Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 771/2024 R.V.G. vertente
TRA
con sede in legale Parte_1
in San Marzano sul Sarno (Sa), alla via Piave, n. 35, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_2
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Biagio Trinchese, nel cui studio, in Nola, alla via M. de Sena, n. 156, elettivamente domicilia.
RECLAMANTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_1
atti, dagli avv.ti Lucio Paolillo e Valerio Buongiorno,
1
Corso G. Garibaldi n. 194.
NONCHE'
“LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 37/2024 DEL TRIBUNALE
DI NOCERA INFERIORE”, della società
[...]
.”, C.F./P.IVA: Controparte_2
, con sede in San Marzano sul Sarno (Sa), alla via P.IVA_1
Piave n. 35, dichiarata aperta con sentenza n. 51/2024, in persona del Curatore, avv. , rappresentato e difeso, in virtù di CP_3
procura in atti, dall'avv. Salvatore Carratù.
RECLAMATI
Avente ad oggetto: reclamo alla sentenza n. 51/2024 del 19.07.24
del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Fallimentare.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha proposto reclamo alla Parte_1
sentenza n. 51/2024 con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore
ne ha dichiarato la apertura della liquidazione giudiziale, ad istanza di creditrice della complessiva di €. CP_1
61.272,24 per spettanze retributive, in virtù di sentenza n.
1419/2023 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore;
a motivi del reclamo ha dedotto 1) la mancata conoscenza della notifica del ricorso introduttivo e, in ogni caso, la inesistenza della notifica ivi
2 compresa quella eseguita via pec ai sensi dell'art. 15 L.Fall., non avendo mai l'amministratore ricevuto dalla Camera di Commercio
le credenziali per l'accesso alla pec aperta di ufficio ex art. 37
L.Fall., di cui, in ogni caso, non vi era nemmeno traccia;
2) la insussistenza dei presupposti per la apertura della liquidazione giudiziale, emergendo dagli atti la assenza dei requisiti, come comprovati dalla esibizione dei modelli Unico 2017 – 2019, dai quali si evince che il volume d'affari era inferiore agli €.
300.000,00, i ricavi inferiori agli €. 200.000,00, circostanze che comportano l'attribuzione della qualifica di piccolo imprenditore;
che, inoltre, dall'anno 2020, per effetto del Covid, l'attività era cessata e l'amministratore di fatto, , cui la sorella Controparte_4
aveva consegnato le scritture contabili, è deceduto in CP_5
data 31.0.8.2021, circostanza che ha impedito il successivo reperimento della documentazione;
che, inoltre, insussistenti erano sia i presupposti soggettivi che oggettivi, nonché lo stato di insolvenza, atteso che l'ammontare dei debiti era inferiore alla soglia di legge, trattandosi di un unico credito azionato, portato da una sentenza appellata, e l'altro, vantato dalla
[...]
in fase di Controparte_6
pagamento rateale, ugualmente non comportante il superamento degli €. 500.000,00.
Si sono costituite le reclamate che hanno contestato il reclamo chiedendone il rigetto.
3 Quindi, all'udienza del 10.12.2024 le parti hanno depositato telematicamente le note di trattazione e la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il reclamo non è fondato.
Con il primo motivo la parte eccepisce la inesistenza della notifica del ricorso introduttivo, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto regolare la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 40 del CCII, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non avendo mai ricevuto il legale rappresentante della società le credenziali di accesso alla pec, assegnata d'ufficio, ex art. 37 del D.L. 27/2020,
stante, altresì, l'assenza di prova anche di tale notifica.
La censura non è fondata.
La notifica è stata eseguita all'indirizzo pec
07918700639@impresa.italia.it, compiutamente annotata sia presso il registro delle imprese, sia nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, con conseguente opponibilità sia all'impresa che ai terzi.
Al riguardo, giova premettere che, come più volte affermato dalla
Suprema Corte, è valida la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e non nelle forme ordinarie di cui all'art. 145 c.p.c., poiché, come già affermato da Corte Cost. 16 giugno 2016, n. 146, la diversità delle
4 fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l'art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità
di tutela del medesimo diritto dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell'impresa (Cass. 26333/2016).
È stato ulteriormente precisato che l'imprenditore, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha l'onere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata
(anche utilizzando dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure antintrusione) e di controllare prudentemente la posta in arrivo (ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata” (Cass. 13917/2016).
Corollario di tali principi è quello per cui le esigenze di contemperamento tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, giustificano che il Tribunale resti esonerato
5 dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza o a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (Cass. 27054/2016).
Ciò posto, nel caso di specie, la reclamante eccepisce l'invalidità
della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza poiché eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica certificata,
attribuito d'ufficio, ai sensi dell'art. 16 commi 6, 6 bis e 6 ter d.l.
185/2008 conv. in l. 2/2009 secondo i quali “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già
provveduto a tale adempimento. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
6-bis.
L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del
Codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo
6 periodo, per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo
2630 del Codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 6- ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi
trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del Codice civile”.
Ciò posto, dagli atti emerge la avvenuta irrogazione della sanzione per la inottemperanza alla dotazione di un indirizzo pec.
7 Pertanto, del tutto infondato è l'assunto di parte reclamante, secondo cui la notifica non sarebbe valida in assenza di comunicazione, sia riguardo all'apertura di ufficio dell'indirizzo,
sia in relazione alla mancata comunicazione delle credenziali di accesso.
Invero, in osservanza ai suesposti principi normativi, la notifica è
stata eseguita presso l'indirizzo di PEC risultante dal Registro delle Imprese e dunque dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di
Posta Elettronica Certificata di Imprese e Professionisti (cd. INI-
PEC), in piena conformità con quanto previsto dall'art. 40, co. 6,
p. 1, C.C.I.I., secondo il quale, “in caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.
Non vi è stata quindi alcuna violazione di legge, né comunque il diritto di difesa del soggetto del cui patrimonio è stata chiesta la liquidazione giudiziale, che questa norma mira a tutelare, può
ritenersi nella specie leso sostanzialmente, malgrado detta norma sia stata pienamente rispettata, poiché il domicilio digitale al quale
8 è stato inviato il messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per la suddetta notificazione è stato attribuito d'ufficio alla società, in conformità a quanto previsto dalla legge.
Invero, la notifica è stata eseguita alla società all'indirizzo PEC
risultante dal Registro delle imprese, essendo detto indirizzo assimilabile alla sua sede legale.
Ne consegue che la notificazione è valida ove eseguita all'indirizzo risultante dalla visura camerale che può essere legittimamente utilizzato.
Ciò posto, in relazione al caso di specie, deve osservarsi che l'art. 40 del CC.II., in attuazione di una precisa disposizione di legge
(art. 16, comma 6 bis, del D.L. n. 185 del 29.11.2008, come modificato dall'art. 37 del 4 D.L. n. 76 del 16.7.2000), è previsto per porre rimedio ad un inadempimento dell'impresa all'obbligo di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale e, pertanto, l'indirizzo così assegnato non può che avere la medesima efficacia degli indirizzi pec comunicati dalle società
stesse e la notifica a tale indirizzo ,effettuata a norma dell'art. 40
comma 6 del d.lgs. n° 14/2019, non può che essere pienamente valida ed efficace” (Cfr. App. Napoli, sent. 3700 del 18.9.2024).
Né può rilevare, ai fini invocati, la mancata comunicazione delle credenziali di accesso, circostanze riconducibili sempre a inerzia e mancanza di diligenza dell'imprenditore e, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio sulla validità o meno
9 della notificazione va formulato sulla base del grado della diligenza impiegata dal notificante al fine di rintracciare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando (cfr., ad es., Cass.
10983/2021, 19012/2017 e 12526/2014).
Deve, quindi, concludersi che il buon esito della notifica eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica pubblicato nel Registro delle
Imprese e, dunque, conoscibile a tutti (anche al destinatario della notifica), anche se assegnato d'ufficio, sia idoneo a garantire la validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 40 comma 6° CCII.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
Con altro motivo la reclamante censura la decisione con riguardo alla assenza dei presupposti soggettivi, deducendo che dagli atti emerge la sua qualifica di “piccolo Imprenditore”, come comprovato dai modelli Unico 2017- 2019.
La censura non è fondata.
Sul punto, giova premettere che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dal
D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti.
10 L'imprenditore commerciale deve, quindi, dimostrare di non rientrare nei limiti dimensionali previsti per la Liquidazione
Giudiziale fornendo gli ultimi tre bilanci approvati e depositati.
La verifica dei limiti dimensionali, nel caso di assenza dei bilanci,
può essere fornita e verificata con ulteriori elementi contabili anche mediante utilizzo di strumenti probatori alternativi potendo i ricavi lordi risultare “in qualunque modo”, e, quindi, con ogni documento oggetto di valutazione, ex art. 116 c.p.c. (Cassazione
civile, sez. VI, 27/09/2019, n. 24138; Cassazione civile, sez. VI,
22/12/2021, n. 41285).
Orbene, nel caso di specie, la reclamante non ha prodotto i bilanci del triennio antecedente alla proposizione del ricorso, relativo agli anni 2021 -2023, né ha fornito documentazione equivalente idonea ad una corretta e compiuta ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
E, infatti, della dedotta insussistenza dei requisiti di non fallibilità
la reclamante intende dare prova con la mera esibizione dei modelli Unico 2017 – 2019.
Tale documentazione è, però, del tutto inidonea a dimostrare l'applicabilità dello statuto normativo previsto per la c.d. impresa minore.
Invero, la produzione dei soli modelli Unico, peraltro relativa ad altri anni diversi dal triennio antecedente, e del “bilancino”
successivamente redatto, non costituiscono prova idonea a fornire
11 la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali e a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, anche in considerazione della evidente discrasia delle passività riportate nel cd. “bilancino al 20.07.2024”, per €
16.244,58, relative al solo debito con la
[...]
, rispetto al valore delle domande Controparte_7
di ammissione allo Stato Passivo, per oltre € 400.000,00.
Il motivo non può, quindi, essere accolto.
Con altro motivo la reclamante deduce la insussistenza della debitoria, trattandosi di crediti vantati dalla reclamata , in CP_1
virtù di una sentenza avverso la quale è stato proposto gravame.
Al riguardo, va premesso che, in virtù di principio giurisprudenziale, la dichiarazione di fallimento su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, non presupponendo lo stato d'insolvenza il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l'esecutività del titolo, essendo, di contro, sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice sull'esistenza del credito e sulla sussistenza dei presupposti del fallimento.
Invero, la domanda di fallimento integra un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto al quale l'accertamento del
12 credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso (Cass. 23420/2016; Cass. n. 17105 del 26.6.2019).
Ciò posto, nel caso di specie, l'assunto difensivo della reclamante
è smentito dalla circostanza per cui, oltre al debito con la e CP_1
quello con la Controparte_6
la Liquidazione ha documentato domande di
[...]
insinuazione al passivo per ulteriori debiti ammontanti a circa €.
400.000,00.
In conseguenza, la soglia di fallibilità in relazione alla entità della debitoria risulta superata.
Anche tale motivo non può, dunque, essere accolto.
Per quanto suesposto, dunque, il reclamo non può essere accolto.
La condanna della reclamante alle spese del giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_1
nei confronti di e della “Liquidazione
[...] CP_1
Giudiziale n. 37/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore”, della società “ .” avverso la Parte_3
sentenza n. 51/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore -Sezione
Fallimentare, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Rigetta il reclamo.
13 2) Condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali, in favore delle reclamate, che liquida, per ciascuna parte, in €. 3.308,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
somma che per distrae in favore degli avv.ti CP_1
Lucio Paolillo e Valerio Buongiorno, dichiaratisi antistatari.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n.
228/2012) per il versamento da parte della società reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
3) Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Salerno 27.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi
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