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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4789/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies
c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4789/2025 promossa da:
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Canè Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
Motivi in fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 281 sexies c.p.c., dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in virtù delle quali la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. La signora ha chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare Parte_1
l'occupazione senza titolo da parte di dei seguenti beni immobili di sua proprietà: Controparte_1 1) appartamento in IO TO (BG), Via Dante Alighieri n. 18, riportato nel NCEU al foglio 6, mapp. 2370, sub. 2;
2) autorimessa in IO TO (BG), Via Dante Alighieri n. 18, riportato nel NCEU al foglio 6, mapp. 5382, sub. 1.
1.1. La ricorrente ha dedotto di aver consentito al signor di alloggiare presso il suddetto CP_1 appartamento a far data dall'ottobre del 2023, allorquando è intervenuta la loro separazione coniugale di fatto. La tolleranza dell'odierna ricorrente in ordine al godimento dell'immobile da parte del marito ha trovato ragione, rileva la ricorrente, nella volontà di consentire al coniuge di cercare una nuova soluzione abitativa.
1.2. La ricorrente ha dedotto inoltre di aver notificato al convenuto il 21 marzo 2025 la propria volontà di procedere con la separazione legale, specificando al contempo che tale accordo avrebbe dovuto prevedere anche il rilascio degli immobili oggetto di causa. Ha dedotto altresì che nel corso delle trattative condotte per il perfezionamento dell'accordo separativo, il sig. (a mezzo del suo CP_1 legale) è stato così invitato a liberare l'immobile occupato, dapprima entro il 15 giugno e successivamente entro il 27 giugno e, poiché il sig. non ha ottemperato a tali richieste, con CP_1 lettera raccomandata del 2 luglio2025, è stato intimato formalmente di liberare l'immobile da cose e persone entro il termine ultimo del 24 luglio 2025.
1.3. In conseguenza del vano spirare del suddetto termine, la ricorrente ha introdotto il presente giudizio, chiedendo:
a) di condannare il convenuto a rilasciare immediatamente gli immobili occupati sine titulo;
b) di condannare il convenuto al risarcimento del danno per occupazione sine titulo, da calcolarsi a partire quanto meno dal mese di luglio 2025, assumendo quale parametro per la quantificazione del danno l'ammontare di un canone mensile di € 500,00 per la locazione di appartamento di simili caratteristiche nella medesima zona.
1.4. Regolarmente citato in giudizio, il convenuto è rimasto contumace.
2. Parziale accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1. In sede di prima udienza la ricorrente ha dichiarato che in data 11 ottobre 2025 è intervenuta la liberazione dell'immobile da parte del convenuto, con consegna formale delle chiavi avvenuta in data
22 ottobre 2025 (v. verbale del 22 ottobre 2025).
In ragione di tale liberazione, parte ricorrente ha chiesto di trattenere la causa in decisione e di condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite atteso che la liberazione dell'immobile è avvenuta solo dopo la notifica del ricorso introduttivo In relazione alla domanda di condanna al rilascio è sopravvenuta la carenza in capo alla ricorrente dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che l'intervenuta riconsegna dell'immobile ha fatto venir meno le ragioni di contrasto tra le parti e il conseguente venir meno dell'interesse alla domanda di accertamento dell'occupazione e di condanna al rilascio.
Naturale corollario della dichiarazione di cessata materia del contendere, in ragione della domanda formulata dalla ricorrente di condannare parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, è
l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese medesime.
A tale fine, la domanda deve dirsi fondata in quanto la ricorrente ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697, I comma cod. civ. In particolare, la ricorrente, ai fini del presente giudizio, ha provato di essere proprietaria degli immobili oggetto di causa producendo il contratto di compravendita sub n. 2, mentre l'occupazione da parte del convenuto dei medesimi immobili emerge sia dal certificato di residenza dello stesso prodotto sub doc. 1, sia dalla prova del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuto presso il medesimo indirizzo.
Atteso che la liberazione dell'immobile è intervenuta successivamente alla notifica del ricorso, deve ritenersi che l'introduzione del presente giudizio è da imputarsi causalmente alla condotta dell'odierno convenuto contumace che, tramite il suo avvocato, ha riconsegnato le chiavi solo in data
22 ottobre 2025.
Per tale motivo, deve dirsi sussistente la soccombenza virtuale del convenuto in relazione alla domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo e alla domanda di condanna al rilascio.
2.2. Parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo dovuta per i mesi di agosto e settembre 2025, per un importo complessivo di € 1.000,00 o somma diversa che sarà ritenuta di giustizia.
Tale domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 33645/2022, resa a Sezioni Unite, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
Ebbene, la ricorrente non ha allegato le suddette circostanze, in particolare non ha allegato che, se non fosse stato occupato, l'immobile sarebbe stato locato o venduto. Pertanto, non può dirsi provato il lamentato danno.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza virtuale di cui si è detto sopra sub §2.1, pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta. Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa che la stessa ricorrente ha dichiarato esser pari ad € 1.000,00, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione fino ad € 1.100,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 462,00 , oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo da parte del convenuto degli immobili oggetto di causa e in relazione alla domanda di condanna del convenuto al rilascio degli immobili stessi.
2. Rigetta la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno da occupazione senza titolo.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 462,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, iva e cpa.
Bergamo, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies
c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4789/2025 promossa da:
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Canè Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
Motivi in fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 281 sexies c.p.c., dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in virtù delle quali la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. La signora ha chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare Parte_1
l'occupazione senza titolo da parte di dei seguenti beni immobili di sua proprietà: Controparte_1 1) appartamento in IO TO (BG), Via Dante Alighieri n. 18, riportato nel NCEU al foglio 6, mapp. 2370, sub. 2;
2) autorimessa in IO TO (BG), Via Dante Alighieri n. 18, riportato nel NCEU al foglio 6, mapp. 5382, sub. 1.
1.1. La ricorrente ha dedotto di aver consentito al signor di alloggiare presso il suddetto CP_1 appartamento a far data dall'ottobre del 2023, allorquando è intervenuta la loro separazione coniugale di fatto. La tolleranza dell'odierna ricorrente in ordine al godimento dell'immobile da parte del marito ha trovato ragione, rileva la ricorrente, nella volontà di consentire al coniuge di cercare una nuova soluzione abitativa.
1.2. La ricorrente ha dedotto inoltre di aver notificato al convenuto il 21 marzo 2025 la propria volontà di procedere con la separazione legale, specificando al contempo che tale accordo avrebbe dovuto prevedere anche il rilascio degli immobili oggetto di causa. Ha dedotto altresì che nel corso delle trattative condotte per il perfezionamento dell'accordo separativo, il sig. (a mezzo del suo CP_1 legale) è stato così invitato a liberare l'immobile occupato, dapprima entro il 15 giugno e successivamente entro il 27 giugno e, poiché il sig. non ha ottemperato a tali richieste, con CP_1 lettera raccomandata del 2 luglio2025, è stato intimato formalmente di liberare l'immobile da cose e persone entro il termine ultimo del 24 luglio 2025.
1.3. In conseguenza del vano spirare del suddetto termine, la ricorrente ha introdotto il presente giudizio, chiedendo:
a) di condannare il convenuto a rilasciare immediatamente gli immobili occupati sine titulo;
b) di condannare il convenuto al risarcimento del danno per occupazione sine titulo, da calcolarsi a partire quanto meno dal mese di luglio 2025, assumendo quale parametro per la quantificazione del danno l'ammontare di un canone mensile di € 500,00 per la locazione di appartamento di simili caratteristiche nella medesima zona.
1.4. Regolarmente citato in giudizio, il convenuto è rimasto contumace.
2. Parziale accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1. In sede di prima udienza la ricorrente ha dichiarato che in data 11 ottobre 2025 è intervenuta la liberazione dell'immobile da parte del convenuto, con consegna formale delle chiavi avvenuta in data
22 ottobre 2025 (v. verbale del 22 ottobre 2025).
In ragione di tale liberazione, parte ricorrente ha chiesto di trattenere la causa in decisione e di condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite atteso che la liberazione dell'immobile è avvenuta solo dopo la notifica del ricorso introduttivo In relazione alla domanda di condanna al rilascio è sopravvenuta la carenza in capo alla ricorrente dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che l'intervenuta riconsegna dell'immobile ha fatto venir meno le ragioni di contrasto tra le parti e il conseguente venir meno dell'interesse alla domanda di accertamento dell'occupazione e di condanna al rilascio.
Naturale corollario della dichiarazione di cessata materia del contendere, in ragione della domanda formulata dalla ricorrente di condannare parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, è
l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese medesime.
A tale fine, la domanda deve dirsi fondata in quanto la ricorrente ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697, I comma cod. civ. In particolare, la ricorrente, ai fini del presente giudizio, ha provato di essere proprietaria degli immobili oggetto di causa producendo il contratto di compravendita sub n. 2, mentre l'occupazione da parte del convenuto dei medesimi immobili emerge sia dal certificato di residenza dello stesso prodotto sub doc. 1, sia dalla prova del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuto presso il medesimo indirizzo.
Atteso che la liberazione dell'immobile è intervenuta successivamente alla notifica del ricorso, deve ritenersi che l'introduzione del presente giudizio è da imputarsi causalmente alla condotta dell'odierno convenuto contumace che, tramite il suo avvocato, ha riconsegnato le chiavi solo in data
22 ottobre 2025.
Per tale motivo, deve dirsi sussistente la soccombenza virtuale del convenuto in relazione alla domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo e alla domanda di condanna al rilascio.
2.2. Parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo dovuta per i mesi di agosto e settembre 2025, per un importo complessivo di € 1.000,00 o somma diversa che sarà ritenuta di giustizia.
Tale domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 33645/2022, resa a Sezioni Unite, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
Ebbene, la ricorrente non ha allegato le suddette circostanze, in particolare non ha allegato che, se non fosse stato occupato, l'immobile sarebbe stato locato o venduto. Pertanto, non può dirsi provato il lamentato danno.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza virtuale di cui si è detto sopra sub §2.1, pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta. Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa che la stessa ricorrente ha dichiarato esser pari ad € 1.000,00, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione fino ad € 1.100,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 462,00 , oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo da parte del convenuto degli immobili oggetto di causa e in relazione alla domanda di condanna del convenuto al rilascio degli immobili stessi.
2. Rigetta la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno da occupazione senza titolo.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 462,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, iva e cpa.
Bergamo, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo