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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Cesira D'Anella Consigliere
Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1800/2024 promossa in grado d'appello
DA
QUALE GENITORE ESERCENTE LA LEGALE Parte_1
POTESTÀ SULLA MINORE (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 20122 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv. MONTELEONE DIEGO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ANCONA GIUSEPPE
( VIA C. BATTISTI, 23 20122 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE
pagina 1 di 10 CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato in VIA GRAVELLONA 240 VIGEVANO presso l'AVVOCATURA dello
STATO - MILANO, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLATO
(C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in VIA M. MELLONI, 8 20129 MILANO P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. BARDELLONI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità
Sulle conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e fogli di p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.04.2023, quale genitore esercente la Parte_1
potestà sulla minore conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_2
Milano, il Deduceva l'attrice che, in data Controparte_1
04.05.2022, sua figlia, nel corso di una gita scolastica organizzata dall'Istituto G.
Marconi di Senago, subiva un infortunio;
che da tale evento, la minore subiva lesioni personali.
pagina 2 di 10 Con comparsa del 15.05.2023, si costituiva in giudizio il , che eccepiva CP_1
l'assenza di prova in merito al nesso causale tra il comportamento del danneggiante e il danno arrecato;
il , poi, rilevava che alcuna responsabilità sarebbe imputabile CP_1
al personale scolastico, avendo questi adottato nell'occasione tutte le precauzioni per evitare ogni genere di infortunio.
Il Ministero chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare la propria compagnia assicurativa . CP_2
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di , che si costituiva con CP_2
comparsa del 27.09.2023 chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice sulla base delle difese già prospettate dal . CP_1
Il Tribunale, dunque, istruiva la causa ammettendo parzialmente le prove testimonaili richieste dalle parti e all'esito rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 4825/2024 il Tribunale rigettava le domande formulate da parte attrice non avendo quest'ultima “allegato, prima ancora che provato, alcunché in ordine agli addebiti ascrivibili agli odierni convenuti in relazione all'omessa predisposizione delle opportune misure di protezione ed alla sostanziale evitabilità dell'evento lesivo, né in merito alla riconducibilità, sotto il profilo causale, del sinistro occorso al comportamento, attivo o omissivo, delle insegnanti dell'istituto scolastico convenuto che accompagnavano la scolaresca in gita, essendosi la limitata ad allegare che il Pt_1
sinistro è occorso mentre la figlia si trovava in gita scolastica”.
Il Tribunale, quindi, rilevava che alcuna responsabilità era imputabile agli insegnanti sulla base delle prove assunte.
Pertanto, rigettava la domanda e condannava personalmente al Parte_1
pagamento delle spese legali.
pagina 3 di 10 Con atto di citazione in appello notificato il 07/06/2024, parte appellante impugna la sentenza n. 4825/2024, emessa dal Tribunale di Milano notificata il 27.05.2024.
Col primo motivo, parte appellante censura detta sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato in proprio al pagamento delle spese processuali Parte_1
ritenendola erroneamente parte del giudizio;
si legge in sentenza infatti: “…condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
alla rifusione delle spese di lite in favore di ”. Parte_1 CP_4
Col secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha imputato all'attrice il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico e volto ad accertare il nesso di causalità tra il danno verificatosi durante l'orario scolastico e l'omissione di controllo o la colpa dei docenti presenti nell'occasione del sinistro. La sentenza sarebbe viziata a fronte del fatto che la “natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo gravi l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza (ovvero la causa non imputabile che lo stesso abbia reso impossibile), ferma restando la necessità, per l'attore, di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
prova che, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto”
(così Cass. n. 2114/2024).
Ramunno chiede quindi disporsi CTU medico legale sulla persona di Parte_2
per accertare le lesioni sofferte dalla stessa, nonché per quantificare le spese mediche sostenute.
pagina 4 di 10 Cont
si è costituita nel presente giudizio, chiedendo di accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto, ex artt. 348 bis I comma cpc e 348 ter I comma c.p.c. ovvero di rigettarlo nel merito.
Si è costituito inoltre il , chiedendo il rigetto dell'appello e, nella denegata CP_1
ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una responsabilità civile del
[...]
in ordine alla causazione dell'infortunio, di accogliere le domande attoree Controparte_1
solo nel limite di quanto effettivamente allegato e provato e di dichiarare la CP_2
tenuta a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione.
[...]
Nominato il relatore ai sensi dell'art. 350 c.p.c., la causa veniva trattata in prima udienza, nel corso della quale le parti rappresentavano l'impossibilità di addivenire a una definizione bonaria.
La Corte rinviava quindi per la decisione ex art. 350 bis c.p.c. al 14/01/2025 (udienza da tenersi in forma cartolare), prendendo atto dell'esonero dalla relazione orale concordemente chiesto dalle parti.
Lette le conclusioni e le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter, penult. comma, c.p.c., la Corte ha quindi deciso la causa a seguito di discussione in camera di consiglio nei termini riportati.
L'appello è solo parzialmente fondato.
In ordine logico, occorre esaminare prioritariamente il secondo motivo di appello.
L'appellante rileva che la sentenza impugnata avrebbe errato nell'imputare all'attrice il mancato assolvimento dell'onere probatorio, posto a suo carico, volto ad accertare il nesso di causa tra il danno verificatosi durante l'orario scolastico e l'omissione di controllo o la colpa dei docenti presenti nell'occasione del sinistro.
pagina 5 di 10 Per giungere a tale conclusione, il Tribunale avrebbe richiamato giurisprudenza (Cass, n.
5118/2023) non pacifica e comunque in contrasto con quanto esposto dai giudici di legittimità in altre pronunce (v. Cass. n. 2114/2024).
In sintesi, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere provata la responsabilità degli insegnanti e della scuola sulla base del fatto che il sinistro si è verificato durante l'orario scolastico.
La censura non ha pregio.
Preliminarmente occorre inquadrare i fatti di causa all'interno dell'art. 1218 c.c.
Infatti, in tema di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato pagina 6 di 10 determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante (v. Cass.
25/11/2021, n.36723).
Per quanto attiene, più nello specifico, all'onere probatorio, spetta all'attore la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
dunque, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante (Cass. n. 5118 del 17/02/2023). Il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., infatti, fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (così, ex multis, Cass. n. 8849 del 31/03/2021 che ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato).
Va dato atto che, sul punto, la recente giurisprudenza ha chiarito il preesistente contrasto.
Si è posta infatti la questione se il danneggiato possa limitarsi a dimostrare che il danno si è verificato in occasione della lezione, o del tempo scolastico, con la conseguenza che graverebbe sui convenuti dimostrare che invece era inevitabile, o che si è fatto il possibile per evitarlo (Cass. 3695/ 2016); oppure se il danneggiato deve non solo dimostrare che il danno si è verificato durante l'orario ma anche a causa della omissione di controllo o di una "colpa" dell'insegnante: ossia se egli deve dimostrare anche la causa del danno. Questa seconda tesi è quella di recente prevalsa nella giurisprudenza, dapprima con riferimento alle obbligazioni professionali e a risultato incerto, quindi pagina 7 di 10 anche con riferimento all'insegnante e agli obblighi di protezione assunti da quest'ultimo.
Ne deriva che non vale la mera presunzione che il sinistro – se avvenuto durante l'orario scolastico – è conseguenza dell'inadempimento.
Alla luce di questo, l'attore avrebbe dovuto fornire almeno un principio di prova, mentre si è limitato ad allegare in maniera del tutto generica e sintetica che la minore cadeva in gita scolastica riportando lesioni.
L'atto di citazione, del tutto scarno e lapidario, non fornisce altre informazioni sulla dinamica, utili a comprendere se il danno sia stato riportato in conseguenza dell'asserita disattenzione degli insegnanti;
non è affatto chiaro infatti se il danno-conseguenza (la lesione della salute) sia stato derivazione del danno-evento (l'inadempimento).
Il Tribunale ha quindi correttamente statuito sul punto, ritenendo non provato il nesso di causalità e la responsabilità dell'istituto.
Appare fondato invece il primo motivo.
L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna solidale alle spese del rappresentante, insieme con la parte rappresentata, postula che il rappresentante, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica, ancorché in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma;
ne consegue che il rappresentante può essere eccezionalmente condannato quando ricorrano gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2,
c.p.c.
pagina 8 di 10 In altre parole, colui che faccia valere in giudizio un diritto altrui non può essere personalmente condannato alle spese di lite, salvo che non abbia tenuto una particolare condotta che giustifichi tale condanna.
nel caso di specie, ha agito in rappresentanza della figlia minore per il Parte_1
risarcimento del danno. Nessuna condotta processuale fonte di responsabilità
“aggravata” o lesiva dei doveri di lealtà e probità è stata tenuta dalla stessa, né viene individuata dal primo giudice.
È evidente quindi l'errore in cui è incorso il Tribunale nel condannare personalmente il genitore alle spese;
lo stesso, invero, dovrà essere condannato in quanto rappresentante esercente la potestà genitoriale e non in proprio.
Va dato peraltro conto che, trattandosi di vero e proprio errore del Tribunale, lo stesso appellato rileva: “incontestate la soccombenza in primo grado e la misura CP_1
delle spese liquidate in favore delle parti convenute, qualora la Corte adita volesse riformare la pronuncia, della quale certo tale statuizione non costituisce causa di nullità,
e disporre che la sig.ra venga condannata al pagamento delle spese di lite “in Pt_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore…” non sussisterebbero motivi di opposizione da parte dell'Amministrazione scolastica”.
Ciò rilevato, la sentenza merita parziale accoglimento, precisando che la condanna alle spese di primo grado non può riferirsi al genitore che ha agito in nome e per conto della minore.
Visto l'accoglimento parziale e solo marginale dell'appello (che lascia intatta la sentenza per la parte relativa al rigetto delle domande attoree), le spese del grado devono essere compensate.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in qualità Parte_1
di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore al Parte_2
pagamento delle spese di lite di primo grado, liquidate in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, in favore di , e in euro 2.800,00 CP_2
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge in favore del
[...]
Controparte_5
[...]
2. compensa integralmente le spese del presente grado fra tutte le parti;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano il 15/1/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Cesira D'Anella Consigliere
Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1800/2024 promossa in grado d'appello
DA
QUALE GENITORE ESERCENTE LA LEGALE Parte_1
POTESTÀ SULLA MINORE (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 20122 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv. MONTELEONE DIEGO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ANCONA GIUSEPPE
( VIA C. BATTISTI, 23 20122 MILANO;
C.F._2
APPELLANTE
pagina 1 di 10 CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato in VIA GRAVELLONA 240 VIGEVANO presso l'AVVOCATURA dello
STATO - MILANO, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLATO
(C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in VIA M. MELLONI, 8 20129 MILANO P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. BARDELLONI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità
Sulle conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e fogli di p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.04.2023, quale genitore esercente la Parte_1
potestà sulla minore conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_2
Milano, il Deduceva l'attrice che, in data Controparte_1
04.05.2022, sua figlia, nel corso di una gita scolastica organizzata dall'Istituto G.
Marconi di Senago, subiva un infortunio;
che da tale evento, la minore subiva lesioni personali.
pagina 2 di 10 Con comparsa del 15.05.2023, si costituiva in giudizio il , che eccepiva CP_1
l'assenza di prova in merito al nesso causale tra il comportamento del danneggiante e il danno arrecato;
il , poi, rilevava che alcuna responsabilità sarebbe imputabile CP_1
al personale scolastico, avendo questi adottato nell'occasione tutte le precauzioni per evitare ogni genere di infortunio.
Il Ministero chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare la propria compagnia assicurativa . CP_2
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di , che si costituiva con CP_2
comparsa del 27.09.2023 chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice sulla base delle difese già prospettate dal . CP_1
Il Tribunale, dunque, istruiva la causa ammettendo parzialmente le prove testimonaili richieste dalle parti e all'esito rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 4825/2024 il Tribunale rigettava le domande formulate da parte attrice non avendo quest'ultima “allegato, prima ancora che provato, alcunché in ordine agli addebiti ascrivibili agli odierni convenuti in relazione all'omessa predisposizione delle opportune misure di protezione ed alla sostanziale evitabilità dell'evento lesivo, né in merito alla riconducibilità, sotto il profilo causale, del sinistro occorso al comportamento, attivo o omissivo, delle insegnanti dell'istituto scolastico convenuto che accompagnavano la scolaresca in gita, essendosi la limitata ad allegare che il Pt_1
sinistro è occorso mentre la figlia si trovava in gita scolastica”.
Il Tribunale, quindi, rilevava che alcuna responsabilità era imputabile agli insegnanti sulla base delle prove assunte.
Pertanto, rigettava la domanda e condannava personalmente al Parte_1
pagamento delle spese legali.
pagina 3 di 10 Con atto di citazione in appello notificato il 07/06/2024, parte appellante impugna la sentenza n. 4825/2024, emessa dal Tribunale di Milano notificata il 27.05.2024.
Col primo motivo, parte appellante censura detta sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato in proprio al pagamento delle spese processuali Parte_1
ritenendola erroneamente parte del giudizio;
si legge in sentenza infatti: “…condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
alla rifusione delle spese di lite in favore di ”. Parte_1 CP_4
Col secondo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha imputato all'attrice il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico e volto ad accertare il nesso di causalità tra il danno verificatosi durante l'orario scolastico e l'omissione di controllo o la colpa dei docenti presenti nell'occasione del sinistro. La sentenza sarebbe viziata a fronte del fatto che la “natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo gravi l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza (ovvero la causa non imputabile che lo stesso abbia reso impossibile), ferma restando la necessità, per l'attore, di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
prova che, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto”
(così Cass. n. 2114/2024).
Ramunno chiede quindi disporsi CTU medico legale sulla persona di Parte_2
per accertare le lesioni sofferte dalla stessa, nonché per quantificare le spese mediche sostenute.
pagina 4 di 10 Cont
si è costituita nel presente giudizio, chiedendo di accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto, ex artt. 348 bis I comma cpc e 348 ter I comma c.p.c. ovvero di rigettarlo nel merito.
Si è costituito inoltre il , chiedendo il rigetto dell'appello e, nella denegata CP_1
ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una responsabilità civile del
[...]
in ordine alla causazione dell'infortunio, di accogliere le domande attoree Controparte_1
solo nel limite di quanto effettivamente allegato e provato e di dichiarare la CP_2
tenuta a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione.
[...]
Nominato il relatore ai sensi dell'art. 350 c.p.c., la causa veniva trattata in prima udienza, nel corso della quale le parti rappresentavano l'impossibilità di addivenire a una definizione bonaria.
La Corte rinviava quindi per la decisione ex art. 350 bis c.p.c. al 14/01/2025 (udienza da tenersi in forma cartolare), prendendo atto dell'esonero dalla relazione orale concordemente chiesto dalle parti.
Lette le conclusioni e le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter, penult. comma, c.p.c., la Corte ha quindi deciso la causa a seguito di discussione in camera di consiglio nei termini riportati.
L'appello è solo parzialmente fondato.
In ordine logico, occorre esaminare prioritariamente il secondo motivo di appello.
L'appellante rileva che la sentenza impugnata avrebbe errato nell'imputare all'attrice il mancato assolvimento dell'onere probatorio, posto a suo carico, volto ad accertare il nesso di causa tra il danno verificatosi durante l'orario scolastico e l'omissione di controllo o la colpa dei docenti presenti nell'occasione del sinistro.
pagina 5 di 10 Per giungere a tale conclusione, il Tribunale avrebbe richiamato giurisprudenza (Cass, n.
5118/2023) non pacifica e comunque in contrasto con quanto esposto dai giudici di legittimità in altre pronunce (v. Cass. n. 2114/2024).
In sintesi, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere provata la responsabilità degli insegnanti e della scuola sulla base del fatto che il sinistro si è verificato durante l'orario scolastico.
La censura non ha pregio.
Preliminarmente occorre inquadrare i fatti di causa all'interno dell'art. 1218 c.c.
Infatti, in tema di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato pagina 6 di 10 determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante (v. Cass.
25/11/2021, n.36723).
Per quanto attiene, più nello specifico, all'onere probatorio, spetta all'attore la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
dunque, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante (Cass. n. 5118 del 17/02/2023). Il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., infatti, fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (così, ex multis, Cass. n. 8849 del 31/03/2021 che ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato).
Va dato atto che, sul punto, la recente giurisprudenza ha chiarito il preesistente contrasto.
Si è posta infatti la questione se il danneggiato possa limitarsi a dimostrare che il danno si è verificato in occasione della lezione, o del tempo scolastico, con la conseguenza che graverebbe sui convenuti dimostrare che invece era inevitabile, o che si è fatto il possibile per evitarlo (Cass. 3695/ 2016); oppure se il danneggiato deve non solo dimostrare che il danno si è verificato durante l'orario ma anche a causa della omissione di controllo o di una "colpa" dell'insegnante: ossia se egli deve dimostrare anche la causa del danno. Questa seconda tesi è quella di recente prevalsa nella giurisprudenza, dapprima con riferimento alle obbligazioni professionali e a risultato incerto, quindi pagina 7 di 10 anche con riferimento all'insegnante e agli obblighi di protezione assunti da quest'ultimo.
Ne deriva che non vale la mera presunzione che il sinistro – se avvenuto durante l'orario scolastico – è conseguenza dell'inadempimento.
Alla luce di questo, l'attore avrebbe dovuto fornire almeno un principio di prova, mentre si è limitato ad allegare in maniera del tutto generica e sintetica che la minore cadeva in gita scolastica riportando lesioni.
L'atto di citazione, del tutto scarno e lapidario, non fornisce altre informazioni sulla dinamica, utili a comprendere se il danno sia stato riportato in conseguenza dell'asserita disattenzione degli insegnanti;
non è affatto chiaro infatti se il danno-conseguenza (la lesione della salute) sia stato derivazione del danno-evento (l'inadempimento).
Il Tribunale ha quindi correttamente statuito sul punto, ritenendo non provato il nesso di causalità e la responsabilità dell'istituto.
Appare fondato invece il primo motivo.
L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna solidale alle spese del rappresentante, insieme con la parte rappresentata, postula che il rappresentante, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica, ancorché in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma;
ne consegue che il rappresentante può essere eccezionalmente condannato quando ricorrano gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2,
c.p.c.
pagina 8 di 10 In altre parole, colui che faccia valere in giudizio un diritto altrui non può essere personalmente condannato alle spese di lite, salvo che non abbia tenuto una particolare condotta che giustifichi tale condanna.
nel caso di specie, ha agito in rappresentanza della figlia minore per il Parte_1
risarcimento del danno. Nessuna condotta processuale fonte di responsabilità
“aggravata” o lesiva dei doveri di lealtà e probità è stata tenuta dalla stessa, né viene individuata dal primo giudice.
È evidente quindi l'errore in cui è incorso il Tribunale nel condannare personalmente il genitore alle spese;
lo stesso, invero, dovrà essere condannato in quanto rappresentante esercente la potestà genitoriale e non in proprio.
Va dato peraltro conto che, trattandosi di vero e proprio errore del Tribunale, lo stesso appellato rileva: “incontestate la soccombenza in primo grado e la misura CP_1
delle spese liquidate in favore delle parti convenute, qualora la Corte adita volesse riformare la pronuncia, della quale certo tale statuizione non costituisce causa di nullità,
e disporre che la sig.ra venga condannata al pagamento delle spese di lite “in Pt_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore…” non sussisterebbero motivi di opposizione da parte dell'Amministrazione scolastica”.
Ciò rilevato, la sentenza merita parziale accoglimento, precisando che la condanna alle spese di primo grado non può riferirsi al genitore che ha agito in nome e per conto della minore.
Visto l'accoglimento parziale e solo marginale dell'appello (che lascia intatta la sentenza per la parte relativa al rigetto delle domande attoree), le spese del grado devono essere compensate.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in qualità Parte_1
di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore al Parte_2
pagamento delle spese di lite di primo grado, liquidate in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, in favore di , e in euro 2.800,00 CP_2
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge in favore del
[...]
Controparte_5
[...]
2. compensa integralmente le spese del presente grado fra tutte le parti;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano il 15/1/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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