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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 10 DICEMBRE 2024
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero
1019/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2021, avente ad oggetto
“azione ex art. 1158 c.c.: usucapione beni immobili” e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lico Parte_1 C.F._1
Maria Vittoria e Luigi Assisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla Via Luigi Razza n. 92;
-attrice–
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Schirripa Mariaelena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vibo Valentia, al Viale Kennedy n. 65;
-convenuti-
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 C.F._5
Cortese Santo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla Via C.
Colombo n. 2;
-convenuta-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note autorizzate, con cui le parti si sono riportate alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pagina 1 di 12 pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza del 10 dicembre 2024, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1019/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A.
C.) dell'anno 2021 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lico Parte_1 C.F._1
Maria Vittoria e Luigi Assisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla Via Luigi Razza n. 92;
-attrice–
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Schirripa Mariaelena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vibo Valentia, al Viale Kennedy n. 65;
-convenuti-
E NEI CONFRONTI DI
pagina 2 di 12 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 C.F._5
Cortese Santo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla Via C.
Colombo n. 2;
-convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico
Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 27 luglio 2021, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, Controparte_1 Controparte_4 [...]
e proponendo domanda di accertamento della proprietà CP_2 Controparte_3 immobiliare per intervenuta usucapione e chiedendo, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, degli Immobili siti nel Comune di Monterosso Calabro, foglio 7 particelle 274,
275, 109, 115, 121, 208 e foglio 3 part.lle 87, 88, 89 e 90 nonché dell' Immobile sito nel comune di
Maierato foglio 18 particella 23 a favore della sig.ra ; conseguentemente ordinare Parte_1
alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”.
A fondamento della domanda proposta l'attrice esponeva:
- di possedereuti dominus da oltre vent'anni due immobili e, più precisamente, l'immobile sito nel Comune di Monterosso Calabro, foglio 7 particelle 274, 275, 109, 115, 121, 208 e foglio 3 part.lle 87, 88, 89 e 90 e l'immobile sito nel comune di Maierato foglio 18 particella 23;
- che il possesso è stato esercitato in maniera continua, esclusiva, ininterrotta, non viziata da violenza o clandestinità e senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi;
pagina 3 di 12 - che l'istante ha sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti beni immobili, di aver coltivato i terreni e di averli recintati;
- che gli anzidetti immobili risultano appartenere, come si evince dalla visura catastale allegata in atti, ai sigg.ri e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
In ragione delle premesse in fatto svolte, l'odierna attrice conveniva in giudizio i sigg.ri CP_1
, e
[...] Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 settembre 2021, si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto della presente domanda “perché Controparte_4 inammissibile nonché assolutamente infondata sia in fatto che in diritto”.
A sostegno delle proprie eccezioni la convenuta segnalava:
- che originaria proprietaria degli immobili oggetto di causa era la propria madre, la sig.ra
OC, oggi defunta;
Parte_2
- che alla sua morte tutti gli eredi divenivano comproprietari dell'intero patrimonio ereditario e, dunque, anche degli immobili per cui è causa;
- che tutti gli eredi della de cuius donavano alla convenuta la propria Parte_3
quota dei beni immobili che sono oggetto della presente domanda di usucapione da parte della sig.ra ; Parte_1
- che in data 22 aprile 2021 la sig.ra stante la comunione ereditaria Parte_3 formatasi con l'apertura della successione della madre, inoltrava richiesta di scioglimento della stessa all'odierna parte attrice.
Alla luce delle eccezioni svolte, parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
la Scrivente assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
[...]
In data 6 maggio 2022, si costituivano tardivamente in giudizio i sigg.ri Controparte_1 CP_2
e che non muovevano contestazione alcuna in merito alle domande
[...] Controparte_3
attoree, chiedendone l'accoglimento.
Rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice con ordinanza del 26.9.2024, la causa era rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note difensive conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza così fissata.
pagina 4 di 12 In via preliminare, deve revocarsi la dichiarazione di contumacia di Controparte_5 [...]
e costituitisi tardivamente in giudizio (cfr. comparsa di costituzione e CP_1 Controparte_2
risposta del 6.5.2022).
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per le ragioni che si espongono.
È notorio che ai sensi l'art 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi con l'ovvia conseguenza che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice e costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita e, in virtù del disposto di cui all'art. 116 c.p.c. “il Giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”.
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in questione, occorre rilevare che è, in linea generale, noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. Non solo.
L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla pagina 5 di 12 cosa stessa.
Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il
"corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent.
Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass.
27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del
30/08/2017). Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass.
16.01.2014 n. 874). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez.
6, 26.6.2018, n. 3151).
pagina 6 di 12 A ciò si aggiunga che “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde
l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna”
(tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487-2004).
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione del richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite è ininfluente anche il comportamento assunto da queste ultime ed è rimesso al Giudice l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice "il comportamento processuale della parte – la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore – può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art.
1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" ( Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800, in GCM, 1991, 7; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414, in GCM,
1980, 7; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000, in GCM, 2001, 1587).
Sicché anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita
(come avvenuto nella fattispecie in esame), non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il pagina 7 di 12 conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Sulla scorta delle considerazioni espresse deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem. A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” Cass. civ. sez.
VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593 .
Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837/18).
Non è, in altri termini, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile” ovvero "da oltre venti anni et similia” – così come riportato nella comparsa di risposta - giacche' l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II, 26.04.2011, n. 9325).
Trasfondendo i richiamati principi al caso che ci occupa, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà dei due beni immobili di cui si discorre è risultato del tutto privo di fondamento non essendo emerso dalle risultanze processuali la prova dell'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati.
Deve evidenziarsi che l'attore si è limitato ad allegare di aver posseduto, da oltre vent'anni (cfr. atto di citazione), i beni in questione, senza specificare e provare né il momento né le modalità con cui è avvenuto l'impossessamento. Solo in seguito alla costituzione di parte convenuta Controparte_4
e alle eccezioni ivi formulate e ampiamente documentate, parte attrice - nella memoria
[...] depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., n.
1 - ha “implementato” la propria ricostruzione difensiva.
È stato, dunque, possibile ricostruire - alla luce della documentazione depositata da parte convenuta in uno alla costituzione in giudizio - che gli immobili oggetto di causa, erano originariamente di proprietà della sig.ra madre degli odierni convenuti e suocera Controparte_6 dell'attrice.
pagina 8 di 12 Alla morte della sig.ra avvenuta il 28.12.1986 gli immobili ricadevano nella Parte_2
comunione pro indiviso tra gli eredi. La dichiarazione di successione risaliva al 22 Luglio del 1987.
Con atto di donazione allegato in atti (cfr. allegati nn. 4,6,7,8, della comparsa di costituzione) i coeredi , e e i Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
figli del sig. (nel frattempo deceduto nel 2019) donavano a Parte_8 Controparte_4
odierna convenuta, la propria quota degli immobili oggetto di causa.
[...]
Ancora deve evidenziarsi che come riferito dalla stessa istante nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., quest'ultima è proprietaria della sua quota sugli immobili oggetto di domanda di usucapione per averla acquista dal suocero con contratto di acquisto del 10 ottobre 1998. Infine, risulta in via documentale (e non è neppure contestato) che in data 21.4.2021 la convenuta Controparte_4 inoltrava all'istante richiesta di scioglimento di comunione.
[...]
Orbene, le difese spiegate dalla convenuta si sono dimostrate del tutto Controparte_4 incompatibili con l'invocato possesso ad usucapionem dei beni di cui si discorre da parte dell'attrice
. Parte_1
Giova brevemente ribadire che il possesso del de cuius ai sensi dell'articolo 1146 c.c., per effetto di una fictio iuris, si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi. Detta continuità nel possesso tra il de cuius e l'erede consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, di usucapire il bene ereditario, allorquando il coerede, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario, senza che occorra interversione del titolo del possesso;
a tal fine l'erede, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto solo a estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus [cfr. Cass. n. 15967/11, n. 7221/09, n. 6852/01].
Ciò premesso, va appunto sottolineato che nella proprietà indivisa il possesso della cosa comune fa capo egualmente a tutti i comproprietari: si parla in proposito di compossesso, il quale è conseguenza diretta della contitolarità del diritto di proprietà: il compossesso si esercita, dunque, quale specchio dell'uso della cosa comune da parte dei comproprietari secondo le note regole che disciplinano la comunione.
Ciò posto, il comproprietario che intenda usucapire il bene comune (oppure una quota dello stesso rispetto a uno o più comproprietari) è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. È stato pagina 9 di 12 affermato, infatti, che a tal fine non può considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune, giacché in tema di compossesso il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere che lo stato di fatto così determinato sia funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem piuttosto che una semplice conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore.
È invece necessaria, a fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa comune da parte dell'interessato, la quale si estrinsechi attraverso un'attività durevole e (soprattutto) apertamente contrastante e assolutamente incompatibile con il possesso altrui. L'onere della relativa prova è posto a carico di chi invochi l'avvenuta usucapione del bene, sempre tenendo presente che, come si è già ricordato, ai sensi del primo comma dell'art. 1102 c.c. l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è legittimo purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso da parte degli altri [Cass. n. 23539/11, n. 19478/07]. Il comproprietario deve provare non solo l'intenzione di escludere i comproprietari ma anche l'intenzione di esercitare il diritto dominicale in via esclusiva;
pertanto, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una non equivoca volontà di possedere uti dominus, e non più uti condominus, tale prova non può dirsi raggiunta: non assume univoco significato, in proposito, che egli abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse anche degli altri coeredi [da ultimo, Cass. n. 966/19, n. 9556/18]. Non può considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune [cfr. la già citata Cass. n. 23539/2011; Cass. n.
7221/09]: l'elemento qualificante che l'attore deve allegare e provare non è tanto e solo il possesso per il tempo necessario richiesto, quanto la esclusività di questo possesso, il quale deve atteggiarsi in termini di definitiva impossibilità di godimento del bene da parte degli altri comproprietari e di opposizione alla loro volontà; non basta che i comproprietari si limitino ad astenersi dall'uso della cosa comune: «il mero protrarsi del godimento del bene da parte del comunista, con l'astensione degli altri, non trasforma il compossesso in possesso esclusivo, in assenza di condotte che denotino in maniera aperta e inoppugnabile l'intento di possedere con modalità incompatibili con il compossesso altrui»
[Cass. n. 9556/18].
Anche se gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorre che il condomino ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una non equivoca volontà di possedere quale proprietario esclusivo e non quale comproprietario [Cass. n.
7075/99, n. 5687/96, n. 1783/93]; è principio ampiamente ripetuto e ribadito quello per cui il godimento del tipo sopra descritto può integrare possesso idoneo all'acquisto per usucapione del bene pagina 10 di 12 in comune solo quando presenti connotati di esclusività e incompatibilità con il compossesso degli altri partecipanti e si traduca in un'attività durevole, apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui e non anche per il mero fatto che si risolva in una utilizzazione di detto bene più intensa o diversa da quella praticata dagli altri comunisti o condomini [Cass. n. 966/19,
n. 3238/18, n. 17512/16, n. 11903/15, n. 17630/13, n. 6775/12, n. 23539/11, n. 5416/11].
L'istruttoria svolta dimostra che la condotta dell'attore non ha assunto il carattere di esclusività tale da legittimare la maturazione dell'usucapione dei beni indicati in citazione, non essendo stati neppure allegati (men che meno provati) atti idonei a denotare in modo univoco l'intento di godere del bene in maniera esclusiva e in contrasto aperto con gli altri comproprietari, tenendo conto che non si può attribuire tale valenza al godimento di uno accompagnato dalla mera indifferenza o astensione dal godimento del bene da parte degli altri convenuti o di uno di essi, oppure all'avere sostenuto delle spese per la manutenzione.
In tal senso, le circostanze di cui ai capi di prova articolati dall'attore non erano tali da dimostrare la trasformazione del suo compossesso in possesso esclusivo e contrastante, essendo dirette piuttosto a far valere il godimento protratto nel tempo con l'astensione dei convenuti comproprietari e l'assenza di contestazioni genericamente dedotte: elementi, questi, che appaiono del tutto compatibili con il permanere della proprietà in capo a coloro che non hanno nelle more fatto uso del bene comune.
Nella specie, dunque, parte attrice non ha fornito la prova dei presupposti del vantato acquisto dominicale, dovendosi escludere, già in forza della documentazione versata in atti - che ha reso superflua l'ammissione dei mezzi istruttori orali articolati - la qualità, in capo all'istante, di un possesso utile agli effetti invocati, ovverosia estrinsecatosi in una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Per le ragioni esposte la domanda non può che essere rigettata.
Le spese nei confronti della convenuta seguono la soccombenza di parte Controparte_4
attrice e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018 e successivi aggiornamenti. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), ad esclusione della fase istruttoria (prettamente documentale) e decisoria che vengono liquidate al minimo. Le spese sono invece compensate ex art. 92 c.p.c. nei confronti degli altri convenuti pure costituitisi, Controparte_3
, e
[...] Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: pagina 11 di 12 - IN VIA PRELIMINARE, revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_5 [...]
e CP_1 Controparte_2
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di parte convenuta
[...]
, che liquida in complessivi € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali CP_4
al 15%, IVA e CPA come per legge;
- DISPONE la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore costituito per Controparte_4
che ne ha fatto richiesta;
[...]
- COMPENSA le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e gli altri convenuti Controparte_5
, e
[...] Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Vibo Valentia, 26.3.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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