Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16 aprile 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento
R.G. n. 518/2024, alle ore 9,05 sono comparsi l'Avv. Carlo Urzì per delega dell'Avv. Rao Maurizio per parte ricorrente che si riporta al ricorso ed agli atti di causa e chiede di essere rimesso in termini per il deposito delle note illustrative, per mero errore depositate fuori termine, e si riporta all'opposizione avverso al provvedimento del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina con cui lo stesso ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, e chiede un rinvio per la discussione orale ed, in via subordinata, chiede la decisione;
è comparsa l'Avv. Siciliano Alessandra per parte resistente che rileva che il termine per note era stato concesso con riferimento all'udienza del 4.12.2024 e si oppone al deposito delle note ed al rinvio e chiede la decisione con il rigetto del ricorso per i motivi già illustrati in atti;
i procuratori discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione come sopra
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 16.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. R.G 518/2024
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1 [...]
), nella qualità di legale rappresentante del “ C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), con sede in Messina, Via Marco Polo, n. 402/404
[...] P.IVA_1 rappresentata e difese dall'Avv. Rao Maurizio ed elettivamente domiciliata in Messina, Viale della Libertà Is. 513 N. 139, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
CONTRO
, (c.f. Controparte_2
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente P.IVA_2 dell'Ufficio e dalla Dott.ssa Siciliano Alessandra ed elettivamente Controparte_3 domiciliata per la carica presso la sede dell'Ufficio in Messina Via I Settembre n. 38, giusta procura in atti;
- RESISTENTE –
Avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione amministrativa in materia di monopoli.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16.04.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 05.02.2024, nella qualità di legale rappresentante Parte_1 del “ ”, proponeva davanti a questo Tribunale Controparte_1 opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione - confisca n. 0043370.05-07-2023-U, notificata in data 9 gennaio 2024, con cui le era stato ingiunto, in solido con _4
, il pagamento della somma di € 33.008,75, per l'asserita violazione dell'art.
[...]
110, comma 9 lettera f-quater e con cui stata pure disposta la confisca di n. 3 CP_5 computer già sottoposti a sequestro ed affidati in custodia giudiziale al , con _4
l'intimazione di procedere, entro dieci giorni dalla confisca divenuta definitiva, alla distruzione dei dispositivi con obbligo di consegna della scheda e del formulario rifiuti attestante la distruzione degli stessi previa rimozione dei sigilli da parte della Guardia di Finanza, oltre alla chiusura dell'esercizio commerciale per giorni 30.
La ricorrente esponeva che la suddetta ordinanza ingiunzione, come quella oggetto di opposizione in altro giudizio sempre davanti al Tribunale di Messina di R.G.
3235/2023, pure notificata alla in data 12.07.2023, era stata emessa all'esito Pt_1 del controllo ispettivo effettuato in data 3.07.2019 presso la Controparte_6
sita in Messina Via Marco Polo n. 402/404; che, mediante nota n. 65471 del
[...]
13.09.2019, disposta la riapertura dei verbali del 3.07.2019 da parte dell
[...] al fine di procedere alla contestazione della violazione di cui Controparte_2 all'art. 110 T.U.L.P.S., comma 9 lettera f-quater per la presenza all'interno dei locali oggetto di sopralluogo di n. 3 pc utilizzati illecitamente per la raccolta di scommesse clandestine, la Guardia di Finanza aveva notificato in data 10.10.2019 al , _4 titolare della sala giochi, verbale di accertamento con la contestazione della violazione de quo. L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserita violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e formale¸ duplicazione della sanzione e della richiesta di pagamento.
Segnatamente, la ricorrente lamentava la sussistenza di identità del fatto, azione e nesso causale contestato con le due ordinanze oggetto di impugnazione nel presente giudizio e in quello iscritto al R.G. n. 3235/2023 sempre davanti al Tribunale di Messina.
Con il secondo motivo d'opposizione, la n.q., contestava la nullità e/o Pt_1 illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di legittimazione passiva, estraneità ai fatti contestati ed omessa notificazione del processo verbale di contestazione, dal momento che la stessa sarebbe divenuta legale rappresentante del solo a far CP_1 data del 16 luglio, dopo l'ispezione del 3.07.2019, nonché per mancata notifica alla ricorrente del verbale di accertamento notificato in data 10 ottobre 2019.
Parte ricorrente rilevava, ancora, l'illegittimità della sanzione per violazione di legge non essendo, a suo dire, gli apparecchi oggetto di sequestro riconducibili ai
“videoterminali” cui è applicabile il disposto di cui all'art. 110 comma 9 lett. f-quater TULPS e, in ogni caso, la legittimità della presenza dei pc all'interno del “
[...]
”. Controparte_1
Infine, con ulteriore motivo d'opposizione, la ricorrente contestava il provvedimento opposto per aver disposto la confisca e consegna dei computer alla Guardia di Finanza
e la chiusura dell'esercizio commerciale per 30 giorni, in quanto i pc sarebbero già stati consegnati nel 2023, distrutti, con chiusura del locale per giorni trenta.
Per quanto sopra, nella qualità, domandava di dichiarare che Parte_1
l'ordinanza ingiunzione opposta violasse il principio del ne bis in idem; di accogliere il ricorso con conseguente annullamento e/o revoca o comunque dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza ingiunzione;
di ritenere e dichiarare la nullità e/o illegittimità del provvedimento opposto per tutti i motivi sopraesposti, con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio, salvo ogni altro diritto ed azione.
Instauratosi il contraddittorio, l
[...]
Controparte_2 si costituiva e chiedeva, nel merito, rigetto del ricorso in opposizione in quanto
[...] infondato in fatto e in diritto, condannando la ricorrente alle spese del giudizio in favore dell con rigetto delle richieste istruttorie formulate da controparte. CP_2
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da nella qualità di Parte_1 legale rappresentante del “ ” avverso l'ordinanza – Controparte_1 ingiunzione – confisca n. 0043370.05-07-2023-U, notificatale in data 9 gennaio 2024 emessa dall con cui le è stato ingiunto il Controparte_2 pagamento, in solido con , titolare della sala giochi al momento della Controparte_4 verifica, della sanzione pecuniaria di € 11.000,00, per ciascun apparecchio videoterminale, più € 8,75 per spese di notifica, per un totale complessivo di € 33.008,75.
L'ordinanza opposta, come indicato nel corpo dell'atto, scaturisce dalla nota n. 65471 del 13.09.2019 con cui l resistente ha richiesto la riapertura dei verbali del CP_2
03.07.2019 e del 10.08.2019, emessi all'esito dal sopralluogo effettuato dalla Guardia di Finanza – Gruppo Messina – Nucleo Operativo – Nucleo Mobile del 03.07.2019 presso la Sala Giochi “ ” sita in Messina, via Marco Polo n. 402/404, al Controparte_6 fine di contestare la violazione dell'art. 110, comma 9 lettera f-quater del T.U.L.P.S. relativamente ai 3 p.c. utilizzati per la raccolta di scommesse illecite.
Invero, alla nota suddetta ha fatto seguito il verbale di accertamento di violazione amministrativa redatto dalla Guardia di Finanza di Messina in data 10.10.2019, con cui
è stata contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 110, comma 9 lettera f- quater
T.U.L.P.S. per la detenzione di n. 3 videoterminali, non collegati al totalizzatore dell ed utilizzati per la raccolta delle scommesse Controparte_2 virtuali illecite.
Ai fini della decisione, va anzitutto esaminato il primo motivo d'opposizione, con cui lamenta la violazione del principio del ne bis in idem rispetto al Parte_1 procedimento sanzionatorio posto in essere dall' resistente. La stessa, infatti, CP_2 osserva come l'ordinanza-ingiunzione opposta riproduca, nella forma e nei contenuti, altra ordinanza ingiunzione notificatale in data 12.07.2023 e oggetto di autonoma opposizione nel procedimento di R.G. 3235/2023, pendente dinanzi al Tribunale di
Messina.
Tale doglianza non merita accoglimento, dal momento che l'ordinanza n. 43370 del 05.07.2023 è stata correttamente emessa tanto nei confronti del
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quanto Controparte_7 nei confronti di , nella qualità di titolare e rappresentante legale della Controparte_4 sala giochi al momento della verifica e presente durante il controllo effettuato dalla
Guardia di Finanza.
Ed in effetti, dagli atti emerge che la notifica dell'ordinanza si sia perfezionata per in data 11.07.2023, ove per la ricorrente, obbligata in solido, rispetto alla _4 medesima ingiunzione di pagamento, la notifica è andata a buon fine solo in data
09.01.2024.
Infondato, dunque, appare l'assunto di pare ricorrente secondo cui, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di una duplicazione della sanzione e della richiesta di pagamento, trattandosi del medesimo atto notificato ai due soggetti obbligati in solido, come pure risulta dagli estremi del provvedimento richiamato nella relata di notifica (cfr.)
Passando all'esame del secondo motivo d'opposizione, la sostiene il proprio Pt_1 difetto di legittimazione passiva per estraneità ai fatti contrastati. A sostegno di tale conclusione, la stessa riferisce di essere divenuta legale rappresentante del il CP_1
16.07.2019, dunque, in epoca successiva all'ispezione del 03.07.2019; a ciò si aggiungerebbe la circostanza che non le sarebbero stati notificati né la nota dell n. 65471 del 13.09.2019 di riapertura dei Controparte_2 verbali del 03.07.2019, né il conseguente verbale del 10.10.2019 di contestazione della violazione dell'art. 110, comma 9 lettera f-quater T.U.L.P.S. Sul punto, l' richiama l'art. 6 della L. 689/81, Controparte_2 secondo cui sussiste la responsabilità, in via solidale, della persona giuridica con riferimento alle violazioni amministrative commesse dal proprio rappresentante, in funzione di garanzia del pagamento della sanzione amministrativa.
Orbene, alla luce dell'impianto normativo della L. 689/81, e segnatamente dal disposto dell'art. 6 della L. 689/81, deve ritenersi la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla in quanto non chiamata a rispondere in proprio della violazione, ma nella Pt_1 qualità di legale rappresentante pro tempore del , Controparte_1 responsabile in solido. Ed in effetti, come pure osservato dall resistente, in tema CP_2 di sanzioni amministrative, vige il principio della responsabilità personale di chi ha commesso la violazione, eventualmente in concorso, in funzione di garanzia, con la persona giuridica di cui il trasgressore sia legale rappresentante ovvero dipendente.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81, “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.”). Autore dell'illecito amministrativo, pertanto, può essere soltanto la persona fisica, mentre la responsabilità solidale della persona giuridica svolge una funzione di garanzia della somma dovuta (cfr. Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 3879 del 12.03.2012).
Da quanto precede, deriva altresì l'infondatezza dell'ulteriore doglianza relativa alla mancata notifica nei confronti della nella qualità di legale rappresentante pro Pt_1 tempore del , del verbale di contestazione del Controparte_1
10.10.2019, quale atto prodromico all'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione nel presente giudizio.
Dalla documentazione in atti, invero, emerge come il verbale con cui è stata contestata la violazione dell'art. all'art. 110, comma 9 f-quater T.U.L.P.S. sia stato notificato solo al , in qualità di titolare della sala giochi denominata ”, sita _4 Controparte_6 in Messina nr. 402/404.
Ora, in proposito deve rilevarsi che , trasgressore e autore materiale Controparte_4 dell'illecito amministrativo in contestazione, era il rappresentante legale dell'ente obbligato in solido al momento del sopralluogo – circostanza pacifica ex art 115 c.p.c.
– mentre la è subentrata nella rappresentanza legale del Circolo a far data dal Pt_1
16.07.2019.
Correttamente, dunque, l' ha notificato tale Controparte_2 verbale esclusivamente al , nella duplice qualità, sussistendo una _4 corrispondenza – al momento dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza – tra trasgressore e rappresentante legale pro tempore della persona giuridica. Ciò è sufficiente a far insorgere la responsabilità dell'associazione. Risulta in tal modo, infatti, che sia stato rispettato il principio di difesa anche nei confronti del
[...]
, quale obbligato in solido ex lege al pagamento della Controparte_1 violazione ai sensi dell'art. 6 L 689/81, come sopra richiamato. Passando al merito della vicenda, occorre prendere in esame il motivo d'opposizione con cui nella qualità, lamenta l'illegittimità della sanzione per errata Parte_1 interpretazione delle disposizioni che regolano il settore della raccolta di gioco a distanza e, specificatamente dell'art. 110, comma 9, lettera f – quater T.U.LP.S. Nello specifico, nei propri scritti di causa, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, in quanto, a suo avviso, non sarebbero stati integrati gli estremi della violazione contestata, laddove la presenza, all'interno dei locali, di personal computer (PC) non indicherebbe uno svolgimento di attività di accettazione o raccolta di scommesse, in quanto si tratterebbe di apparecchi a navigazione libera, non idonei all'inserimento, alla lettura ed all'erogazione di denaro, carte o ticket e dunque privi delle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S..
Ora, per meglio inquadrare la fattispecie oggetto di giudizio, sarà utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Nello specifico, al fine di comprendere la portata della disposizione di cui all'art. 110, comma 9 f-quater T.U.L.P.S., come introdotta dall'art. 27, comma 7 del D.L 28 gennaio 2019 n. 4 applicata dall' nella fattispecie in esame, Controparte_2 appare opportuno richiamare i recenti arresti giurisprudenziali in materia.
Ed in effetti, la Corte di Cassazione ha progressivamente perimetrato la nozione di apparecchio da intrattenimento rispetto alle previsioni di cui all'art. 110, comma 9 f- ter T.U.L.P.S. ed all' art. 7 comma 3-quater del D.L. 158/2012, convertito con l'art.1 comma 1 della legge 189/2012.
Con quest'ultima disposizione il legislatore ha anzitutto vietato “la messa a disposizione, presso qualsiasi esercizio pubblico, di apparecchiature che, attraverso la rete telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari autorizzati, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.”
La materia dell'illecito ludopatico è stata successivamente integrata dalla L. 228/2012 che ha introdotto, all'art. 110 del T.U.L.P.S., comma 9 lett. f) ter, una specifica sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascuno apparecchio videoterminale a carico di: “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa
o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione…” secondo cui sono da considerare apparecchi idonei per il gioco “quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa " e le cui modalità di pagamento e funzionamento sono poi definite da un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero . CP_8
Ciò premesso e tenuto conto del principio di legalità che regola la materia delle sanzioni amministrative, l'ambito applicativo delle due disposizioni sopracitate non deve considerarsi coincidente.
Invero, mentre l'art. 7 comma 3 quater dalla Legge Balduzzi, così come richiamato dall'art. 1, comma 923, L. 28/12/2015 n. 208, prevedendo per il gestore dell'esercizio nonché per il proprietario degli apparecchi videoterminali la sanzione amministrativa di € 20.000, ha un'ampia portata, laddove la condotta vietata risulta integrata dalla sola messa a disposizione del pubblico e presso pubblici esercizi di dispositivi, inter alia personal computer e tablet, anche privi delle caratteristiche di cui all'art. 110 T.U.L.P.S, che, collegati a server esterni tramite rete telematica, consentano il gioco on-line e l'interazione da remoto con il giocatore, agli effetti della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 110, comma 9 f-ter, T.U.L.P.S. è necessario un quid pluris, costituendo videoterminale “l'apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), T.U.L.P.S., da collegare alla rete telematica del sistema di gioco, ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket” (Cass. civ. sez. 2, Ordinanza n. 42036 del 2021; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 29646 del 28/12/2020).
Alla luce di quanto esposto e considerato che l'attività di offerta e raccolta dei giochi pubblici con vincita in denaro si considera legittimamente svolta solo da parte dei concessionari, nelle sedi, se trattasi di giochi su base fisica, e con le modalità fissate nella normativa di riferimento e nelle convenzioni di concessione relative a ciascuna tipologia di giochi, il legislatore, utilizzando l'ampia formulazione dell'art. 7 comma
3 quater sopracitato, ha inteso vietare la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentono ai clienti, attraverso una connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, in quanto dispositivi Contro che sfuggono al controllo dell' , non permettendo la necessaria supervisione della regolarità dell'attività di gioco proposta ed eludendo altresì l'azione impositiva dell'Erario sul monte giocate. Rapportando tali conclusioni al caso di specie, gli agenti hanno contestato a apparecchi
– come individuati nell'ordinanza ingiunzione opposta -, destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., con conseguente applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 110, comma 9 f- quater del T.U.L.P.S.
Tale disposizione prevede che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”
La norma in esame, secondo un'interpretazione letterale, ha una portata più ampia rispetto all'art. 110, comma 9 lett. f-ter T.U.L.P.S.; invero, rientrano nel suo ambito di applicazione, non solo gli apparecchi videoterminali non rispondenti alle prescrizioni e caratteristiche indicate nel comma 6, lett. a), ma tutti gli apparecchi destinati anche indirettamente a qualunque forma di gioco, anche di natura non promozionale non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.
Orbene, al fine di valutare la legittimità del trattamento sanzionatorio applicato dall va verificato che i personal computer in Controparte_2 oggetto fossero destinati anche indirettamente a qualunque forma di gioco e, come tali, rientranti nell'alveo dei commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., ripercorrendo i tratti salienti degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, come rappresentati nell'ordinanza – ingiunzione opposta e nei presupposti verbale di accertamento.
In particolare, al momento dell'accesso presso i locali del sita in CP_1
Messina, via Marco Polo n. 402/404, gli agenti hanno riscontrato: “che all'ingresso era presente un bancone con uno dei computer acceso e connesso al sito www2.megawin.net, con annessa stampante termica per la stampa delle ricevute, attraverso il quale si potevano effettuare scommesse sportive, tant'è che sono state sequestrate n. 4 ricevute di scommesse effettuate. Nella sala adiacente sono stati rinvenuti n. 2 pc case collegati in rete con il computer master e con la suddetta stampante, anch'essi connessi al sito di scommesse ww2.megawin.net del tutto illegale in quanto non regolarizzato con la legge di stabilità del 2015 e senza alcuna autorizzazione rilasciata dalla Questura e dall' Controparte_2
(cfr. ordinanza ingiunzione e processo verbale di sequestro ex art. 354 del c.p.p. redatto in data 03.07.2019 dalla Guardia di Finanza – Gruppo Messina – Nucleo Operativo –
Nucleo Mobile).
Tanto osservato, non appare conducente il rilievo di parte ricorrente secondo cui le scommesse effettuate e rinvenute nel circolo (cfr.) fossero state esclusivamente effettuate dal per suo diletto, con in un pc in uso solo allo stesso, senza che _4 fosse stato messo a disposizione di alcuno dei soci;
invero, i dispositivi di cui trattasi – connessi al sito ww2.megawin.net nonché alla stampante termica - erano messi potenzialmente a disposizione dei clienti che in tal modo, collegandosi alla rete internet, in assenza di alcun blocco, avrebbero potuto effettuare scommesse.
Va, a questo punto, ribadito che il verbale redatto da un pubblico ufficiale gode della cosiddetta efficacia fidefacente ai sensi dell'art. 2700 c.c., secondo cui l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova delle sole circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alternazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
(cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 17355/09).
Per quanto sopra, gli elementi di fatto attestati dagli agenti verbalizzanti in esito alla propria attività ispettiva e di controllo, rilevati mediante accertamento statico di una determinata situazione, sono coperti da fede privilegiata e come tali contestabili solo in sede di querela di falso.
Da quanto detto ne consegue che le richieste istruttorie di parte ricorrente appaiono del tutto superflue a fronte della fede privilegiata del processo verbale da cui scaturisce l'ordinanza-ingiunzione impugnata. Invero, anche l'eventuale esito favorevole delle risultanze probatorie rispetto alla posizione del ricorrente non potrebbe sortire l'effetto sperato, poiché le modalità di funzionamento delle apparecchiature sono documentalmente provate attraverso le risultanze dei processi verbali.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che i dispositivi confiscati rientrino nel concetto di apparecchiature che consentono ai clienti attraverso la connessione telematica di giocare su piattaforme di gioco on line, così integrando tutti gli elementi previsti nella richiamata fattispecie sanzionatoria, dal momento che la condotta vietata è quella di offrire ai clienti la possibilità di giocare on line in esercizi aperti al pubblico mediante apparecchi descritti quali terminali di gioco in assenza di collegamento alla reta AAMS
e ad un sistema centrale, affinché ogni partita potesse essere sottoposta al prelievo erariale unico.
Va, inoltre, disattesa l'inconferente argomentazione articolata dalla ricorrente circa l'assenza sul videoterminale di cui si tratta di un accesso bloccato sui siti di gioco. La circostanza che i computer oggetto del presente giudizio non fossero esclusivamente dedicato al gioco e fossero invece impiegati per la generica navigazione su Internet non impedisce, infatti, la configurazione dell'illecito contestazione, laddove vi sia la prova dell'utilizzabilità e ancor più dell'effettivo utilizzo del dispositivo come apparecchio da intrattenimento.
Il , pertanto, avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti tecnici necessari ad CP_1 ostacolare l'accesso a siti di gioco on-line. Ciò in considerazione delle finalità di contrasto alle ludopatie perseguite dalla normativa e degli interessi erariali coinvolti.
Non occorre, infine, pronunziarsi sull'ultimo rilievo di parte ricorrente relativo all'asserita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta nella parte in cui dispone la confisca e distruzione dei pc e prevede la chiusura dell'esercizio per giorni trenta, per sopravvenuta inefficacia della misura stessa. Ed in effetti, dagli atti emerge come i pc siano già stati consegnati nel 2023 e poi distrutti con annessa chiusura del locale per giorni 30.
Alla luce di quanto detto, dunque, il provvedimento opposto risulta conforme alle disposizioni di legge disciplinanti la materia.
Per tutto quanto precede, l'opposizione proposta da n.q., va Parte_1 rigettata, con conferma dell'ordinanza – ingiunzione – confisca n. 0043370.05-07- 2023-U, notificatale in data 9 gennaio 2024 emessa dall Controparte_2
[...]
Ogni altra questione è assorbita.
Non ci si pronunzia sulle spese processuali in considerazione del fatto che l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di stare in giudizio con funzionari delegati, così come consentito dall'art. 23, comma 4, L. n. 689/1981 (Cass. Civ., sez II, n. 18066/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'ordinanza – ingiunzione- confisca n. 0043370.05-07-2023-U dall non pronunciandosi sulle spese. Controparte_2
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana
Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 16.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna