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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1073/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1073/2020, avente ad oggetto
“factoring”, promossa da:
( - Parte_1 Parte_2
C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti MONICA FAZIO (C.F.
e dall'Avv. IVANO FAZIO (C.F.: ), C.F._1 C.F._2
presso il cui studio in Milano alla via S. Barbara n. 30, la stessa è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
nei confronti di
( , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Atena Lucana (SA) al Viale Kennedy
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina1 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con rituale citazione ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
A fondamento della domanda ha assunto di essere creditrice nei confronti CP_1 dell'ente convenuto della somma pari ad € 42.066,56 [di cui: - € 31,10 a titolo di sorte capitale, in virtù della fattura ceduta da IFI SPA e descritta nell'elenco sub doc.3; €
34.413,87 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da Edison Energia Spa e descritte nell'elenco sub doc. 3; - € 4.652,69 alla data del 31/07/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n.
192/12; - € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12] in forza delle cessioni di credito intervenute con la società Edison Energia Spa, concluse con scrittura privata autenticata da Notaio e notificate al Comune di (all. 4 e 5). CP_1
Osserva parte attrice che i crediti rivendicati, le cui fatture non erano mai state contestate dall' né per quanto riguarda gli importi, né per ciò che concerneva l'erogazione Pt_3
delle forniture, costituiscono corrispettivo per la fornitura di energia.
Ha chiesto, pertanto: “ – IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare Parte_1
il ( C.F.: , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme: Parte_1
€ 34.413,87, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 31/07/20, ad € 4.652,69 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art.
1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato
pagina2 di 5 dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 3.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Il pur regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e Controparte_1
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 28.09.2021, il
Giudice, a seguito delle richieste istruttorie avanzate dalla parte costituita, rinviava al
20.09.2022 per l'espletamento del solo interrogatorio formale.
La causa è stata istruita solo attraverso le produzioni documentali della parte costituita e l'interrogatorio ammesso, essendo le altre prove orali sono state reputate superflue ai fini della decisione.
Successivamente con ordinanza del 8/11/24 il g.i., ritenuto di dover rilevare che non risulta allegato in atti contratto scritto (artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440)
e impegno di spesa (35, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. N. 77/1995; 191 D.lgs. 267/2000); invitava le parti alla trattazione della questione rilevata d'ufficio e rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/3/25, a trattazione scritta ed assegna termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note contenenti osservazioni sulla questione rilevata in parte motiva, a seguito della quale assegnava i termini ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente occorre precisare che nella presente controversia si ritiene di dover far applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile - per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia - rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la pagina3 di 5 conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.
Va in tal senso osservato che a seguito di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c con istanza depositata il 16/04/25, l'attrice chiedeva che il Giudice volesse rimettere sul ruolo la causa al fine della rinuncia alla domanda, istanza reiterata con comparsa conclusionale del 13/5/25 con cui parte attrice dichiarava di rinunciare agli atti di giudizio.
In tal senso va chiarito che non è necessaria la rimessione della causa sul ruolo;
infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sez. un., 7 Febbraio 2024 n. 3453, pronunciatasi in tema di rinuncia alla domanda, ma con enunciazione di principi che devono considerarsi a maggior ragione applicabili anche al caso di specie costituente un minus, ossia a fortiori, chiarendo che la stessa rimessione sul ruolo è meramente “eventuale” e dipendente dalla necessità di stimolare il contraddittorio tra le parti, nella specie contraddittorio assente, stante la contumacia della convenuta.
Va pertanto evidenziato che secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità “ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto” (cfr. Cass. n. 6850/11);
Ritenuto poi che in difetto di costituzione del convenuto nulla deve disporsi in CP_1
punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina4 di 5 ➢ dichiara la contumacia del Controparte_1
➢ dichiara l'estinzione del giudizio;
➢ nulla per le spese.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1073/2020, avente ad oggetto
“factoring”, promossa da:
( - Parte_1 Parte_2
C.F./P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti MONICA FAZIO (C.F.
e dall'Avv. IVANO FAZIO (C.F.: ), C.F._1 C.F._2
presso il cui studio in Milano alla via S. Barbara n. 30, la stessa è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
nei confronti di
( , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Atena Lucana (SA) al Viale Kennedy
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina1 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con rituale citazione ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
A fondamento della domanda ha assunto di essere creditrice nei confronti CP_1 dell'ente convenuto della somma pari ad € 42.066,56 [di cui: - € 31,10 a titolo di sorte capitale, in virtù della fattura ceduta da IFI SPA e descritta nell'elenco sub doc.3; €
34.413,87 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da Edison Energia Spa e descritte nell'elenco sub doc. 3; - € 4.652,69 alla data del 31/07/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n.
192/12; - € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12] in forza delle cessioni di credito intervenute con la società Edison Energia Spa, concluse con scrittura privata autenticata da Notaio e notificate al Comune di (all. 4 e 5). CP_1
Osserva parte attrice che i crediti rivendicati, le cui fatture non erano mai state contestate dall' né per quanto riguarda gli importi, né per ciò che concerneva l'erogazione Pt_3
delle forniture, costituiscono corrispettivo per la fornitura di energia.
Ha chiesto, pertanto: “ – IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare Parte_1
il ( C.F.: , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme: Parte_1
€ 34.413,87, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 31/07/20, ad € 4.652,69 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art.
1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato
pagina2 di 5 dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 3.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Il pur regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio e Controparte_1
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 28.09.2021, il
Giudice, a seguito delle richieste istruttorie avanzate dalla parte costituita, rinviava al
20.09.2022 per l'espletamento del solo interrogatorio formale.
La causa è stata istruita solo attraverso le produzioni documentali della parte costituita e l'interrogatorio ammesso, essendo le altre prove orali sono state reputate superflue ai fini della decisione.
Successivamente con ordinanza del 8/11/24 il g.i., ritenuto di dover rilevare che non risulta allegato in atti contratto scritto (artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440)
e impegno di spesa (35, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. N. 77/1995; 191 D.lgs. 267/2000); invitava le parti alla trattazione della questione rilevata d'ufficio e rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/3/25, a trattazione scritta ed assegna termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note contenenti osservazioni sulla questione rilevata in parte motiva, a seguito della quale assegnava i termini ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente occorre precisare che nella presente controversia si ritiene di dover far applicazione del criterio della “ragione più liquida”, il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile - per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia - rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la pagina3 di 5 conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.
Va in tal senso osservato che a seguito di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c con istanza depositata il 16/04/25, l'attrice chiedeva che il Giudice volesse rimettere sul ruolo la causa al fine della rinuncia alla domanda, istanza reiterata con comparsa conclusionale del 13/5/25 con cui parte attrice dichiarava di rinunciare agli atti di giudizio.
In tal senso va chiarito che non è necessaria la rimessione della causa sul ruolo;
infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, sez. un., 7 Febbraio 2024 n. 3453, pronunciatasi in tema di rinuncia alla domanda, ma con enunciazione di principi che devono considerarsi a maggior ragione applicabili anche al caso di specie costituente un minus, ossia a fortiori, chiarendo che la stessa rimessione sul ruolo è meramente “eventuale” e dipendente dalla necessità di stimolare il contraddittorio tra le parti, nella specie contraddittorio assente, stante la contumacia della convenuta.
Va pertanto evidenziato che secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità “ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto” (cfr. Cass. n. 6850/11);
Ritenuto poi che in difetto di costituzione del convenuto nulla deve disporsi in CP_1
punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina4 di 5 ➢ dichiara la contumacia del Controparte_1
➢ dichiara l'estinzione del giudizio;
➢ nulla per le spese.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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