Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 14/03/2025, alle ore 12,48 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. Bruno Marsili in sostituzione dell'avv. Naso per parte ricorrente e la Dott.ssa
Francesca Catinari in sostituzione della Dott.ssa
[...]
e per la parte resistente. Per_1
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_2
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Le parti dichiarano che la docente è ancora all'interno del sistema Persona_3 scolastico ed ha contratto di supplenza fino al 30/06/2025
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,50.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 754/2023 promossa da:
1
CONTRO
assistito dalla Controparte_1
Dott.ssa Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE premettendo di aver lavorato alle dipendenze del Persona_3 come insegnante a tempo Controparte_1 determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato senza ricevere il bonus istituito con la
L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sent. 1482 del
2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla
CEDU con ordinanza del 18/05/2022, presentava ricorso al fine di chiedere il riconoscimento della Carta docente.
Parte resistente si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di ius postulandi del legale della ricorrente e la prescrizione dei diritti relativi al quinquennio precedente la notifica del ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dalla ricorrente per la sua formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotti;
in via subordinata chiedeva la riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro
****
I- DIFETTO DI IUS POSTULANDI
Parte resistente ha eccepito la mancanza dello ius postulandi del difensore di parte ricorrente in quanto il predetto, essendo dipendente del Controparte_2
a tempo indeterminato, in particolare docente di
[...]
2 SECONDARIA II GRADO attualmente in distacco sindacale, Per_4 non potrebbe patrocinare cause avverso l'amministrazione datrice di lavoro, così come disposto dall'art. 1, comma 56 bis L. n. 662/1996. Tale eccezione non soggiace alla decadenza di cui all'art. 416 cpc, riguardando un vizio rilevabile d'ufficio.
L'accoglimento della eccezione risulterebbe assorbente rispetto all'esame di ogni altra questione prospettata dalla ricorrente poiché comporterebbe la nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione ad agire in capo al difensore di parte ricorrente.
Anzitutto deve rilevarsi come l'eventuale sussistenza di un motivo di incompatibilità tra l'assunzione della difesa della ricorrente ed il rapporto di lavoro alle dipendenze del convenuto non comporterebbe alcuna conseguenza sulla validità degli atti posti in essere dal legale in assenza di specifiche disposizioni che sanzionino con la nullità gli atti compiuti dall'avvocato che operi in violazione di norme relative ad incompatibilità tra il rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazione pubblica e l'esercizio professionale.
Infatti sulla validità dell'atto posto in essere dal difensore, iscritto all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni d'incompatibilità con l'esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che sanzionabili sul piano disciplinare non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione” (Cass. civ. Sez. Unite,
18/04/1988, n. 3034; Cass. civ. Sez. I Sent., 07/12/2017, n.
29462; Cass. civ. Sez. Unite, 11/03/2004, n. 5035.
Inoltre, l'eccezione pare infondata.
L'art. 3 del RdL n.1578/33, tuttora vigente, non prevede alcuna limitazione in relazione alle materie o alla natura e/o qualità delle parti del procedimento per l'esercizio della
3 professione forense dell'avvocato che sia nel contempo anche professore universitario o di scuola secondaria.
Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26016 del 17/10/2018: … tale provvedimento (art. I, comma 1 de della I. n.339/2003, ndr) il legislatore ha ripristinato il divieto originariamente previsto in capo ai dipendenti pubblici richiamando i limiti sanciti dal R.D. n.1578/1933 ("...restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto - legge 27 novembre 1933,
n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n.36, e successive modificazioni"); ha disapplicato l'art. 1, commi 56, 56 bis e 57 della I. n.662/1996 che ammettevano la compatibilità tra la professione forense e lo status di pubblico dipendente, a condizione della trasformazione del rapporto d'impiego in part time ("Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56 bis, e 57 della legge 23 dicembre 1996, n.662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati..."); ha mantenuto la deroga in favore dei docenti delle scuole superiori. Il punto dirimente degli effetti disapplicativi dell'art. 1, co.1 della
I. n.339/2003, sulla condizione dei "professori - avvocati", che la Corte d'Appello ha mancato di considerare, è, tuttavia, la mancata disapplicazione del comma 58 bis dell'art. 1 del d.lgs. n.662/1996, aggiunto all'originario provvedimento dalla
I. n.140/1997, il quale dispone che, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto d'interesse, alle amministrazioni compete indicare tutte quelle attività che in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti. Il fatto che l'art. 1 della I. n.339/2003 abbia mantenuto in vita il solo comma 58 bis della legge n. 662/1996, disapplicando i restanti commi, induce a ritenere che, nei residui casi in cui tuttora la legge consente l'esercizio della professione forense, ossia nel caso dei docenti delle università, degli istituti superiori e delle scuole secondarie, il legislatore abbia
4 inteso conservare in capo alle amministrazioni di appartenenza un margine di 4 discrezionalità nella valutazione della possibile interferenza tra l'attività professionale e lo status di pubblico dipendente. La previsione di tale limite di carattere generale contraddice, tuttavia, la conclusione, cui
è erroneamente pervenuta la Corte territoriale, secondo la quale, l'eccezionale previsione di compatibilità per i docenti, che ha resistito a ogni riforma limitativa intervenuta in materia, implicherebbe l'esclusione di qual si voglia limitazione, anche qualora l'attività forense si eserciti in giudizi di cui sia parte l'amministrazione scolastica. Tale statuizione non si concilia, infatti, con il dettato dell'art. 1, co. 58 bis della I. n.662/1996, mantenuto in vigore dalla I. n.339/2003, a norma del quale permane, in capo agli organi scolastici, oltre che la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto d'interesse, altresì la facoltà di indicare le attività che interferiscono con i compiti istituzionali del docente. In conclusione, alla generale incompatibilità del rapporto di pubblico impiego con le libere professioni, si contrappone la norma speciale di cui al R.D.L. n.1578/1933, conv. in L. n.234/1936 e successive modificazioni, richiamata dall'art. 1 co. 1 della I.
n.339/2003, che consente l'esercizio della professione forense a poche specifiche categorie, tra cui i professori degli istituti scolastici secondari statali. La legge affida, tuttavia, la garanzia del legittimo svolgimento dell'attività forense all'osservanza di poche regole, tra cui quella di richiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico o al preside, di non arrecare pregiudizio all'insegnamento e di svolgere la libera attività nel rispetto dell'orario di servizio (art. 508 del d.lgs. n.297 del 1994, richiamato dall'art. 53, del d.lgs. n.165 del 2001).>
Detta sentenza ha chiarito che l'insegnante di una scuola superiore può svolgere l'attività di difensore in cause
5 proposte nei confronti di pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, il quale può negarla in caso di rilevato conflitto di interessi.
Il difetto di richiesta/autorizzazione da parte del Dirigente
è rilevante sotto il profilo disciplinare afferente il
Cont rapporto tra dipendente e , ma non pregiudica il diritto di difesa dell'assistito, non priva il difensore dello ius postulandi e non rende nulli gli atti processuali redatti e depositati dal docente regolarmente iscritto all'Albo professionale.
II –PRESCRIZIONE
Il convenuto ha eccepito la prescrizione del diritto CP_1 della ricorrente maturato nel quinquennio antecedente al
16/11/2023, data della notifica del ricorso introduttivo e, quindi, il diritto relativo all'a.s. 2018/2019.
Per il bonus carta docente, trattandosi di obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, viene in rilievo la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente avrebbe potuto esercitare il diritto.
Tale momento coincide, per l'a.s. 2016/2017, con il 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM 28.11.2016), mentre per gli anni successivi i soggetti beneficiari avrebbero potuto chiedere il bonus, in via stragiudiziale, a partire dal 1 settembre e/o dalla decorrenza contrattuale che nel caso in esame è il
3/10/2018.
Sub doc. nr. 11 sono state depositate diffide inviate a mezzo racc. a.r. datate 13/07/2022, 19/09/2022 e 24/11/2022 e avvisi attestanti il ricevimento da parte del Ministero in data
28/07 del 2022; tuttavia i predetti atti interruttivi non indicano i nominativi dei soggetti mittenti, né contengono elementi per potervi risalire;
conseguentemente, non possono essere considerati idonei a interrompere tempestivamente la prescrizione.
6 Quindi per il predetto a.s., in difetto di prova di un tempestivo atto interruttivo, deve considerarsi maturata la prescrizione.
III – PRESUPPOSTI DI FATTO
Come emerge dai contratti di lavoro individuale, sub doc.
1-5 del ricorso, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del convenuto, in forza di contratti a tempo CP_1 determinato, ed in particolare:
A) nell'a.s.2020/2021, nella scuola secondaria di primo grado, su insegnamento lingua inglese e seconda lingua comunitaria, con contratto di supplenza annuale dal
29/09/2020 al 31/08/2021 per 15 ore settimanali;
B) nell'a.s.2021/2022, nella scuola secondaria di primo grado, su insegnamento lingua inglese e seconda lingua comunitaria, con contratto di supplenza annuale dal
7/09/2021 al 31/08/2022 per 18 ore settimanali;
C) nell'a.s.2022/2023, nella scuola secondaria di primo grado, su posto di sostegno con Persona_5 contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 06/09/2022 al 30/06/2023 per 18 ore settimanali;
D) nell'a.s.2023/2024, nella scuola secondaria di secondo grado, su insegnamento lingua inglese e seconda lingua comunitaria, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per 18 ore settimanali.
IV- LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
7 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
8 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a
9 mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
10 8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
V – LE SUPPLENZE TEMPORANEE. GLI SPEZZONI DI ORARIO
11 La S.C., cit., ha rilevato, tra l'altro: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto
- eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
La S.C. non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3
Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del
2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
La S.C. ha lasciato irrisolta l'alternativa tra il non riconoscere nulla e l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso
12 di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo prevede:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.”
In caso di supplenze temporanee il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Quanto agli spezzoni di orario, valgono considerazioni analoghe. Anche il trattamento del lavoratore a tempo parziale può essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale, sia delle singole componenti di essa.
Da evidenziare che, sebbene il legislatore abbia specificato che il beneficio non costituisca retribuzione accessoria né reddito imponibile, viene comunque in rilievo una prestazione pecuniaria che può essere modulata tenendo conto delle circostanze del caso concreto (come, per es., un rimborso spese).
Peraltro, anche in questo caso c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo (magari associato ad una supplenza breve)
13 ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che
“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
VI – EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_1
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione rileva soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie, fattispecie non sussistente nel caso in esame.
Nel caso di specie la ricorrente solo nell'anno scolastico
2020/2021 ha lavorato con supplenza su spezzone di orario di
15 ore settimanali, osservando un orario inferiore a quello completo per la scuola superiore che è di 18 ore settimanali
14 ma equiparabile a quello del docente part time di ruolo (che per legge e per CCNL deve assicurare almeno il 50% dell'orario di cattedra, ossia almeno 9 ore nella scuola secondaria).
Negli altri anni scolastici oggetto del ricorso, la docente ha lavorato nella scuola secondaria di primo grado, in Per_3 forza di contratto di supplenza annuale e/o fino al termine delle attività didattiche osservando l'intero orario di cattedra, e cioé 18 ore settimanali.
Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la posizione della ricorrente, relativamente agli anni scolastici oggetto del ricorso non risultati prescritti, risulta senz'altro comparabile con quella dei docenti di ruolo, con conseguente accoglimento della domanda
V - CONCLUSIONI
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché la ricorrente è ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerata l'essenzialità di alcune statuizioni nomofilattiche della sopravvenuta pronunzia della
S.C., le stesse possono essere compensate nella misura del
50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
15 1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto di all'attribuzione della Persona_3
Carta Docente, con riguardo agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_1 assegnare alla ricorrente la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 2000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_1 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 515,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50%.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 14/03/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
16