza verificare se, come espressamente richiesto dal quesito “gli interventi posti in essere dal si debbano considerare Pt_1
coerenti o comunque attinenti o necessari rispetto a quelli oggetto di finanziamento”
1 - in subordine, sempre previa rimessione in istruttoria, chiamare il CTU a fornire chiarimenti sulle conclusioni raggiunte alla luce del quesito e delle osservazioni, non replicate e neppure esaminate, del CT di Parte Pt_1
- nel merito accertare e dichiarare che il ha utilizzato il finanziamento Parte_1
ottenuto realizzando le opere secondo progetto e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto al CP_1
- in subordine verificato il comportamento contrario a buona fede tenuto dal e la CP_1
corrispondenza del realizzato a quanto progettato dichiarare che nulla è dovuto dal Parte_1
[...]
- in ulteriore graduato subordine, salvo gravame, alla luce delle considerazioni di cui infra rideterminare l'importo dovuto dal nella minor somma corrispondente alle Parte_1
opere che eventualmente dovessero risultare non necessarie e/o ripristinatorie rispetto agli interventi in progetto.
Con vittoria di spese, competenze e spese generali”.
Parte convenuta.
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza:
- rigettare le domande avversarie perché inammissibili e, comunque, infondate;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripetere dal
[...] Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 175.781,96=,
[...]
maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di trasferimento delle risorse a quella dell'effettivo versamento, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata all'esito del presente giudizio, e conseguentemente condannare il , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla corresponsione di detto importo in favore del
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo e le difese delle parti.
Il – da ora ha convenuto in giudizio il Parte_1 Pt_1 [...]
, da ora , allegando che: Controparte_1 CP_1
2 ha ottenuto un finanziamento finalizzato ad interventi di difesa del territorio a fronte delle criticità dovute alla fragilità idrologica del proprio ambiente presentando un progetto preliminare riguardante opere di consolidamento dei fabbricati medievali presenti in diverse vie del borgo;
il Ministero ha concesso il contributo, precisando che avrebbe effettuato un controllo tecnico- amministrativo sulle risorse erogate e, su richiesta del ha nominato l'Ing. quale Pt_1 Per_1
collaudatore; con nota 13 febbraio 2007 il ha indicato la non necessità di una preventiva autorizzazione CP_1
ministeriale per varianti in corso d'opera; con nota n. 7126/2007, il ha trasmesso al il progetto definitivo dei lavori e il Pt_1 CP_1
progetto esecutivo e in data 16 giugno 2008 il collaudatore ha compiuto un primo collaudo in corso d'opera; nel 2010 il ha approvato una perizia per lavori complementari per un importo di € Pt_1
67.968,80, inviandone copia al Ministero, il quale, con nota n. 27399/2010, ha rilevato una “non conformità del progetto in corso di realizzazione rispetto a quanto riportato nel decreto di finanziamento” e l'assenza di autorizzazione alla quale ha risposto l'esponente evidenziando la conformità al progetto e l'assenza di osservazioni;
in data 14 febbraio 2013 il ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca parziale del CP_1
finanziamento, elencando le opere contestate e successivamente indicandone la misura, accettando la quantificazione effettuata dal Comune esponente, in euro 175.781,96.
In diritto l'attore ha contestato la violazione di norme con un andamento difensivo proprio del processo amministrativo – ed alla giurisdizione amministrativa si era inizialmente rivolto -, argomentando sui seguenti profili:
1. violazione dell'art. 10 l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione essendo il a conoscenza della natura delle opere progettate già prima CP_1
della loro esecuzione e non avendo sollevato contestazioni, così facendo apparire ragionevole la loro ammissione a finanziamento;
2. violazione del principio di legale collaborazione, di tutela dell'affidamento e buon andamento della p.a. per avere il regolarmente trasmesso al tutti i Pt_1 CP_1
progetti relativi alle opere per le quali era stato chiesto il finanziamento al fine di ottenere un parere positivo sulla loro ammissibilità; tra gli atti trasmessi il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo ed il collaudatore – effettuato il controllo delle risorse erogate mediante operazioni di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e/o
3 finale – non ha mai sollevato obiezioni sulla congruità delle opere rispetto alle finalità di difesa del suolo;
3. violazione dell'art. 3 L. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e sviamento, per la mancata riconducibilità alla difesa del suolo in particolare delle opere legate all'abbassamento della briglia;
4. violazione dell'art. 3 L. n. 241/90 con riferimento al “consolidamento strutturale dei vicoli interni al centro abitato”, per aver ritenuto gli interventi riferiti esclusivamente alle strutture murarie in elevazione, con esclsuione delle fondazioni e per questo motivo escludendo la mitigazione del rischio idrologico, senza considerare la caratteristica del territorio, con edifici in pietra addossati alla roccia;
5. violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 con riferimento all'intervento di impermeabilizzazione di piazzetta Castello, in quanto la finalità dell'opera di contribuire a prevenire infiltrazioni nei locali sottostanti non esclude la sua utilità nella mitigazione del rischio idrogeologico nel borgo;
l'opera doveva essere inclusa tra gli interventi definiti come “Canalizzazione acque superficiali, rifacimento reti e pavimentazioni” e, pertanto, ritenuta ammissibile a finanziamento;
6. violazione del principio generale di tutela dell'affidamento, in quanto - qualora si ritenesse legittimo il D.M. 88/2018 – questo dovrebbe comunque essere considerato illegittimo nella parte in cui ordina la restituzione delle somme con interessi legali avendo il sempre Pt_1
agito in buona fede, confidando nella legittimità del finanziamento ricevuto, anche in ragione del comportamento del convenuto e del collaudatore, i quali, prima della esecuzione dei lavori, non avevano mai sollevato alcuna obiezione rispetto alle opere progettate e il procedimento si era protratto nel tempo a causa del comportamento del . CP_1
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande e svolgendo le seguenti CP_1
difese: dagli atti depositati dalla stessa parte attrice – e in particolare dal doc. n.
4 - si evince che il Pt_1
è sempre stato informato che le somme avrebbero potuto essere trattenute ed utilizzate unicamente "per la realizzazione di opere e/o lavori accessori dell'intervento finanziato, purché finalizzati alla difesa del suolo e previa autorizzazione ministeriale”, con autorizzazione da richiedersi per l'utilizzo delle medesime solo a conclusione dell'intervento finanziato e tale autorizzazione non
è stata richiesta;
4 indipendentemente dall'esistenza di tale autorizzazione, il non interviene nella fase di CP_1
approvazione dei progetti finanziati e la nomina del collaudatore spetta alla stazione appaltante, inoltre il compito del collaudatore è di verificare la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, e non quello di verificare la congruità delle opere rispetto agli obiettivi del contributo;
i pareri , ente tenico ausiliare del , hanno confermato l'inadempimento del Per_2 CP_1 Pt_1
alle prescrizioni sull'utilizzo del fondo erogato e, in particolare, nel parere rilasciato con nota prot.
n. 37073/2011 si è rilevato che le opere risultavano solo in parte conformi e sono state precisamente individuate le opere non previste nei progetti allegati alle richieste di contributo;
con note nn.
