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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/10203
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10203/2023
Promossa da:
Cod. Fisc. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Roberta
Asta (Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Firenze, Via delle Carra n. 14
- Attore appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (C.F. - P.Iva CP_1 P.IVA_1
), con sede legale in Roma (RM), Via Francesco Tensi n. 116, elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso l'Avv. Luigi Marino del Foro di Roma
- Convenuta appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità della - Sede CP_1 di Empoli per i danni tutti subiti dal Sig. in conseguenza del sinsitro de quo;
Parte_1
2) per l'effetto di cui al punto sub. 1), condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €.1.242,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui oggi è causa, o in quella diversa somma, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre 15% spese generali imponibili,
IVA e CAP come per legge" nell'interesse dell'appellata: rigetto dell'appello vinte le spese.
Pagina 1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ha esposto che in data 22/10/2020 alle ore 07:50 circa alla guida Pt_1 dell'autovettura di sua proprietà – Wolkswagen modello UP targata EP011WV - percorreva la strada di grande scorrimento Fi-Pi-Li, direzione Pontedera, quando, all'altezza di Montopoli Val
d'Arno, frazione Castel del Bosco, urtava violentemente contro un oggetto posto sulla sede stradale, nella corsia di sorpasso.
A seguito dell'impatto, l'autovettura del Sig. iniziava ad emanare un forte odore di fumo, Pt_1 unitamente alla fuoriuscita di vapore dal cofano e la spia relativa alla “temperatura motore” si accendeva, indicando al comparente di arrestare tempestivamente il veicolo.
Il Sig. pertanto, provvedeva a fermare l'autovettura presso la prima piazzola di sosta che Pt_1 incontrava (la penultima prima dell'uscita di Montopoli Val d'Arno) scoprendo, una volta sceso dalla macchina, che vi era un oggetto giallo incastrato sotto al motore. Stante l'impossibilità di spostare il veicolo, il comparente provvedeva a contattare il Soccorso
Stradale per condurre il veicolo presso l'autofficina meccanica, sostenendo, per tale spostamento, una spesa di €.122,00= (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado). Il Sig. , titolare della ditta di Soccorso Stradale allertata dal comparente, recatosi presso la Per_1 piazzola di sosta indicata dal constatava che dal motore fuoriuscivano liquidi ed il Pt_1 radiatore perdeva liquido di raffreddamento;
inoltre, nell'effettuare le dovute valutazioni per stabilire le modalità piú opportune per procedere alla rimozione del veicolo, il Sig. notava la Per_1 presenza di un oggetto giallo, di plastica, incastrato nel motore dell'auto che, solo dopo l'avvenuto sollevamento del veicolo, veniva identificato in un cuneo di stazionamento di autotreno (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado). Il Soccorso stradale provvedeva poi a trasferire il veicolo presso l'officina meccanica F-G Service di
Fucecchio che, dopo aver esaminato il veicolo, preventivava per la riparazione una spesa di
€.1.120,00= (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado). La suddetta ricostruzione della dinamica dell'intervento del Soccorso Stradale è confermata dalla dichiarazione resa dallo stesso Sig. (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado). Per_1 Contr Parte attrice ha dunque invocato la responsabilità di per la custodia della strada in quanto incaricata della sua manutenzione, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine art. 2043 c.c. Ha dunque chiesto la sua condanna al pagamento della somma di euro 1222,00 comprensivo della riparazione auto e del carro attrezzi oltre spese legali.
Contr ha dedotto che la domanda è sfornita di prova perché non c'è alcun testimone oculare e l'attore pop non ha chiamato i vigili per attestare il sinistro. Ha dedotto che siccome nessun sinistro era stato segnalato su quella strada in quanto i report di erano tutti negativi, la colpa Parte_2 del sinistro doveva essere la colpa dello stesso danneggiato, che non aveva evidentemente osservato Contr i limiti di velocità. In ogni caso ad non poteva ascriversi alcuna responsabilità perché se vi fu Contr insidia questa si era materializzata all'improvviso e non aveva avuto il tempo di rimuoverla.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda dell'attore ritenendo che non fosse provata. In particolare, non ci sarebbe alcun testimone che supporti la descrizione die fatti, non vi sarebbe alcuna foto del punto in cui si trovava la detta insidia e comunque la detta insidia si era creata da talmente poco tempo che non era stato possibile eliminarla, per giunta poiché l'attore era stato l'unico automobilista ad avere questo problema evidentemente andava a velocità sostenuta e non potè evitare l''ingombro sulla strada. Il Giudice tuttavia ha compensato le spese sulla base di un contrasto giurisprudenziale.
