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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1210/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1210/2023 promossa da
C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, PEC
presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, via Email_1
Arsenale n. 21
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
C.F. , e C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Vittorio Gozzoli C.F._2
del foro di Alessandria, PEC presso il cui studio sito in Email_2
Alessandria, piazza Marconi n. 3 sono elettivamente domiciliate;
- CONVENUTE IN RIASSUNZIONE -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia Salis PEC ed elettivamente domiciliata presso l'avvocatura interna della Email_3
società in via Alfieri 10 Torino;
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante Parte_1
“In riforma dell'ordinanza del 29 novembre 2019 del Tribunale di Alessandria – Giudice dott.
Croci – resa nel procedimento R.G. 4260/2018, rigettare le avversarie domande perché infondate. Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio”.
Per parte appellata Controparte_4
““Voglia ll'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
in via principale,
ritenuta la richiesta di rimborso formulata dalla sig.ra nel novembre 2017 all'Ufficio CP_1
Postale di San Giuliano Nuovo (AL) – poi ribadita il 28.12.2017 - rituale, tempestiva, non prescritta per i motivi di cui in narrativa e tale da determinare il legittimo rimborso dei titoli de quibus, accertare, dichiarare tenute e condannare e Controparte_5 [...]
, nelle rispettive qualità, a rimborsare alla sig.ra e/o alla sig.ra CP_3 Controparte_1
, le quali agiscono anche disgiuntamente, stante la pari facoltà di riscossione, Controparte_2 la somma capitale di € 12.911,42 corrispondente alla somma di £. 25.000.000 portata dai buoni postali fruttiferi in esame, maggiorata dell'interesse lordo previsto ex art. 18 D.M. Tesoro cit nella misura del 35%, confermando l'ordinanza 29 novembre 2019 del Tribunale di
Alessandria – Giudice Dott. Croci – resa nel procedimento R.G. 4260/2018;
in subordine accertare, dichiarare tenute e condannare e Controparte_5 [...]
, nelle rispettive qualità, a rimborsare/restituire alle ricorrenti (sempre CP_3 disgiuntamente, per la pari facoltà di riscossione) la somma di € 12.911,82 corrispondente a
£. 25.000.000, portata dai tre buoni postali fruttiferi in esame, oltre agli interessi come collegati al rimborso dei buoni postali fruttiferi ordinari secondo la normativa vigente per i predetti buoni e, in subordine, oltre interessi legali da dì del dovuto al saldo, stante l'assoluta incertezza in ordine alla disciplina/convenzione regolante l'emissione dei predetti buoni postali fruttiferi, il periodo entro il quale il buono avrebbe potuto essere riscosso, la fruttuosità, il periodo di cessazione della fruttuosità, il termine di prescrizione e la conseguente frustrazione dell'affidamento della sig.ra in ordine all'investimento effettuato Controparte_1 confermando l'ordinanza 29 novembre 2019 del Tribunale di Alessandria – Giudice Dott. Croci
– resa nel procedimento R.G. 4260/2018.
In ogni caso:
accertare, dichiarare tenute e condannare e , Controparte_5 Controparte_3
nelle rispettive qualità, a rimborsare alla sig.ra e/o alla sig.ra Controparte_1 CP_2
, le quali agiscono anche disgiuntamente, stante la pari facoltà di riscossione, il buono
[...] postale fruttifero n. 04.882.339 13 di € 2582,28 - corrispondente alla somma di £.
5.000.000 portata dal buono medesimo - emesso da Depositi e Prestiti e collocato dall'Ufficio CP_5
Postale di San Giuliano Nuovo (AL) in data 29 gennaio 2001 anche ai sensi dell'art. 11 e ss
D.M. Tesoro cit. in quanto per taglio e periodo di emissione rientrante anche in quelli appartenenti alla serie A1. Il tutto oltre agli interessi come indicati nella tabella allegata al
D.M. Tesoro cit ed agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Vinte le spese dell'intero giudizio di merito e/o di tutti i suoi gradi ed integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione”.
Per parte appellata Controparte_3
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, così decidere: riformare
l'Ordinanza RG 4260/2018 resa dal Tribunale di Alessandria in data 29.11.2019 e non notificata e, per l'effetto, respingere le domande tutte proposte dalle Sig.re e Controparte_1
per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i titoli oggetto di causa. Controparte_2
Spese per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito della sentenza della Corte di Cassazione n. 19243 depositata in data 07/07/23 che ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 622/2021 depositata il 03.06.2021, con atto di citazione in riassunzione Controparte_5
ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio le sig.re e e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo in riforma dell'ordinanza del 29.11.2019 del Tribunale di Controparte_3
Alessandria il rigetto delle domande formulate da e in Controparte_1 Controparte_2
quanto infondate. A tal fine, ha riproposto tutte le argomentazioni e domande già svolte in sede di atto di appello sia per quanto riguarda il regime di prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa, sia per quanto riguarda l'assenza di responsabilità del soggetto emittente in relazione ad eventuali ed asseriti inadempimenti lamentati in fase di collocamento dei buoni. In data 25.01.24 si sono costituite in giudizio le sig.re e le Controparte_1 Controparte_2
quali dopo aver ripercorso alle pagg. da 2 a 27 (cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva) le vicende processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, nel richiamare tutte le difese svolte nelle varie fasi e gradi dell'iter processuale, hanno osservato che la Corte d'Appello, nel riesaminare la vicenda processuale, dovrà riconsiderare ex novo le ragioni delle appellate sig.re e anche con CP_1 CP_2
riferimento alle ulteriori difese, argomentazioni, eccezioni e domande che sono rimaste assorbite, non trovando applicazione nel giudizio di legittimità il disposto di cui all'art. 346
c.p.c.
