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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 567 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in 66036 Parte_1
Orsogna (CH) alla Via R. Paolucci, C.F. P.IVA C.F._1
, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Biagio Carosella P.IVA_1
in 66016 Guardiagrele (CH), L.go S. Francesco 3, che lo rappresenta e difende, quale difensore e rappresentante in giudizio, giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo, la cui copia informatica è stata autenticata mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 83 comma terzo ultima parte c.p.c., come modificato dall'art. 45 l. 18/6/2009
n. 69, da considerarsi in calce al presente atto, ex art. 18 comma quinto D.M.
21/2/2011 n. 44, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche inerenti la presente procedura al seguente indirizzo PEC:
Email_1
-Appellante- Contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: , in qualità di titolari dello studio Cerretano & Carafa - C.F._3
Commercialisti Associati, corrente in Orsogna via Ortonese n. 60 B/C P.I.
, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Orsogna P.IVA_2
(CH), Via Trento e Trieste n. 59 presso lo studio dell' Avv. Roberto D'Angelo e
Maria Rita Arabella Tenaglia che li rappresentano e difendono giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, (si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: 0871/86243 ovvero tramite posta certificata pec: Email_2
Email_3
-Appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 46/2023 emessa dal Tribunale di Chieti,
Sez. di Ortona, pubblicata il 19.04.2023, notificata in data 21.04.2023.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata Sentenza n. 46/2023 pubblicata il 19.04.2023 - RG n. 171/2022 Repert. n. 102/2023 del 19.04.2023, resa dal Tribunale di Chieti Sez. Distaccata di Ortona, previa revoca del decreto ingiuntivo R.G. n. 111/2022, emesso in data 08/03/2022 dal medesimo Tribunale: A) in pregiudiziale e cautelare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 46/2023 pubblicata il 19.04.2023 - RG n. 171/2022 Repert. n. 102/2023 del 19.04.2023, resa dal Tribunale di Chieti Sez. Distaccata di Ortona per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
B) in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 46/2023 pubblicata il 19.04.2023 - RG n. 171/2022 Repert. n.
102/2023 del 19.04.2023, resa dal Tribunale di Chieti Sez. Distaccata di Ortona notificata il 21.04.2023, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati nel giudizio di primo grado per tutti i motivi sopra esposti nel presente atto e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni rassegnate in primo grado che qui si riportano: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e segg. C.P.C.; 2) accertata e dichiarata l'insussistenza del debito del Sig. dichiarare l'inesistenza Parte_2
del credito degli odierni appellati, revocando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) revocare, per tutti i motivi esposti e per quelli sopra indicati nel presente atto di appello sempre e comunque il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
4) revocare l'ordinanza di provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo emessa dal Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona in data
26/06/2022 e per l'effetto condannare lo studio e alla restituzione CP_1 CP_2 dell'importo di Euro 1.602,87 versato dal a favore dei Parte_2 commercialisti con bonifico del 03.01.2023 a seguito della notifica dell'atto di precetto e pignoramento intimato in forza dell'ordinanza di provvisoria esecuzione parziale concessa dal Giudice di primo grado;
5) condannare lo
[...]
, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi Controparte_3 dell'art. 96 C.P.C. da liquidarsi d'ufficio secondo le massime di comune esperienza, anche in via equitativa, dalla Ecc.ma Corte di Appello adito. NEL MERITO ED IN
VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, revocare comunque l'impugnato decreto ingiuntivo nella misura dell'accordo contrattuale di conferimento incarico professionale e determinazione compenso stipulato tra le parti nel 2014, riducendo in termini di Giustizia il credito ex adverso azionato, tenuto conto dei pagamenti effettuati dal Sig. a favore dello Parte_2 Controparte_3
per tutto il periodo dell'incarico professionale decorrente dal 2016 al 2021 in CP_2
ragione dei pagamenti ammessi e non contestati dagli odierni appellati;
IN VIA
RICONVENZIONALE Tenuto conto del contratto di incarico professionale e determinazione compenso professionali del 04/07/2014, stipulato tra i
[...]
e e il Sig. legalmente Parte_3 CP_2 Parte_2
riconosciuto tra le parti in causa, non viziato da nessun errore materiale e pertanto avente efficacia di piena prova tra le stesse, condannare i ricorrenti alla restituzione in favore del Sig. , per i pagamenti effettuati e non dovuti, Parte_2 determinati in € 1.050,00, ovvero la differenza tra la somma versata dal Pt_2
e riconosciuta dagli stessi ricorrenti nella documentazione da loro prodotta,
[...] pari ad €.3.450,00 (versato dal 2016 al 2021 e riconosciuto dagli stessi commercialisti come da prospetto riepilogativo in atti) e l'importo dovuto come da contratto di incarico professionale pari ad € 2.400,00 (ovvero € 400,00 annui per 6 annualità dal 2016 al 2021), quindi €.3.450,00 versato, meno €.2.400,00 dovuto come da contratto, uguale ad €.1.050,00 a credito del Sig. , salva Parte_2 diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria. Sempre e comunque con la restituzione dell'ulteriore somma sopra indicata in via principale di Euro 1.602,87 versata dal a favore dei commercialisti con bonifico del 03.01.2023 Parte_2
a seguito della notifica dell'atto di precetto e pignoramento intimato in forza dell'ordinanza di provvisoria esecuzione parziale concessa dal Giudice di primo grado. SEMPRE E COMUNQUE Condannare i Controparte_4
al pagamento in favore del Sig. di una somma da liquidarsi
[...] Parte_2
d'ufficio secondo le massime di comune esperienza, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi legali oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello in particolare: 1) Chiede all'Ecc.ma Corte di
Appello adito, Voglia ordinare ex art 210. c.p.c allo studio Associato Cerretano e di esibire le fatture per compensi professionali emesse nei confronti della CP_2
per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 in quanto rilevanti ai Parte_4
fini del decidere.
Per gli appellati: Voglia l'On.le Corte adita in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni spiegate e comunque in mancanza dei presupposti di legge;
2) Sempre in via preliminare, accertate le carenze rilevate, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
Sig. , per tutti i motivi rappresentati;
Nel merito: a) in via principale: Parte_2
ritenuti infondati i motivi di appello proposti, in quanto infondate, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, le domande ad essi sottese, rigettare il gravame in ordine alla richiesta di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 46/2023 del Tribunale di Chieti-sezione distaccata di Ortona, con ogni conseguente statuizione;
b) in subordine: ritenuta accertata e non contestata la somma di euro 1.100,00 oltre IVA e CAP di cui all'ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 50/2022 del 26/09/2022, confermare la condanna al pagamento per l'importo corrispondente;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 19.04.2023 il Tribunale di Chieti, sez. dist. di
Ortona, pronunciandosi sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di e diretta Parte_2 Controparte_1 CP_2 all'accertamento e alla dichiarazione della insussistenza del debito del Sig. Pt_2
, ovvero alla sua riduzione in forza dei pagamenti eseguiti, con domanda
[...]
riconvenzionale per la restituzione delle somme versate in eccedenza, anche previa compensazione, rigettava l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n.
111/2022, dichiarandolo esecutivo, rigettava inoltre la domanda riconvenzionale dell'opponente con condanna dello stesso al pagamento in favore di parte opposta delle spese e competenze di lite.
1.1 A sostegno della domanda, parte opponente affermava che il rapporto fra le due parti in causa ed avente ad oggetto la tenuta della contabilità ordinaria da parte degli opposti, oltre alla presentazione delle dichiarazioni annuali IVA, IRAP e UNICO, aveva avuto inizio nel 2014 e si era concluso nel 2021. Affermava, inoltre, che nella lettera di incarico il corrispettivo per la tenuta della contabilità ordinaria era stato determinato nella somma annuale pari ad €. 100,00, oltre alla somma di €. 300,00 da versare per le singole dichiarazioni annuali, per un totale annuale complessivo pari ad €. 400,00. Sosteneva ancora di aver eseguito per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, esclusi dalla domanda in fase monitoria, diversi pagamenti per un importo complessivo pari ad euro 3.000,00, mentre invece per gli anni successivi che oggetto della pretesa creditoria, asseriva di aver versato in contanti la somma di €. 400,00 (di cui € 100,00 per la tenuta ordinaria della contabilità ed € 300,00 per le dichiarazioni annuali IVA, IRAP e UNICO) secondo quanto previsto dal contratto, oltre ad €
800,00 per ciascun anno, per un totale complessivo di €. 3.600,00, per gli anni 2018,
2019 e 2020. Lo stesso, inoltre, sosteneva di aver pagato per l'ultimo anno di tenuta della contabilità, conclusa ad ottobre 2021, la somma di € 400,00 (di cui € 100,00 per la tenuta ordinaria della contabilità ed € 300,00 per le dichiarazioni annuali IVA,
IRAP e UNICO), oltre ad € 500,00, per un totale complessivo di € 900,00. Sulla base di tali fatti, l'opponente impugnava e contestava il credito azionato in via monitoria in quanto avente oggetto la richiesta di somme superiori rispetto a quelle dovute in base all'incarico affidato agli opposti che prevedeva, da contratto, la corresponsione di €. 400,00 annuali, € 100,00 per la tenuta ordinaria della contabilità ed € 300,00 per le dichiarazioni annuali IVA, IRAP e UNICO e, in ogni caso, lamentava di aver versato in favore degli opposti, in parte in contanti in parte con bonifico, la somma totale pari ad €. 3.450,00, di cui chiedeva in via riconvenzionale e previa compensazione, la restituzione, sempre deducendo quale presupposto la prevalenza della convenzione di incarico e delle somme in essa previste.
1.2 Si costituivano in giudizio gli opposti, e Controparte_1 CP_2
impugnando e contestando la domanda di opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
1.3 Acquisite le prove documentali, disposto ed espletato l'interrogatorio formale dei due opposti, la causa perveniva all'udienza del 17/04/2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
1.4 A fondamento della sua decisione, previa argomentazione in generale sul riparto dell'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale si deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr., ex plurimis,
Cass. civ. n. 1410/92), restando a carico dell'opposto stesso l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente si determina l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione, quale il pagamento (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 77/69), il primo giudice rilevava come, nel caso in esame, l'onere della prova dei pagamenti, trattandosi di fatti estintivi delle pretese attoree, ricadesse sul convenuto – opponente il quale, a fronte del dichiarato pagamento in contanti, non aveva tuttavia prodotto alcuna ricevuta a dimostrazione dei pagamenti effettuati, sicché gli unici pagamenti da ritenere provati erano solo quelli riconosciuti dagli stessi creditori. Inoltre, osservava come, nonostante il fatto che nel contratto sottoscritto dalle parti il compenso risultasse determinato nella somma di €. 100,00, oltre iva e contributi di legge, annui con decorrenza da luglio
2014 a titolo di corrispettivo per la tenuta delle scritture contabili, fosse onere del giudice procedere ai sensi dell'art. 1362 c.c. all'interpretazione del contratto
(attraverso una ricostruzione che evidenzi la reale e comune intenzione delle parti, che può essere desunta non solo dal dato letterale del contratto scritto, ma anche dai comportamenti successivi all'accordo), affermando all'uopo che secondo la giurisprudenza “nell'interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé "chiare" e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti”
(cfr., in termini, Cass. sent. n. 261/2006); in applicazione di tale principio, sulla base del dato oggettivo dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della somma di
€. 1.500,00 annui per gli anni 2016 e 2017, il primo giudice ne ricavava la circostanza per cui detti versamenti fossero indicativi della reale volontà delle parti di determinare il compenso di € 100,00 quale corrispettivo per la tenuta della contabilità da pagare mensilmente e non annualmente come scritto, in quanto in caso contrario non si comprenderebbe la ragione per la quale l'opponente avrebbe deciso di versare agli opposti un compenso superiore di oltre 10 volte quello pattuito, rilevando altresì come l'avversa deduzione secondo cui i pagamenti sarebbero stati indotti dai professioni a titolo di presunte “spese di straordinaria amministrazione”, appaia del tutto generica e per nulla verosimile alla luce della evidente sproporzione dei versamenti asseritamente indebiti rispetto al compenso indicato nel contratto. In conclusione, secondo il primo giudice si deve ravvisare un errore materiale nel dato letterale del contratto sul punto relativo al compenso, posto che il dato contenuto nel contratto contrasta apertamente con il comportamento successivo e concludente tenuto dallo stesso opponente il che, unitamente alla mancata prova degli asseriti pagamenti per gli anni successivi, determina il riconoscimento del credito vantato dagli opposti. Per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava le domande riconvenzionali avanzate dall'opponente.
2. Nel proprio atto di impugnazione , previa istanza di inibitoria per Parte_2 la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha contestato la decisione del Tribunale di Chieti, sez. dist.di chiedendone la riforma sulla Pt_5
base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Errata e contraddittoria valutazione in diritto e nel merito dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto.
Con tale motivo l'appellante contesta la decisione assunta dal Tribunale di Chieti, sez. di Ortona, per avere erroneamente concesso il decreto ingiuntivo in assenza dei presupposti di legge e per averlo confermato in sentenza. In particolare, secondo l'appellante il primo giudice avrebbe erroneamente ingiunto di pagare la somma di €.
5.734,08, oltre interessi e spese legali, basandosi esclusivamente sulla fattura n. 46 del 25.02.2022, che è un tipico atto unilaterale, senza tenere conto di quanto stabilito nel contratto di conferimento di incarico professionale del 04.07.2014 nel quale la misura del compenso da corrispondere agli odierni appellati è determinata in €.
100,00 annui per la tenuta della contabilità, laddove nella fattura posta a base del decreto ingiuntivo la somma richiesta è pari ad €. 1.200,00 annui, corrispondente a €.
100,00 mensili, quindi in senso difforme rispetto al contratto. Contesta, inoltre il fatto che il primo giudice avrebbe emesso il decreto ingiuntivo in violazione dell'art. 2233 c.c. posto che non era stato allegato in quella fase il parere di congruità dell'ordine dei Commercialisti e che, in ogni caso, non si dava atto dell'esistenza del contratto di conferimento di incarico con il compenso in favore dei professionisti pattuito per iscritto tra le parti, un elemento che prevale su tutti gli altri criteri residuali indicati nella suddetta norma i quali non possono essere utilizzati come riferimento quando esiste uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione. L'errore commesso dal primo giudice nel concedere il decreto ingiuntivo si ravviserebbe nella ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del 26.09.2023 laddove si autorizza la provvisoria esecutività sulla minore somma di €. 1.200,00, ovvero quella risultante dal titolo contrattuale, salvo poi nella sentenza modificare la sua decisione accogliendo la domanda sulla base della fattura prodotta.
2.2 Error in iudicando, errata valutazione sotto il profilo dell'applicazione in fatto della ripartizione dell'onere probatorio inerente alla dimostrazione dell'esistenza del credito richiesto con decreto ingiuntivo. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 634 c.p.c. e degli articoli 2697 e 1988 c.c.
Con tale motivo si contesta la parte della sentenza in cui il primo giudice avrebbe ritenuto erroneamente provata l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'appellante in assenza di una idonea ed adeguata prova sia sull'an che sul quantum, nel senso che il primo giudice pur avendo a disposizione nella fase monitoria il contratto di conferimento incarico sottoscritto dalle parti con la determinazione di un compenso in misura inferiore rispetto a quella indicata nella fattura posta base del decreto ingiuntivo, in violazione dell'art. 634 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. ha emesso il decreto ingiuntivo opposto esclusivamente sulla base della fattura n. 46 del 25.02.2022. Sotto tale profilo, l'appellante rileva come il primo giudice, operando una illegittima inversione dell'onere della prova, abbia errato nel ritenere il onerato di provare la sussistenza di fatti estintivi di una Parte_2
obbligazione creditizia che non era stata per nulla provata, rilevato che gli opposti sia in fase monitoria che nella successiva fase di cognizione a supporto della fattura commerciale, di per sé sola non costituente prova del credito in caso di opposizione, non hanno fornito alcuna prova idonea a dimostrare che l'ammontare del credito portato nella fattura stessa era diverso da quello pattuito per iscritto nel conferimento di incarico. Pertanto, non avendo provato gli opposti il credito per l'effetto è venuto meno l'onere da parte dell'odierno appellante di provare i fatti estintivi o modificativi di un credito non provato nella sua esistenza e nel suo ammontare.
2.3 Violazione delle regole di ermeneutica contrattuale elencate art. 1362-1371
c.c. nell'interpretazione del contratto di conferimento incarico professionale e pattuizione compensi. Mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Con tale motivo l'appellante si duole del fatto che il primo giudice, ponendosi in aperto contrasto con il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in materia di interpretazione del contratto, secondo cui si deve privilegiare innanzitutto l'elemento letterale del testo e, solo successivamente, nel caso in cui tale elemento dovesse risultare insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra i quali la valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto, senza tenere conto del dato letterale individuato nell'atto di incarico con la pattuizione dei compensi professionali, il cui significato appariva chiaro, univoco e tale da rendere evidente la comune intenzione delle parti, avrebbe dato rilevanza predominante al comportamento delle parti successivo alla stipulazione dell'accordo, anziché al dato testuale che invece costituisce il prioritario elemento da prendere in considerazione. In ogni caso, oltre ad applicare erroneamente il criterio interpretativo sussidiario relativo al comportamento delle parti successivo alla stipulazione di un accordo, il primo giudice avrebbe anche commesso un altro errore, ovvero quello di non aver tenuto conto del comportamento complessivo delle parti durante l'intero arco temporale di otto anni, limitando la sua attenzione solo comportamento delle parti tenuto negli 2016 e 2017 e senza prendere in considerazione la circostanza, non contestata e da ritenere ammessa, per cui negli anni 2014 e 2015 l'appellante aveva versato la somma annua di €. 400,00, in conformità al contratto, e che per gli anni
2018, 2019, 2020 e 2021 emergono reciproche contestazioni tra le parti circa le somme corrisposte ed incassate che non possono denotare un comportamento successivo alla stipula rilevante ai fini della decisione.
2.4 Error in iudicando. Erronea applicazione degli artt. 115 e 116 CPC. Erronea valutazione dei mezzi di prova. Violazione dell'art. 2702 c.c.
Con tale motivo si contesta la decisione nella parte in cui il cui il primo giudice, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove e libero convincimento e a seguito di una errata interpretazione dell'art. 2702 c.c., che attribuisce alla scrittura privata l'efficacia di piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta, pur in presenza di una scrittura privata di conferimento incarico e determinazione del compenso riconosciuta legalmente da entrambi le parti, avrebbe illegittimamente disatteso il suo chiaro contenuto letterale in ordine al compenso pattuito tra le parti, adducendo che la somma in essa prevista a titolo compenso, alla luce del comportamento successivo delle parti, risulterebbe viziata da un errore materiale nel dato letterale relativo alla misura del compenso stesso.
2.5 Error in iudicando sulla domanda riconvenzionale.
Con tale motivo denuncia l'omessa valutazione della spiegata domanda riconvenzionale, rappresentando che sulla base di tutti i motivi di appello sopra esposti si dovrà procedere all'esame della domanda riconvenzionale proposta in primo grado che il primo giudice ha inteso rigettare sul presupposto della fondatezza del credito vantato dagli appellati ritendo viziato da errore materiale l'atto di conferimento incarico in punto di determinazione dei compensi.
2.6 Errore sulla mancata ammissione di prove documentali rilevanti ai fini della decisione. Con tale motivo si contesta la parte della sentenza in cui il primo giudice erroneamente ed immotivatamente ha inteso respingere la richiesta istruttoria avanzata dall'odierno appellante diretta ad ordinare ex art 210 c.p.c agli appellati la produzione delle fatture per compensi professionali emesse nei confronti della
[...]
per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, sul rilevo che sono da Parte_4
ritenere rilevanti ai fini del giudizio in quanto dimostrerebbero l'assenza dell'errore materiale riconosciuto dal primo giudice nel contratto di conferimento incarico e le somme effettivamente versate. Per l'effetto, reitera la richiesta istruttoria anche in tale sede.
2.7 Sulla statuizione delle spese e competenze legali. Errata e incongrua in punto di liquidazione delle spese di causa poste a carico dell'appellante.
Con tale motivo rileva che con l'accoglimento dell'appello dovrà essere riformata anche la statuizione sulle spese di lite di primo grado.
3. Si sono costituiti in giudizio e eccependo Controparte_1 CP_2 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. in Parte_2
quanto carente dei requisiti formali e sostanziali introdotti dal novellato art. 342 del c.p.c., nonché l'inammissibilità dell'impugnazione sotto il diverso profilo della mancanza di una “ragionevole probabilità di essere accolta” ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 del c.p.c., e chiedendo nel merito rigetto del proposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata, in ogni caso con vittoria di spese ed onorario del doppio grado di giudizio.
4. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed assegnati alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. all'udienza tenutasi in data 08 ottobre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito del deposito delle precisazioni delle conclusioni e degli scritti conclusionali, la parte appellata ha depositato le proprie note scritte e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
5. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 In via preliminare occorre affrontare la questione relativa alla eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nella versione precedente alla riforma Cartabia applicabile alla vicenda in esame. L'eccezione non è fondata e va dunque disattesa, in quanto l'appello così come proposto contiene i requisiti minimi richiesti dalla legge atti ad individuare le parti appellate, i motivi delle doglianze e le richieste di riforma della sentenza impugnata, consentendo quindi all'appellato di individuare i punti oggetto del gravame e di svolgere una compiuta difesa. Sotto tale profilo questa Corte, secondo un orientamento già seguito in casi simili, deve rilevare come la Corte di Cassazione a Sez. Un. (n. 27199/2017) ha enunciato su tale punto il principio secondo il quale “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice ….. restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali
o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado“. Ed ancora con altra pronuncia (Cass. Civ. n.
5114/2022) si è stabilito che “in tema di appello il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente quando l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” Per cui in applicazione di tali principi dal contenuto complessivo del proposto appello si deve ritenere che l'appellante abbia fornito a questa Corte gli elementi in ordine alle doglianze avanzate, permettendo contestualmente alla controparte di approntare idonea difesa in relazione ai motivi di appello. Pertanto, l'eccezione deve essere deve essere rigettata.
Inammissibile è invece l'ulteriore eccezione di improcedibilità à dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento in quanto fondata su norma non più vigente in tale formulazione (art.348 bis c.p.c.) al momento dell'introduzione dell'atto di appello.
5.2 I primi tre motivi di appello che racchiudono vari profili di critica della sentenza impugnata, sotto l'aspetto dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, della non corretta applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di riparto dell'onere della prova, dell' interpretazione del contratto e valutazione della prova e libero convincimento del giudice, essendo tra loro connessi e interdipendenti, possono essere trattati congiuntamente. A tale riguardo le censure sollevate avverso la sentenza emessa dal primo giudice non appaiono condivisibili in riferimento al caso di specie oggetto di controversia e, pertanto, devono essere disattese.
In linea generale, occorre premettere come le eventuali carenze, omissioni o errori rilevati nella fase monitoria e, in generale, tutto ciò che riguarda i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo non rivestono carattere autonomo, in quanto con l'opposizione ogni relativa questione viene trattata nella susseguente fase di cognizione ed è in tale fase che vanno esaminati e decisi. Fatta questa premessa, nella fattispecie in esame il punto centrale e decisivo ruota tutto intorno alla questione relativa alla legittimità o meno e, più nello specifico, alla coerenza argomentativa utilizzata in tema di interpretazione del contratto stipulato fra le parti eseguita dal primo giudice ai sensi dell'art. 1362 c.c. attraverso la quale, sulla base dei comportamenti concludenti da parte dell'appellante, in particolare il pagamento della somma di €. 1.500,00 sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017, quindi pagamenti eseguiti successivamente alla stipula del conferimento di incarico ai professionisti per la tenuta della contabilità ordinaria, il primo giudice ha ritenuto di rilevare la presenza di un errore materiale nella convenzione di incarico, nel senso che la somma indicata quale corrispettivo per detta attività, €. 100,00, debba essere intesa quale costo da sostenere mensilmente anziché annualmente come scritto nell'atto. Al fine di stabilire se l'argomentazione e la seguente deduzione operata dal primo giudice sia compatibile con il disposto di cui all'art. 1362 c.c., appare necessario analizzare il contenuto, la portata e i limiti del citato art. 1362 c.c. nel quale, in generale, viene stabilito che nell'interpretare il contratto bisogna indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, in quanto il dato testuale del contratto, anche se importante, non può tuttavia essere considerato l'elemento determinante ai fini della ricostruzione della volontà dei contraenti. Sotto tale profilo, secondo una recente sentenza della Corte di
Cassazione (sentenza n. 37449/2022; in senso conforme sente n. 12360/2014) “in tema di interpretazione del contratto, l'art. 1362 c.c. testualmente onera di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e, anzi, esplicitamente impone all'interprete, in tale ricerca, di non limitarsi al senso letterale delle parole. Rispetto all'esigenza primaria di ricostruire la comune volontà delle parti, il tradizionale principio in claris non fit interpretatio postula che la formulazione testuale sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa;
ma la sussistenza di tale chiarezza costituisce peraltro propriamente il thema demostrandum e non già premessa argomentativa di fatto (v. Cass.n. 22583 del 2021; Cass. n. 12957 del
2004). Tanto significa che, per poter ritenere operante detto principio, occorre prima affrontare e risolvere il problema della sussistenza o meno di tale chiarezza ed univocità; ed il legislatore ha attribuito al giudice di merito il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo e immediato dalla dizione letterale del contratto (cfr. Cass. n. 511 del 1984); in altri termini, costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici, compreso quello rappresentato dal comportamento complessivo delle parti (Cass. n. 5624 del 2005; Cass. n. 13456 del 2000)”. E ancora, tale principio viene ribadito nella più recente sentenza della Suprema Corte n. 12117/2024 nella quale si stabilisce che “il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (Sez. 6-1, n. 13595 del 2 luglio 2020; Sez. 3, n.
20294 del 26 luglio 2019; Sez. 1, n. 16181 del 28 luglio 2017)”. Ancora chiarisce Cass. Civ. sez. II, 19 luglio 2023, n. 21260 che “il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere
l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. Tale attività ermeneutica è senz'altro coerente con il dettato dell'art. 1362 c.c., secondo cui il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appiano di per sé chiare, atteso che un'espressione “prima facie” chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti” (in senso conforme Cass. 8 novembre 2022
n. 32786, Cass. 2 luglio 2020 n. 13595, Cass. 26 luglio 2019 n. 20294, Cass. 28 giugno 2017 n. 16181)”
Nella fattispecie in esame il percorso logico seguito dal primo giudice appare coerente, motivato e aderente alla ratio del disposto di cui all'art. 1362 c.c. posto che il dato letterale risultante dal contratto di conferimento di incarico che, in astratto, apparirebbe chiaro nella sua formulazione, trova già un primo scoglio interpretativo nello stesso dato testuale della lettera di conferimento dell'incarico, laddove si prevede, a fronte del compenso annuale di €100, una liquidazione del compenso non annuale ma per trimestri, che poi, nel divenire del rapporto professionale ed alla luce della condotta successiva tenuta dall'appellante solleva concreti dubbi in ordine alla reale volontà delle parti, sollecitando legittimamente un'attività di ricerca di una eventuale intenzione diversa delle parti e più aderente al tipo di rapporto concluso fra le parti stesse. In effetti, come messo in evidenza dal primo giudice il dato letterale dal quale risulterebbe che il pagamento della somma di €. 100,00 doveva essere corrisposta annualmente, si pone infatti anche in netto ed aperto contrasto con la condotta successiva dell'appellante il quale in relazione agli 2016 e 2017 ha versato per ciascun anno la somma di €. 1.500,00 che corrisponde alla somma indicata nel contratto ma calcolata mensilmente e non annualmente come indicato nel contratto stesso, maggiorata degli importi dovuti per l'invio delle dichiarazioni. Del resto, come rilevato dal primo giudice, tale condotta non risulta altrimenti spiegabile se non attraverso l'argomento interpretativo e deduttivo per cui la reale intenzione delle parti era quella di calcolare il compenso mensilmente anziché annualmente. Inoltre, la giustificazione alternativa offerta dall'appellante, secondo cui il pagamento di dette somme per gli anni 2016 e 2017 per importi superiori rispetto a quello indicato nel contratto sarebbe stato indotto dagli stessi appellati sulla base di non meglio precisate spese straordinarie, così inducendo in errore l'appellante, appare oltre che generica ed indimostrata del tutto inverosimile proprio tenuto conto del dato oggettivo sostenuto dall'appellante riferito all'esiguo importo da versare annualmente per la tenuta della contabilità. Tra l'altro, la somma di €. 100,00, che secondo l'appellante si sarebbe dovuta versare annualmente quale corrispettivo per la tenuta della contabilità ordinaria, appare effettivamente incongrua anche per una ditta di piccole dimensioni, specie se tale dato si raffronta con il costo stabilito per l'invio di ogni singola dichiarazione fiscale, unitariamente fissato in €. 100,00 per ciascuna.
Né è sussistente la dedotta non contestazione di quanto affermato dal nel Pt_2
proprio atto di opposizione, ossia di aver corrisposto per ognuno dei primi due anni di rapporto solo €400,00 poiché nella loro comparsa di risposta (pagg 3 e 4) gli attuali appellati operano una ricostruzione del rapporto completamente diversa, in tal modo contestando quella alternativa dell'opponente e comunque tale deduzione dell'opponente non verte sui fatti oggetto del contendere e su di essa neppure è stato stata stimolata confessione mediante interrogatorio formale, mentre il riconoscimento del versamento di €1.500,00 per le annualità 2016 e 2017, seppur riferito a motivi quantomeno generici e comunque non provati, come sopra specificato, è dato certo ed incontestabile.
5.3 Deve inoltre essere disattesa e rigettata la doglianza relativa alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto tale vizio si può evidenziare soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016, Cass.
Sez. Un. n. 20867 del 2020). Nel presente giudizio, invece, il primo giudice ha determinato il suo convincimento sulla base degli atti acquisiti e delle prove introdotte dalle parti, argomentando sulla base di una legittima attività di interpretazione del contratto motivata attraverso l'esame della condotta concludente delle parti. Parimenti, non si ravvisa la lamentata violazione dell'art. 116 c.p.c. la quale è configurabile solo nel caso in cui si contesti che il giudice, nel valutare una prova o una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, attribuendo alle stesse un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale) oppure qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass. Sez.U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014). Nella fattispecie in esame, invece, si deve affermare come il primo giudice, diversamente da quanto contestato, non abbia operato andando oltre i suoi poteri, ponendosi in contrasto con il valore di prova legale della scrittura privata laddove ha attribuito alla stessa, sia pure in parte, un significato diverso da quello rappresentato nella scrittura stessa. La scrittura privata, infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2702 c.c., come documento, fa piena prova solo sul fatto che le dichiarazioni che essa contiene sono o valgono come dichiarazioni provenienti da chi le ha sottoscritte (o legalmente si ritiene le abbia sottoscritte). Così dispone appunto l'art. 2702 c.c. Viceversa, in relazione alle conseguenze giuridiche che derivano dalla scrittura, una volta accertata la sua provenienza, si pone una diversa questione che deve essere analizzata e risolta secondo i principi generali, sostanziali e processuali e che attiene all'efficacia probatoria del documento. Quindi, l'efficacia privilegiata della scrittura privata è limitata alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ma non si estende al contenuto della dichiarazione, con la conseguenza che soltanto l'elemento relativo al collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione fa prova fino a querela di falso, mentre la veridicità ed il contenuto della dichiarazione può essere contrastata con ogni mezzo di prova, anche per presunzione o attraverso una diversa interpretazione del contratto. Sotto tale profilo, dunque, non può essere censurata l'attività del primo giudice il quale, in attuazione della regola della necessaria interpretazione del contratto laddove non risulti evidente ovvero sorgano fondati dubbi circa la reale e comune intenzione delle parti in relazione ad alcuni punti di un accordo o convenzione, proceda sulla base di elementi indiziari concreti ad una revisione, rendendola adeguata alla volontà delle parti.
5.4 E ancora non si ravvisa neppure alcuna violazione in tema di presunta inversione dell'onere della prova nel senso che, una volta accertata sulla base del percorso logico seguito dal primo giudice l'esistenza del credito vantato anche nella misura invocata dagli opposti , spettava all'opponente – debitore dimostrare e provare la sussistenza dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione di pagamento, laddove, a fronte della eccezione del pagamento che sarebbe avvenuto in contanti, l'appellante a supporto di tale fatto non ha introdotto, come era suo onere fare, adeguati e specifici strumenti di prova. La relativa doglianza, pertanto, deve essere disattesa.
5.5 Da ultimo, appare infondata anche la doglianza relativa alla presunta contraddizione in cui sarebbe in corso il primo giudice, che sarebbe indicativa di un errato e viziato ragionamento, che si evidenzierebbe dal contrasto esistente tra l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con la quale il primo giudice ha autorizzato il pagamento per la minor somma derivante dal contratto, e la sentenza emessa a definizione del procedimento di opposizione, nella quale invece viene accolta la domanda degli opposti per l'intero e maggiore credito riportato nella fattura posta a base del decreto ingiuntivo. Sotto tale profilo, infatti, giova ribadire come l'ordinanza sulla provvisoria esecuzione viene emessa sulla base di una preliminare e sommaria valutazione dei fatti di causa mentre la sentenza viene resa all'esito della cognizione piena e in seguito alla trattazione della causa attraverso una analisi completa e approfondita di tutti gli elementi probatori, per cui il giudice non può ritenersi vincolato alla precedente ordinanza emessa a seguito di una valutazione preliminare che, del tutto legittimamente, può essere ribaltata o modificata nel giudizio finale.
5.6 All'esito del rigetto dell'appello principale, l'esame delle ultime questioni relative alla domanda riconvenzionale ed al regime delle spese liquidate in primo grado, è da ritenere del tutto superfluo.
5.7 Alla luce di tali evenienze e, quindi, dell'infondatezza delle ragioni giuridiche sottese ai motivi di appello, deve essere disattesa anche la richiesta istruttoria avanzata dall'appellante, già rigettata in primo grado e reiterata in sede di gravame, diretta ad ordinare alla controparte ex art. 210 C.p.c. la produzione delle fatture degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, in quanto per le motivazioni esposte appare non decisiva e quindi irrilevante.
6. Conclusivamente l'appello per motivi espressi deve essere rigettato.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi, in relazione allo scaglione riferito al valore della causa, di complessità media, vanno poste a carico dell'appellante alla luce della sua soccombenza.
8. Rinviene, altresì, in applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante, , alla rifusione delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata, e Controparte_5
, che liquida in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre CP_2
rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.12.2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono