Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio LL Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4826/24 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Tomassi Parte_1 Parte_2
Valerio giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 10/1/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/24 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito civile ( rectius con rito concordatario ) in
Amaseno ( FR ) l'8/8/10; che dalla loro unione coniugale è nato il figlio ( il Per_1
18/6/16 ); che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano altresì le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano quindi le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1) i coniugi vivranno separati, nelle residenze indicate in premessa, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) il figlio è affidato ad entrambi i
previo accordo tra le parti, il minore potrà essere collocato anche presso la casa della madre, sita in Amaseno (FR) alla Via Cardola n. 11B piano 1°, di proprietà della stessa;
3) durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo delle vacanze estive il minore trascorrera Persona_2 con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) nelle vacanze pasquali seguiranno il criterio ad anni alterni, il minore trascorra con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
5) la casa coniugale è assegnata al
NO , che ne è anche il proprietario;
6) il padre, NO corrisponderà, Parte_1 Parte_1 entro il giorno 5 del mese, €. 400,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento del minore;
7) le spese straordinarie, previamente concordate (come ad esempio le spese mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ; 8) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento per il figlio minore, ; 9) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei Persona_2 documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 11) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 16/11/24 il Giudice rel. rilevava la seguente criticità: “a) sussiste irregolarità di forma della domanda – ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. – stante il mancato deposito di una copia del ricorso sottoscritta dalle parti”, alla quale le parti ponevano rimedio con la successiva nota del 27/12/24 in allegato alla quale depositavano una copia del ricorso sottoscritto dalle parti.
All'udienza del 10/1/25 le parti confermavano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al
Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi complessivamente concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistere alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale alle condizioni complessivamente pattuite dai coniugi, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale del loro figlio minorenne
Per_1 Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti e stante peraltro la loro richiesta congiunta anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come confermate all'udienza
[...] del 10/1/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Amaseno ( FR ) in relazione all'Atto n. 15,
Parte II, Serie A, anno 2010, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R.
396/00;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 14/1/25.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio LL )