Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1937/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
C.F./P.I. in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Vaccaro (pec: avvocato. anicatti.ag.it) Email_1 Pt_1
appellante
CONTRO
C.F./P.I. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giustino Di Cecco (pec:
) Email_2
appellata
Conclusioni per l'appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Rejectis adversis, previa dichiarazione di contumacia occorrendo, nel merito, in accoglimento del presente atto di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
- ritenere e dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare ed in ogni caso privare di efficacia con qualsiasi utile statuizione il decreto ingiuntivo n. 893/2020 del
Tribunale di Agrigento, e ciò per le motivazioni di cui sopra;
- ritenere e dichiarare l'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale, per recesso unilaterale esercitato dal Comune di e conseguentemente ritenere e Parte_1 dichiarare non fondata la domanda di pagamento dell'importo di €. 2.311,66 per il periodo dal 1° giugno 2020 al 4 luglio 2020, di cui alla fattura n. AM08964612/2020 dell'importo di €. 4.977,41 (periodo fatturazione 06/05/2020 – 04/07/2020).
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.a Corte d'Appello di Palermo, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE: a) dichiarare inammissibile, per le ragioni esposte in
atti, l'atto d'appello notificato dal di Canicattì in data 17 Pt_1
novembre2022 ed introduttivo del presente giudizio e, comunque, in ogni caso, b) rigettare il predetto appello, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 1263/2022, pubblicata il 17 ottobre 2022, resa dal
Tribunale di Agrigento all'esito del giudizio RG n. 238/2021, ivi appellata.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta
Ecc.ma Corte d'Appello dovesse accogliere l'appello proposto dal si insiste Pt_1 per l'accoglimento delle conclusioni già proposte nel Giudizio di Primo Grado e, quindi:
“in via preliminare di merito: a) concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 893/2020 emesso dal Tribunale di
Agrigento in data 27 novembre 2020 e notificato al Comune il 18 dicembre 2020 ovvero, in subordine b) concedere ai sensi dell'art. 648, comma 1, secondo periodo,
c.p.c., la provvisoria esecuzione parziale di detto decreto per l'importo non contestato di Euro 5.848,04, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture e sino al saldo;
in via principale: c) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dal anche laddove eventualmente qualificate come riconvenzionale, perché Pt_1 3
inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il predetto Decreto Opposto, dichiarandolo definitivamente valido ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata: d) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dovere revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del CP_1
per la fornitura dei servizi meglio individuati in narrativa e, per l'effetto, Pt_1 condannare quest'ultima al pagamento di detto credito a favore di oltre CP_1
interessi ex d.lgs, 231/02 dal dovuto al saldo”.
Il tutto per le causali meglio indicate in narrativa, nei verbali di udienza enegli scritti difensivi depositati nel precedente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il proponeva opposizione avverso il decreto monitorio Parte_1
n. 893/2020 con cui il Tribunale di Agrigento aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma complessiva di €. 8.159,70, oltre interessi e spese Controparte_1
della procedura, quale residuo a saldo dovuto in relazione al Contratto Esecutivo
Consip per la fornitura del servizio di connettività SPC (Sistema Pubblico di
Connettività) in virtù delle fatture AM08964612 del 9.5.2020 (periodo di fatturazione dal 7 marzo 2020 al 5 maggio 2020) e AM13017733 del 9.7.2020 (periodo di fatturazione dal 6 maggio 2020 al 4 luglio 2020). Assumeva di avere invero formalizzato, posta la stipulazione nel mese di maggio 2018 del citato contratto, formale disdetta/recesso con nota distinta al prot. n. 9895 del 7.3.2019 secondo quanto previsto dall'art. 25 del contratto quadro OPA al quale rinvia il contratto esecutivo, altresì riscontrata dalla società avversaria in data 29.3.2019 con nota assunta al prot.
n. 14564 del 4.4.2019; contestava pertanto la debenza dell'importo ingiunto limitatamente alla somma di €. 2.311,66, relativamente al periodo, ricompreso nella fattura AM13017733 del 9.7.2020, 1 giugno 2020 – 4 luglio 2020, in cui il contratto non era, a suo dire, più vincolante tra le parti.
2. Si costituiva l'opposta contrastando l'avversaria ricostruzione. Escludeva la 4
sussistenza di un valido recesso e contestava, in particolare, l'efficacia probatoria sul punto della documentazione prodotta dal in quanto rappresentata da mere Pt_1
stampe di propri sistemi informativi, compresa la presunta nota di riscontro del
29.3.2019, peraltro non redatta su carta intestata di essa opposta e priva di qualsivoglia sottoscrizione, che negava comunque di avere mai trasmesso;
aggiungeva che la circostanza che non avesse mai ricevuto dal Comune alcuna missiva inerente CP_1
il recesso era stata confermata all'apponente anche in data antecedente l'instaurazione del giudizio e che, nonostante ciò, il Comune non aveva comunque provveduto a regolarizzare la propria posizione;
sosteneva in subordine che l'eventuale recesso ex art. 25 del contratto quadro OPA sarebbe divenuto valido ed efficace dall'8 giugno;
ribadiva in ogni caso la fondatezza della pretesa fatta valere.
La causa, istruita in via documentale, veniva decisa con la sentenza n. 1263/2022 con cui l'adito Tribunale di Agrigento, ritenendo il credito azionato adeguatamente supportato dalla documentazione in atti e, invece, non provato a cura dell'opponente il fatto estintivo dell'altrui pretesa dato dall'avvenuto adempimento, rigettava l'opposizione, confermando il decreto monitorio e condannando il Parte_1
alla refusione delle spese processuali in favore della controparte.
[...]
2. Avverso la indicata decisione ha interposto gravame il Parte_1
Assume l'impugnante che il Giudice di primo grado, se avesse correttamente valutato la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, avrebbe dovuto, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo, per essere state ingiunte somme non dovute per il periodo giugno/luglio 2020, avendo esso opponente provato che il Contratto Esecutivo Consip per la fornitura del servizio di connettività SPC, sottoscritto il 18 maggio 2018, si è sciolto con decorrenza dal mese di giugno 2020 per effetto del recesso unilaterale esercitato dal medesimo con Pt_1
la nota già richiamata, altresì reiterata con ulteiore pec del 10.3.2020, inviate agli indirizzi e Email_3 Email_4
Si è costituita eccependo l'inammissibilità del gravame ai Controparte_1 sensi dell'art. 342 c.p.c. e, inoltre, per l'esistenza di un precedente giudicato sulla 5
vigenza del rapporto, non avendo l'avversario proposto opposizione avverso un anteriore decreto ingiuntivo già ottenuto da essa per somme relative al CP_1
periodo 7 marzo 2019 – 6 marzo 2020. Ha reiterato le contestazioni già svolte alle difese e produzioni avversarie, ribadendo la fondatezza della pretesa azionata e chiedendo dunque, nel merito, il rigetto dell'impugnativa, con reiterazione, in subordine, delle richieste già avanzate nel pregresso grado.
Alla scadenza del perentorio termine del giorno 10.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi tale norma interpretare, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. S.U.
7155/2017).
Nel caso in esame, dalla lettura dell'atto introduttivo si evincono chiaramente i capi della sentenza investiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono, risultando altresì indicate le ragioni di dissenso idonee, nella prospettiva dell'impugnante, a determinare una differente decisione.
Deve parimenti escludersi, sempre in via preliminare, che l'impugnativa possa essere inibita in conseguenza della mancata opposizione di altro decreto ingiuntivo 6
anteriormente ottenuto da nei confronti dell'odierno appellante, riferendosi CP_1
tale ultimo provvedimento monitorio, non opposto dal (D.I. n. 497/2020, v. Pt_1 anche all. 12 all'atto di opposizione nel pregresso grado), a fatture emesse dal fornitore, per come pure da riferito dall'appellata, per il periodo - differente da quello per cui è causa - dal 13 novembre 2018 al 6 marzo 2020, antecedente peraltro alla supposta efficacia del recesso oggi invocato dal al fine paralizzare (sia pure Pt_1 in parte) l'avversaria iniziativa. Va del resto considerato che quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive (cfr. Cass.
12111/2020).
4. Nel merito, l'impugnativa non può essere accolta.
Pacifico il rapporto negoziale che trae titolo dal Contratto Esecutivo Consip per la fornitura del servizio di connettività SPC (Sistema Pubblico di Connettività) stipulato, per come evincesi dalla documentazione in atti (v. all. 5 nel fascicolo di parte opponente nel pregresso grado, ma v. anche la delibera del Comune di del Parte_1
14.5.20218 di adesione Contratto Quadro, all. 6 nel fascicolo di parte opposta nel pregresso grado), nel mese di maggio 2018, le parti discutono, nell'incontestata esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate dall'ingiungente, della validità/efficacia del recesso/disdetta di cui alla nota prot. 9895 del 7.3.2019 (v. all. 6 nel fascicolo di parte opponente nel pregresso grado) che il oggi appellante Pt_1 assume di avere trasmesso alla e che quest'ultima contesta, in definitiva, di CP_1
avere mai ricevuto (v. anche il tenore della pec del 12.1.2021 trasmessa al Comune dal legale di all. 10 nel fascicolo del o riscontrato, nemmeno in base CP_1 Pt_1
alla ulteriore nota datata 29.3.2019 prodotta dall'ingiunto (v. all. 7 nel relativo fascicolo) di cui la stessa altresì nega la riferibilità a sé. CP_1
Orbene, la facoltà di recesso anticipato dal rapporto – tema, questo, che non 7
risulta in effetti sviluppato nel corpo motivazionale della sentenza oggi gravata – è specificamente ammessa dall'art. 25 del contratto quadro OPA in atti, secondo cui “A decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla stipula del singolo
Contratto Esecutivo OPA, l'Amministrazione Beneficiaria ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno
60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec o con lettera raccomandata/Ar. In tal caso, il fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola
d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto
Esecutivo OPA e nel contratto Quadro OPA, rinunciando espressamente , ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..” prevedendosi al contempo che “Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione” (v. anche all. 5 e 8 nel fascicolo di parte opponente nel pregresso grado).
Posto il vincolo formale in concreto previsto per l'esercizio della citata facoltà
(“a mezzo pec o con lettera raccomandata/Ar”), e rammentato che il recesso è atto unilaterale recettizio che, per produrre l'effetto estintivo del negozio, deve giungere a conoscenza del destinatario (v. art. 1373 c.c.), deve osservarsi che il ha nel Pt_1
caso in esame prodotto, onde documentare l'assunta “disdetta” trasmessa a mezzo pec, unicamente copie “analogiche” sia della nota prot. 9895 del 7.3.2010 (v. all. 6 all'atto di opposizione) – trattasi di un file in formato pdf.p7m ulteriormente firmato digitalmente in ogni pagina dal difensore del nel pregresso grado, Pt_1 all'apparenza costituente il risultato di una scansione in bianco e nero della lettera di recesso (nota pec prot. n. 9895 del 7.3.2019), unitamente alla copia della ricevuta di registrazione al protocollo dell'Ente con la riproduzione dell'immagine di una schermata della sezione “posta inviata” presumibilmente riferibile alla casella di pec del e l'indicazione, peraltro incompleta e non sempre leggibile, dell'indirizzo Pt_1 8
di pec dell'Ente mittente e dell'indirizzo di pec del presunto destinatario – sia della riferita nota di riscontro datata 29.3.2019 che avrebbe trasmesso all'Ente CP_1
locale sempre a mezzo pec (v. all. 7 nel fascicolo dell'opponente), rappresentata, anche in tal caso, dalla copia di un documento prodotto in formato pdf.p7m, ulteriormente firmato digitalmente in ogni pagina dal difensore del nel pregresso grado, che Pt_1 non reca, all'apparenza, alcuna sottoscrizione e/o firma digitale di Analoga CP_1
produzione in formato pdf.p7m ha operato l'odierno appellante con riferimento alla ulteriore nota del 12.1.2021, con cui lo stesso Comune ha ribadito di avere esercitato il recesso il 7.3.2019, con allegate le ricevute di avvenuta consegna e accettazione, prodotte sempre in formato pdf (v. all. 9 all'atto di opposizione).
Il poi, con la terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata nel Pt_1
pregresso grado, ha prodotto la nota prot. 11899 del 10.3.2020 presuntivamente trasmessa, ancora una volta, a mezzo pec, con allegata la nota di recesso dell'anno precedente, costituente, ancora una volta, una copia analogica in formato pdf della nota medesima con annesse copie, sempre in formato pdf, delle ricevute di accettazione e consegna (v. all. 1 alla terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. del , nonché Pt_1
le ricevute di avvenuta consegna e accettazione della citata nota prot. 11899 nel formato .eml cui, però, risultano allegati file .hash non leggibili.
La citata documentazione non appare invero idonea, a fronte delle molteplici contestazioni sollevate dall'ingiungente, a comprovare l'effettiva ricezione delle note richiamate e, specificamente, del recesso.
Va sul punto richiamato l'indirizzo espresso della Suprema Corte che, in tema di notifica di un atto processuale, ha evidenziato che “la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'art. 19-bis delle
"specifiche tecniche" date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i
Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" -, previste in funzione non solo della prova ma anche della 9
validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit. (…), la nullità della notificazione” considerato che “soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione (…); e (…) tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo
PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.” (Cass. 16189/2023). Si è così precisato che
“laddove (…) si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante
Cont scansione), in quanto unicamente il file in formato .eml oppure . garantisce
l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni” (Cass. 14790/2024).
In altre occasioni, ed indipendentemente dal profilo della prova/validità della notifica, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla produzione documentale di pec contenenti allegati, ha rilevato che la funzione di certificazione della PEC, consistente nell'attestazione dell'invio del messaggio da parte del mittente e della sua ricezione da parte del destinatario, non si estende al contenuto del documento allegato
(cfr. Cass. 32165/2023); la Pec infatti è in grado di attestare in maniera certa l'avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione ed anche il suo contenuto, ma limitatamente alla Pec stessa, non al file allegato ad essa (cfr. Cass. 10
10091/2024).
Nel caso in esame, non vi è prova dell'effettiva consegna della specifica comunicazione di recesso posta a sostegno dell'opposizione proposta dall'ingiunto, mancando le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”, che avrebbero potuto consentire di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto trasmesso, non ricavabile nemmeno dall'ulteriore produzione operata dall'opponente, peraltro soltanto unitamente alla relativa terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., ed attinente ad un ulteriore messaggio pec così identificato
“Prot.N.0011899/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI DI CONNETTIVITÀ
(SPC2)” senza alcun esplicito riferimento, dunque, al recesso, per cui l'impronta digitale (.hash), quand'anche idonea a dimostrare la consegna del messaggio (v. il tenore della comparsa conclusionale dell'appellante), non consente comunque, ancora una volta, di risalire al documento originario.
Per analoghe ragioni, non appare possibile valorizzare, onde inferirne l'avvenuta ricezione del recesso da parte di la missiva del 29.3.2019, allegata CP_1 anch'essa, come sopra detto, in formato non idoneo, e in mancanza peraltro di ogni sottoscrizione (analogica o digitale), non rinvenibile nel documento prodotto, riferibile alla indicata società.
Deve essere, in definitiva, confermato, sulla base delle superiori argomentazioni
– seppur differenti da quelle adottate dal Tribunale – il rigetto dell'opposizione dispiegata dal con annessa reiterata conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
5. In ossequio al canone della soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere in favore della parte appellata le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Non ricorrono invece, i presupposti oggettivi dell'abuso del processo e/o della mala fede dell'impugnante in base alla regola delineata dall'art. 96 comma 3 c.p.c. richiamata invece della parte appellata. 11
Stante il rigetto dell'impugnativa, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello interposto dal in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1263/2022 resa dal Tribunale di Agrigento in data 17.10.2022; condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro
3.500,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n.
228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 4.6.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo