Sentenza 13 gennaio 2004
Commentario • 1
- 1. Il Parere n. 31/2006 del Consiglio di StatoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 16 febbraio 2006
Nel corso dell'Adunanza del 30 gennaio 2006, la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha rilasciato il parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale). Particolarmente rilevanti le osservazioni della Sezione consultiva sulla dibattuta azionabilità, prevista dal nuovo secondo comma dell'art. 3 CAD, del diritto di cittadini e imprese di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni. I Giudici romani, infatti, ribaltano le conclusioni del Dip. Innovazione e Tecnologie, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IO, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Luigi Alfonso Marra con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo difende;
- resistente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1430 in data 30 marzo 2001 (R.G. 40159/96);
sentiti, nella Pubblica udienza del 26.6.2003: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABRITTI Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Torre Annunziata, IO LD conveniva in giudizio il Ministero dell'interno, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturato sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti con ritardo (in data 31.7.1986) rispetto al momento di insorgenza del relativo diritto (1.5.1984), oltre rivalutazione e interessi fino al pagamento delle somme rivendicate. Il Pretore, accogliendo l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dal Ministero, rigettava i ricorsi.
La decisione è stata confermata dal Tribunale di Napoli, che ha giudicato infondato l'appello sul rilievo che ai crediti di natura assistenziale, quali sono anche i crediti agli accessori, vanno applicate le disposizioni del codice civile e non le normative speciali dettate per l'INPS, con la conseguente operatività della prescrizione quinquennale in presenza di crediti esigibili, di agevole liquidazione, e pagabili periodicamente in termini più brevi dell'anno, ai sensi dell'art. 2948 c.c.. La cassazione della sentenza è domandata dall'assistita con ricorso per un unico motivo, al quale resiste con controricorso l'amministrazione dell'interno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata unitamente a vizi di motivazione, la violazione degli artt. 429, comma terzo, cod. proc. civ., 2946 e 2948 cod. civ. e 129, primo comma, del r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827, in base al rilievo che, il pagamento dei ratei senza accessori rappresenta adempimento parziale, cosicché la parte di prestazione assistenziale non ancora corrisposta non può considerarsi liquidata e rimane assoggettata alla prescrizione decennale.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va premesso che la controversia concerne crediti assistenziali maturati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, che ha introdotto per tali crediti il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione.
Pertanto, alla controversia sono integralmente applicabili i principi di diritto enunciati, a composizione di contrasto di giurisprudenza, dalle sezioni unite della Corte con la sentenza 25 luglio 2002, n. 10955 (alla cui motivazione si rinvia):
A) a seguito delle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 della Corte cost. - che hanno esteso ai crediti previdenziali e assistenziali la disciplina dettata dall'art. 429 c.p.c. in materia di crediti di lavoro - la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato;
la disciplina legale applicabile è pertanto sempre ed unicamente quella per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di ritenere assoggettata la porzione di credito contabilmente imputabile a rivalutazione e interessi ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio ascrivibile a somma capitale;
B) alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse"; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129, che assume valenza di principio generale del settore, anche alla stregua di C. cost. n. 183 del 1989;
C) il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori;
e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale;
D) in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge;
ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli art. 416 e 437 c.p.c. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa;
e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione di una norma di previsione di un termine diverso.
Con riguardo ad altro tema posto dalla controversia, è ancora da aggiungere che dal principio secondo il quale il pagamento dell'importo originariamente dovuto, senza rivalutazione e interessi, concreta puramente e semplicemente adempimento parziale (del "capitale"), discende che la somma non pagata (corrispondente alla rivalutazione e agli interessi) è a sua volta assoggettata pienamente al regime giuridico di cui all'art. 429, comma terzo, c.p.c.(Cass., sez. un., 22 dicembre 1994, n. 11048; 29 gennaio 2001,
n. 38, atteso che lo sviluppo coerente delle premesse interpretative sopra precisate mettono radicalmente fuori gioco il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. in quanto concernente la disciplina degli interessi in senso tecnico, cioè gli accessori dovuti per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, secondo il regime proprio di queste.
La sentenza impugnata va quindi cassata per violazione di norme di diritto e la causa rinviata alla Corte di appello di Potenza, che, nel giudizio sui rivendicati crediti di natura assistenziale alla rivalutazione e agli interessi legali, si uniformerà agli enunciati principi di diritto, in particolare accertando quali di essi devono essere dichiarati estinti a seguito del decorso della prescrizione decennale. Il giudice del rinvio provvedere anche a regolare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Potenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004