22587/2012 e 36312/2013 ha confermato il parere già espresso ed individuato le opere Per_2
ritenute non coerenti;
con riferimento alla asserita lesione dell'affidamento, a seguito della trasmissione da parte del della perizia suppletiva e di variante e della perizia tecnica per lavori complementari, il Pt_1
Ministero ha contestato, nella nota del 28.10.2010, la "non conformità del progetto in corso di realizzazione rispetto a quanto previsto dal decreto di finanziamento" e la mancanza della prescritta autorizzazione ministeriale e il è stato al contempo diffidato dall'ulteriore utilizzo dei fondi Pt_1
trasferiti per attività inerenti il progetto in questione;
in relazione, infine, all'asserita necessità di rideterminare l'importo dovuto, la somma indicata a titolo di restituzione è stata confermato da e, pertanto, non sussistono dubbi in merito alla Per_2
congruità dell'importo.
In via riconvenzionale il ha chiesto la condanna del al pagamento dell'importo di CP_1 Pt_1
175.781,96 oltre interessi legali.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di testimoni e lo svolgimento di una CTU. Con ordinanza del novembre 2024 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti dal
Consulente su una specifica opera, ritenuta ammissibile al finanziamento solo in parte ed essendo invece escluse le opere qualificate dal Comune come “accessorie”. Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione in data 28 gennaio 2025.
Motivi della decisione.
La questione portata all'attenzione di questo tribunale investe la legittimità della revoca parziale del finanziamento erogato dal a favore del : le contestazioni di parte CP_1 Parte_1
attrice investono da un lato la riconducibilità delle opere contestate alla finalità del finanziamento e dall'altro l'affidamento creato dal a fronte dell'assenza di contestazioni. CP_1
5 La decisione deve muovere dall'esame del contenuto del decreto di ammissione al finanziamento pubblico e dalla verifica della legittimità delle contestazioni formulate dal con riferimento CP_1
agli interventi ritenuti non rispondenti alle finalità dell'erogazione ed oggetto di revoca parziale delle somme versate.
Con decreto 11 luglio 2005 - doc. 2 Avvocatura dello Stato- il Parte_3 [...]
ha previsto la “Definizione ed attivazione dell'11° Controparte_1
programma stralcio di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. ISO convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998
n. 267, ai sensi dell'articolo 16 della Legge n 31 luglio 2002, n. 179.”; dopo aver previsto all'articolo
1 “Ai sensi dell'art. 16 della legge 31 luglio 2002, r. 179 è definito ed attivato l'undicesimo programma di interventi urgenti per ii riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante….”, all'articolo 2 detta:
“Previa autorizzazione del , le eventuali CP_1 Controparte_1 CP_1
economie, a qualsiasi titolo realizzate, potranno essere impiegate dai beneficiari per la realizzazione di opere e/o lavori accessori dell'intervento finanziato, purché finalizzati alla difesa del suolo”.
Nell'elenco allegato al decreto, di cui costituisce parte integrante come da articolo 1, compare il
[...]
€ 720.000 Parte_4
e di qua storico sostegn
Dolceac abitato o, qua
“Tera” microp ali
Dunque, la descrizione sintetica dell'intervento fa riferimento a “muri di sostegno e micropali” e l'articolo 2 precisa, con riguardo all'impiego di economie a qualsiasi tiolo realizzate, la necessità di una previa autorizzazione e la finalità delle opere alla difesa del suolo – una corretta lettura dell'articolo 2 fa ritenere l'autorizzazione come relativa all'impiego delle economie e la finalità delle stesse come condizione per il ricorso alle risorse pubbliche-. L'art. 3 contiene la previsione di una comunicazione semestrale delle attività. Con nota 7126/2007 – doc.
4.9 fascicolo attoreo- il Pt_1
invia i documenti relativi alla progettazione definitiva come approvata dall'ente, iprecisa l'approvazione in corso della progettazione esecutiva ed elenca le opere rientranti nel finanziamento. Nel documento si legge “… il progetto definitivo dei lavori in oggetto che consiste
6 essenzialmente nell'esecuzione dei seguenti interventi:
1. Consolidamento e messa in sicurezza del versante del Castello Doria mediante opere strutturali da eseguirsi sul muro di sostegno della piazzetta superiore di via Castello… 2. Consolidamento e messa in sicurezza del versante del Castello
Doria mediante opere di risanamento idraulico comprendenti l'eliminazione della briglia sotto il
Ponte Vecchio e la connessa demolizione e rifacimento della stazione di pompaggio acque reflue nell'area di San Filippo;
3. Consolidamento strutturale di alcuni vicoli interni del centro storico "Tera": via Tibaudo, vicolo Francesi, via Castello, vicolo Rebaudi, via Forno, via Doria;
4. Canalizzazione acque superficiali, rifacimento reti e pavimentazioni: via Tibaudo, vicolo Francesi, vicolo Piccone, via
Castello;
5. Messa in sicurezza di edificio in stato di abbandono in via Tibaudo….”. Comunicati i progetti, nel 2010 il con nota 5232/2010 avente ad oggetto “Opere finanziate in attuazione Pt_1
del 11 0 programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico.-Interventi urgenti di messa in sicurezza del centro storico "Tera" e versante Castello dei Doria a tutela della pubblica incolumità. 110 stralcio funzionale.”, comunica una perizia di variante e di lavori complementari – doc.
4.13 fascicolo attoreo- alla quale risponde il Ministero con nota 27399 del 28.10.2010 – doc.
4.14 fascicolo attoreo- nella quale viene contestata la conformità di alcune opere rispetto al decreto di finanziamento e l'assenza di autorizzazione per le economie destinate alla realizzazione di lavori complementari – nella nota si legge “Dall'esame di tale documentazione, anche sulla base delle informazioni raccolte dall' che per conto del Per_2 CP_1
svolge il monitoraggio degli interventi finanziati, si evidenzierebbe la non conformità del progetto in corso di realizzazione rispetto a quanto riportato nel decreto di finanziamento. Si desume, inoltre, che le economie maturate sono state destinate alla realizzazione di lavori complementari senza la prescritta autorizzazione di questo Ministero, come stabilito all'art. 2 del predetto decreto di finanziamento. Alla luce di quanto in epigrafe, codesto Comune è invitato a fornire ogni opportuno chiarimento. Nelle more, codesta Amministrazione è diffidata dall'impiegare ulteriormente i fondi trasferiti per attività inerenti al progetto in questione…”. All'esito di chiarimenti da parte del Pt_1
e di indagini da parte di ente Controparte_2
tecnico ausiliare del , si è giunti alla pronuncia di revoca parziale del finanziamento CP_1
intervenuta con DM 2018/88 – l'avvio del procedimento si è avuto con nota n. 12849 del 14 febbraio
2013, cui ha fatto seguito una fase di contraddittorio con deduzioni finali del in data Pt_1
25.3.2013 nota n. 1768 e parere prot. 3612 del 13.9.2013 che riafferma il contenuto del Per_2
precedente espresso con prot. 22587 del 2012, documenti da 4.17 a 4.20 fascicolo attoreo e 16 fascicolo Avvocatura-.
7 Attese le difese di parte attrice, ai fini della decisione devono essere individuati gli interventi ritenuti dal non conformi rispetto ai progetti ed alla finalità di difesa del suolo e di mitigazione CP_1
del rischio idrogeologico oggetto del finanziamento pubblico, come individuati nel DM 88 del 2018.
Le opere contestate riguardano:
1. La “demolizione fossa settica, realizzazione nuova stazione di pompaggio e linea di raccordo al nuovo collettore, ripristino e raccordo fognatura” perché di per sé non riconducibili alla difesa del suolo;
2. Il consolidamento strutturale dei vicoli interni al fabbricato in quanto i lavori hanno riguardato solo le strutture murarie in elevazione e non risultano “finalizzati ad un consolidamento delle fondazioni o del terreno di imposta”;
3. l'impermeabilizzazione di piazzetta Castello in quanto avente quale unico scopo di salvaguardare i locali sottostanti e non di prevenire le infiltrazioni nel terreno;
4. l'ampliamento dell'area di parcheggio pubblico, opera accessoria non riconducibile alla finalità di difesa del suolo.
La contestazione di parte attrice investe la funzione delle opere, considerate dal , anche a CP_1
seguito di istruttoria tecnica effettuata da , prive di conformità rispetto al finanziamento ed Per_2
alla procedura successiva.
Interventi sub.
1. Nella comunicazione di cui alla nota 7126 del 10.12.2007 – doc.
4.9 fascicolo attoreo-, il indicando l'approvazione con DGC n. 55 del 8.6.2007 e successiva Pt_1
determinazione UTC n. 106/2007 del 23.11.2007 del progetto definitivo delle opere finanziate in attuazione dell'11° programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, interventi urgenti di messa in sicurezza del centro storico “Tera” e versante Castello dei Doria a tutela della pubblica incolumità, II° stralcio funzionale, il “Consolidamento e messa in sicurezza del versante del Castello Doria mediante opere di risanamento idraulico comprendenti l'eliminazione della briglia sotto il Ponte vecchio e la connessa demolizione e rifacimento della stazione di pompaggio acque reflue nell'area San Filippo”. Come chiarito nelle relazioni tecniche redatte da e allegate alle note del nell'ambito del procedimento di revoca – doc. Per_2 CP_1
4.17 e 4.19 fascicolo attoreo-, l'abbassamento della briglia sotto il Ponte vecchio, se pure ritenuta opera di portata limitata rispetto alla difesa del suolo ed alla limitazione del rischio idrogeologico, è stata ammessa al finanziamento, mentre sono state contestate le opere considerate “accessorie” o meglio, nella prospettazione del conseguenti. I testimoni progettista e Pt_1 Testimone_1
DL e responsabile dell'Ufficio tecnico del hanno confermato che all'interno Testimone_2 Pt_1
della briglia era presente una condotta fognaria e l'abbassamento di questa aveva determinato la necessità di individuare un percorso alternativo della condotta per la realizzazione del quale era stato necessario costruire una nuova stazione di pompaggio- così in udienza 27.1.2022-. Al CTU è
8 stato chiesto, quale oggetto dell'incarico, di precisare se “gli interventi posti in essere dal Pt_1
si debbano considerare coerenti o comunque attinenti o necessari rispetto a quelli oggetto di finanziamento, oppure no”. Il finanziamento, come ricordato, riguardava opere volte alla difesa del territorio al fine di limitare il dissesto idrogeologico e l'intervento sulla briglia era motivato, in progetto, con effetti favorevoli sulla falda e sulla stabilità del versante. Nel concludere per l'esclusione di coerenza con il finanziamento delle opere definite dal come conseguenti Pt_1
all'abbassamento della briglia, il CTU ha osservato che “l'abbassamento della briglia potrebbe aver effettivamente generato nuove necessità, poi risolte dai tecnici incaricati dal con la Pt_1
realizzazione della nuova stazione di pompaggio”- pagina 13 elaborato peritale-. Con riguardo alla necessità di approfondire e chiarire questo profilo è stata fissata una udienza nel contraddittorio dei ctp con la rimessione della causa sul ruolo nel novembre 2024. All'esito del contraddittorio il
CTU ha così concluso: “L'abbassamento della briglia di un solo metro a mio parere non è di per sé sufficiente a giustificare tutte le nuove opere di raccordo ad un collettore fognario diverso in assenza di prova che non fosse più possibile impiegare la vecchia struttura di raccordo al collettore. In sostanza dunque, se si fosse utilizzato l'abbassamento della briglia e riportato il collettore dalla parte della zona storica sicuramente avrebbero dovuti essere realizzati dei lavori di raccordo e quindi, perlomeno in parte, le attività che invece il ha deciso di realizzare devono considerarsi una Pt_1
miglioria rispetto alla situazione esistente, ma naturalmente è impossibile quantificare le opere necessarie rispetto a quelle che devono intendersi migliorie”. I testimoni e già Tes_1 Tes_2
ricordati, hanno precisato come sia stato necessario, una volta eliminata la conduttura posta all'interno della briglia oggetto di intervento, creare un collegamento alla conduttura principale esistente sulla sponda opposta con la conseguente creazione di una stazione di pompaggio per il superamento del dislivello e la realizzazione di una conduttura di collegamento. Deve allora concludersi, anche alla luce delle precisazioni rese dal CTU se pure non ancora non del tutto esaustive, posto che l'abbassamento è stato riconosciuto come finanziabile perché idoneo a mitigare il rischio idraulico, come conseguentemente necessarie le opere di raccordo alla conduttura esistente, e precisamente gli interventi di realizzazione di una nuova stazione di pompaggio, della linea di raccordo al nuovo collettore e di ripristino e raccordo fognatura, con la sola esclusione della demolizione della fossa settica, priva di specifica rilevanza. Al fine di individuare l'inciednza sulla revoca, deve ricordarsi che il valore complessivo dell'intervento è stato valutato, nella perizia tecnica del fatta propria dal , in euro 60.634,63 – vedi doc. 4.20 Pt_1 CP_1
fascicolo attoreo di determinazione del valore delle opere contestate da parte del Pt_1
9 valutazione condivisa e fatta propria dal come si legge nel decreto 88/2018 di revoca di CP_1
cui al documento 4.1. fascicolo attoreo e doc. 16 fascicolo Avvocatura-. Poiché le singole voci non sono scomposte, non si individua in atti l'importo riferibile alla demolizione della vecchia fossa settica: considerate le caratteristiche dell'intervento, come emergenti anche dalle dichiarazioni rese dai tecnici in udienza 17 dicembre 2024, l'incidenza rispetto al valore complessivo può essere fissata in euro 5.000. Deve quindi riconoscersi come finanziabile l'importo di euro 55.634,63.
Interventi sub.
2. La già ricordata comunicazione del 10.12.2007 del Comune, relativa al progetto definitivo, contiene l'indicazione del “consolidamento strutturale di alcuni vicoli interni del centro storico “Tera””; il mancato riconoscimento al finanziamento è motivato dall'attività di consolidamento effettuata soltanto in verticale, senza opere sulle fondazion, e senza interventi sulle deformazioni del terreno che il progetto ipotizza all'origine dei dissesti, da cui seguono le conclusioni contenute nei pareri già ricordati, dove si legge che “non possono essere considerate attinenti Per_2
alla mitigazione del rischio idrogeologico”, -così il parere 2012 allegato alla comunicazione Ministero del 14.2.2013, doc.
4.17 fascicolo attoreo-. Nel progetto gli interventi erano previsti in cemento armato;
in particolare, cme ricordato dal CTU a pagina 7 della sua relaizone “nel progetto preliminare presentato per l'ammissione al contributon era fra l'altro previsto “realizzazione in corrispondenza dei piani di imposta dei solai esistenti (2 piano fabbricati) di nuovi cordoli in conglomerato cementizio armato …” nonché “la creazione di una serie di setti murari in conglomerato cementizio armato …. ancorati ed appoggiati al sottosuolo roccioso esistente, al fine di conferire un ottimale sostegno alle murature dei fabbricati soprastanti”. La difesa tecnica del ha evidenziato che per la natura del terreno non era possibile intervenire come previsto, Pt_1
ma questo rilievo non supera l'osservazione di non conformità, posto che già nell'ambito del progetto definitivo e poi esecutivo queste cognizioni dovevano già essere valutate e quindi dovevano essere previsti interventi di consolidamento soltanto in verticale come gli unici possibili.
Poiché così non è, la conclusione sulla non ammissibilità al contributo degli interventi di consolidamento come realizzati è corretta.
Opere sub.
3. L'impermeabilizzazione di piazzetta Castello, diretta a prevenire le infiltrazioni nei locali sottostanti, non può ritenersi finalizzata alla difesa del suolo o, come proposto, farsi rientrare nella voce legata alla canalizzazione delle acque. Si tratta di un intervento estraneo alla finalità di tutela del territorio oggetto del finanziamento.
10 Eguale conclusione deve assumersi con riguardo all'opera sub. 4, relativa all'ampliamento del parcheggio pubblico e rientrante nelle opere accessorie in economia. L'assenza di ogni collegamento con il miglioramento della difesa idrogeologica del territorio è qui evidente.
Ulteriore argomento difensivo, che investe in generale tutte le opere contestate, riguarda la prospettata carenza di buona fede nell'operare del il quale, pur a conoscenza dei progetti CP_1
relativi agli interventi, non avrebbe mai sollevato questioni. Inoltre, in tesi del anche il Pt_1
collaudatore non avrebbe svolto contestazioni. Occorre una precisazione su questa figura tecnica:
l'ente attore lo indica con un ruolo “ministeriale” nell'attività, sottolinenado l'intervenuta nomina da parte dell'ente finanziatore. Il riferimento specifico è al contenuto della comunicazione 7.9.2005
– doc.
4.5 fascicolo attoreo- da parte del nella quale, nel disporre il pagamento CP_1
dell'importo da finanziare, e facendo seguito alle comunicazioni di richiesta di concessione da parte del nell'ambito dell'attuazione dell'11° programma di interventi urgenti per la riduzione Pt_1
del rischio idrogeologico e di ammissione, si legge “Al fine di realizzare un accurato sistema di verifica della gestione di ciascun finanziamento concesso, … questo intende effettuare il CP_1
controllo delle risorse erogate in attuazione del presente programma mediante operazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e/o finale. Codesto Ente è quindi invitato a chiedere a questa Direzione Generale la designazione del nominativo del collaudatore..”; a questa in effetti segue la richiesta del Comune di indicazione del nominativo – doc.
4.6 fascicolo attoreo-.
Tuttavia il collaudatore è una figura tecnica nominata dal e la designazione ha soltanto una Pt_1
funzione di indicazione di fiducia e competenza. Inoltre il collaudatore ha compiti strettamente tecnici e non di esame di compatibilità e finalità delle opere rispetto al finanziamento. Deve poi sottolinearsi che nel 2010, a seguito della nota 5230/2010 del Comune contenente perizia di variante e suppletiva e per lavori complementari, il Ministero aveva risposto con nota 27399/2010 nella quale contestava sia la non congruità rispetto ai progetti – come già ricordato problema afferente ad esempio gli interventi sugli immobili nel centro storico- sia l'assenza di autorizzazione con riguardo ai lavori in economia, diffidando l'Ente dall'utilizzo dei fondi pubblici per le opere previste – doc.
4.13 e 4.14 fascicolo attoreo-. Dunque le contestazioni sono state sollevate e nel tempo sono state svolte diverse relazioni tecniche in ausilio alle decisioni del da parte di CP_1
. La tesi non è dunque accoglibile. Per_2
La domanda attorea deve quindi essere accolta solo con riguardo ai lavori “realizzazione nuova stazione di pompaggio e linea di raccordo al nuovo collettore, ripristino e raccordo fognatura” e la
11 conseguente domanda riconvenzionale di parte convenuta accolta escludendo dalla somma oggetto di richiesta di rimborso l'ammontare corrispondente alle opere indicate.
Neppure può accogliersi la domanda relativa alla limitazione della decorrenza degli interessi legali: in realtà il procedimento di revoca ha visto lo sviluppo di un ampio contraddittorio che ha permesso al di evidenziare le ragioni tecniche poste a fondamento della pretesa. Pt_1
Spese legali
Attesa la misura di accoglimento della domanda, circa un terzo rispetto al valore complessivo di revoca, le spese devono compensarsi nella misura di un terzo, ponendo il residuo, come liquidato nel rispetto dello scaglione di riferimento rispetto alla domanda riconvenzionale e con riguardo ai valori medi, a carico del . Parte_1
Egualmente le già liquidate spese di CTU devono essere poste a carico del nella misura di Pt_1
due terzi ed un terzo a carico del convenuto. CP_1
PQM
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice Dott.ssa Lorenza Calcagno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara che le opere costitienti realizzazione di una nuova stazione di pompaggio, di linea di raccordo al nuovo collettore e di ripristino e raccordo fognatura rientrano nel finanziamento di cui al DM 11.07.2005; in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertato il diritto del
[...]
di ripetere la somma di euro 120.147,33, dichiara tenuto e Controparte_1
condanna il a corrispondere al Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 120.147,33 oltre interessi legali dal versamento della somma
[...]
al saldo;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di un terzo e dichiara tenuto e condanna il a corrispondere il residuo, parti ad euro 9.402, a parte Parte_1
convenuta, oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge;
pone definitivamente le già liquidate spese di CTU a carico di parte attrice nella misura di due terzi e a carico di parte convenuta nella restante misura di un terzo.
Genova, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lorenza Calcagno
12 13
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 2885/2020, promossa da in persona del Sindaco pro tempore, , elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliato in Genova, Piazza G. Matteotti 2/4B, presso lo studio dell'Avv. Raniero Raggi che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia Sciandra, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale da intendersi apposta in calce all'atto di citazione;
attore; contro
, in personale del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane, n. 2, è legalmente domiciliato. convenuto;
Conclusioni
Parte attrice.
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contraris reiectis,
- previa revoca dell'ordinanza di rigetto disporre la rimessione della causa in istruttoria per la rinnovazione della CTU poiché il Consulente non ha risposto e/o ha travisato il contenuto del quesito limitandosi ad una verifica formale di quali opere erano ammesse al finanziamento o meno, senza esaminare distintamente i rilievi e le circostanze richiamate negli atti dell'attore (ad es. la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto in progetto) e senza verificare se, come espressamente richiesto dal quesito “gli interventi posti in essere dal si debbano considerare Pt_1
coerenti o comunque attinenti o necessari rispetto a quelli oggetto di finanziamento”
1 - in subordine, sempre previa rimessione in istruttoria, chiamare il CTU a fornire chiarimenti sulle conclusioni raggiunte alla luce del quesito e delle osservazioni, non replicate e neppure esaminate, del CT di Parte Pt_1
- nel merito accertare e dichiarare che il ha utilizzato il finanziamento Parte_1
ottenuto realizzando le opere secondo progetto e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto al CP_1
- in subordine verificato il comportamento contrario a buona fede tenuto dal e la CP_1
corrispondenza del realizzato a quanto progettato dichiarare che nulla è dovuto dal Parte_1
[...]
- in ulteriore graduato subordine, salvo gravame, alla luce delle considerazioni di cui infra rideterminare l'importo dovuto dal nella minor somma corrispondente alle Parte_1
opere che eventualmente dovessero risultare non necessarie e/o ripristinatorie rispetto agli interventi in progetto.
Con vittoria di spese, competenze e spese generali”.
Parte convenuta.
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza:
- rigettare le domande avversarie perché inammissibili e, comunque, infondate;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripetere dal
[...] Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 175.781,96=,
[...]
maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di trasferimento delle risorse a quella dell'effettivo versamento, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata all'esito del presente giudizio, e conseguentemente condannare il , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla corresponsione di detto importo in favore del
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo e le difese delle parti.
Il – da ora ha convenuto in giudizio il Parte_1 Pt_1 [...]
, da ora , allegando che: Controparte_1 CP_1
2 ha ottenuto un finanziamento finalizzato ad interventi di difesa del territorio a fronte delle criticità dovute alla fragilità idrologica del proprio ambiente presentando un progetto preliminare riguardante opere di consolidamento dei fabbricati medievali presenti in diverse vie del borgo;
il Ministero ha concesso il contributo, precisando che avrebbe effettuato un controllo tecnico- amministrativo sulle risorse erogate e, su richiesta del ha nominato l'Ing. quale Pt_1 Per_1
collaudatore; con nota 13 febbraio 2007 il ha indicato la non necessità di una preventiva autorizzazione CP_1
ministeriale per varianti in corso d'opera; con nota n. 7126/2007, il ha trasmesso al il progetto definitivo dei lavori e il Pt_1 CP_1
progetto esecutivo e in data 16 giugno 2008 il collaudatore ha compiuto un primo collaudo in corso d'opera; nel 2010 il ha approvato una perizia per lavori complementari per un importo di € Pt_1
67.968,80, inviandone copia al Ministero, il quale, con nota n. 27399/2010, ha rilevato una “non conformità del progetto in corso di realizzazione rispetto a quanto riportato nel decreto di finanziamento” e l'assenza di autorizzazione alla quale ha risposto l'esponente evidenziando la conformità al progetto e l'assenza di osservazioni;
in data 14 febbraio 2013 il ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca parziale del CP_1
finanziamento, elencando le opere contestate e successivamente indicandone la misura, accettando la quantificazione effettuata dal Comune esponente, in euro 175.781,96.
In diritto l'attore ha contestato la violazione di norme con un andamento difensivo proprio del processo amministrativo – ed alla giurisdizione amministrativa si era inizialmente rivolto -, argomentando sui seguenti profili:
1. violazione dell'art. 10 l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione essendo il a conoscenza della natura delle opere progettate già prima CP_1
della loro esecuzione e non avendo sollevato contestazioni, così facendo apparire ragionevole la loro ammissione a finanziamento;
2. violazione del principio di legale collaborazione, di tutela dell'affidamento e buon andamento della p.a. per avere il regolarmente trasmesso al tutti i Pt_1 CP_1
progetti relativi alle opere per le quali era stato chiesto il finanziamento al fine di ottenere un parere positivo sulla loro ammissibilità; tra gli atti trasmessi il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo ed il collaudatore – effettuato il controllo delle risorse erogate mediante operazioni di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e/o
3 finale – non ha mai sollevato obiezioni sulla congruità delle opere rispetto alle finalità di difesa del suolo;
3. violazione dell'art. 3 L. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e sviamento, per la mancata riconducibilità alla difesa del suolo in particolare delle opere legate all'abbassamento della briglia;
4. violazione dell'art. 3 L. n. 241/90 con riferimento al “consolidamento strutturale dei vicoli interni al centro abitato”, per aver ritenuto gli interventi riferiti esclusivamente alle strutture murarie in elevazione, con esclsuione delle fondazioni e per questo motivo escludendo la mitigazione del rischio idrologico, senza considerare la caratteristica del territorio, con edifici in pietra addossati alla roccia;
5. violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 con riferimento all'intervento di impermeabilizzazione di piazzetta Castello, in quanto la finalità dell'opera di contribuire a prevenire infiltrazioni nei locali sottostanti non esclude la sua utilità nella mitigazione del rischio idrogeologico nel borgo;
l'opera doveva essere inclusa tra gli interventi definiti come “Canalizzazione acque superficiali, rifacimento reti e pavimentazioni” e, pertanto, ritenuta ammissibile a finanziamento;
6. violazione del principio generale di tutela dell'affidamento, in quanto - qualora si ritenesse legittimo il D.M. 88/2018 – questo dovrebbe comunque essere considerato illegittimo nella parte in cui ordina la restituzione delle somme con interessi legali avendo il sempre Pt_1
agito in buona fede, confidando nella legittimità del finanziamento ricevuto, anche in ragione del comportamento del convenuto e del collaudatore, i quali, prima della esecuzione dei lavori, non avevano mai sollevato alcuna obiezione rispetto alle opere progettate e il procedimento si era protratto nel tempo a causa del comportamento del . CP_1
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande e svolgendo le seguenti CP_1
difese: dagli atti depositati dalla stessa parte attrice – e in particolare dal doc. n.
4 - si evince che il Pt_1
è sempre stato informato che le somme avrebbero potuto essere trattenute ed utilizzate unicamente "per la realizzazione di opere e/o lavori accessori dell'intervento finanziato, purché finalizzati alla difesa del suolo e previa autorizzazione ministeriale”, con autorizzazione da richiedersi per l'utilizzo delle medesime solo a conclusione dell'intervento finanziato e tale autorizzazione non
è stata richiesta;
4 indipendentemente dall'esistenza di tale autorizzazione, il non interviene nella fase di CP_1
approvazione dei progetti finanziati e la nomina del collaudatore spetta alla stazione appaltante, inoltre il compito del collaudatore è di verificare la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, e non quello di verificare la congruità delle opere rispetto agli obiettivi del contributo;
i pareri , ente tenico ausiliare del , hanno confermato l'inadempimento del Per_2 CP_1 Pt_1
alle prescrizioni sull'utilizzo del fondo erogato e, in particolare, nel parere rilasciato con nota prot.
n. 37073/2011 si è rilevato che le opere risultavano solo in parte conformi e sono state precisamente individuate le opere non previste nei progetti allegati alle richieste di contributo;
con note nn.
22587/2012 e 36312/2013 ha confermato il parere già espresso ed individuato le opere Per_2
ritenute non coerenti;
con riferimento alla asserita lesione dell'affidamento, a seguito della trasmissione da parte del della perizia suppletiva e di variante e della perizia tecnica per lavori complementari, il Pt_1
Ministero ha contestato, nella nota del 28.10.2010, la "non conformità del progetto in corso di realizzazione rispetto a quanto previsto dal decreto di finanziamento" e la mancanza della prescritta autorizzazione ministeriale e il è stato al contempo diffidato dall'ulteriore utilizzo dei fondi Pt_1
trasferiti per attività inerenti il progetto in questione;
in relazione, infine, all'asserita necessità di rideterminare l'importo dovuto, la somma indicata a titolo di restituzione è stata confermato da e, pertanto, non sussistono dubbi in merito alla Per_2
congruità dell'importo.
In via riconvenzionale il ha chiesto la condanna del al pagamento dell'importo di CP_1 Pt_1
175.781,96 oltre interessi legali.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di testimoni e lo svolgimento di una CTU. Con ordinanza del novembre 2024 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti dal
Consulente su una specifica opera, ritenuta ammissibile al finanziamento solo in parte ed essendo invece escluse le opere qualificate dal Comune come “accessorie”. Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione in data 28 gennaio 2025.
Motivi della decisione.
La questione portata all'attenzione di questo tribunale investe la legittimità della revoca parziale del finanziamento erogato dal a favore del : le contestazioni di parte CP_1 Parte_1
attrice investono da un lato la riconducibilità delle opere contestate alla finalità del finanziamento e dall'altro l'affidamento creato dal a fronte dell'assenza di contestazioni. CP_1
5 La decisione deve muovere dall'esame del contenuto del decreto di ammissione al finanziamento pubblico e dalla verifica della legittimità delle contestazioni formulate dal con riferimento CP_1
agli interventi ritenuti non rispondenti alle finalità dell'erogazione ed oggetto di revoca parziale delle somme versate.
Con decreto 11 luglio 2005 - doc. 2 Avvocatura dello Stato- il Parte_3 [...]
ha previsto la “Definizione ed attivazione dell'11° Controparte_1
programma stralcio di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. ISO convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998
n. 267, ai sensi dell'articolo 16 della Legge n 31 luglio 2002, n. 179.”; dopo aver previsto all'articolo
1 “Ai sensi dell'art. 16 della legge 31 luglio 2002, r. 179 è definito ed attivato l'undicesimo programma di interventi urgenti per ii riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante….”, all'articolo 2 detta:
“Previa autorizzazione del , le eventuali CP_1 Controparte_1 CP_1
economie, a qualsiasi titolo realizzate, potranno essere impiegate dai beneficiari per la realizzazione di opere e/o lavori accessori dell'intervento finanziato, purché finalizzati alla difesa del suolo”.
Nell'elenco allegato al decreto, di cui costituisce parte integrante come da articolo 1, compare il
[...]
€ 720.000 Parte_4
e di qua storico sostegn
Dolceac abitato o, qua
“Tera” microp ali
Dunque, la descrizione sintetica dell'intervento fa riferimento a “muri di sostegno e micropali” e l'articolo 2 precisa, con riguardo all'impiego di economie a qualsiasi tiolo realizzate, la necessità di una previa autorizzazione e la finalità delle opere alla difesa del suolo – una corretta lettura dell'articolo 2 fa ritenere l'autorizzazione come relativa all'impiego delle economie e la finalità delle stesse come condizione per il ricorso alle risorse pubbliche-. L'art. 3 contiene la previsione di una comunicazione semestrale delle attività. Con nota 7126/2007 – doc.
4.9 fascicolo attoreo- il Pt_1
invia i documenti relativi alla progettazione definitiva come approvata dall'ente, iprecisa l'approvazione in corso della progettazione esecutiva ed elenca le opere rientranti nel finanziamento. Nel documento si legge “… il progetto definitivo dei lavori in oggetto che consiste
6 essenzialmente nell'esecuzione dei seguenti interventi:
1. Consolidamento e messa in sicurezza del versante del Castello Doria mediante opere strutturali da eseguirsi sul muro di sostegno della piazzetta superiore di via Castello… 2. Consolidamento e messa in sicurezza del versante del Castello
Doria mediante opere di risanamento idraulico comprendenti l'eliminazione della briglia sotto il
Ponte Vecchio e la connessa demolizione e rifacimento della stazione di pompaggio acque reflue nell'area di San Filippo;
3. Consolidamento strutturale di alcuni vicoli interni del centro storico "Tera": via Tibaudo, vicolo Francesi, via Castello, vicolo Rebaudi, via Forno, via Doria;
4. Canalizzazione acque superficiali, rifacimento reti e pavimentazioni: via Tibaudo, vicolo Francesi, vicolo Piccone, via
Castello;
5. Messa in sicurezza di edificio in stato di abbandono in via Tibaudo….”. Comunicati i progetti, nel 2010 il con nota 5232/2010 avente ad oggetto “Opere finanziate in attuazione Pt_1
del 11 0 programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico.-Interventi urgenti di messa in sicurezza del centro storico "Tera" e versante Castello dei Doria a tutela della pubblica incolumità. 110 stralcio funzionale.”, comunica una perizia di variante e di lavori complementari – doc.
4.13 fascicolo attoreo- alla quale risponde il Ministero con nota 27399 del 28.10.2010 – doc.
4.14 fascicolo attoreo- nella quale viene contestata la conformità di alcune opere rispetto al decreto di finanziamento e l'assenza di autorizzazione per le economie destinate alla realizzazione di lavori complementari – nella nota si legge “Dall'esame di tale documentazione, anche sulla base delle informazioni raccolte dall' che per conto del Per_2 CP_1
svolge il monitoraggio degli interventi finanziati, si evidenzierebbe la non conformità del progetto in corso di realizzazione rispetto a quanto riportato nel decreto di finanziamento. Si desume, inoltre, che le economie maturate sono state destinate alla realizzazione di lavori complementari senza la prescritta autorizzazione di questo Ministero, come stabilito all'art. 2 del predetto decreto di finanziamento. Alla luce di quanto in epigrafe, codesto Comune è invitato a fornire ogni opportuno chiarimento. Nelle more, codesta Amministrazione è diffidata dall'impiegare ulteriormente i fondi trasferiti per attività inerenti al progetto in questione…”. All'esito di chiarimenti da parte del Pt_1
e di indagini da parte di ente Controparte_2
tecnico ausiliare del , si è giunti alla pronuncia di revoca parziale del finanziamento CP_1
intervenuta con DM 2018/88 – l'avvio del procedimento si è avuto con nota n. 12849 del 14 febbraio
2013, cui ha fatto seguito una fase di contraddittorio con deduzioni finali del in data Pt_1
25.3.2013 nota n. 1768 e parere prot. 3612 del 13.9.2013 che riafferma il contenuto del Per_2
precedente espresso con prot. 22587 del 2012, documenti da 4.17 a 4.20 fascicolo attoreo e 16 fascicolo Avvocatura-.
7 Attese le difese di parte attrice, ai fini della decisione devono essere individuati gli interventi ritenuti dal non conformi rispetto ai progetti ed alla finalità di difesa del suolo e di mitigazione CP_1
del rischio idrogeologico oggetto del finanziamento pubblico, come individuati nel DM 88 del 2018.
Le opere contestate riguardano:
1. La “demolizione fossa settica, realizzazione nuova stazione di pompaggio e linea di raccordo al nuovo collettore, ripristino e raccordo fognatura” perché di per sé non riconducibili alla difesa del suolo;
2. Il consolidamento strutturale dei vicoli interni al fabbricato in quanto i lavori hanno riguardato solo le strutture murarie in elevazione e non risultano “finalizzati ad un consolidamento delle fondazioni o del terreno di imposta”;
3. l'impermeabilizzazione di piazzetta Castello in quanto avente quale unico scopo di salvaguardare i locali sottostanti e non di prevenire le infiltrazioni nel terreno;
4. l'ampliamento dell'area di parcheggio pubblico, opera accessoria non riconducibile alla finalità di difesa del suolo.
La contestazione di parte attrice investe la funzione delle opere, considerate dal , anche a CP_1
seguito di istruttoria tecnica effettuata da , prive di conformità rispetto al finanziamento ed Per_2
alla procedura successiva.
Interventi sub.
1. Nella comunicazione di cui alla nota 7126 del 10.12.2007 – doc.
4.9 fascicolo attoreo-, il indicando l'approvazione con DGC n. 55 del 8.6.2007 e successiva Pt_1
determinazione UTC n. 106/2007 del 23.11.2007 del progetto definitivo delle opere finanziate in attuazione dell'11° programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, interventi urgenti di messa in sicurezza del centro storico “Tera” e versante Castello dei Doria a tutela della pubblica incolumità, II° stralcio funzionale, il “Consolidamento e messa in sicurezza del versante del Castello Doria mediante opere di risanamento idraulico comprendenti l'eliminazione della briglia sotto il Ponte vecchio e la connessa demolizione e rifacimento della stazione di pompaggio acque reflue nell'area San Filippo”. Come chiarito nelle relazioni tecniche redatte da e allegate alle note del nell'ambito del procedimento di revoca – doc. Per_2 CP_1
4.17 e 4.19 fascicolo attoreo-, l'abbassamento della briglia sotto il Ponte vecchio, se pure ritenuta opera di portata limitata rispetto alla difesa del suolo ed alla limitazione del rischio idrogeologico, è stata ammessa al finanziamento, mentre sono state contestate le opere considerate “accessorie” o meglio, nella prospettazione del conseguenti. I testimoni progettista e Pt_1 Testimone_1
DL e responsabile dell'Ufficio tecnico del hanno confermato che all'interno Testimone_2 Pt_1
della briglia era presente una condotta fognaria e l'abbassamento di questa aveva determinato la necessità di individuare un percorso alternativo della condotta per la realizzazione del quale era stato necessario costruire una nuova stazione di pompaggio- così in udienza 27.1.2022-. Al CTU è
8 stato chiesto, quale oggetto dell'incarico, di precisare se “gli interventi posti in essere dal Pt_1
si debbano considerare coerenti o comunque attinenti o necessari rispetto a quelli oggetto di finanziamento, oppure no”. Il finanziamento, come ricordato, riguardava opere volte alla difesa del territorio al fine di limitare il dissesto idrogeologico e l'intervento sulla briglia era motivato, in progetto, con effetti favorevoli sulla falda e sulla stabilità del versante. Nel concludere per l'esclusione di coerenza con il finanziamento delle opere definite dal come conseguenti Pt_1
all'abbassamento della briglia, il CTU ha osservato che “l'abbassamento della briglia potrebbe aver effettivamente generato nuove necessità, poi risolte dai tecnici incaricati dal con la Pt_1
realizzazione della nuova stazione di pompaggio”- pagina 13 elaborato peritale-. Con riguardo alla necessità di approfondire e chiarire questo profilo è stata fissata una udienza nel contraddittorio dei ctp con la rimessione della causa sul ruolo nel novembre 2024. All'esito del contraddittorio il
CTU ha così concluso: “L'abbassamento della briglia di un solo metro a mio parere non è di per sé sufficiente a giustificare tutte le nuove opere di raccordo ad un collettore fognario diverso in assenza di prova che non fosse più possibile impiegare la vecchia struttura di raccordo al collettore. In sostanza dunque, se si fosse utilizzato l'abbassamento della briglia e riportato il collettore dalla parte della zona storica sicuramente avrebbero dovuti essere realizzati dei lavori di raccordo e quindi, perlomeno in parte, le attività che invece il ha deciso di realizzare devono considerarsi una Pt_1
miglioria rispetto alla situazione esistente, ma naturalmente è impossibile quantificare le opere necessarie rispetto a quelle che devono intendersi migliorie”. I testimoni e già Tes_1 Tes_2
ricordati, hanno precisato come sia stato necessario, una volta eliminata la conduttura posta all'interno della briglia oggetto di intervento, creare un collegamento alla conduttura principale esistente sulla sponda opposta con la conseguente creazione di una stazione di pompaggio per il superamento del dislivello e la realizzazione di una conduttura di collegamento. Deve allora concludersi, anche alla luce delle precisazioni rese dal CTU se pure non ancora non del tutto esaustive, posto che l'abbassamento è stato riconosciuto come finanziabile perché idoneo a mitigare il rischio idraulico, come conseguentemente necessarie le opere di raccordo alla conduttura esistente, e precisamente gli interventi di realizzazione di una nuova stazione di pompaggio, della linea di raccordo al nuovo collettore e di ripristino e raccordo fognatura, con la sola esclusione della demolizione della fossa settica, priva di specifica rilevanza. Al fine di individuare l'inciednza sulla revoca, deve ricordarsi che il valore complessivo dell'intervento è stato valutato, nella perizia tecnica del fatta propria dal , in euro 60.634,63 – vedi doc. 4.20 Pt_1 CP_1
fascicolo attoreo di determinazione del valore delle opere contestate da parte del Pt_1
9 valutazione condivisa e fatta propria dal come si legge nel decreto 88/2018 di revoca di CP_1
cui al documento 4.1. fascicolo attoreo e doc. 16 fascicolo Avvocatura-. Poiché le singole voci non sono scomposte, non si individua in atti l'importo riferibile alla demolizione della vecchia fossa settica: considerate le caratteristiche dell'intervento, come emergenti anche dalle dichiarazioni rese dai tecnici in udienza 17 dicembre 2024, l'incidenza rispetto al valore complessivo può essere fissata in euro 5.000. Deve quindi riconoscersi come finanziabile l'importo di euro 55.634,63.
Interventi sub.
2. La già ricordata comunicazione del 10.12.2007 del Comune, relativa al progetto definitivo, contiene l'indicazione del “consolidamento strutturale di alcuni vicoli interni del centro storico “Tera””; il mancato riconoscimento al finanziamento è motivato dall'attività di consolidamento effettuata soltanto in verticale, senza opere sulle fondazion, e senza interventi sulle deformazioni del terreno che il progetto ipotizza all'origine dei dissesti, da cui seguono le conclusioni contenute nei pareri già ricordati, dove si legge che “non possono essere considerate attinenti Per_2
alla mitigazione del rischio idrogeologico”, -così il parere 2012 allegato alla comunicazione Ministero del 14.2.2013, doc.
4.17 fascicolo attoreo-. Nel progetto gli interventi erano previsti in cemento armato;
in particolare, cme ricordato dal CTU a pagina 7 della sua relaizone “nel progetto preliminare presentato per l'ammissione al contributon era fra l'altro previsto “realizzazione in corrispondenza dei piani di imposta dei solai esistenti (2 piano fabbricati) di nuovi cordoli in conglomerato cementizio armato …” nonché “la creazione di una serie di setti murari in conglomerato cementizio armato …. ancorati ed appoggiati al sottosuolo roccioso esistente, al fine di conferire un ottimale sostegno alle murature dei fabbricati soprastanti”. La difesa tecnica del ha evidenziato che per la natura del terreno non era possibile intervenire come previsto, Pt_1
ma questo rilievo non supera l'osservazione di non conformità, posto che già nell'ambito del progetto definitivo e poi esecutivo queste cognizioni dovevano già essere valutate e quindi dovevano essere previsti interventi di consolidamento soltanto in verticale come gli unici possibili.
Poiché così non è, la conclusione sulla non ammissibilità al contributo degli interventi di consolidamento come realizzati è corretta.
Opere sub.
3. L'impermeabilizzazione di piazzetta Castello, diretta a prevenire le infiltrazioni nei locali sottostanti, non può ritenersi finalizzata alla difesa del suolo o, come proposto, farsi rientrare nella voce legata alla canalizzazione delle acque. Si tratta di un intervento estraneo alla finalità di tutela del territorio oggetto del finanziamento.
10 Eguale conclusione deve assumersi con riguardo all'opera sub. 4, relativa all'ampliamento del parcheggio pubblico e rientrante nelle opere accessorie in economia. L'assenza di ogni collegamento con il miglioramento della difesa idrogeologica del territorio è qui evidente.
Ulteriore argomento difensivo, che investe in generale tutte le opere contestate, riguarda la prospettata carenza di buona fede nell'operare del il quale, pur a conoscenza dei progetti CP_1
relativi agli interventi, non avrebbe mai sollevato questioni. Inoltre, in tesi del anche il Pt_1
collaudatore non avrebbe svolto contestazioni. Occorre una precisazione su questa figura tecnica:
l'ente attore lo indica con un ruolo “ministeriale” nell'attività, sottolinenado l'intervenuta nomina da parte dell'ente finanziatore. Il riferimento specifico è al contenuto della comunicazione 7.9.2005
– doc.
4.5 fascicolo attoreo- da parte del nella quale, nel disporre il pagamento CP_1
dell'importo da finanziare, e facendo seguito alle comunicazioni di richiesta di concessione da parte del nell'ambito dell'attuazione dell'11° programma di interventi urgenti per la riduzione Pt_1
del rischio idrogeologico e di ammissione, si legge “Al fine di realizzare un accurato sistema di verifica della gestione di ciascun finanziamento concesso, … questo intende effettuare il CP_1
controllo delle risorse erogate in attuazione del presente programma mediante operazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e/o finale. Codesto Ente è quindi invitato a chiedere a questa Direzione Generale la designazione del nominativo del collaudatore..”; a questa in effetti segue la richiesta del Comune di indicazione del nominativo – doc.
4.6 fascicolo attoreo-.
Tuttavia il collaudatore è una figura tecnica nominata dal e la designazione ha soltanto una Pt_1
funzione di indicazione di fiducia e competenza. Inoltre il collaudatore ha compiti strettamente tecnici e non di esame di compatibilità e finalità delle opere rispetto al finanziamento. Deve poi sottolinearsi che nel 2010, a seguito della nota 5230/2010 del Comune contenente perizia di variante e suppletiva e per lavori complementari, il Ministero aveva risposto con nota 27399/2010 nella quale contestava sia la non congruità rispetto ai progetti – come già ricordato problema afferente ad esempio gli interventi sugli immobili nel centro storico- sia l'assenza di autorizzazione con riguardo ai lavori in economia, diffidando l'Ente dall'utilizzo dei fondi pubblici per le opere previste – doc.
4.13 e 4.14 fascicolo attoreo-. Dunque le contestazioni sono state sollevate e nel tempo sono state svolte diverse relazioni tecniche in ausilio alle decisioni del da parte di CP_1
. La tesi non è dunque accoglibile. Per_2
La domanda attorea deve quindi essere accolta solo con riguardo ai lavori “realizzazione nuova stazione di pompaggio e linea di raccordo al nuovo collettore, ripristino e raccordo fognatura” e la
11 conseguente domanda riconvenzionale di parte convenuta accolta escludendo dalla somma oggetto di richiesta di rimborso l'ammontare corrispondente alle opere indicate.
Neppure può accogliersi la domanda relativa alla limitazione della decorrenza degli interessi legali: in realtà il procedimento di revoca ha visto lo sviluppo di un ampio contraddittorio che ha permesso al di evidenziare le ragioni tecniche poste a fondamento della pretesa. Pt_1
Spese legali
Attesa la misura di accoglimento della domanda, circa un terzo rispetto al valore complessivo di revoca, le spese devono compensarsi nella misura di un terzo, ponendo il residuo, come liquidato nel rispetto dello scaglione di riferimento rispetto alla domanda riconvenzionale e con riguardo ai valori medi, a carico del . Parte_1
Egualmente le già liquidate spese di CTU devono essere poste a carico del nella misura di Pt_1
due terzi ed un terzo a carico del convenuto. CP_1
PQM
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice Dott.ssa Lorenza Calcagno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara che le opere costitienti realizzazione di una nuova stazione di pompaggio, di linea di raccordo al nuovo collettore e di ripristino e raccordo fognatura rientrano nel finanziamento di cui al DM 11.07.2005; in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertato il diritto del
[...]
di ripetere la somma di euro 120.147,33, dichiara tenuto e Controparte_1
condanna il a corrispondere al Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 120.147,33 oltre interessi legali dal versamento della somma
[...]
al saldo;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di un terzo e dichiara tenuto e condanna il a corrispondere il residuo, parti ad euro 9.402, a parte Parte_1
convenuta, oltre IVA se dovuta, spese generali ed oneri accessori di legge;
pone definitivamente le già liquidate spese di CTU a carico di parte attrice nella misura di due terzi e a carico di parte convenuta nella restante misura di un terzo.
Genova, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lorenza Calcagno
12 13