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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/03/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3816/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3816/2015 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Davide Greco nelle more del processo dichiarata fallita con sentenza n. 448/2017
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BENAZZO PAOLO e dell'avv. CONCARI LORENA ( ) CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO;
C.F._1
pagina 1 di 2 elettivamente domiciliato in VIA C. MANGILI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. BENAZZO PAOLO
APPELLATO avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto gravame avverso la sentenza n. 3702/2015 Parte_1 emessa dal tribunale di Milano e pubblicata in data 20.03.2015. Nel corso del giudizio, a seguito dell'intervenuto fallimento della parte appellante, dichiarato con sentenza n. 448/2017, con provvedimento reso in data 17.07.2017 veniva dichiarata l'interruzione del processo. Con istanza depositata il 4.02.25 l'appellata ha chiesto Controparte_1 dichiararsi l''estinzione del processo stante la mancata riassunzione a norma dell'art. 305 cpc. E' stata quindi fissata udienza al 20.03.25 a norma dell'art. 127 ter cpc, previa assegnazione di un termine per notificare l'istanza e il decreto di fissazione dell'udienza, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione. ha dato prova di avere correttamente instaurato il Controparte_1 contraddittorio con la controparte depositando telematicamente la notifica dell'istanza eseguita agli ex soci della società appellante, cancellata dal registro delle imprese in data 20.03.2019. Poiché non risulta che il processo sia stato riassunto nel termine di cui all'art. 305 cpc, non rimane che dichiararne l'estinzione ai sensi degli artt. 307, 310 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
2. Spese irripetibili ex art. 310 co. 4 cpc Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 La Consigliera est Francesca Vullo La Presidente Anna Mantovani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3816/2015 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Davide Greco nelle more del processo dichiarata fallita con sentenza n. 448/2017
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BENAZZO PAOLO e dell'avv. CONCARI LORENA ( ) CORSO MATTEOTTI, 11 20121 MILANO;
C.F._1
pagina 1 di 2 elettivamente domiciliato in VIA C. MANGILI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. BENAZZO PAOLO
APPELLATO avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto gravame avverso la sentenza n. 3702/2015 Parte_1 emessa dal tribunale di Milano e pubblicata in data 20.03.2015. Nel corso del giudizio, a seguito dell'intervenuto fallimento della parte appellante, dichiarato con sentenza n. 448/2017, con provvedimento reso in data 17.07.2017 veniva dichiarata l'interruzione del processo. Con istanza depositata il 4.02.25 l'appellata ha chiesto Controparte_1 dichiararsi l''estinzione del processo stante la mancata riassunzione a norma dell'art. 305 cpc. E' stata quindi fissata udienza al 20.03.25 a norma dell'art. 127 ter cpc, previa assegnazione di un termine per notificare l'istanza e il decreto di fissazione dell'udienza, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione. ha dato prova di avere correttamente instaurato il Controparte_1 contraddittorio con la controparte depositando telematicamente la notifica dell'istanza eseguita agli ex soci della società appellante, cancellata dal registro delle imprese in data 20.03.2019. Poiché non risulta che il processo sia stato riassunto nel termine di cui all'art. 305 cpc, non rimane che dichiararne l'estinzione ai sensi degli artt. 307, 310 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
2. Spese irripetibili ex art. 310 co. 4 cpc Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 La Consigliera est Francesca Vullo La Presidente Anna Mantovani
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