Avverso detta sentenza propone appello il osservando che il Giudice aveva fatto una Pt_1 errata interpretazione dell'art. 2051 c.c. in quanto avendo egli provato di trovarsi in quella strada Contr gestita da e di aver riportato i danni al mezzo per un ingombro sulla strada, come emerge dal preventivo di una officina lì vicino e dalla fattura del carro-attrezzi che aveva prelevato il mezzo da quella strada, sarebbe stato onere della convenuta allegare e provare il fatto esterno o imprevedibile
Pagina 2 che aveva determinato l'evento al di fuori della sua possibilità di controllo. Infatti, l'art. 2051 c.c pone un'inversione dell'onere della prova perché è il custode che deve provare il fortuito. Il giudice, invece, ha dato per presupposte alcune circostanze che però non sono provate ossia che l'oggetto si trovava sull'asfalto da poco tempo, ma non vi era in realtà alcuna prova in tal senso se non la dichiarazione della stessa AVR ossia il report che è appunto lo stesso servizio Parte_2
AVR che attesta come nelle 24 ore prima del sinistro non era stato riscontrata alcuna anomalia sulla strada;
trattasi di dichiarazione della stessa parte perché il report è report della stessa Parte_2 Contr Contr essendo proprio il servizio svolto da Parte_2 Inoltre il giudice ritiene senza alcuna prova che l'insidia si era materializzata sull'asfalto da “un breve lasso temporale” traendo tale assunto dal fatto che nessun automobilista se ne era lamentato Tuttavia, l'appellante ha fatto osservare che il sinistro è accaduto in pieno lockdown e dunque la strada non poteva dirsi molto frequentata;
il fatto che pure non vi siano state altre segnalazioni non significa che l'ostacolo sull'asfalto vi fosse da un breve lasso temporale nemmeno meglio specificato. L'appellante ha anche osservato che in primo grado nella memoria 320 cpc aveva chiesto di escutere a teste il sig che andò sulla piazzola a recuperare il mezzo constatando che si era Per_1 incastrato il triangolo giallo, di cui è stata prodotta anche la foto, ma il giudice non ha ammesso la prova e poi ha scritto nella sentenza che la domanda non è provata.
Ha dunque chiesto la revoca della sentenza con condanna di AVR alle spese del doppio grado. Contr Si è costituita in appello chiedendo la conferma della sentenza e il rigetto dell'appello, atteso che non vi erano testimoni oculari del fatto, il sig. a detta dell'attore era intervenuto Per_1 successivamente, e i vigili non furono chiamati dall'attore. Tenuto poi conto del fatto che la Contr provincia di Firenze aveva appaltato ad la manutenzione di 99 km di strada, non sarebbe applicabile l'art. 2051 c.c. col regime di responsabilità oggettiva previsto da tale norma perché Contr non avrebbe la possibilità di un controllo costante di un nodo stradale così lungo. La causa è stata trattenuta in decisione in data 23.1.2025 con assegnazione dei termini dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c.. MOTIVAZIONE L'appello è fondato e va accolto. Contr Risulta pienamente assolto da parte del il proprio onere probatorio. È pacifico che Pt_1 fosse gestore-custode della strada indicata dall'attore, e dunque in base all'art. 2051 c.c. l'onere di Contr provare il fortuito gravava su Contr non ha né provato che l'oggetto si fosse materializzato da breve tempo sull'asfalto sì da non poterlo rimuovere, dato che effettivamente il report del è una dichiarazione della Parte_2 stessa conventa ed è comunque generica;
né ha provato la colpa del danneggiato ovvero che andasse a velocità sostenuta sì da non poter evitare l'ingombro come scrive il giudice a quo che pare alludere ad una tale colpa. In realtà non è l'attore danneggiato che deve provare di aver rispettato i limiti di velocità, ma è Contr che doveva dimostrare che il danneggiato non aveva rispettato i limiti;
la prova del fortuito, nel quale rientra la colpa dello stesso danneggiato, la deve dare il custode e non l'ha data. Da osservare che l'attore ha dedotto ad abundantiam che nessuna sanzione è a lui pervenuta per superamento limiti velocità in quella strada in quel giorno nonostante i molteplici autovelox. A tal riguardo si cita per tutte CASS. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33128 del 18/12/2024- Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 28/10/2021 “In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in
Pagina 3 un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima. Questa pronunzia relativa al concessionario di un'autostrada, che per sua natura è un nastro stradale di centinaia di chilometri, consente di superare anche quella tardiva deduzione infondata formulata Contr da in appello circa l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. per impossibilità di custodia, ossia Contr quella deduzione secondo cui poiché la provincia di Firenze aveva appaltato ad 99 km di strada da manutentare, la custodia non sarebbe possibile e non si applicherebbe l'art. 2051 c.c. ma l'art. 2043 c.c.; in realtà, come conferma la Corte di Cassazione nella pronunzia da ultimo citata, questa norma trova applicazione anche in caso di nastro stradale di centinaia di chilometri, perché i gestori delle strade devono garantire la incolumità pubblica curando una diligente manutenzione delle strade che sono state loro appaltate dietro consistenti corrispettivi pubblici (vd. Contratto di appalto in atti), dunque non possono invocare l'assenza di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.. e lo sfavorevole (per il danneggiato) regime probatorio dell'art. 2043 c.c. Per tutti questi motivi si conclude nel senso che l'an di responsabilità ex art. 2051 c.c. era stato provato dalla parte attrice, in quanto la convenuta, che doveva provare il fortuito, non ha fornito tale prova. D'altra parte l'attore aveva prodotto due importanti documenti da cui emergeva che aveva speso la somma di 122,00 euro per il carroattrezzi del sig che aveva rilasciato sia la fattura che la Per_1 Contr dichiarazione della descrizione spazio temporale del suo intervento nella strada gestita da indicata in citazione, scrivendo che aveva prelevato l'auto del impossibilitata a marciare Pt_1 per aver perso liquidi per la presenza del triangolo, un cuneo di autotreno, che si era conficcato sotto l'auto, tanto che venne issata sul carro attrezzi e portata in officina lì vicino. L'attore ha poi fornito la prova fotografica del detto cuneo che gli si era incastrato sotto la macchina. Ha fornito il preventivo dell'officina con descrizione di voci di riparazione compatibili con la dinamica descritta in citazione. Da notare che il danneggiato per avere il rimborso non deve anticipare le spese di riparazione e dunque basta un preventivo e non si richiede la fattura (vd. Cass.Ordinanza n. 17670 del 26/06/2024 “I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione).
Invece parte convenuta se intende contestare l'importo preteso deve contestare con specificità le singole voci, non essendo nemmeno rilevante che altre ditte potessero svolgere il lavoro a minor prezzo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 06/08/2004).
Infine, l'attore aveva chiesto prova per testi col per provare ulteriormente questi Per_1 accadimenti per i quali aveva offerto prova documentale, ma il giudice non ha ammesso la prova testimoniale. La sentenza va dunque revocata, per la non corretta applicazione della distribuzione dell'onere della prova ex art. 2051 c.c.; inoltre poiché non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale sulla distribuzione onere della prova ex art. 2051 C.C. si ritiene che anche le spese debbano essere diversamente regolate escludendo la compensazione applicata in primo grado e applicando invece la regola della soccombenza per il doppio grado, come prevede l'art. 91 cpc
P.Q.M.
Con sentenza che definisce il giudizio
Pagina 4 1) In accoglimento dell'appello revoca la sentenza del giudice di Pace di Empoli n. 230/2023 e condanna AVR a risarcire al i danni sofferti in data 22.10.2020 Parte_1 liquidandoli in euro 1.242,00, oltre interessi dal dì del sinistro al pagamento effettivo. Contr
2) Condanna a rimborsare all'attore le spese del doppio grado che liquida per il Pt_1 primo grado in euro 1.265,00 per onorari, oltre 125,00 euro per spese di contributo unificato e marche oltre accessori di legge sugli onorari e, per il secondo grado, in euro 2.552,00 per onorari, euro 174,00 per spese vive, oltre accessori di legge sugli onorari.
Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10203/2023
Promossa da:
Cod. Fisc. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Roberta
Asta (Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Firenze, Via delle Carra n. 14
- Attore appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (C.F. - P.Iva CP_1 P.IVA_1
), con sede legale in Roma (RM), Via Francesco Tensi n. 116, elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso l'Avv. Luigi Marino del Foro di Roma
- Convenuta appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità della - Sede CP_1 di Empoli per i danni tutti subiti dal Sig. in conseguenza del sinsitro de quo;
Parte_1
2) per l'effetto di cui al punto sub. 1), condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €.1.242,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui oggi è causa, o in quella diversa somma, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre 15% spese generali imponibili,
IVA e CAP come per legge" nell'interesse dell'appellata: rigetto dell'appello vinte le spese.
Pagina 1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ha esposto che in data 22/10/2020 alle ore 07:50 circa alla guida Pt_1 dell'autovettura di sua proprietà – Wolkswagen modello UP targata EP011WV - percorreva la strada di grande scorrimento Fi-Pi-Li, direzione Pontedera, quando, all'altezza di Montopoli Val
d'Arno, frazione Castel del Bosco, urtava violentemente contro un oggetto posto sulla sede stradale, nella corsia di sorpasso.
A seguito dell'impatto, l'autovettura del Sig. iniziava ad emanare un forte odore di fumo, Pt_1 unitamente alla fuoriuscita di vapore dal cofano e la spia relativa alla “temperatura motore” si accendeva, indicando al comparente di arrestare tempestivamente il veicolo.
Il Sig. pertanto, provvedeva a fermare l'autovettura presso la prima piazzola di sosta che Pt_1 incontrava (la penultima prima dell'uscita di Montopoli Val d'Arno) scoprendo, una volta sceso dalla macchina, che vi era un oggetto giallo incastrato sotto al motore. Stante l'impossibilità di spostare il veicolo, il comparente provvedeva a contattare il Soccorso
Stradale per condurre il veicolo presso l'autofficina meccanica, sostenendo, per tale spostamento, una spesa di €.122,00= (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado). Il Sig. , titolare della ditta di Soccorso Stradale allertata dal comparente, recatosi presso la Per_1 piazzola di sosta indicata dal constatava che dal motore fuoriuscivano liquidi ed il Pt_1 radiatore perdeva liquido di raffreddamento;
inoltre, nell'effettuare le dovute valutazioni per stabilire le modalità piú opportune per procedere alla rimozione del veicolo, il Sig. notava la Per_1 presenza di un oggetto giallo, di plastica, incastrato nel motore dell'auto che, solo dopo l'avvenuto sollevamento del veicolo, veniva identificato in un cuneo di stazionamento di autotreno (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado). Il Soccorso stradale provvedeva poi a trasferire il veicolo presso l'officina meccanica F-G Service di
Fucecchio che, dopo aver esaminato il veicolo, preventivava per la riparazione una spesa di
€.1.120,00= (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado). La suddetta ricostruzione della dinamica dell'intervento del Soccorso Stradale è confermata dalla dichiarazione resa dallo stesso Sig. (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado). Per_1 Contr Parte attrice ha dunque invocato la responsabilità di per la custodia della strada in quanto incaricata della sua manutenzione, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine art. 2043 c.c. Ha dunque chiesto la sua condanna al pagamento della somma di euro 1222,00 comprensivo della riparazione auto e del carro attrezzi oltre spese legali.
Contr ha dedotto che la domanda è sfornita di prova perché non c'è alcun testimone oculare e l'attore pop non ha chiamato i vigili per attestare il sinistro. Ha dedotto che siccome nessun sinistro era stato segnalato su quella strada in quanto i report di erano tutti negativi, la colpa Parte_2 del sinistro doveva essere la colpa dello stesso danneggiato, che non aveva evidentemente osservato Contr i limiti di velocità. In ogni caso ad non poteva ascriversi alcuna responsabilità perché se vi fu Contr insidia questa si era materializzata all'improvviso e non aveva avuto il tempo di rimuoverla.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda dell'attore ritenendo che non fosse provata. In particolare, non ci sarebbe alcun testimone che supporti la descrizione die fatti, non vi sarebbe alcuna foto del punto in cui si trovava la detta insidia e comunque la detta insidia si era creata da talmente poco tempo che non era stato possibile eliminarla, per giunta poiché l'attore era stato l'unico automobilista ad avere questo problema evidentemente andava a velocità sostenuta e non potè evitare l''ingombro sulla strada. Il Giudice tuttavia ha compensato le spese sulla base di un contrasto giurisprudenziale.
Avverso detta sentenza propone appello il osservando che il Giudice aveva fatto una Pt_1 errata interpretazione dell'art. 2051 c.c. in quanto avendo egli provato di trovarsi in quella strada Contr gestita da e di aver riportato i danni al mezzo per un ingombro sulla strada, come emerge dal preventivo di una officina lì vicino e dalla fattura del carro-attrezzi che aveva prelevato il mezzo da quella strada, sarebbe stato onere della convenuta allegare e provare il fatto esterno o imprevedibile
Pagina 2 che aveva determinato l'evento al di fuori della sua possibilità di controllo. Infatti, l'art. 2051 c.c pone un'inversione dell'onere della prova perché è il custode che deve provare il fortuito. Il giudice, invece, ha dato per presupposte alcune circostanze che però non sono provate ossia che l'oggetto si trovava sull'asfalto da poco tempo, ma non vi era in realtà alcuna prova in tal senso se non la dichiarazione della stessa AVR ossia il report che è appunto lo stesso servizio Parte_2
AVR che attesta come nelle 24 ore prima del sinistro non era stato riscontrata alcuna anomalia sulla strada;
trattasi di dichiarazione della stessa parte perché il report è report della stessa Parte_2 Contr Contr essendo proprio il servizio svolto da Parte_2 Inoltre il giudice ritiene senza alcuna prova che l'insidia si era materializzata sull'asfalto da “un breve lasso temporale” traendo tale assunto dal fatto che nessun automobilista se ne era lamentato Tuttavia, l'appellante ha fatto osservare che il sinistro è accaduto in pieno lockdown e dunque la strada non poteva dirsi molto frequentata;
il fatto che pure non vi siano state altre segnalazioni non significa che l'ostacolo sull'asfalto vi fosse da un breve lasso temporale nemmeno meglio specificato. L'appellante ha anche osservato che in primo grado nella memoria 320 cpc aveva chiesto di escutere a teste il sig che andò sulla piazzola a recuperare il mezzo constatando che si era Per_1 incastrato il triangolo giallo, di cui è stata prodotta anche la foto, ma il giudice non ha ammesso la prova e poi ha scritto nella sentenza che la domanda non è provata.
Ha dunque chiesto la revoca della sentenza con condanna di AVR alle spese del doppio grado. Contr Si è costituita in appello chiedendo la conferma della sentenza e il rigetto dell'appello, atteso che non vi erano testimoni oculari del fatto, il sig. a detta dell'attore era intervenuto Per_1 successivamente, e i vigili non furono chiamati dall'attore. Tenuto poi conto del fatto che la Contr provincia di Firenze aveva appaltato ad la manutenzione di 99 km di strada, non sarebbe applicabile l'art. 2051 c.c. col regime di responsabilità oggettiva previsto da tale norma perché Contr non avrebbe la possibilità di un controllo costante di un nodo stradale così lungo. La causa è stata trattenuta in decisione in data 23.1.2025 con assegnazione dei termini dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c.. MOTIVAZIONE L'appello è fondato e va accolto. Contr Risulta pienamente assolto da parte del il proprio onere probatorio. È pacifico che Pt_1 fosse gestore-custode della strada indicata dall'attore, e dunque in base all'art. 2051 c.c. l'onere di Contr provare il fortuito gravava su Contr non ha né provato che l'oggetto si fosse materializzato da breve tempo sull'asfalto sì da non poterlo rimuovere, dato che effettivamente il report del è una dichiarazione della Parte_2 stessa conventa ed è comunque generica;
né ha provato la colpa del danneggiato ovvero che andasse a velocità sostenuta sì da non poter evitare l'ingombro come scrive il giudice a quo che pare alludere ad una tale colpa. In realtà non è l'attore danneggiato che deve provare di aver rispettato i limiti di velocità, ma è Contr che doveva dimostrare che il danneggiato non aveva rispettato i limiti;
la prova del fortuito, nel quale rientra la colpa dello stesso danneggiato, la deve dare il custode e non l'ha data. Da osservare che l'attore ha dedotto ad abundantiam che nessuna sanzione è a lui pervenuta per superamento limiti velocità in quella strada in quel giorno nonostante i molteplici autovelox. A tal riguardo si cita per tutte CASS. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33128 del 18/12/2024- Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 28/10/2021 “In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in
Pagina 3 un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima. Questa pronunzia relativa al concessionario di un'autostrada, che per sua natura è un nastro stradale di centinaia di chilometri, consente di superare anche quella tardiva deduzione infondata formulata Contr da in appello circa l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. per impossibilità di custodia, ossia Contr quella deduzione secondo cui poiché la provincia di Firenze aveva appaltato ad 99 km di strada da manutentare, la custodia non sarebbe possibile e non si applicherebbe l'art. 2051 c.c. ma l'art. 2043 c.c.; in realtà, come conferma la Corte di Cassazione nella pronunzia da ultimo citata, questa norma trova applicazione anche in caso di nastro stradale di centinaia di chilometri, perché i gestori delle strade devono garantire la incolumità pubblica curando una diligente manutenzione delle strade che sono state loro appaltate dietro consistenti corrispettivi pubblici (vd. Contratto di appalto in atti), dunque non possono invocare l'assenza di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.. e lo sfavorevole (per il danneggiato) regime probatorio dell'art. 2043 c.c. Per tutti questi motivi si conclude nel senso che l'an di responsabilità ex art. 2051 c.c. era stato provato dalla parte attrice, in quanto la convenuta, che doveva provare il fortuito, non ha fornito tale prova. D'altra parte l'attore aveva prodotto due importanti documenti da cui emergeva che aveva speso la somma di 122,00 euro per il carroattrezzi del sig che aveva rilasciato sia la fattura che la Per_1 Contr dichiarazione della descrizione spazio temporale del suo intervento nella strada gestita da indicata in citazione, scrivendo che aveva prelevato l'auto del impossibilitata a marciare Pt_1 per aver perso liquidi per la presenza del triangolo, un cuneo di autotreno, che si era conficcato sotto l'auto, tanto che venne issata sul carro attrezzi e portata in officina lì vicino. L'attore ha poi fornito la prova fotografica del detto cuneo che gli si era incastrato sotto la macchina. Ha fornito il preventivo dell'officina con descrizione di voci di riparazione compatibili con la dinamica descritta in citazione. Da notare che il danneggiato per avere il rimborso non deve anticipare le spese di riparazione e dunque basta un preventivo e non si richiede la fattura (vd. Cass.Ordinanza n. 17670 del 26/06/2024 “I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione).
Invece parte convenuta se intende contestare l'importo preteso deve contestare con specificità le singole voci, non essendo nemmeno rilevante che altre ditte potessero svolgere il lavoro a minor prezzo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 06/08/2004).
Infine, l'attore aveva chiesto prova per testi col per provare ulteriormente questi Per_1 accadimenti per i quali aveva offerto prova documentale, ma il giudice non ha ammesso la prova testimoniale. La sentenza va dunque revocata, per la non corretta applicazione della distribuzione dell'onere della prova ex art. 2051 c.c.; inoltre poiché non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale sulla distribuzione onere della prova ex art. 2051 C.C. si ritiene che anche le spese debbano essere diversamente regolate escludendo la compensazione applicata in primo grado e applicando invece la regola della soccombenza per il doppio grado, come prevede l'art. 91 cpc
P.Q.M.
Con sentenza che definisce il giudizio
Pagina 4 1) In accoglimento dell'appello revoca la sentenza del giudice di Pace di Empoli n. 230/2023 e condanna AVR a risarcire al i danni sofferti in data 22.10.2020 Parte_1 liquidandoli in euro 1.242,00, oltre interessi dal dì del sinistro al pagamento effettivo. Contr
2) Condanna a rimborsare all'attore le spese del doppio grado che liquida per il Pt_1 primo grado in euro 1.265,00 per onorari, oltre 125,00 euro per spese di contributo unificato e marche oltre accessori di legge sugli onorari e, per il secondo grado, in euro 2.552,00 per onorari, euro 174,00 per spese vive, oltre accessori di legge sugli onorari.
Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Pagina 5