e in particolare, contestano possa ritenersi maturata la Controparte_1 Controparte_2
prescrizione dei tre buoni postali fruttiferi (di cui due di £ 10.000.000 ed uno da £ 5.000.000 emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti in base al D.M. Tesoro 19.12.2000) sottoscritti presso in data 29.01.2001 ed, in subordine, chiedono il risarcimento del danno. Controparte_3
In particolare, lamentano l'omessa indicazione sui buoni fruttiferi postali delle condizioni regolatrici l'emissione, l'omessa consegna del foglio informativo previsto ex art. 3 comma 1°
d.m. 19.12.2000, l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina di cui al d.m. tesoro
19.12.2000 e la ricorrenza, nel caso di specie, di un oggettivo impedimento alla decorrenza della prescrizione.
In data 25.01.24 si è costituita in giudizio ribadendo le difese, le Controparte_3
argomentazioni e le conclusioni già svolte nella comparsa di costituzione in appello chiedendo la riforma dell'Ordinanza RG 4260/2018 resa dal Tribunale di Alessandria in data 29.11.2019
e, per l'effetto, il rigetto delle domande proposte dalle Sig.re e Controparte_1 CP_2
, in particolare, ripercorre le difese svolte in sede di appello in merito
[...] CP_3
all'intervenuta prescrizione dei buoni postali fruttiferi e l'assenza di ogni responsabilità in merito ad asseriti inadempimenti di obblighi informativi, rappresentando che in ogni Ufficio
Postale è stata disposta l'affissione, nei locali aperti al pubblico, di appositi avvisi e che ogni altra informazione è agevolmente disponibile sul sito web di e di Parte_1 [...]
dedicato al risparmio postale. Controparte_3
All'udienza del 15.02.24, verificata la regolare costituzione delle parti, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
All'udienza del 18.09.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni definitive, come in atti, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Torino depositata in data 03.06.21 con cui, sia pure con diversa motivazione, è stata confermata l'ordinanza del Tribunale di Alessandria che, in accoglimento della domanda proposta da e ha condannato Controparte_1 Controparte_2
Contr il quale soggetto subentrante nella titolarità dei buoni postali per cui è causa, e per esso Contr la C.D.P. s.p.a., in qualità di incaricata per conto del a norma dell'art. 4, co. 2, D.M.
5.12.2003, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 12.911,82 (pari a £
25.000.000), con gli interessi previsti dall'art. 18 DM 19.12.2000 al saldo.
La Suprema Corte ha osservato che “La sentenza impugnata, lì dove, a fronte della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali (incontestatamente appartenenti alla serie AA1) in data 29/1/2001 e della loro scadenza al termine (come sopra inteso) del “sesto anno successivo” a quello (e cioè al giorno) della loro sottoscrizione, e cioè il 29/1/2007, ha escluso la maturazione della prescrizione decennale dei diritti delle istanti alla liquidazione di capitale
e interessi sul rilievo che tali buoni sarebbero esigibili non dopo sei anni dall'emissione ma al termine del sesto anno successivo e, quindi, al 31/12/2007, si è posta contro i principi in precedenza espressi e si espone, dunque, alle censure correttamente svolte sul punto dalle ricorrenti”.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto da Parte_1
che ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello di Torino
[...]
ha escluso la prescrizione del diritto azionato dalle istanti sig.re e alla CP_1 CP_2
Contr riscossione dei buoni postali della serie dalle medesime sottoscritti.
La Suprema Corte dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento (vds. art. 8 del d.m.
19/12/2000 a norma del quale “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” e art. 18 dello stesso decreto, primo comma, ai sensi del quale “i buoni fruttiferi postali della serie AA1 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), ha osservato che “che tali norme, ove interpretate tanto alla luce del significato reso palese dalle parole utilizzate (“al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), quanto, e soprattutto, dell'intenzione del legislatore (quale emerge dalla differente formulazione delle disposizioni in esame rispetto a quella del testo normativo precedentemente in vigore, e cioè l'art. 176 del d.P.R. n. 156/1973,
….), inducono necessariamente a ritenere che: - “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie AA1, “al termine” di scadenza costituito dal “sesto anno successivo a quello di emissione”, “termine”, cioè, corrispondente, (…), all'integrale decorso del periodo di sei anni dal giorno della loro emissione;
- da “tale data di scadenza” inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi”.
La diversa interpretazione, osserva la Suprema Corte, “non pare, in effetti, corretta: se non altro perché l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame,
e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) dev'essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già (come prospettato dalla Corte d'appello) al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare
(vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono (come, peraltro, avrebbe dovuto essere, se la stessa norma avesse ribadito il riferimento, contenuto nella disciplina abrogata, alla scadenza costituita dalla “fine del … [l'] anno solare successivo a quello di emissione” e alla decorrenza del termine di prescrizione “dal 1° gennaio successivo”), quanto, piuttosto, al
“termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali (art. 2935 c.c.), il giorno
a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti”.
In applicazione del quadro normativo suindicato e del principio di diritto sancito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza per cui è rinvio, il Collegio osserva che in accoglimento dell'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa Controparte_5
dal Tribunale di Alessandria è da ritenersi maturata la prescrizione in relazione al diritto delle originarie ricorrenti e al pagamento della somma di cui ai Controparte_1 Controparte_2
buoni postali fruttiferi, oggetto di causa.
In particolare, si osserva che la domanda delle originarie ricorrenti di condanna della
[...]
e di , al rimborso della somma capitale di € 12.911,42 Controparte_5 Controparte_3
corrispondente alla somma di £. 25.000.000 portata dai buoni postali fruttiferi oggetto di causa, deve essere rigettata.
Infatti, i buoni oggetto di causa, appartengono alla serie AA1 in quanto (per come Parte_2
è agevolmente riscontrabile dalla dicitura apposta sugli stessi “a termine” nell'angolo in alto a destra) e ai sensi dell'art. 18 del DM 19.12.2000 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione. Inoltre, per come sancito dall'art. 8 D.M: 19.12.2000 i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.
Ne deriva che poichè i buoni sono stati emessi il 29 gennaio 2001, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso è iniziato a decorrere dal 29 gennaio 2007 ed è scaduto il 29 gennaio 2017. Per come chiaramente sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza per cui
è rinvio.
Orbene, rappresenta circostanza pacifica che la sig.ra si sia presentata alle Poste per CP_1
chiedere il rimborso soltanto nel mese di novembre 2017, allorchè il relativo diritto era ormai prescritto.
In conseguenza di quanto sopra esposto, la domanda principale svolta dalle sig.re e CP_1
di condanna di e e al rimborso della somma CP_2 CP_3 CP_5 CP_5 capitale di € 12.911,82 di cui ai tre buoni postali fruttiferi oggetto di causa deve, in riforma dell'ordinanza del 29.11.2019 pronunciata dal Tribunale di Alessandria, essere rigettata.
Parimenti, per le medesime ragioni suindicate, non risulta meritevole di accoglimento la domanda subordinata formulata dalle sig.re e di condanna al pagamento della CP_1 CP_2 somma di € 2.582,28 di cui al buono postale fruttifero n. 04.882.339 13.
A tal riguardo, la tesi delle odierne appellate secondo cui il buono n. 04.882.339 13 di £
5.000.000 apparterrebbe alla serie ordinaria A1 (con durata ventennale) è infondata. Anche tale buono, infatti, appartiene alla categoria dei BPF AA1, recante l'espressa dicitura “a termine”.
Il Collegio osserva che, a questo punto, rimane da esaminare l'ulteriore domanda formulata in via subordinata dalle originarie ricorrenti in primo grado di condanna di Controparte_5
e di a “rimborsare/restituire alle ricorrenti (sempre
[...] Controparte_3 disgiuntamente, per la pari facoltà di riscossione) la somma di € 12.911,82 corrispondente a
£. 25.000.000, portata dai tre buoni postali fruttiferi in esame, oltre agli interessi come collegati al rimborso dei buoni postali fruttiferi ordinari secondo la normativa vigente per i predetti buoni e, in subordine, oltre interessi legali da dì del dovuto al saldo, stante l'assoluta incertezza in ordine alla disciplina/convenzione regolante l'emissione dei predetti buoni postali fruttiferi, il periodo entro il quale il buono avrebbe potuto essere riscosso, la fruttuosità, il periodo di cessazione della fruttuosità, il termine di prescrizione e la conseguente frustrazione dell'affidamento della sig.ra in ordine all'investimento effettuato Controparte_1
confermando l'ordinanza 29 novembre 2019 del Tribunale di Alessandria – Giudice Dott. Croci
– resa nel procedimento R.G. 4260/2018.)”.
A tal fine, le sig.re e lamentano che sui buoni non risulta stampata alcuna CP_1 CP_2 indicazione relativa alle condizioni regolanti l'emissione, la fruttuosità, il periodo entro il quale il buono avrebbe potuto essere riscosso ed il termine di prescrizione. Lamentano, inoltre di non aver ricevuto al momento della sottoscrizione alcun foglio informativo. Tali condotte anche omissive costituiscono, in tesi delle odierne appellate, un grave inadempimento dei soggetti emittente e collocante tale da dar luogo a responsabilità risarcitoria/restitutoria di CP_3
e CDP S.p.A. Si sarebbe in presenza, in tesi di parte appellata, di comportamenti ed inadempimenti posti in essere in violazione degli obblighi di corretta informazione, trasparenza e pubblicità tali da determinare un impedimento oggettivo al decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. (non addebitabile alla sig.ra ). CP_1
Il Collegio ritiene che la suindicata domanda risarcitoria sia infondata.
Giova sottolineare ai fini della decisione che i buoni per cui è causa riportano la dicitura “A
TERMINE” e che su di essi è annotata la data di emissione (29.01.2001) e l'espressa indicazione di un termine di prescrizione inferiore rispetto a quello decennale ovvero di cinque anni.
Tali buoni appartengono alla serie AA1, essendo stati istituiti con il D.M. del 19.12.2000 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Come sopra chiarito, alla data della richiesta di rimborso era già maturata la prescrizione, giacché tali titoli sono divenuti infruttiferi alla scadenza del sesto anno ed il diritto al rimborso si è prescritto decorso il successivo decennio.
Con specifico riguardo alla violazione degli obblighi informativi, lamentata dalle odierne appellate e , occorre osservare che, in effetti, il D.M. Controparte_1 Controparte_2
19/12/2000, contenente la regolamentazione normativa di tali buoni, poneva a carico di
[...]
l'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo dell'investimento (cfr. art. CP_3
3, primo comma, del D.M. 19/12/2000, secondo cui, “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore del titolo il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”) ed, altresì,
l'obbligo di esporre nei propri locali aperti al pubblico idonei avvisi sulle condizioni praticate (cfr. art. 6, primo comma, stesso D.M., secondo cui “ espone nei propri Controparte_3
locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”).
Orbene, al fine di dimostrare l'assolvimento dei propri obblighi informativi ha, CP_3 allegato che in ogni Ufficio Postale è stata disposta l'affissione, nei locali aperti al pubblico, di appositi avvisi e che ogni altra informazione è da sempre stata disponibile sul sito web di
[...]
e di ed agevolmente consultabile. Parte_1 Controparte_3
Per quanto riguarda l'onere di provare l'adempimento dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo dell'investimento, tale onere non può ritenersi adempiuto.
Infatti, si è limitata ad allegare al doc. 3, una copia del foglio informativo CP_3
illustrativo delle caratteristiche principali dei buoni fruttiferi AA1 emessi in base al DM Tesoro del 19.12.2000 che, tuttavia, non dimostra l'effettiva consegna di tale foglio informativo alle originarie ricorrenti.
La Corte osserva che, pur non potendosi ritenere dimostrata l'intervenuta consegna alle odierne appellate del foglio informativo, tuttavia, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che sia stata tale omissione ad avere determinato, in via immediata e diretta, l'evento dannoso.
Anche ritenendo addebitabile a tale omissione informativa, in ogni caso, il danno di cui CP_3
le ricorrenti domandano il risarcimento non ne rappresenta una conseguenza immediata e diretta.
Le ricorrenti, infatti, hanno chiesto la condanna delle appellate “a rimborsare/restituire” la somma di € 12.911,82 portata dai tre buoni postali fruttiferi oltre agli interessi come collegati al rimborso dei buoni in esame “stante l'assoluta incertezza in ordine alla disciplina/convenzione regolante l'emissione dei predetti buoni postali fruttiferi, il periodo entro il quale il buono avrebbe potuto essere riscosso, la fruttuosità, il periodo di cessazione della fruttuosità, il termine di prescrizione e la conseguente frustrazione dell'affidamento delal sig.ra in ordine all'investimento effettuato (…)”. Controparte_1
Orbene, qualificando tale domanda quale richiesta di risarcimento del danno (sia pure non sufficientemente precisata in relazione a tutti i suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi) si osserva che tale pretesa non è meritevole di accoglimento, atteso che la perdita dell'investimento non è causalmente riconducibile, quale conseguenza immediata e diretta, all'inadempimento informativo di , quanto piuttosto alla protratta inazione delle appellate CP_3 con consequenziale prescrizione dei buoni postali, del cui decorso, l'omissione di non CP_3
rappresenta fatto impeditivo.
Infatti, non può ritenersi che la finalità propria della consegna del foglio informativo sia quella di far sì che l'investitore sia posto in condizione di ricordare la scadenza dei buoni per evitarne la prescrizione. Tale foglio informativo ha, in realtà, lo scopo di rappresentare all'investitore stesso, in vista della sottoscrizione, le condizioni applicate e le caratteristiche dell'investimento.
In questa prospettiva, non si può omettere di considerare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (vds. da ultimo Cass. n. 33631/2024; Cass. S.U. 3963/2019), la disciplina normativa fondamentale alla quale occorre fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi - appartenenti a una determinata serie - è contenuta nei relativi decreti ministeriali in cui sono indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore, secondo il meccanismo dell'integrazione automatica del contratto di cui all'articolo 1339 c.c.
Orbene, la pubblicazione dei decreti medesimi sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti. Sul punto, la
Suprema Corte ha chiarito che “… la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici
a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019)” (Cass. n. 33631/24).
A ciò consegue che, in capo al legittimo possessore dei titoli cartacei sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto benché non espressamente indicati nel buono.
Infatti, i risparmiatori sono tenuti a consultare detti decreti a prescindere dalla consegna del prospetto informativo che non rappresenta, pertanto, la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Peraltro, nel caso in esame, giova evidenziare che i buoni postali recavano l'espressa dicitura a termine ed indicavano un termine di prescrizione pari a soli cinque anni. Il Collegio ritiene, pertanto, che non è ravvisabile alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi. Le odierne appellate erano, infatti, tenute a conoscere la relativa disciplina, legislativamente stabilita e d'altronde, come sopra detto, la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è da ritenersi idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti.
Di conseguenza, l'omessa consegna del foglio informativo, oltre a non poter impedire di per sé alle odierne appellate di sollevare l'eccezione di prescrizione, non può far sorgere neppure una responsabilità di tipo risarcitorio, non incidendo sugli obblighi restitutori e di rimborso oggetto di causa.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte osserva che la domanda restitutoria/risarcitoria formulata in via subordinata dalle sig.re e Controparte_1 CP_2
non è meritevole di accoglimento.
[...]
Ne deriva che l'appello proposto da deve essere accolto ed in riforma Parte_1
della ordinanza del Tribunale di Alessandria del 29.11.2019 impugnata, le domande spiegate da e devono essere rigettate. Controparte_1 Controparte_2
Per quanto riguarda le spese di lite, la novità della questione ed il contrasto allo stato ravvisabile nella giurisprudenza di merito sulle questioni trattate impongono la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio e del giudizio di rinvio in sede di legittimità.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello proposto da in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di
Alessandria emessa in data 29.11.2019, rigetta le domande formulate da e Controparte_1
Controparte_2
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 24.09.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dr. Roberto Rivello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1210/2023 promossa da
C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, PEC
presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, via Email_1
Arsenale n. 21
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
C.F. , e C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Vittorio Gozzoli C.F._2
del foro di Alessandria, PEC presso il cui studio sito in Email_2
Alessandria, piazza Marconi n. 3 sono elettivamente domiciliate;
- CONVENUTE IN RIASSUNZIONE -
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia Salis PEC ed elettivamente domiciliata presso l'avvocatura interna della Email_3
società in via Alfieri 10 Torino;
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante Parte_1
“In riforma dell'ordinanza del 29 novembre 2019 del Tribunale di Alessandria – Giudice dott.
Croci – resa nel procedimento R.G. 4260/2018, rigettare le avversarie domande perché infondate. Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio”.
Per parte appellata Controparte_4
““Voglia ll'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
in via principale,
ritenuta la richiesta di rimborso formulata dalla sig.ra nel novembre 2017 all'Ufficio CP_1
Postale di San Giuliano Nuovo (AL) – poi ribadita il 28.12.2017 - rituale, tempestiva, non prescritta per i motivi di cui in narrativa e tale da determinare il legittimo rimborso dei titoli de quibus, accertare, dichiarare tenute e condannare e Controparte_5 [...]
, nelle rispettive qualità, a rimborsare alla sig.ra e/o alla sig.ra CP_3 Controparte_1
, le quali agiscono anche disgiuntamente, stante la pari facoltà di riscossione, Controparte_2 la somma capitale di € 12.911,42 corrispondente alla somma di £. 25.000.000 portata dai buoni postali fruttiferi in esame, maggiorata dell'interesse lordo previsto ex art. 18 D.M. Tesoro cit nella misura del 35%, confermando l'ordinanza 29 novembre 2019 del Tribunale di
Alessandria – Giudice Dott. Croci – resa nel procedimento R.G. 4260/2018;
in subordine accertare, dichiarare tenute e condannare e Controparte_5 [...]
, nelle rispettive qualità, a rimborsare/restituire alle ricorrenti (sempre CP_3 disgiuntamente, per la pari facoltà di riscossione) la somma di € 12.911,82 corrispondente a
£. 25.000.000, portata dai tre buoni postali fruttiferi in esame, oltre agli interessi come collegati al rimborso dei buoni postali fruttiferi ordinari secondo la normativa vigente per i predetti buoni e, in subordine, oltre interessi legali da dì del dovuto al saldo, stante l'assoluta incertezza in ordine alla disciplina/convenzione regolante l'emissione dei predetti buoni postali fruttiferi, il periodo entro il quale il buono avrebbe potuto essere riscosso, la fruttuosità, il periodo di cessazione della fruttuosità, il termine di prescrizione e la conseguente frustrazione dell'affidamento della sig.ra in ordine all'investimento effettuato Controparte_1 confermando l'ordinanza 29 novembre 2019 del Tribunale di Alessandria – Giudice Dott. Croci
– resa nel procedimento R.G. 4260/2018.
In ogni caso:
accertare, dichiarare tenute e condannare e , Controparte_5 Controparte_3
nelle rispettive qualità, a rimborsare alla sig.ra e/o alla sig.ra Controparte_1 CP_2
, le quali agiscono anche disgiuntamente, stante la pari facoltà di riscossione, il buono
[...] postale fruttifero n. 04.882.339 13 di € 2582,28 - corrispondente alla somma di £.
5.000.000 portata dal buono medesimo - emesso da Depositi e Prestiti e collocato dall'Ufficio CP_5
Postale di San Giuliano Nuovo (AL) in data 29 gennaio 2001 anche ai sensi dell'art. 11 e ss
D.M. Tesoro cit. in quanto per taglio e periodo di emissione rientrante anche in quelli appartenenti alla serie A1. Il tutto oltre agli interessi come indicati nella tabella allegata al
D.M. Tesoro cit ed agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Vinte le spese dell'intero giudizio di merito e/o di tutti i suoi gradi ed integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione”.
Per parte appellata Controparte_3
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, così decidere: riformare
l'Ordinanza RG 4260/2018 resa dal Tribunale di Alessandria in data 29.11.2019 e non notificata e, per l'effetto, respingere le domande tutte proposte dalle Sig.re e Controparte_1
per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i titoli oggetto di causa. Controparte_2
Spese per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito della sentenza della Corte di Cassazione n. 19243 depositata in data 07/07/23 che ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 622/2021 depositata il 03.06.2021, con atto di citazione in riassunzione Controparte_5
ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio le sig.re e e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo in riforma dell'ordinanza del 29.11.2019 del Tribunale di Controparte_3
Alessandria il rigetto delle domande formulate da e in Controparte_1 Controparte_2
quanto infondate. A tal fine, ha riproposto tutte le argomentazioni e domande già svolte in sede di atto di appello sia per quanto riguarda il regime di prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa, sia per quanto riguarda l'assenza di responsabilità del soggetto emittente in relazione ad eventuali ed asseriti inadempimenti lamentati in fase di collocamento dei buoni. In data 25.01.24 si sono costituite in giudizio le sig.re e le Controparte_1 Controparte_2
quali dopo aver ripercorso alle pagg. da 2 a 27 (cui si rinvia per ragioni di sintesi espositiva) le vicende processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, nel richiamare tutte le difese svolte nelle varie fasi e gradi dell'iter processuale, hanno osservato che la Corte d'Appello, nel riesaminare la vicenda processuale, dovrà riconsiderare ex novo le ragioni delle appellate sig.re e anche con CP_1 CP_2
riferimento alle ulteriori difese, argomentazioni, eccezioni e domande che sono rimaste assorbite, non trovando applicazione nel giudizio di legittimità il disposto di cui all'art. 346
c.p.c.
e in particolare, contestano possa ritenersi maturata la Controparte_1 Controparte_2
prescrizione dei tre buoni postali fruttiferi (di cui due di £ 10.000.000 ed uno da £ 5.000.000 emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti in base al D.M. Tesoro 19.12.2000) sottoscritti presso in data 29.01.2001 ed, in subordine, chiedono il risarcimento del danno. Controparte_3
In particolare, lamentano l'omessa indicazione sui buoni fruttiferi postali delle condizioni regolatrici l'emissione, l'omessa consegna del foglio informativo previsto ex art. 3 comma 1°
d.m. 19.12.2000, l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina di cui al d.m. tesoro
19.12.2000 e la ricorrenza, nel caso di specie, di un oggettivo impedimento alla decorrenza della prescrizione.
In data 25.01.24 si è costituita in giudizio ribadendo le difese, le Controparte_3
argomentazioni e le conclusioni già svolte nella comparsa di costituzione in appello chiedendo la riforma dell'Ordinanza RG 4260/2018 resa dal Tribunale di Alessandria in data 29.11.2019
e, per l'effetto, il rigetto delle domande proposte dalle Sig.re e Controparte_1 CP_2
, in particolare, ripercorre le difese svolte in sede di appello in merito
[...] CP_3
all'intervenuta prescrizione dei buoni postali fruttiferi e l'assenza di ogni responsabilità in merito ad asseriti inadempimenti di obblighi informativi, rappresentando che in ogni Ufficio
Postale è stata disposta l'affissione, nei locali aperti al pubblico, di appositi avvisi e che ogni altra informazione è agevolmente disponibile sul sito web di e di Parte_1 [...]
dedicato al risparmio postale. Controparte_3
All'udienza del 15.02.24, verificata la regolare costituzione delle parti, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
All'udienza del 18.09.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni definitive, come in atti, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Torino depositata in data 03.06.21 con cui, sia pure con diversa motivazione, è stata confermata l'ordinanza del Tribunale di Alessandria che, in accoglimento della domanda proposta da e ha condannato Controparte_1 Controparte_2
Contr il quale soggetto subentrante nella titolarità dei buoni postali per cui è causa, e per esso Contr la C.D.P. s.p.a., in qualità di incaricata per conto del a norma dell'art. 4, co. 2, D.M.
5.12.2003, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 12.911,82 (pari a £
25.000.000), con gli interessi previsti dall'art. 18 DM 19.12.2000 al saldo.
La Suprema Corte ha osservato che “La sentenza impugnata, lì dove, a fronte della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali (incontestatamente appartenenti alla serie AA1) in data 29/1/2001 e della loro scadenza al termine (come sopra inteso) del “sesto anno successivo” a quello (e cioè al giorno) della loro sottoscrizione, e cioè il 29/1/2007, ha escluso la maturazione della prescrizione decennale dei diritti delle istanti alla liquidazione di capitale
e interessi sul rilievo che tali buoni sarebbero esigibili non dopo sei anni dall'emissione ma al termine del sesto anno successivo e, quindi, al 31/12/2007, si è posta contro i principi in precedenza espressi e si espone, dunque, alle censure correttamente svolte sul punto dalle ricorrenti”.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto da Parte_1
che ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello di Torino
[...]
ha escluso la prescrizione del diritto azionato dalle istanti sig.re e alla CP_1 CP_2
Contr riscossione dei buoni postali della serie dalle medesime sottoscritti.
La Suprema Corte dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento (vds. art. 8 del d.m.
19/12/2000 a norma del quale “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” e art. 18 dello stesso decreto, primo comma, ai sensi del quale “i buoni fruttiferi postali della serie AA1 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), ha osservato che “che tali norme, ove interpretate tanto alla luce del significato reso palese dalle parole utilizzate (“al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), quanto, e soprattutto, dell'intenzione del legislatore (quale emerge dalla differente formulazione delle disposizioni in esame rispetto a quella del testo normativo precedentemente in vigore, e cioè l'art. 176 del d.P.R. n. 156/1973,
….), inducono necessariamente a ritenere che: - “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie AA1, “al termine” di scadenza costituito dal “sesto anno successivo a quello di emissione”, “termine”, cioè, corrispondente, (…), all'integrale decorso del periodo di sei anni dal giorno della loro emissione;
- da “tale data di scadenza” inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi”.
La diversa interpretazione, osserva la Suprema Corte, “non pare, in effetti, corretta: se non altro perché l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame,
e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) dev'essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già (come prospettato dalla Corte d'appello) al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare
(vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono (come, peraltro, avrebbe dovuto essere, se la stessa norma avesse ribadito il riferimento, contenuto nella disciplina abrogata, alla scadenza costituita dalla “fine del … [l'] anno solare successivo a quello di emissione” e alla decorrenza del termine di prescrizione “dal 1° gennaio successivo”), quanto, piuttosto, al
“termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali (art. 2935 c.c.), il giorno
a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti”.
In applicazione del quadro normativo suindicato e del principio di diritto sancito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza per cui è rinvio, il Collegio osserva che in accoglimento dell'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa Controparte_5
dal Tribunale di Alessandria è da ritenersi maturata la prescrizione in relazione al diritto delle originarie ricorrenti e al pagamento della somma di cui ai Controparte_1 Controparte_2
buoni postali fruttiferi, oggetto di causa.
In particolare, si osserva che la domanda delle originarie ricorrenti di condanna della
[...]
e di , al rimborso della somma capitale di € 12.911,42 Controparte_5 Controparte_3
corrispondente alla somma di £. 25.000.000 portata dai buoni postali fruttiferi oggetto di causa, deve essere rigettata.
Infatti, i buoni oggetto di causa, appartengono alla serie AA1 in quanto (per come Parte_2
è agevolmente riscontrabile dalla dicitura apposta sugli stessi “a termine” nell'angolo in alto a destra) e ai sensi dell'art. 18 del DM 19.12.2000 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione. Inoltre, per come sancito dall'art. 8 D.M: 19.12.2000 i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.
Ne deriva che poichè i buoni sono stati emessi il 29 gennaio 2001, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso è iniziato a decorrere dal 29 gennaio 2007 ed è scaduto il 29 gennaio 2017. Per come chiaramente sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza per cui
è rinvio.
Orbene, rappresenta circostanza pacifica che la sig.ra si sia presentata alle Poste per CP_1
chiedere il rimborso soltanto nel mese di novembre 2017, allorchè il relativo diritto era ormai prescritto.
In conseguenza di quanto sopra esposto, la domanda principale svolta dalle sig.re e CP_1
di condanna di e e al rimborso della somma CP_2 CP_3 CP_5 CP_5 capitale di € 12.911,82 di cui ai tre buoni postali fruttiferi oggetto di causa deve, in riforma dell'ordinanza del 29.11.2019 pronunciata dal Tribunale di Alessandria, essere rigettata.
Parimenti, per le medesime ragioni suindicate, non risulta meritevole di accoglimento la domanda subordinata formulata dalle sig.re e di condanna al pagamento della CP_1 CP_2 somma di € 2.582,28 di cui al buono postale fruttifero n. 04.882.339 13.
A tal riguardo, la tesi delle odierne appellate secondo cui il buono n. 04.882.339 13 di £
5.000.000 apparterrebbe alla serie ordinaria A1 (con durata ventennale) è infondata. Anche tale buono, infatti, appartiene alla categoria dei BPF AA1, recante l'espressa dicitura “a termine”.
Il Collegio osserva che, a questo punto, rimane da esaminare l'ulteriore domanda formulata in via subordinata dalle originarie ricorrenti in primo grado di condanna di Controparte_5
e di a “rimborsare/restituire alle ricorrenti (sempre
[...] Controparte_3 disgiuntamente, per la pari facoltà di riscossione) la somma di € 12.911,82 corrispondente a
£. 25.000.000, portata dai tre buoni postali fruttiferi in esame, oltre agli interessi come collegati al rimborso dei buoni postali fruttiferi ordinari secondo la normativa vigente per i predetti buoni e, in subordine, oltre interessi legali da dì del dovuto al saldo, stante l'assoluta incertezza in ordine alla disciplina/convenzione regolante l'emissione dei predetti buoni postali fruttiferi, il periodo entro il quale il buono avrebbe potuto essere riscosso, la fruttuosità, il periodo di cessazione della fruttuosità, il termine di prescrizione e la conseguente frustrazione dell'affidamento della sig.ra in ordine all'investimento effettuato Controparte_1
confermando l'ordinanza 29 novembre 2019 del Tribunale di Alessandria – Giudice Dott. Croci
– resa nel procedimento R.G. 4260/2018.)”.
A tal fine, le sig.re e lamentano che sui buoni non risulta stampata alcuna CP_1 CP_2 indicazione relativa alle condizioni regolanti l'emissione, la fruttuosità, il periodo entro il quale il buono avrebbe potuto essere riscosso ed il termine di prescrizione. Lamentano, inoltre di non aver ricevuto al momento della sottoscrizione alcun foglio informativo. Tali condotte anche omissive costituiscono, in tesi delle odierne appellate, un grave inadempimento dei soggetti emittente e collocante tale da dar luogo a responsabilità risarcitoria/restitutoria di CP_3
e CDP S.p.A. Si sarebbe in presenza, in tesi di parte appellata, di comportamenti ed inadempimenti posti in essere in violazione degli obblighi di corretta informazione, trasparenza e pubblicità tali da determinare un impedimento oggettivo al decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c. (non addebitabile alla sig.ra ). CP_1
Il Collegio ritiene che la suindicata domanda risarcitoria sia infondata.
Giova sottolineare ai fini della decisione che i buoni per cui è causa riportano la dicitura “A
TERMINE” e che su di essi è annotata la data di emissione (29.01.2001) e l'espressa indicazione di un termine di prescrizione inferiore rispetto a quello decennale ovvero di cinque anni.
Tali buoni appartengono alla serie AA1, essendo stati istituiti con il D.M. del 19.12.2000 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Come sopra chiarito, alla data della richiesta di rimborso era già maturata la prescrizione, giacché tali titoli sono divenuti infruttiferi alla scadenza del sesto anno ed il diritto al rimborso si è prescritto decorso il successivo decennio.
Con specifico riguardo alla violazione degli obblighi informativi, lamentata dalle odierne appellate e , occorre osservare che, in effetti, il D.M. Controparte_1 Controparte_2
19/12/2000, contenente la regolamentazione normativa di tali buoni, poneva a carico di
[...]
l'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo dell'investimento (cfr. art. CP_3
3, primo comma, del D.M. 19/12/2000, secondo cui, “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore del titolo il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”) ed, altresì,
l'obbligo di esporre nei propri locali aperti al pubblico idonei avvisi sulle condizioni praticate (cfr. art. 6, primo comma, stesso D.M., secondo cui “ espone nei propri Controparte_3
locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”).
Orbene, al fine di dimostrare l'assolvimento dei propri obblighi informativi ha, CP_3 allegato che in ogni Ufficio Postale è stata disposta l'affissione, nei locali aperti al pubblico, di appositi avvisi e che ogni altra informazione è da sempre stata disponibile sul sito web di
[...]
e di ed agevolmente consultabile. Parte_1 Controparte_3
Per quanto riguarda l'onere di provare l'adempimento dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo dell'investimento, tale onere non può ritenersi adempiuto.
Infatti, si è limitata ad allegare al doc. 3, una copia del foglio informativo CP_3
illustrativo delle caratteristiche principali dei buoni fruttiferi AA1 emessi in base al DM Tesoro del 19.12.2000 che, tuttavia, non dimostra l'effettiva consegna di tale foglio informativo alle originarie ricorrenti.
La Corte osserva che, pur non potendosi ritenere dimostrata l'intervenuta consegna alle odierne appellate del foglio informativo, tuttavia, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che sia stata tale omissione ad avere determinato, in via immediata e diretta, l'evento dannoso.
Anche ritenendo addebitabile a tale omissione informativa, in ogni caso, il danno di cui CP_3
le ricorrenti domandano il risarcimento non ne rappresenta una conseguenza immediata e diretta.
Le ricorrenti, infatti, hanno chiesto la condanna delle appellate “a rimborsare/restituire” la somma di € 12.911,82 portata dai tre buoni postali fruttiferi oltre agli interessi come collegati al rimborso dei buoni in esame “stante l'assoluta incertezza in ordine alla disciplina/convenzione regolante l'emissione dei predetti buoni postali fruttiferi, il periodo entro il quale il buono avrebbe potuto essere riscosso, la fruttuosità, il periodo di cessazione della fruttuosità, il termine di prescrizione e la conseguente frustrazione dell'affidamento delal sig.ra in ordine all'investimento effettuato (…)”. Controparte_1
Orbene, qualificando tale domanda quale richiesta di risarcimento del danno (sia pure non sufficientemente precisata in relazione a tutti i suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi) si osserva che tale pretesa non è meritevole di accoglimento, atteso che la perdita dell'investimento non è causalmente riconducibile, quale conseguenza immediata e diretta, all'inadempimento informativo di , quanto piuttosto alla protratta inazione delle appellate CP_3 con consequenziale prescrizione dei buoni postali, del cui decorso, l'omissione di non CP_3
rappresenta fatto impeditivo.
Infatti, non può ritenersi che la finalità propria della consegna del foglio informativo sia quella di far sì che l'investitore sia posto in condizione di ricordare la scadenza dei buoni per evitarne la prescrizione. Tale foglio informativo ha, in realtà, lo scopo di rappresentare all'investitore stesso, in vista della sottoscrizione, le condizioni applicate e le caratteristiche dell'investimento.
In questa prospettiva, non si può omettere di considerare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (vds. da ultimo Cass. n. 33631/2024; Cass. S.U. 3963/2019), la disciplina normativa fondamentale alla quale occorre fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi - appartenenti a una determinata serie - è contenuta nei relativi decreti ministeriali in cui sono indicate le caratteristiche dei titoli e “ogni altro elemento ritenuto necessario” per informare e tutelare il consumatore, secondo il meccanismo dell'integrazione automatica del contratto di cui all'articolo 1339 c.c.
Orbene, la pubblicazione dei decreti medesimi sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti. Sul punto, la
Suprema Corte ha chiarito che “… la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici
a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019)” (Cass. n. 33631/24).
A ciò consegue che, in capo al legittimo possessore dei titoli cartacei sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto benché non espressamente indicati nel buono.
Infatti, i risparmiatori sono tenuti a consultare detti decreti a prescindere dalla consegna del prospetto informativo che non rappresenta, pertanto, la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Peraltro, nel caso in esame, giova evidenziare che i buoni postali recavano l'espressa dicitura a termine ed indicavano un termine di prescrizione pari a soli cinque anni. Il Collegio ritiene, pertanto, che non è ravvisabile alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi. Le odierne appellate erano, infatti, tenute a conoscere la relativa disciplina, legislativamente stabilita e d'altronde, come sopra detto, la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è da ritenersi idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti.
Di conseguenza, l'omessa consegna del foglio informativo, oltre a non poter impedire di per sé alle odierne appellate di sollevare l'eccezione di prescrizione, non può far sorgere neppure una responsabilità di tipo risarcitorio, non incidendo sugli obblighi restitutori e di rimborso oggetto di causa.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte osserva che la domanda restitutoria/risarcitoria formulata in via subordinata dalle sig.re e Controparte_1 CP_2
non è meritevole di accoglimento.
[...]
Ne deriva che l'appello proposto da deve essere accolto ed in riforma Parte_1
della ordinanza del Tribunale di Alessandria del 29.11.2019 impugnata, le domande spiegate da e devono essere rigettate. Controparte_1 Controparte_2
Per quanto riguarda le spese di lite, la novità della questione ed il contrasto allo stato ravvisabile nella giurisprudenza di merito sulle questioni trattate impongono la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio e del giudizio di rinvio in sede di legittimità.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello proposto da in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di
Alessandria emessa in data 29.11.2019, rigetta le domande formulate da e Controparte_1
Controparte_2
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 24.09.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dr. Roberto Rivello