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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/09/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di SaSSri composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 512/2022 RG promoSS da
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Maria Valeria Falchi e Grazietta Puddori;
appellante e
( ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
( ), C.F._3 Controparte_2
( , C.F._4 Parte_3 C.F._5
in persona Controparte_3
difesi dagli P.IVA_1 avv.ti Maria Valeria Falchi e Grazietta Puddori;
appellati e appellanti incidentali contro
, in persona del Controparte_4
e difesa dall'avv. P.IVA_2
Mauro Carenti;
appellata e
in persona del legale rappresentante Controparte_5
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco DeSSnti;
P.IVA_3 appellata e
e;
CP_6 Controparte_7 appellati contumaci OGGETTO: responsabilità professionale. All'udienza del 9.5.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante : Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, riservata ogni ulteriore e migliore difesa ed illustrazione al prosieguo, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, previa rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio e premeSS la rinuncia alla domanda nei confronti della dottoreSS , CP_6
1 - riformare la Sentenza del Tribunale Civile di Tempio Pausania n. 186/2022, pubblicata il 10.5.2022, resa nel procedimento RG n. 1181/2013, Rep. n. 414/2022 del 16.5.2022, non notificata, per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dei convenuti , Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dott. Pt_4 Controparte_7
e i fatti di cui in premeSS e per l'effet CP_8 convenuti, eventualmente in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, fisici, materiali e morali, subiti e subendi dalla signora che si Parte_1 quantificano nell'importo di Euro 289.634,00 oltre spese mediche documentate, o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data dell'intervento chirurgico come per legge trattandosi di debito di valore avente natura risarcitoria - vinte le spese e gli onorari del doppio grado del giudizio. Nell'interesse degli appellati e appellanti incidentali: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, premeSS l'acquiescenza al capo della sentenza che ha rigettato le proprie domande risarcitorie, accogliere per quanto di ragione l'appello principale cui aderiscono anche in ordine all'istanza istruttoria di rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio e, in accoglimento di quello incidentale, - riformare la Sentenza del Tribunale Civile di Tempio Pausania n. 186/2022, pubblicata il 10.5.2022, resa nel procedimento RG n. 1181/2013, Rep. n. 414/2022 del 16.5.2022, nella parte in cui ha condannato in via solidale i conchiudenti al pagamento delle spese processuali, per le ragioni tutte indicate in espositiva;
- vinte le spese e gli onorari del doppio grado del giudizio. Nell'interesse dell'appellata : si conclude perché Controparte_5
l'Ecc.ma Corte d'Appello, 'adversis reiectis', rigetti l'avverso appello principale ed incidentale e confermi la sentenza impugnata. Con la rifusione delle spese. In subordine ed in ipotesi di affermazione di responsabilità dell' Parte_5
Olbia, e del dott. , dichiari la società tenuta a Controparte_7 garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti delle condizioni di polizza;
con la compensazione delle spese. Nell'interesse dell'appellata : In via preliminare: Controparte_4
- dichiarare l'impugnazione inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis codice di rito. - con vittoria di spese e compensi professionali. In via principale e nel merito: rigettare l'appello interposto dalla Sig.ra per tutti i motivi di cui in espositiva e , per l'effetto, confermare Pt_1 integralmente la sentenza impugnata. con vittoria di spese e compensi professionaliRigettare l'appello incidentale formulato dai Sigg. e dall' CP_9
e, per l'effetto, confermare Controparte_10 bordinata: - in ipotesi di accertamento di danno astrattamente risarcibile affermi la responsabilità dell'attrice per rifiuto della rimozione delle protesi e, in caso di Parte_1 tuttavia ritenuta responsabilità della di Olbia, dichiari la responsabilità Pt_4 concorrente dell'attrice er le medesime ragioni, con Parte_1 proporzionale riduzione del risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art.1227
2 C.C.; nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla struttura sanitaria a qualunque titolo, accertare e dichiarare tenuta CP_11
a manlevare e tenere indenne la ex di Olbia, e
[...] CP_12
Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di , ai sensi e nei limiti CP_4 di cui alla polizza assicurativa. Svolgimento del processo Con sentenza n. 186/2022, emeSS in data 10.5.2022, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava la domanda proposta da , , Parte_1 Controparte_1
, , e la società Parte_2 Controparte_2 Parte_3 [...] ella ASL di Ol Controparte_10 dott. e , con la chiamata in causa della CP_6 Controparte_7 [...]
, per il risarcimento dei danni subiti dagli attori in seguito Controparte_5 all'esecuzione sulla PI di un intervento di “cistouretropessi con Olbnix correzione rettocele” presso l'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia il 30.4.2008 per diagnosi di “cistocele di primo grado IUS e rettocele di primo grado”. In particolare, il tribunale – affermato in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della dott.SS , la quale non aveva “mai eseguito, CP_6 partecipato e ..assistito agli interven gici nei confronti della signora ” Pt_1
– escludeva qualsiasi responsabilità dei sanitari effettivamente intervenuti sulla scorta del contenuto della c.t.u. espletata in corso di causa dal medico legale dott. , il quale, accertata la buona riuscita dell'intervento Persona_1 chirurgico del 30.4.2008 e la regolarità del decorso post operatorio, come da visite all'atto delle dimissioni il 3.5.2008 e di controllo il 2.7.2008, sosteneva che le conseguenze riscontrate alla visita del 18.8.2008, “tumefazioni glutee bilaterali, circoscritte e senza erosione superficiale”, erano riferibili esclusivamente al decubito delle benderelle protesiche, ed in quanto tali non prevenibili, ed i sanitari avevano operato adeguatamente con somministrazione di terapia antibiotica e programmazione di visite di controllo nonché intervento chirurgico per la bonifica del sito infettivo, effettuato il 12.9.2008, e prescrizione di medicazioni giornaliere con instillazione di terapia antibiotica nei trami fistolosi, cui però la non si era sottoposta. Si erano pertanto formate Pt_1 delle fistole-retto cutanee, evidenziate all'esame RM del 20.10.2008, non riferibili alla condotta dei sanitari. Per tali motivi, non era neppure rilevante quanto dedotto in relazione alla mancanza di consenso informato, posto che la non lamentava alcunchè in ordine al consenso informato sulle complicanze Pt_1 vanti dall'innesto di una protesi ma solo con riferimento alla novità della tecnica operatoria utilizzata, peraltro tardivamente allegato. Dato l'esito del giudizio, il giudice di primo grado poneva interamente le spese della a carico della parte attrice, compensando nel resto per il 50% e CP_6 cond la parte attrice a rifondere la residua misura in favore delle altre parti. Infine, il tribunale condannava la parte attrice alla liquidazione in favore della dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc, posto che, nonostante CP_6 to e incontestato difetto di legittimazione passiva, la controparte aveva insistito sulla domanda anche nei suoi confronti.
3 ha proposto appello contestando la sentenza: i) per difetto di Parte_1 motivazione, nella parte in cui richiamava integralmente il contenuto della c.t.u., senza argomentare compiutamente su tutte le contestazioni avanzate dalla parte attrice e sulla documentazione in atti;
ii) per inidoneità ed inadeguatezza della c.t.u., fondata su “gravissimi vizi” di valutazione e rilevanti omissioni alle risposte ai quesiti oggetto dell'incarico nonché su evidenti contrasti tra le risultanze documentali e le valutazioni medico-legali, anche con particolare riguardo alla affermata prescrizione all'esito dell'intervento del settembre 2008 di una terapia giornaliera di medicazione antibiotica, in realtà del tutto insussistente e solo affermata, e non provata, dal dott. , e alla CP_7 mancata risposta a tutte le contestazioni evidenziate dai cc.tt.pp.; iii) per l'erronea condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc in favore della dott.SS , posto che, una volta resasi conto che il sanitario CP_6 citato in giudizio non artecipato all'intervento chirurgico, la parte attrice dichiarava fin dalle memorie ex art. 183 cpc di nulla opporre alla sua estromissione.
, , , e la Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Parte_3 iti in Controparte_10 giudizio aderendo all'appello proposto dalla propria congiunta e domandando a loro volta in via incidentale la revoca della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc e la rivalutazione della condanna alle spese legali adottata in violazione dei parametri previsti dal DM 55/2014. Gli appellati hanno invece rinunciato a qualsiasi pretesa di natura risarcitoria in loro favore, prestando, quindi, acquiescenza al rigetto delle loro domande di risarcimento. Si sono costituite la e la Gestione Regionale Liquidatoria, Controparte_5 Parte nel frattempo subentrata all' di Olbia, resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto perché i ato. Entrambi gli appellati, inoltre, hanno domandato, in caso di accoglimento del gravame, l'applicazione della garanzia assicurativa nei limiti delle condizioni di polizza. La Gestione Regionale Liquidatoria ha inoltre eccepito l'inammissibilità del gravame per l'indeterminatezza e genericità dei motivi di appello. La causa, istruita documentalmente e con espletamento di c.t.u., è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_13
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione
4 alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa l'inidoneità, insufficienza e contraddittorietà del mero richiamo al contenuto della c.t.u. espletata in giudizio per fondare una pronuncia di rigetto, evidenziandone la carenza di motivazione in ordine alle specifiche contestazioni avanzate dai cc.tt.pp anche con riguardo all'omeSS valutazione di precisa documentazione medica in atti, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199).
A) Della responsabilità sanitaria. Nel merito, i primi due motivi dell'appello principale proposto dalla Pt_1 possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro strettam connessi, riguardando tutti l'errata, parziale e contraddittoria motivazione della sentenza in punto di mero richiamo del contenuto della c.t.u. espletata in primo grado, inidonea ed insufficiente, ad avviso dell'appellante, a giustificare le conclusioni di infondatezza della domanda proposta dalla . Pt_1
Peraltro, prima di procedere all'esame dei motivi di cen , giova ribadire alcuni principi di diritto affermati dalla Suprema in materia di responsabilità sanitaria e secondo cui (cfr per tutte da ultimo Cass. n. 27142/24), da un lato,
“il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente, come quella di cui è causa, può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU, in ogni caso argomentando su basi tecnico- scientifiche e logiche” e, dall'altro, “in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”. Tanto premesso, nel caso di specie, , unitamente ai propri Parte_1 famigliari, rispettivamente marito e figli, e alla società di cui la steSS era amministratrice, domandava il risarcimento dei danni conseguenti alla
5 negligente ed imperita esecuzione dei trattamenti sanitari subiti presso l'Ospedale di Olbia, allegando che:
- era stata ricoverata presso l'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dal 29.4.2008 al 3.5.2008 con diagnosi di “cistocele di primo grado IUS e rettocele di primo grado” e nel medesimo nosocomio aveva subito, in data 30.4.2008, un intervento chirurgico di “cistouretropessi con Olbnix correzione rettocele con Avaulta plus” eseguito da una equipe medica composta dai dott.ri e;
Per_2 CP_6
- fin da subito aveva lamentato forti dolori e, per tale motivo, si era recata all'Ospedale di Olbia più volte dopo l'intervento, ed il dott. , Controparte_7 primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia, aveva omesso di approfondire i sintomi lamentati e aveva rassicurato la paziente;
- solo a distanza di cinque mesi, a settembre 2008, veniva sottoposta ad un secondo intervento con diagnosi di “ascessi glutei bilaterali”, all'esito del quale, con una risonanza magnetica in data 20.10.2008, era evidenziata la presenza di fistole nella sede dei drenaggi chirurgici, esiti di pregresso intervento chirurgico di cistouretropessi protesica e correzione di rettocele con successiva complicanza di ascesso gluteo bilaterale;
- posto che l'intervento non era stato risolutivo, in data 14.11.2008, aveva subito un terzo intervento chirurgico di colostomia presso l' di CP_14
per “fistole rettoischiatiche in esiti di intervento di CP_15 rettocele con impianto protesico”;
- il peggioramento della sua condizione fisica era, quindi, dipeso da fatto e colpa del personale sanitario e dalle sue condotte omissive e/o commissive
“per non aver diagnosticato la duplice lesione intestinale e non aver prescritto tempestivamente le cure neceSSrie”, come accertato nella c.t.p. del prof.
medico legale e ginecologo. Per_3
La Corte, in questo giudizio, in considerazione delle molteplici contestazioni avanzate da parte appellante, ha ritenuto neceSSrio disporre una nuova c.t.u. nominando un collegio di periti formato da un medico legale e da un urologo- ginecologo. Ciò posto, dall'esame della documentazione in atti e da quanto emerso nelle consulenze in atti, può dirsi acclarato in fatto che:
- il 26.3.2008, all'esito di visita ginecologica presso la U.O. di Parte_1 Parte Ginecologia e Ostetricia della di Olbia, era riconosciuta affetta da “Rettocele di III grado. Cisto di II grado” ed era consigliata una rivalutazione il 29.4.2008 con “successivo intervento: Colpoisterectomia con plastica vag ant e post x eventuale protesi rettale”;
- dopo la visita cardiologica, il 30.4.2008 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “cistouretropessi con Olbnix correzione rettocele con Avaulta plus” per condizione di “Cistocele I grado IUS. Rettocele di II grado”;
- il 3.5.2008 la paziente era dimeSS con diagnosi di “Prolasso delle pareti vaginali senza menzione di prolasso ut. Incontinenza urinaria da sforzo” e alla visita alla dimissione era evidenziata “Vagina ben sospesa. Non IUS. Non infiltrati pelvici” e prescritta terapia domiciliare e riposo per 60 giorni;
6 - erano seguite visite di controllo, il 2.7.2008, in cui si dava atto di un
“Utero ben sospeso. Vescica ben sospesa”, il 18.8.2008, da cui erano emerse
“Tumefazioni glutee bilaterali... circoscritte, senza erosione superficiale. ..Controllo tra 15 gg. Si programma rettocolonscopia”, il 3.9.2008 da cui era risultata la persistenza della “infezione glutea dx con fistolizzazione cutanea. Eseguita rettocolonscopia: non lesioni aggettanti nel lume. Si programma bonifica degli infiltrati e rimozione delle banderelle. Ricovero 11/9/08 …”;
- l'11.9.2008 la paziente era, dunque, ricoverata presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia con diagnosi di
“ascessi glutei su benderelle protesiche” e con orientamento terapeutico di
“bonifica” ed, in particolare, nella raccolta anamnestica eseguita all'ingresso in reparto era emerso che “… La pz sottoposta a cistouretropessi protesica (Olbnix) e correzione rettocele con Avaulta plus riferisce formazione di noduli dolenti, secernente a dx, nei glutei”;
- il 12.9.2008 era, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico di
“asportazione granulomi e rimozione parziale protesi”, così descritto in cartella clinica: “A livello medio gluteo, bilateralmente, sonopresenti 2 tumefazioni cutanee di circa 2 cm, protrudenti. Dalla dx fuoriesce liquido sanioso che aumenta all'esplorazione rettale. Consultato il chirurgo, Dott. si decide Per_4 per la asportazione del tessuto granulomatoso e dei mo tali delle benderelle. Si procede prima alla bonifica del gluteo sn, dal quale si asportano circa 2 cm di benderellainvaseda fibroblasti con scarso liquido sanioso raccolto in piccole aree cistichelocalizzate. Si posiziona zaffo medicato. L'asportazione del monconedistale della banderella di sn è più completa per rimuovere il tramite fistoloso sul quale viene quindi ribattuto con un punto in vicryl 30 tessuto adiposo sano. Si posiziona zaffo compressivo medicato”;
- il 18.9.2008 la PI era dimeSS “… con medicazione giornaliera in post dimissione. Rivalutazione tra 10-20-30 gg ed eventuale RMN con mdc”;
- il 20.10.2008 l'esame RM dell'addome inferiore aveva messo in evidenza
“…Esiti di pregresso intervento chirurgico di cistouretropessi protesica e correzione di rettocele con successiva complicanza di ascesso gluteo bilaterale, bonifica e rimozione parziale della protesi (porzione distale). L'esame rileva la presenza di due tramiti fistolosi con orifizio cutaneo esterno a livello della porzione infero mediale del muscolo grande gluteo bilateralmente, sedi del pregresso drenaggio chirurgico, che decorrono cranialmente nel contesto del muscolo trasverso superficiale del perineo, con orifizio interno in corrispondenza della parete anteriore del retto. Minimo potenziamento dei tramiti fistolosi dopo la somministrazione del mdc paramagnetico. Non evidenti raccolte fluide in sede endopelvica. Iperintensità, nella sequenza STIR, del muscolo grande gluteo e del muscolo grande adduttore a destra, minimamente anche a sinistra, in relazione alla pregreSS flogosi. Morfologia e segnale dell'utero nei limiti della norma in relazione all'età della paziente”;
- il 6.11.2008 la veniva ricoverata presso la U.O. di Chirurgia Generale Pt_1 dell'Ospedale Civile di con diagnosi di “fistole rettoischiatiche in esiti CP_15
7 di intervento di correzione di rettocele con impianto protesico” ed il 14.11.2008 sottoposta ad intervento chirurgico di confezione di “colostomia escludente iliaca sinistra”;
- il 6.5.2009 veniva nuovamente ricoverata presso il reparto di Chirurgia Generale dell'ospedale di per “esiti di colonstomia per CP_14 CP_15 fistole colocutanee”, dov 1.5.20 ottoposta ad un “intervento di isolamento della colonstomia, resezione segmentaria e ricanalizzazione”, cui erano seguiti diversi ricoveri sempre nel medesimo reparto dell'ospedale CP_14 di : l'8.3.2010, in quanto affetta da “colica addominale in esiti di CP_15 eli di colostomia”; il 27.5.2013 “per correzione Laparocele iliaco sinistro, incontinenza urinaria”; il 26.6.2014 per fistola perianale. Secondo le allegazioni della , le sue condizioni fisiche, peggiori rispetto Pt_1 all'originaria situazione in cui si trovava prima dell'intervento del 2008, erano state determinate dalle condotte colpose dei sanitari, i quali “si erano trovati impreparati a gestire il danno non avendo esperienza inerente al caso e supponendo che l'iter riparativo fosse congruo, non andando mai ad immaginare che fosse stata effettuata una duplice lesione intestinale ormai paSSta come misconosciuta” (vedi atto di citazione in primo grado pag. 7 e letteralmente c.t.p. del prof. in data 21.11.2011 allegata all'atto di Per_3 citazione: ”La somministrazione di antibiotici e antidolorifici si era reso neceSSrio probabilmente, così come le era stato prospettato, a causa di un rigetto della protesi ed il caso è stato sempre trattato con questa errata convinzione privo di diagnosi concreta;
anche nel ricovero successivo per il trattamento dei riscontrati ascessi glutei, la diagnosi non veniva fatta, con il solo risultato di rendere il percorso di vita della paziente sempre più grave e sofferente. La diagnosi viene quindi fatta in altra struttura, con la prescrizione di idonee indagini e quindi il trattamento chirurgico con deviazione intestinale, così come ampiamente riportato. Appare evidente che a fronte di tali fatti si è verificata non solo la mancanza di correzione dello stato di IUS rilevato (ma che di fatto non incideva sulla qualità della vita quotidiana) ma addirittura un netto peggioramento con un totale perturbamento delle proprie condizioni fisiche e psichiche, così come ampiamente rilevato e descritto nell'indagine psicologica a cui è stata sottoposta la paziente, confermando la presenza di una sindrome post traumatica da stress di rilevanza medio grave”). In particolare, secondo la PI, allo stato, in conseguenza della condotta dei sanitari, aveva subito un danno da perdita o riduzione della sessualità, cui andava aggiunto “l'aggravamento dello stato di IUS e della componente neuro sensitiva locale” (vedi allegazioni atto di citazione). Orbene, come anticipato, la Corte, a fronte delle censure avanzate dalla parte appellante in ordine alla contraddittorietà e lacunosità delle argomentazioni poste a fondamento della c.t.u. di primo grado, in cui era esclusa ogni responsabilità in capo ai sanitari intervenuti, ha disposto una nuova c.t.u. con la nomina di un medico legale e di un medico specialista in urologia- ginecologia.
8 All'esito anche delle operazioni peritali di secondo grado, i due ausiliari, come quello di primo grado, hanno escluso ogni responsabilità dei medici intervenuti. Innanzi tutto, in entrambe le c.t.u. è stato sostenuto che, allo stato, la Pt_1 lamenta “un quadro clinico caratterizzato da modesto cistocele, soprattutto sotto sforzo con saltuaria incontinenza urinaria da urgenza, riferita iposensibilità della regione perineale in assenza di segni obiettivabili di rettocele e da plurimi esiti cicatriziali post-chirurgici in regione addominale e perineale” (vedi c.t.u. di primo grado) ovvero “costante incontinenza urinaria e saltuaria incontinenza fecale… dispareunia (dolore nell'atto sessuale) con notevole diradamento dei rapporti” (c.t.u. di secondo grado). In ogni caso, ad avviso di tutti gli ausiliari, non vi sarebbe, comunque, rapporto di causa tra gli esiti sopra riportati e gli interventi dei sanitari dell'Ospedale di Olbia, posto che:
- la diagnosi formulata era corretta (“In primis, si ritiene del tutto condivisibile la diagnosi formulata dai sanitari dell'Ospedale di Olbia che ebbero in cura la donna, che, eseguiti gli accertamenti clinico-strumentali del caso, posero diagnosi di cistocele e rettocele in presenza di una sintomatologia clinica rappresentata da incontinenza urinaria da sforzo” – vedi c.t.u. primo grado - e “la diagnosi eseguita dai sanitari dell'Ospedale Giovanni Paolo II in Olbia in data 29 aprile 2008 in relazione alla patologia sofferta dalla PI è stata corretta” – vedi c.t.u. secondo grado -);
- l'intervento chirurgico del 30.4.2008 risulta essere stato eseguito correttamente, come emerge dal regolare decorso post-operatorio e dalle visite all'atto di dimissione del 3.5.2008 e del 2.7.2008, in cui era evidenziata “la buona sospensione della vagina, dell'utero e della vescica, in assenza sia di incontinenza urinaria da sforzo sia di infiltrati pelvici e di segni e/o sintomi patologici”, come da certificati in atti (il c.t.u. di primo grado riscontrava che
“Appare pertanto evidente come a distanza di oltre due mesi dall'intervento chirurgico eseguito presso l'Ospedale di Olbia fosse rilevabile la buona riuscita dell'intervento, l'assenza di segni e/o sintomi di processi infettivi in atto così come l'assenza di eventuali lesioni della parete intestinale” e quelli di secondo grado che “Il trattamento è stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica dell'epoca”). Invece, la posizione degli ausiliari diverge parzialmente in relazione alle conseguenze del secondo intervento. Mentre ad avviso dei cc.tt.uu. di secondo grado anche “il secondo intervento avvenuto l'11 settembre 2008 deve ritenersi adeguato rispetto al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medica-chirurgica del tempo” e lo stesso era
“stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica” ed i modesti esiti infausti erano di fatto conseguenze non prevenibili del trattamento sanitario, il c.t.u. di primo grado riteneva che, una volta riscontrata alla visita di controllo del 18.8.2008 la presenza di “tumefazioni glutee bilaterali in corrispondenza dell'inserzione
9 delle benderelle protesiche”, quale “complicanza prevedibile e ricollegabile alla tipologia di intervento chirurgico effettuato, ma in alcun modo prevenibile tenuto conto sia della corretta gestione dell'assistenza durante la degenza ospedaliera dell'aprile-maggio 2008 sia della altrettanto corretta assistenza post-operatoria”, la condotta dei sanitari era stata “adeguata alle leges artis”, avendo consigliato “nello specifico medicazioni giornaliere con instillazione di terapia antibiotica nei tramiti fistolosi, fino a quell'epoca intereSSnti unicamente la cute”. Con la conseguenza che la “la mancata osservanza della corretta prescrizione medica da parte della ” non poteva “in alcun modo Pt_1 essere addebitata ai sanitari del presidio osp ero di Olbia che a fronte di un quadro clinico siffatto approntarono tutte le misure neceSSrie ed efficaci per il controllo dell'infezione…...la formazione delle fistole retto-cutanee, evidenziate all'esame RM del 20 ottobre 2008, non sia(era) in alcun modo riconducibile ad un'erronea condotta professionale, che di converso fu caratterizzata dalla dovuta perizia e prudenza prevista in casi similari….l'approfondimento dei tramiti fistolosi fu dovuta alla progressione di un processo infettivo, il cui trattamento fu trascurato dalla perizianda steSS che disattese le corrette prescrizioni mediche”. Le suddette argomentazioni sono state interamente e pedissequamente utilizzate dal giudice di primo grado per escludere qualsiasi responsabilità in capo ai sanitari anche in relazione alle conseguenze derivate della
“progressione della fistolizzazione glutea cutanea”, laddove il tribunale sosteneva che, riportando peraltro letteralmente il contenuto della perizia, “È di tutta evidenza quindi come la mancata osservanza della corretta prescrizione da parte della non poSS in alcun modo essere addebitata ai Pt_1 sanitari del presidio ospedaliero di Olbia che a fronte di un quadro clinico siffatto approntarono tutte le misure neceSSrie ed efficaci per il controllo dell'infezione. Alla luce di ciò, si ritiene che la formazione delle fistole retto-- cutanee, evidenziate all'esame RM del 20 ottobre 2008, non sia in alcun modo riconducibile ad un'erronea condotta professionale, che di converso fu caratterizzata dalla dovuta perizia e prudenza prevista in casi similari. L'approfondimento dei tramiti fistolosi fu dovuta alla progressione di un processo infettivo, il cui trattamento fu trascurato dalla perizianda steSS che disattese le corrette prescrizioni mediche”. Orbene, rispetto a tutte le suddette argomentazioni e conclusioni, ad avviso della Corte, risultano, invece, condivisibili le contestazioni avanzate da parte appellante:
- sia in relazione alla omeSS dimostrazione della adeguatezza dell'intervento praticato sulla PI, a fronte di una diagnosi non chiara, e su cui i cc.tt.uu., neppure in questo giudizio, hanno argomentato alcunchè di preciso nonostante specifico quesito in tale senso (vedi contestazioni pagg. 11 e ss atto di appello e da ultimo osservazioni alla c.t.u. allegate alla comparsa conclusionale: “Relativamente al merito e quindi ai fatti clinici per cui è causa, gli scriventi CCTTPP contestano la mancata esecuzione di accertamenti strumentali
10 volti ad accertare e studiare il quadro uro-disfunzionale connesso alla diagnosi di cistocele, nello specifico contesto clinico de quo.
….. Sussiste una incongruenza diagnostica: in alcuni paSSggi documentali viene certificato un quadro di cistorettocele di II grado, in altro paSSggio di cistocele di I grado, rettocele di II grado;
in altro paSSggio di rettocele di III grado e cistocele di II grado ecc. E' evidente che suddetta grave incertezza diagnostica sia figlia anche della mancata sottoposizione agli accertamenti strumentali di cui al punto 1. Sussiste quindi quadro di difetto di diligenza e prudenza laddove appunto si è deciso e si è proceduto all'esecuzione dell'intervento chirurgico senza aver primo portato a termine il procedimento diagnostico volto ad ottenere una diagnosi precisa e dettagliata, con precisazione della stadiazione”: grassetto del testo);
- sia in relazione al fatto che al momento delle dimissioni alla PI fosse stata prescritta una terapia antibiotica giornaliera, posto che al contrario, come si evince dalla cartella clinica, al momento della dimissione si fa riferimento unicamente ad una medicazione giornaliera e non ad una terapia antibiotica (“… Si dimette con medicazione giornaliera in post dimissione. Rivalutazione tra 10-20-30 gg ed eventuale RMN con mdc”). Del resto, lo stesso c.t.u. di primo grado rilevava che tale circostanza gli era stata solo riferita dalla , senza alcun riscontro documentale (“A tal Pt_1 proposito, la riferisce che i sanitari prescrissero l'esecuzione di medicazioni Pt_1 giornaliere c stillazione di Metronidazolo nel sito di infezione, proponendo di eseguirle presso il reparto stesso o, posto il diniego della donna per ragioni logistiche, presso il medico curante. La donna tuttavia riferisce di non aver mai eseguito tali medicazioni, nei mesi di settembre ed ottobre, in quanto il medico curante affermò di non poter effettuare una terapia “invasiva” a domicilio”: pag. 18 c.t.u. primo grado) mentre nulla hanno argomentato i cc.tt.uu. di secondo grado sul punto. Inoltre, è appena il caso di osservare che la progressione del fenomeno infettivo delle protesi era stata rilevata dallo stesso dott. , laddove CP_7 nella sua relazione del 24.9.2009, interamente riportata nella c.t.u. di primo grado, e nell'interrogatorio formale reso in data 16.12.2015, il sanitario stesso aveva dato atto che fin dal 20.7.2008 la paziente si era presentata in reparto per la comparsa di dolore al gluteo e lui stesso aveva ipotizzato una reazione infiammatoria (“il 20.07.08 (circa) La paziente si ripresentava in Persona_5 reparto riferendo dolore gluteo a dx, eseguivo controllo ecografico che evidenziava la presenza dei nastri protesici in polipropilene fino alla superficie cutanea facendo ipotizzare una reazione infiammatoria da decubito” e il
“
6.08.08 La paziente ricontattò la nostra struttura per aumento della dolenzia in sede glutea ma, verosimilmente per la mia assenza per ferie, procrastinò la visita fino a fine agosto”: contenuto relazione). Non solo di tali visite non vi è traccia nella documentazione medica ma nonostante il dolore manifestato dalla paziente già dalla fine di luglio, non risulta che i sanitari abbiano adottato, nelle more, alcuna soluzione
11 terapeutica, se non dopo la visita del 18.8.2008, procedendo, peraltro, nell'intervento solo il 12.9.2008. Pertanto, le conclusioni cui sono pervenuti i cc.tt.uu., sia di primo grado sia di questa fase, non sono condivisibili laddove escludono tout court una responsabilità omissiva dei sanitari, sia in relazione all'adeguatezza del primo intervento e sia in relazione al secondo intervento del settembre 2008. Quanto al primo profilo, gli ausiliari non hanno fornito alcun chiarimento alle contestazioni della parte appellante in ordine alla affermata adeguatezza dell'intervento nonostante la mancata esecuzione di accertamenti strumentali preliminari ela imprecisa diagnosi effettivamente risultante dalla documentazione medica in atti – “..in alcuni paSSggi documentali viene certificato un quadro di cistorettocele di II grado, in altro paSSggio di cistocele di I grado, rettocele di II grado;
in altro paSSggio di rettocele di III grado e cistocele di II grado ecc…” - mentre, quanto al secondo profilo, tutti gli ausiliari hanno escluso ogni responsabilità medica, sostenendo semplicemente che la formazione delle fistole retto—cutanee all'esito di interventi chirurgici come quello in esame rappresenta una complicanza non prevenibile ma non hanno adeguatamente giustificato la ragione per cui, quanto meno da fine luglio 2008, quando la aveva per la prima volta manifestato un dolore al gluteo Pt_1 destro, i sanitari, pur avendo verificato la probabile esistenza di un processo infiammatorio già da fine luglio, sono intervenuti solo a metà settembre al fine di evitare un ulteriore aggravamento dello stesso e delle sue conseguenze. Invero, in forza dei principi di diritto sopra riportati, a fronte della prova del rapporto di causa tra l'intervento praticato e le conseguenze pregiudizievoli manifestatesi, la struttura sanitaria avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato un comportamento diligente ed adeguato al fine di scongiurare un ulteriore aggravamento del processo infiammatorio in atto, anche se di per sé in ipotesi non prevenibile, provando che il suo peggioramento era stato determinato unicamente da una “causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”. Ma di ciò non solo non vi è prova, posto che, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, non è affatto dimostrato che il processo infiammatorio si era aggravato a causa di una condotta omissiva della paziente nella osservanza della terapia specificatamente prescritta in sede di dimissione, risultando, al contrario, una condotta attendista e inerte dello stesso sanitario, nonostante lo stesso, per sua steSS ammissione, avesse fin da fine luglio ipotizzato “una reazione infiammatoria da decubito” Alla luce di tali argomentazioni, la Corte intende discostarsi dalle conclusioni cui sono pervenuti i suoi ausiliari, ritenendo, quindi, che il peggioramento delle condizioni di salute della in ordine al quadro clinico accertato in entrambe Pt_1 le c.t.u. - e su cui non sono state avanzate, al contrario, specifiche censure, in specie “caratterizzato da modesto cistocele, soprattutto sotto sforzo con saltuaria incontinenza urinaria da urgenza, riferita iposensibilità della regione perineale in assenza di segni obiettivabili di rettocele e da plurimi esiti cicatriziali post-chirurgici in regione addominale e perineale” (vedi c.t.u. di
12 primo grado) ovvero “costante incontinenza urinaria e saltuaria incontinenza fecale…” (vedi c.t.u. di secondo grado) - sia conseguenza della condotta colposa dei sanitari intervenuti. Tali esiti permanenti sono stati inoltre quantificati dai cc.tt.uu. di secondo grado nella misura del 10%, oltre a quelli relativi al periodo di inabilità temporanea come di seguito precisati (“Considerata comunque la patologia anorettale sofferta il danno biologico deve essere valutato nella sua globalità nella misura del 10 (dieci) percento”), oltre ad un periodo di “invalidità temporanea totale in cento quaranta giorni di cui 113 di ospedalizzazione (ITT=140 gg), l'invalidità temporanea parziale al 75% in quaranta giorni (ITP75=40 gg), quella parziale al 50% in cinquanta giorni (ITP 50=50 gg) e quella parziale al 25% in 50 giorni (ITP 25=50 gg)”). Per tali ragioni, va riconosciuto alla PI, la quale aveva 64 anni al momento del fatto, aprile 2008, un danno non patrimoniale, sulla base delle Tabelle di Milano 2024, così liquidato: euro 2.612,40 a punto per danno biologico ed euro 679,22 per incremento da danno morale, per un totale a punto di euro 3.291,62, ed un importo complessivo, a titolo di danno non patrimoniale risarcibile, di euro 22.548,00, oltre ad euro 23.862,50 per danno da ITT (euro 115,00 per i giorni di invalidità temporanea sopra indicati) per un totale generale di euro 46.410,50. Nel caso di specie, deve invero ritenersi configurabile, oltre ad un danno non patrimoniale inerente alle vicende dinamico relazionali della vita della danneggiata, anche un danno morale consistente nello stato d'animo di sofferenza interiore patita dalla , a causa del lungo e travagliato iter Pt_1 diagnostico e terapeutico seguit 'intervento del 30.4.2008 e sfociato in diversi interventi chirurgici resisi neceSSri per eliminare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti al peggioramento del processo infiammatorio riscontrato nel settembre 2008. Pertanto, accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, devono trovare applicazione integralmente i valori tabellari utilizzati nel caso concreto (Tabelle Milano 2024: vedi sul punto tra tutte Cass. n. 5119/23). Tale somma è calcolata su valori attuali e sulla steSS, devalutata secondo indici ISTAT alla data del fatto, aprile 2008, e via via rivalutata anno per anno, vanno riconosciuti gli interessi legali fino all'attualità e sulla somma così calcolata fino al saldo. Nulla, invece, può essere riconosciuto per spese mediche di cui non vi è in atti non solo alcuna specifica allegazione ma neppure documentazione di conforto. Infine, appare opportuno rilevare come la non abbia invece contestato Pt_1 alcunchè su quanto argomentato dal giudi i primo grado in ordine alla lesione del consenso informato (“Quanto al consenso informato, rileva in primis il giudicante che trattasi di fatto non dedotto dalle parti attrici nell'atto introduttivo del processo né nella proposta di quesito al ctu dalle stesse formulata;
la relativa deduzione è quindi tardiva. In ogni caso, nel momento in cui il ctu ha accertato che la causa dei problemi della signora è dovuto ad Pt_1
13 un problema di reazione infiammatoria e infettiva alla protesi, la mancanza di consenso informato avrebbe potuto avere rilievo in relazione alla protesi e non con riferimento alla asserita novità della tecnica operatoria. La signora non Pt_1 ha mai affermato di non essere stata informata dai sanitati delle possibili complicanze derivanti dall'innesto di una protesi”: vedi sentenza impugnata). La , in persona del legale rappresentante, e Controparte_4
vanno pertanto condannati a pagare, in solido, per il titolo di Controparte_7 somma di euro 46.410,50 in favore di , oltre Parte_1 interessi secondo i criteri sopra indicati. Inoltre, in accoglimento della domanda di garanzia svolta dalla
[...]
, la va dichiarata tenuta a garantire Controparte_4 Controparte_5
l'AT , la quale ha riproposto la domanda di Controparte_4 manleva in questo giudizio, da ogni avversa pretesa nei limiti del massimale di polizza ed anche in relazione alle spese di lite ex art. 1917 comma 3 c.c.
B) Delle spese di lite e della responsabilità aggravata. È, altresì, fondata la censura con cui la e gli appellanti incidentali in sede Pt_1 di appello incidentale tardivo adesivo issibile come di recente chiarito dalla Suprema Corte: vedi Sez. Un. n. 8486/24) hanno contestato la sentenza per la loro condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc in favore della dott.SS , sul presupposto che, una volta resasi conto che il sanitario CP_6 citato in giudizio non aveva partecipato all'intervento chirurgico, la parte attrice, oggi appellante principale e incidentale, dichiarava fin dalle memorie ex art. 183 cpc di nulla opporre alla sua estromissione. Effettivamente, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, la parte attrice, oggi appellante, dopo essersi resa conto che la dott.SS non era quella CP_6 indicata nel diario clinico quale sanitario facente parte ipe che aveva proceduto all'intervento chirurgico (genericamente indicato come dott.
), nelle memorie ex art. 183 n. 1 cpc nulla opponeva alla sua CP_6 estromissione, come ribadito all'udienza del 16.12.2015 e come richiesto anche dalle altre parti, senza che il tribunale adottasse alcuna statuizione sul punto. Pertanto, il fatto che nella comparsa conclusionale di primo grado - peraltro non nelle conclusioni precisate dove si fa riferimento generico ai convenuti ma solo nel corpo dell'atto - sia stata indicata anche la dott.SS (“Per CP_6 quanto sin qui esposto è evidente la responsabilità della struttura sanitaria, in persona del Direttore, e la responsabilità professionale dei Dottori CP
e , in via solidale, nonché dell'equipe,
[...] CP_6 Controparte_7
v o della deducente”), non può che rappresentare un evidente errore materiale verosimilmente dovuto ad una mera trascrizione del testo originario delle difese della parte attrice, di per sé, inidoneo a giustificare una condanna per responsabilità aggravata, peraltro in difetto di specifica allegazione e prova di una danno conseguente, posto che la volontà della parte di rinunciare a qualsiasi pretesa nei confronti della convenuta era già stata non solo chiaramente manifestata nel primo CP_6 atto successivo alla sua costituzione ma altresì ribadita nelle difese successive.
14 Pertanto, in accoglimento degli appelli, la domanda di condanna ex art. 96 cpc va rigettata.
Inoltre, gli appellanti incidentali, in via autonoma, hanno contestato la sentenza impugnata nella parte in cui li condannava a rifondere, per l'intero in relazione alla ed al 50% in relazione alle altre parti, le spese di lite di CP_6 primo grado, liquidandole:
- tenendo conto del valore della causa dato dalla sommatoria di tutte le domande;
- in favore di ciascuna parte nonostante l' Olbia, la ed il Pt_5 CP_6
fossero assistiti da un unico difensore;
CP_7
- applicando un ingiustificato ed immotivato aumento ulteriore pari al 30% per una non meglio precisata “difficoltà tecnica della causa”. Orbene, giova innanzi tutto evidenziare come, in relazione alle spese di lite, sia neceSSrio diversificare la posizione dell'appellante principale, il cui gravame è stato accolto anche nel merito, da quella degli appellanti incidentali, i quali - comunque soccombenti nel merito, dato che non hanno contestato la decisione in ordine al rigetto delle loro domande di risarcimento del danno - hanno proposto impugnazione incidentale solo sulla quantificazione delle spese legali di primo grado, dove erano assistiti dallo stesso difensore della . Pt_1
Pertanto, quanto ai rapporti tra la e tutti gli appellati, ad usione della Pt_1
, evidentemente, in seguito all'accoglimento dell'appello principale in CP_6
e alla accertata responsabilità sanitaria, le spese di lite, anche del primo grado, seguono la soccombenza, e sono liquidate secondo il valore della causa, determinato in base al criterio del decisum. Le spese di c.t.u. di entrambi i gradi vanno interamente poste a carico dei suddetti appellati in solido. Le spese legali tra la e , data anche la reciproca Pt_1 CP_6 soccombenza in relazione al rigetto della domanda ex art. 96 cpc, vanno invece integralmente compensate. Quanto ai rapporti tra gli appellanti incidentali e gli altri appellati, compresa la
, il tribunale riteneva che “con riferimento a tutte le parti tranne la dott. CP_6
”, cui riconosceva integralmente le spese legali, era “corretto” CP_6 compensare le spese al 50% e condannare la parte attrice alla rifusione del restante 50%, dato che “da una parte ..parte attrice ha iniziato la causa dopo avere acquisito il parere del prof. quindi curando di fornire supporto Per_3 probatorio alle proprie tesi, dall'altr a proseguito la causa nonostante gli esiti della ctu”. Quanto alla liquidazione delle stesse le calcolava “sulla base del valore della domanda complessiva delle parti attrici, considerando il valore medio con un aumento, tenuto conto della difficoltà tecnica della causa, avente ad oggetto responsabilità professionale medica”. Conseguentemente, liquidava in favore della “le spese di causa che liquida in euro 36.000,00 oltre CP_6 rimb. forf. 15% cpa” e dichiarava tenuta la parte attrice “a rimborsare a ciascuna delle altre parti costituite in causa il 50% delle spese legali che liquida in tale percentuale in euro 18.000,00 oltre rimb. forf. 15%, Iva e cpa”. Orbene, le doglianze avanzate dagli appellanti incidentali sono fondate.
15 Innanzi tutto, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. n. 10367/24) “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”. Nel caso di specie, pertanto, il tribunale non poteva considerare lo scaglione di valore oltre euro 520.000,00, ma quello fino ad euro 520.00,00, posto che la domanda di valore più elevato era quella della pari ad euro 289.000,00 Pt_1 circa. Inoltre, non si ravvisano, e neppure sono e motivate, le ragioni per cui la generica “difficoltà tecnica della causa” giustificherebbe un ulteriore aumento delle spese legali liquidate nel loro valore medio. Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo di statuire (vedi Cass. n. 14198/22) che “in tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att.c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore” e, nel caso di specie, la Contr aveva depositato una nota spese in cui domandava la liquidazione di euro 40,92, oltre spese generali e accessori. Infine, va altresì riformata la condanna alle spese di lite pronunciata nei confronti di “ciascuna delle altre parti costituite” senza considerare che tre Parte delle parti originariamente convenute ( e ) erano costituite CP_6 CP_7 con lo stesso avvocato (cfr sempre Ca 24 a di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi”). Pertanto, le spese di lite di primo grado poste a carico degli attuali appellanti incidentali vanno fiSSte, tenendo conto dello scaglione di valore della causa fino ad euro 520.000,00 e senza alcun ulteriore aumento, nella misura di euro 22.457,00 e liquidate, in difetto di specifica censura sul punto, per intero in favore della e al 50% nei confronti delle altre parti e, quindi, nella CP_6
16 misura di euro 11.228,50 (pari al 50% di euro 22.457,00), nei limiti di euro 10.540,92 come da parcella, in relazione alla e con aumento Controparte_5 del 30% per Gestione Regionale Sanitaria e R Le spese di lite del presente grado tra gli appellanti incidentali e le altre parti vanno compensate dato l'esito finale del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello principale proposto da e Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 186/2022 del Tri io Pausania, condanna la , in persona del Controparte_4 legale rappresentante, e , in solido, a pagare, per il titolo Controparte_7 di cui è causa, in favore di la somma di euro 46.410,50, Parte_1 oltre interessi come da e dichiara tenuta la
[...]
a manlevare la Gestione Regionale Sanitaria da ogni Controparte_5 nche in ordine alle spese di lite;
2) in accoglimento dell'appello principale proposto da nonchè Parte_1 dell'appello incidentale proposto da , Controparte_1 Parte_2
, e la società Controparte_2 Parte_3 [...]
e parziale riforma della sentenza 186/2022 Controparte_10 nia, rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc proposta da;
CP_6
3) in accoglimento dell'appello incid to da , Controparte_1
, , e la società Parte_2 Controparte_2 Parte_3 [...]
le spese d Controparte_10 primo grado poste a carico degli attuali appellanti incidentali in complessivi euro 22.457,00 in favore di , in complessivi CP_6 euro 14.597,05 in favore di e Controparte_4 CP_7
ed in complessivi euro
[...] Controparte_5 oltre 15% spese generali e accessori di legge;
4) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
Cont
5) condanna la , e la in Controparte_4 Controparte_7 solido, a rifo di en bi i Parte_1 gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 17.607,00, di cui euro 7.616,00 per il primo grado ed euro 9.991,00 per l'appello, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
6) pone definitivamente a carico della , Controparte_4 CP_7 Cont
ed in solido, le spese
[...]
7) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra
[...]
, , , CP_1 Parte_2 Controparte_2 Parte_3 società e gli appellati. Controparte_10
Così deciso in
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
17 18
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Maria Valeria Falchi e Grazietta Puddori;
appellante e
( ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
( ), C.F._3 Controparte_2
( , C.F._4 Parte_3 C.F._5
in persona Controparte_3
difesi dagli P.IVA_1 avv.ti Maria Valeria Falchi e Grazietta Puddori;
appellati e appellanti incidentali contro
, in persona del Controparte_4
e difesa dall'avv. P.IVA_2
Mauro Carenti;
appellata e
in persona del legale rappresentante Controparte_5
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco DeSSnti;
P.IVA_3 appellata e
e;
CP_6 Controparte_7 appellati contumaci OGGETTO: responsabilità professionale. All'udienza del 9.5.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante : Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, riservata ogni ulteriore e migliore difesa ed illustrazione al prosieguo, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, previa rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio e premeSS la rinuncia alla domanda nei confronti della dottoreSS , CP_6
1 - riformare la Sentenza del Tribunale Civile di Tempio Pausania n. 186/2022, pubblicata il 10.5.2022, resa nel procedimento RG n. 1181/2013, Rep. n. 414/2022 del 16.5.2022, non notificata, per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dei convenuti , Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dott. Pt_4 Controparte_7
e i fatti di cui in premeSS e per l'effet CP_8 convenuti, eventualmente in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, fisici, materiali e morali, subiti e subendi dalla signora che si Parte_1 quantificano nell'importo di Euro 289.634,00 oltre spese mediche documentate, o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data dell'intervento chirurgico come per legge trattandosi di debito di valore avente natura risarcitoria - vinte le spese e gli onorari del doppio grado del giudizio. Nell'interesse degli appellati e appellanti incidentali: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, premeSS l'acquiescenza al capo della sentenza che ha rigettato le proprie domande risarcitorie, accogliere per quanto di ragione l'appello principale cui aderiscono anche in ordine all'istanza istruttoria di rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio e, in accoglimento di quello incidentale, - riformare la Sentenza del Tribunale Civile di Tempio Pausania n. 186/2022, pubblicata il 10.5.2022, resa nel procedimento RG n. 1181/2013, Rep. n. 414/2022 del 16.5.2022, nella parte in cui ha condannato in via solidale i conchiudenti al pagamento delle spese processuali, per le ragioni tutte indicate in espositiva;
- vinte le spese e gli onorari del doppio grado del giudizio. Nell'interesse dell'appellata : si conclude perché Controparte_5
l'Ecc.ma Corte d'Appello, 'adversis reiectis', rigetti l'avverso appello principale ed incidentale e confermi la sentenza impugnata. Con la rifusione delle spese. In subordine ed in ipotesi di affermazione di responsabilità dell' Parte_5
Olbia, e del dott. , dichiari la società tenuta a Controparte_7 garanzia assicurativa nell'ambito e nei limiti delle condizioni di polizza;
con la compensazione delle spese. Nell'interesse dell'appellata : In via preliminare: Controparte_4
- dichiarare l'impugnazione inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis codice di rito. - con vittoria di spese e compensi professionali. In via principale e nel merito: rigettare l'appello interposto dalla Sig.ra per tutti i motivi di cui in espositiva e , per l'effetto, confermare Pt_1 integralmente la sentenza impugnata. con vittoria di spese e compensi professionaliRigettare l'appello incidentale formulato dai Sigg. e dall' CP_9
e, per l'effetto, confermare Controparte_10 bordinata: - in ipotesi di accertamento di danno astrattamente risarcibile affermi la responsabilità dell'attrice per rifiuto della rimozione delle protesi e, in caso di Parte_1 tuttavia ritenuta responsabilità della di Olbia, dichiari la responsabilità Pt_4 concorrente dell'attrice er le medesime ragioni, con Parte_1 proporzionale riduzione del risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art.1227
2 C.C.; nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla struttura sanitaria a qualunque titolo, accertare e dichiarare tenuta CP_11
a manlevare e tenere indenne la ex di Olbia, e
[...] CP_12
Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di , ai sensi e nei limiti CP_4 di cui alla polizza assicurativa. Svolgimento del processo Con sentenza n. 186/2022, emeSS in data 10.5.2022, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava la domanda proposta da , , Parte_1 Controparte_1
, , e la società Parte_2 Controparte_2 Parte_3 [...] ella ASL di Ol Controparte_10 dott. e , con la chiamata in causa della CP_6 Controparte_7 [...]
, per il risarcimento dei danni subiti dagli attori in seguito Controparte_5 all'esecuzione sulla PI di un intervento di “cistouretropessi con Olbnix correzione rettocele” presso l'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia il 30.4.2008 per diagnosi di “cistocele di primo grado IUS e rettocele di primo grado”. In particolare, il tribunale – affermato in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della dott.SS , la quale non aveva “mai eseguito, CP_6 partecipato e ..assistito agli interven gici nei confronti della signora ” Pt_1
– escludeva qualsiasi responsabilità dei sanitari effettivamente intervenuti sulla scorta del contenuto della c.t.u. espletata in corso di causa dal medico legale dott. , il quale, accertata la buona riuscita dell'intervento Persona_1 chirurgico del 30.4.2008 e la regolarità del decorso post operatorio, come da visite all'atto delle dimissioni il 3.5.2008 e di controllo il 2.7.2008, sosteneva che le conseguenze riscontrate alla visita del 18.8.2008, “tumefazioni glutee bilaterali, circoscritte e senza erosione superficiale”, erano riferibili esclusivamente al decubito delle benderelle protesiche, ed in quanto tali non prevenibili, ed i sanitari avevano operato adeguatamente con somministrazione di terapia antibiotica e programmazione di visite di controllo nonché intervento chirurgico per la bonifica del sito infettivo, effettuato il 12.9.2008, e prescrizione di medicazioni giornaliere con instillazione di terapia antibiotica nei trami fistolosi, cui però la non si era sottoposta. Si erano pertanto formate Pt_1 delle fistole-retto cutanee, evidenziate all'esame RM del 20.10.2008, non riferibili alla condotta dei sanitari. Per tali motivi, non era neppure rilevante quanto dedotto in relazione alla mancanza di consenso informato, posto che la non lamentava alcunchè in ordine al consenso informato sulle complicanze Pt_1 vanti dall'innesto di una protesi ma solo con riferimento alla novità della tecnica operatoria utilizzata, peraltro tardivamente allegato. Dato l'esito del giudizio, il giudice di primo grado poneva interamente le spese della a carico della parte attrice, compensando nel resto per il 50% e CP_6 cond la parte attrice a rifondere la residua misura in favore delle altre parti. Infine, il tribunale condannava la parte attrice alla liquidazione in favore della dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc, posto che, nonostante CP_6 to e incontestato difetto di legittimazione passiva, la controparte aveva insistito sulla domanda anche nei suoi confronti.
3 ha proposto appello contestando la sentenza: i) per difetto di Parte_1 motivazione, nella parte in cui richiamava integralmente il contenuto della c.t.u., senza argomentare compiutamente su tutte le contestazioni avanzate dalla parte attrice e sulla documentazione in atti;
ii) per inidoneità ed inadeguatezza della c.t.u., fondata su “gravissimi vizi” di valutazione e rilevanti omissioni alle risposte ai quesiti oggetto dell'incarico nonché su evidenti contrasti tra le risultanze documentali e le valutazioni medico-legali, anche con particolare riguardo alla affermata prescrizione all'esito dell'intervento del settembre 2008 di una terapia giornaliera di medicazione antibiotica, in realtà del tutto insussistente e solo affermata, e non provata, dal dott. , e alla CP_7 mancata risposta a tutte le contestazioni evidenziate dai cc.tt.pp.; iii) per l'erronea condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc in favore della dott.SS , posto che, una volta resasi conto che il sanitario CP_6 citato in giudizio non artecipato all'intervento chirurgico, la parte attrice dichiarava fin dalle memorie ex art. 183 cpc di nulla opporre alla sua estromissione.
, , , e la Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 Parte_3 iti in Controparte_10 giudizio aderendo all'appello proposto dalla propria congiunta e domandando a loro volta in via incidentale la revoca della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc e la rivalutazione della condanna alle spese legali adottata in violazione dei parametri previsti dal DM 55/2014. Gli appellati hanno invece rinunciato a qualsiasi pretesa di natura risarcitoria in loro favore, prestando, quindi, acquiescenza al rigetto delle loro domande di risarcimento. Si sono costituite la e la Gestione Regionale Liquidatoria, Controparte_5 Parte nel frattempo subentrata all' di Olbia, resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto perché i ato. Entrambi gli appellati, inoltre, hanno domandato, in caso di accoglimento del gravame, l'applicazione della garanzia assicurativa nei limiti delle condizioni di polizza. La Gestione Regionale Liquidatoria ha inoltre eccepito l'inammissibilità del gravame per l'indeterminatezza e genericità dei motivi di appello. La causa, istruita documentalmente e con espletamento di c.t.u., è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_13
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione
4 alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa l'inidoneità, insufficienza e contraddittorietà del mero richiamo al contenuto della c.t.u. espletata in giudizio per fondare una pronuncia di rigetto, evidenziandone la carenza di motivazione in ordine alle specifiche contestazioni avanzate dai cc.tt.pp anche con riguardo all'omeSS valutazione di precisa documentazione medica in atti, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199).
A) Della responsabilità sanitaria. Nel merito, i primi due motivi dell'appello principale proposto dalla Pt_1 possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro strettam connessi, riguardando tutti l'errata, parziale e contraddittoria motivazione della sentenza in punto di mero richiamo del contenuto della c.t.u. espletata in primo grado, inidonea ed insufficiente, ad avviso dell'appellante, a giustificare le conclusioni di infondatezza della domanda proposta dalla . Pt_1
Peraltro, prima di procedere all'esame dei motivi di cen , giova ribadire alcuni principi di diritto affermati dalla Suprema in materia di responsabilità sanitaria e secondo cui (cfr per tutte da ultimo Cass. n. 27142/24), da un lato,
“il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente, come quella di cui è causa, può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU, in ogni caso argomentando su basi tecnico- scientifiche e logiche” e, dall'altro, “in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”. Tanto premesso, nel caso di specie, , unitamente ai propri Parte_1 famigliari, rispettivamente marito e figli, e alla società di cui la steSS era amministratrice, domandava il risarcimento dei danni conseguenti alla
5 negligente ed imperita esecuzione dei trattamenti sanitari subiti presso l'Ospedale di Olbia, allegando che:
- era stata ricoverata presso l'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dal 29.4.2008 al 3.5.2008 con diagnosi di “cistocele di primo grado IUS e rettocele di primo grado” e nel medesimo nosocomio aveva subito, in data 30.4.2008, un intervento chirurgico di “cistouretropessi con Olbnix correzione rettocele con Avaulta plus” eseguito da una equipe medica composta dai dott.ri e;
Per_2 CP_6
- fin da subito aveva lamentato forti dolori e, per tale motivo, si era recata all'Ospedale di Olbia più volte dopo l'intervento, ed il dott. , Controparte_7 primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia, aveva omesso di approfondire i sintomi lamentati e aveva rassicurato la paziente;
- solo a distanza di cinque mesi, a settembre 2008, veniva sottoposta ad un secondo intervento con diagnosi di “ascessi glutei bilaterali”, all'esito del quale, con una risonanza magnetica in data 20.10.2008, era evidenziata la presenza di fistole nella sede dei drenaggi chirurgici, esiti di pregresso intervento chirurgico di cistouretropessi protesica e correzione di rettocele con successiva complicanza di ascesso gluteo bilaterale;
- posto che l'intervento non era stato risolutivo, in data 14.11.2008, aveva subito un terzo intervento chirurgico di colostomia presso l' di CP_14
per “fistole rettoischiatiche in esiti di intervento di CP_15 rettocele con impianto protesico”;
- il peggioramento della sua condizione fisica era, quindi, dipeso da fatto e colpa del personale sanitario e dalle sue condotte omissive e/o commissive
“per non aver diagnosticato la duplice lesione intestinale e non aver prescritto tempestivamente le cure neceSSrie”, come accertato nella c.t.p. del prof.
medico legale e ginecologo. Per_3
La Corte, in questo giudizio, in considerazione delle molteplici contestazioni avanzate da parte appellante, ha ritenuto neceSSrio disporre una nuova c.t.u. nominando un collegio di periti formato da un medico legale e da un urologo- ginecologo. Ciò posto, dall'esame della documentazione in atti e da quanto emerso nelle consulenze in atti, può dirsi acclarato in fatto che:
- il 26.3.2008, all'esito di visita ginecologica presso la U.O. di Parte_1 Parte Ginecologia e Ostetricia della di Olbia, era riconosciuta affetta da “Rettocele di III grado. Cisto di II grado” ed era consigliata una rivalutazione il 29.4.2008 con “successivo intervento: Colpoisterectomia con plastica vag ant e post x eventuale protesi rettale”;
- dopo la visita cardiologica, il 30.4.2008 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “cistouretropessi con Olbnix correzione rettocele con Avaulta plus” per condizione di “Cistocele I grado IUS. Rettocele di II grado”;
- il 3.5.2008 la paziente era dimeSS con diagnosi di “Prolasso delle pareti vaginali senza menzione di prolasso ut. Incontinenza urinaria da sforzo” e alla visita alla dimissione era evidenziata “Vagina ben sospesa. Non IUS. Non infiltrati pelvici” e prescritta terapia domiciliare e riposo per 60 giorni;
6 - erano seguite visite di controllo, il 2.7.2008, in cui si dava atto di un
“Utero ben sospeso. Vescica ben sospesa”, il 18.8.2008, da cui erano emerse
“Tumefazioni glutee bilaterali... circoscritte, senza erosione superficiale. ..Controllo tra 15 gg. Si programma rettocolonscopia”, il 3.9.2008 da cui era risultata la persistenza della “infezione glutea dx con fistolizzazione cutanea. Eseguita rettocolonscopia: non lesioni aggettanti nel lume. Si programma bonifica degli infiltrati e rimozione delle banderelle. Ricovero 11/9/08 …”;
- l'11.9.2008 la paziente era, dunque, ricoverata presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia con diagnosi di
“ascessi glutei su benderelle protesiche” e con orientamento terapeutico di
“bonifica” ed, in particolare, nella raccolta anamnestica eseguita all'ingresso in reparto era emerso che “… La pz sottoposta a cistouretropessi protesica (Olbnix) e correzione rettocele con Avaulta plus riferisce formazione di noduli dolenti, secernente a dx, nei glutei”;
- il 12.9.2008 era, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico di
“asportazione granulomi e rimozione parziale protesi”, così descritto in cartella clinica: “A livello medio gluteo, bilateralmente, sonopresenti 2 tumefazioni cutanee di circa 2 cm, protrudenti. Dalla dx fuoriesce liquido sanioso che aumenta all'esplorazione rettale. Consultato il chirurgo, Dott. si decide Per_4 per la asportazione del tessuto granulomatoso e dei mo tali delle benderelle. Si procede prima alla bonifica del gluteo sn, dal quale si asportano circa 2 cm di benderellainvaseda fibroblasti con scarso liquido sanioso raccolto in piccole aree cistichelocalizzate. Si posiziona zaffo medicato. L'asportazione del monconedistale della banderella di sn è più completa per rimuovere il tramite fistoloso sul quale viene quindi ribattuto con un punto in vicryl 30 tessuto adiposo sano. Si posiziona zaffo compressivo medicato”;
- il 18.9.2008 la PI era dimeSS “… con medicazione giornaliera in post dimissione. Rivalutazione tra 10-20-30 gg ed eventuale RMN con mdc”;
- il 20.10.2008 l'esame RM dell'addome inferiore aveva messo in evidenza
“…Esiti di pregresso intervento chirurgico di cistouretropessi protesica e correzione di rettocele con successiva complicanza di ascesso gluteo bilaterale, bonifica e rimozione parziale della protesi (porzione distale). L'esame rileva la presenza di due tramiti fistolosi con orifizio cutaneo esterno a livello della porzione infero mediale del muscolo grande gluteo bilateralmente, sedi del pregresso drenaggio chirurgico, che decorrono cranialmente nel contesto del muscolo trasverso superficiale del perineo, con orifizio interno in corrispondenza della parete anteriore del retto. Minimo potenziamento dei tramiti fistolosi dopo la somministrazione del mdc paramagnetico. Non evidenti raccolte fluide in sede endopelvica. Iperintensità, nella sequenza STIR, del muscolo grande gluteo e del muscolo grande adduttore a destra, minimamente anche a sinistra, in relazione alla pregreSS flogosi. Morfologia e segnale dell'utero nei limiti della norma in relazione all'età della paziente”;
- il 6.11.2008 la veniva ricoverata presso la U.O. di Chirurgia Generale Pt_1 dell'Ospedale Civile di con diagnosi di “fistole rettoischiatiche in esiti CP_15
7 di intervento di correzione di rettocele con impianto protesico” ed il 14.11.2008 sottoposta ad intervento chirurgico di confezione di “colostomia escludente iliaca sinistra”;
- il 6.5.2009 veniva nuovamente ricoverata presso il reparto di Chirurgia Generale dell'ospedale di per “esiti di colonstomia per CP_14 CP_15 fistole colocutanee”, dov 1.5.20 ottoposta ad un “intervento di isolamento della colonstomia, resezione segmentaria e ricanalizzazione”, cui erano seguiti diversi ricoveri sempre nel medesimo reparto dell'ospedale CP_14 di : l'8.3.2010, in quanto affetta da “colica addominale in esiti di CP_15 eli di colostomia”; il 27.5.2013 “per correzione Laparocele iliaco sinistro, incontinenza urinaria”; il 26.6.2014 per fistola perianale. Secondo le allegazioni della , le sue condizioni fisiche, peggiori rispetto Pt_1 all'originaria situazione in cui si trovava prima dell'intervento del 2008, erano state determinate dalle condotte colpose dei sanitari, i quali “si erano trovati impreparati a gestire il danno non avendo esperienza inerente al caso e supponendo che l'iter riparativo fosse congruo, non andando mai ad immaginare che fosse stata effettuata una duplice lesione intestinale ormai paSSta come misconosciuta” (vedi atto di citazione in primo grado pag. 7 e letteralmente c.t.p. del prof. in data 21.11.2011 allegata all'atto di Per_3 citazione: ”La somministrazione di antibiotici e antidolorifici si era reso neceSSrio probabilmente, così come le era stato prospettato, a causa di un rigetto della protesi ed il caso è stato sempre trattato con questa errata convinzione privo di diagnosi concreta;
anche nel ricovero successivo per il trattamento dei riscontrati ascessi glutei, la diagnosi non veniva fatta, con il solo risultato di rendere il percorso di vita della paziente sempre più grave e sofferente. La diagnosi viene quindi fatta in altra struttura, con la prescrizione di idonee indagini e quindi il trattamento chirurgico con deviazione intestinale, così come ampiamente riportato. Appare evidente che a fronte di tali fatti si è verificata non solo la mancanza di correzione dello stato di IUS rilevato (ma che di fatto non incideva sulla qualità della vita quotidiana) ma addirittura un netto peggioramento con un totale perturbamento delle proprie condizioni fisiche e psichiche, così come ampiamente rilevato e descritto nell'indagine psicologica a cui è stata sottoposta la paziente, confermando la presenza di una sindrome post traumatica da stress di rilevanza medio grave”). In particolare, secondo la PI, allo stato, in conseguenza della condotta dei sanitari, aveva subito un danno da perdita o riduzione della sessualità, cui andava aggiunto “l'aggravamento dello stato di IUS e della componente neuro sensitiva locale” (vedi allegazioni atto di citazione). Orbene, come anticipato, la Corte, a fronte delle censure avanzate dalla parte appellante in ordine alla contraddittorietà e lacunosità delle argomentazioni poste a fondamento della c.t.u. di primo grado, in cui era esclusa ogni responsabilità in capo ai sanitari intervenuti, ha disposto una nuova c.t.u. con la nomina di un medico legale e di un medico specialista in urologia- ginecologia.
8 All'esito anche delle operazioni peritali di secondo grado, i due ausiliari, come quello di primo grado, hanno escluso ogni responsabilità dei medici intervenuti. Innanzi tutto, in entrambe le c.t.u. è stato sostenuto che, allo stato, la Pt_1 lamenta “un quadro clinico caratterizzato da modesto cistocele, soprattutto sotto sforzo con saltuaria incontinenza urinaria da urgenza, riferita iposensibilità della regione perineale in assenza di segni obiettivabili di rettocele e da plurimi esiti cicatriziali post-chirurgici in regione addominale e perineale” (vedi c.t.u. di primo grado) ovvero “costante incontinenza urinaria e saltuaria incontinenza fecale… dispareunia (dolore nell'atto sessuale) con notevole diradamento dei rapporti” (c.t.u. di secondo grado). In ogni caso, ad avviso di tutti gli ausiliari, non vi sarebbe, comunque, rapporto di causa tra gli esiti sopra riportati e gli interventi dei sanitari dell'Ospedale di Olbia, posto che:
- la diagnosi formulata era corretta (“In primis, si ritiene del tutto condivisibile la diagnosi formulata dai sanitari dell'Ospedale di Olbia che ebbero in cura la donna, che, eseguiti gli accertamenti clinico-strumentali del caso, posero diagnosi di cistocele e rettocele in presenza di una sintomatologia clinica rappresentata da incontinenza urinaria da sforzo” – vedi c.t.u. primo grado - e “la diagnosi eseguita dai sanitari dell'Ospedale Giovanni Paolo II in Olbia in data 29 aprile 2008 in relazione alla patologia sofferta dalla PI è stata corretta” – vedi c.t.u. secondo grado -);
- l'intervento chirurgico del 30.4.2008 risulta essere stato eseguito correttamente, come emerge dal regolare decorso post-operatorio e dalle visite all'atto di dimissione del 3.5.2008 e del 2.7.2008, in cui era evidenziata “la buona sospensione della vagina, dell'utero e della vescica, in assenza sia di incontinenza urinaria da sforzo sia di infiltrati pelvici e di segni e/o sintomi patologici”, come da certificati in atti (il c.t.u. di primo grado riscontrava che
“Appare pertanto evidente come a distanza di oltre due mesi dall'intervento chirurgico eseguito presso l'Ospedale di Olbia fosse rilevabile la buona riuscita dell'intervento, l'assenza di segni e/o sintomi di processi infettivi in atto così come l'assenza di eventuali lesioni della parete intestinale” e quelli di secondo grado che “Il trattamento è stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica dell'epoca”). Invece, la posizione degli ausiliari diverge parzialmente in relazione alle conseguenze del secondo intervento. Mentre ad avviso dei cc.tt.uu. di secondo grado anche “il secondo intervento avvenuto l'11 settembre 2008 deve ritenersi adeguato rispetto al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medica-chirurgica del tempo” e lo stesso era
“stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica” ed i modesti esiti infausti erano di fatto conseguenze non prevenibili del trattamento sanitario, il c.t.u. di primo grado riteneva che, una volta riscontrata alla visita di controllo del 18.8.2008 la presenza di “tumefazioni glutee bilaterali in corrispondenza dell'inserzione
9 delle benderelle protesiche”, quale “complicanza prevedibile e ricollegabile alla tipologia di intervento chirurgico effettuato, ma in alcun modo prevenibile tenuto conto sia della corretta gestione dell'assistenza durante la degenza ospedaliera dell'aprile-maggio 2008 sia della altrettanto corretta assistenza post-operatoria”, la condotta dei sanitari era stata “adeguata alle leges artis”, avendo consigliato “nello specifico medicazioni giornaliere con instillazione di terapia antibiotica nei tramiti fistolosi, fino a quell'epoca intereSSnti unicamente la cute”. Con la conseguenza che la “la mancata osservanza della corretta prescrizione medica da parte della ” non poteva “in alcun modo Pt_1 essere addebitata ai sanitari del presidio osp ero di Olbia che a fronte di un quadro clinico siffatto approntarono tutte le misure neceSSrie ed efficaci per il controllo dell'infezione…...la formazione delle fistole retto-cutanee, evidenziate all'esame RM del 20 ottobre 2008, non sia(era) in alcun modo riconducibile ad un'erronea condotta professionale, che di converso fu caratterizzata dalla dovuta perizia e prudenza prevista in casi similari….l'approfondimento dei tramiti fistolosi fu dovuta alla progressione di un processo infettivo, il cui trattamento fu trascurato dalla perizianda steSS che disattese le corrette prescrizioni mediche”. Le suddette argomentazioni sono state interamente e pedissequamente utilizzate dal giudice di primo grado per escludere qualsiasi responsabilità in capo ai sanitari anche in relazione alle conseguenze derivate della
“progressione della fistolizzazione glutea cutanea”, laddove il tribunale sosteneva che, riportando peraltro letteralmente il contenuto della perizia, “È di tutta evidenza quindi come la mancata osservanza della corretta prescrizione da parte della non poSS in alcun modo essere addebitata ai Pt_1 sanitari del presidio ospedaliero di Olbia che a fronte di un quadro clinico siffatto approntarono tutte le misure neceSSrie ed efficaci per il controllo dell'infezione. Alla luce di ciò, si ritiene che la formazione delle fistole retto-- cutanee, evidenziate all'esame RM del 20 ottobre 2008, non sia in alcun modo riconducibile ad un'erronea condotta professionale, che di converso fu caratterizzata dalla dovuta perizia e prudenza prevista in casi similari. L'approfondimento dei tramiti fistolosi fu dovuta alla progressione di un processo infettivo, il cui trattamento fu trascurato dalla perizianda steSS che disattese le corrette prescrizioni mediche”. Orbene, rispetto a tutte le suddette argomentazioni e conclusioni, ad avviso della Corte, risultano, invece, condivisibili le contestazioni avanzate da parte appellante:
- sia in relazione alla omeSS dimostrazione della adeguatezza dell'intervento praticato sulla PI, a fronte di una diagnosi non chiara, e su cui i cc.tt.uu., neppure in questo giudizio, hanno argomentato alcunchè di preciso nonostante specifico quesito in tale senso (vedi contestazioni pagg. 11 e ss atto di appello e da ultimo osservazioni alla c.t.u. allegate alla comparsa conclusionale: “Relativamente al merito e quindi ai fatti clinici per cui è causa, gli scriventi CCTTPP contestano la mancata esecuzione di accertamenti strumentali
10 volti ad accertare e studiare il quadro uro-disfunzionale connesso alla diagnosi di cistocele, nello specifico contesto clinico de quo.
….. Sussiste una incongruenza diagnostica: in alcuni paSSggi documentali viene certificato un quadro di cistorettocele di II grado, in altro paSSggio di cistocele di I grado, rettocele di II grado;
in altro paSSggio di rettocele di III grado e cistocele di II grado ecc. E' evidente che suddetta grave incertezza diagnostica sia figlia anche della mancata sottoposizione agli accertamenti strumentali di cui al punto 1. Sussiste quindi quadro di difetto di diligenza e prudenza laddove appunto si è deciso e si è proceduto all'esecuzione dell'intervento chirurgico senza aver primo portato a termine il procedimento diagnostico volto ad ottenere una diagnosi precisa e dettagliata, con precisazione della stadiazione”: grassetto del testo);
- sia in relazione al fatto che al momento delle dimissioni alla PI fosse stata prescritta una terapia antibiotica giornaliera, posto che al contrario, come si evince dalla cartella clinica, al momento della dimissione si fa riferimento unicamente ad una medicazione giornaliera e non ad una terapia antibiotica (“… Si dimette con medicazione giornaliera in post dimissione. Rivalutazione tra 10-20-30 gg ed eventuale RMN con mdc”). Del resto, lo stesso c.t.u. di primo grado rilevava che tale circostanza gli era stata solo riferita dalla , senza alcun riscontro documentale (“A tal Pt_1 proposito, la riferisce che i sanitari prescrissero l'esecuzione di medicazioni Pt_1 giornaliere c stillazione di Metronidazolo nel sito di infezione, proponendo di eseguirle presso il reparto stesso o, posto il diniego della donna per ragioni logistiche, presso il medico curante. La donna tuttavia riferisce di non aver mai eseguito tali medicazioni, nei mesi di settembre ed ottobre, in quanto il medico curante affermò di non poter effettuare una terapia “invasiva” a domicilio”: pag. 18 c.t.u. primo grado) mentre nulla hanno argomentato i cc.tt.uu. di secondo grado sul punto. Inoltre, è appena il caso di osservare che la progressione del fenomeno infettivo delle protesi era stata rilevata dallo stesso dott. , laddove CP_7 nella sua relazione del 24.9.2009, interamente riportata nella c.t.u. di primo grado, e nell'interrogatorio formale reso in data 16.12.2015, il sanitario stesso aveva dato atto che fin dal 20.7.2008 la paziente si era presentata in reparto per la comparsa di dolore al gluteo e lui stesso aveva ipotizzato una reazione infiammatoria (“il 20.07.08 (circa) La paziente si ripresentava in Persona_5 reparto riferendo dolore gluteo a dx, eseguivo controllo ecografico che evidenziava la presenza dei nastri protesici in polipropilene fino alla superficie cutanea facendo ipotizzare una reazione infiammatoria da decubito” e il
“
6.08.08 La paziente ricontattò la nostra struttura per aumento della dolenzia in sede glutea ma, verosimilmente per la mia assenza per ferie, procrastinò la visita fino a fine agosto”: contenuto relazione). Non solo di tali visite non vi è traccia nella documentazione medica ma nonostante il dolore manifestato dalla paziente già dalla fine di luglio, non risulta che i sanitari abbiano adottato, nelle more, alcuna soluzione
11 terapeutica, se non dopo la visita del 18.8.2008, procedendo, peraltro, nell'intervento solo il 12.9.2008. Pertanto, le conclusioni cui sono pervenuti i cc.tt.uu., sia di primo grado sia di questa fase, non sono condivisibili laddove escludono tout court una responsabilità omissiva dei sanitari, sia in relazione all'adeguatezza del primo intervento e sia in relazione al secondo intervento del settembre 2008. Quanto al primo profilo, gli ausiliari non hanno fornito alcun chiarimento alle contestazioni della parte appellante in ordine alla affermata adeguatezza dell'intervento nonostante la mancata esecuzione di accertamenti strumentali preliminari ela imprecisa diagnosi effettivamente risultante dalla documentazione medica in atti – “..in alcuni paSSggi documentali viene certificato un quadro di cistorettocele di II grado, in altro paSSggio di cistocele di I grado, rettocele di II grado;
in altro paSSggio di rettocele di III grado e cistocele di II grado ecc…” - mentre, quanto al secondo profilo, tutti gli ausiliari hanno escluso ogni responsabilità medica, sostenendo semplicemente che la formazione delle fistole retto—cutanee all'esito di interventi chirurgici come quello in esame rappresenta una complicanza non prevenibile ma non hanno adeguatamente giustificato la ragione per cui, quanto meno da fine luglio 2008, quando la aveva per la prima volta manifestato un dolore al gluteo Pt_1 destro, i sanitari, pur avendo verificato la probabile esistenza di un processo infiammatorio già da fine luglio, sono intervenuti solo a metà settembre al fine di evitare un ulteriore aggravamento dello stesso e delle sue conseguenze. Invero, in forza dei principi di diritto sopra riportati, a fronte della prova del rapporto di causa tra l'intervento praticato e le conseguenze pregiudizievoli manifestatesi, la struttura sanitaria avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato un comportamento diligente ed adeguato al fine di scongiurare un ulteriore aggravamento del processo infiammatorio in atto, anche se di per sé in ipotesi non prevenibile, provando che il suo peggioramento era stato determinato unicamente da una “causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”. Ma di ciò non solo non vi è prova, posto che, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, non è affatto dimostrato che il processo infiammatorio si era aggravato a causa di una condotta omissiva della paziente nella osservanza della terapia specificatamente prescritta in sede di dimissione, risultando, al contrario, una condotta attendista e inerte dello stesso sanitario, nonostante lo stesso, per sua steSS ammissione, avesse fin da fine luglio ipotizzato “una reazione infiammatoria da decubito” Alla luce di tali argomentazioni, la Corte intende discostarsi dalle conclusioni cui sono pervenuti i suoi ausiliari, ritenendo, quindi, che il peggioramento delle condizioni di salute della in ordine al quadro clinico accertato in entrambe Pt_1 le c.t.u. - e su cui non sono state avanzate, al contrario, specifiche censure, in specie “caratterizzato da modesto cistocele, soprattutto sotto sforzo con saltuaria incontinenza urinaria da urgenza, riferita iposensibilità della regione perineale in assenza di segni obiettivabili di rettocele e da plurimi esiti cicatriziali post-chirurgici in regione addominale e perineale” (vedi c.t.u. di
12 primo grado) ovvero “costante incontinenza urinaria e saltuaria incontinenza fecale…” (vedi c.t.u. di secondo grado) - sia conseguenza della condotta colposa dei sanitari intervenuti. Tali esiti permanenti sono stati inoltre quantificati dai cc.tt.uu. di secondo grado nella misura del 10%, oltre a quelli relativi al periodo di inabilità temporanea come di seguito precisati (“Considerata comunque la patologia anorettale sofferta il danno biologico deve essere valutato nella sua globalità nella misura del 10 (dieci) percento”), oltre ad un periodo di “invalidità temporanea totale in cento quaranta giorni di cui 113 di ospedalizzazione (ITT=140 gg), l'invalidità temporanea parziale al 75% in quaranta giorni (ITP75=40 gg), quella parziale al 50% in cinquanta giorni (ITP 50=50 gg) e quella parziale al 25% in 50 giorni (ITP 25=50 gg)”). Per tali ragioni, va riconosciuto alla PI, la quale aveva 64 anni al momento del fatto, aprile 2008, un danno non patrimoniale, sulla base delle Tabelle di Milano 2024, così liquidato: euro 2.612,40 a punto per danno biologico ed euro 679,22 per incremento da danno morale, per un totale a punto di euro 3.291,62, ed un importo complessivo, a titolo di danno non patrimoniale risarcibile, di euro 22.548,00, oltre ad euro 23.862,50 per danno da ITT (euro 115,00 per i giorni di invalidità temporanea sopra indicati) per un totale generale di euro 46.410,50. Nel caso di specie, deve invero ritenersi configurabile, oltre ad un danno non patrimoniale inerente alle vicende dinamico relazionali della vita della danneggiata, anche un danno morale consistente nello stato d'animo di sofferenza interiore patita dalla , a causa del lungo e travagliato iter Pt_1 diagnostico e terapeutico seguit 'intervento del 30.4.2008 e sfociato in diversi interventi chirurgici resisi neceSSri per eliminare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti al peggioramento del processo infiammatorio riscontrato nel settembre 2008. Pertanto, accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, devono trovare applicazione integralmente i valori tabellari utilizzati nel caso concreto (Tabelle Milano 2024: vedi sul punto tra tutte Cass. n. 5119/23). Tale somma è calcolata su valori attuali e sulla steSS, devalutata secondo indici ISTAT alla data del fatto, aprile 2008, e via via rivalutata anno per anno, vanno riconosciuti gli interessi legali fino all'attualità e sulla somma così calcolata fino al saldo. Nulla, invece, può essere riconosciuto per spese mediche di cui non vi è in atti non solo alcuna specifica allegazione ma neppure documentazione di conforto. Infine, appare opportuno rilevare come la non abbia invece contestato Pt_1 alcunchè su quanto argomentato dal giudi i primo grado in ordine alla lesione del consenso informato (“Quanto al consenso informato, rileva in primis il giudicante che trattasi di fatto non dedotto dalle parti attrici nell'atto introduttivo del processo né nella proposta di quesito al ctu dalle stesse formulata;
la relativa deduzione è quindi tardiva. In ogni caso, nel momento in cui il ctu ha accertato che la causa dei problemi della signora è dovuto ad Pt_1
13 un problema di reazione infiammatoria e infettiva alla protesi, la mancanza di consenso informato avrebbe potuto avere rilievo in relazione alla protesi e non con riferimento alla asserita novità della tecnica operatoria. La signora non Pt_1 ha mai affermato di non essere stata informata dai sanitati delle possibili complicanze derivanti dall'innesto di una protesi”: vedi sentenza impugnata). La , in persona del legale rappresentante, e Controparte_4
vanno pertanto condannati a pagare, in solido, per il titolo di Controparte_7 somma di euro 46.410,50 in favore di , oltre Parte_1 interessi secondo i criteri sopra indicati. Inoltre, in accoglimento della domanda di garanzia svolta dalla
[...]
, la va dichiarata tenuta a garantire Controparte_4 Controparte_5
l'AT , la quale ha riproposto la domanda di Controparte_4 manleva in questo giudizio, da ogni avversa pretesa nei limiti del massimale di polizza ed anche in relazione alle spese di lite ex art. 1917 comma 3 c.c.
B) Delle spese di lite e della responsabilità aggravata. È, altresì, fondata la censura con cui la e gli appellanti incidentali in sede Pt_1 di appello incidentale tardivo adesivo issibile come di recente chiarito dalla Suprema Corte: vedi Sez. Un. n. 8486/24) hanno contestato la sentenza per la loro condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc in favore della dott.SS , sul presupposto che, una volta resasi conto che il sanitario CP_6 citato in giudizio non aveva partecipato all'intervento chirurgico, la parte attrice, oggi appellante principale e incidentale, dichiarava fin dalle memorie ex art. 183 cpc di nulla opporre alla sua estromissione. Effettivamente, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, la parte attrice, oggi appellante, dopo essersi resa conto che la dott.SS non era quella CP_6 indicata nel diario clinico quale sanitario facente parte ipe che aveva proceduto all'intervento chirurgico (genericamente indicato come dott.
), nelle memorie ex art. 183 n. 1 cpc nulla opponeva alla sua CP_6 estromissione, come ribadito all'udienza del 16.12.2015 e come richiesto anche dalle altre parti, senza che il tribunale adottasse alcuna statuizione sul punto. Pertanto, il fatto che nella comparsa conclusionale di primo grado - peraltro non nelle conclusioni precisate dove si fa riferimento generico ai convenuti ma solo nel corpo dell'atto - sia stata indicata anche la dott.SS (“Per CP_6 quanto sin qui esposto è evidente la responsabilità della struttura sanitaria, in persona del Direttore, e la responsabilità professionale dei Dottori CP
e , in via solidale, nonché dell'equipe,
[...] CP_6 Controparte_7
v o della deducente”), non può che rappresentare un evidente errore materiale verosimilmente dovuto ad una mera trascrizione del testo originario delle difese della parte attrice, di per sé, inidoneo a giustificare una condanna per responsabilità aggravata, peraltro in difetto di specifica allegazione e prova di una danno conseguente, posto che la volontà della parte di rinunciare a qualsiasi pretesa nei confronti della convenuta era già stata non solo chiaramente manifestata nel primo CP_6 atto successivo alla sua costituzione ma altresì ribadita nelle difese successive.
14 Pertanto, in accoglimento degli appelli, la domanda di condanna ex art. 96 cpc va rigettata.
Inoltre, gli appellanti incidentali, in via autonoma, hanno contestato la sentenza impugnata nella parte in cui li condannava a rifondere, per l'intero in relazione alla ed al 50% in relazione alle altre parti, le spese di lite di CP_6 primo grado, liquidandole:
- tenendo conto del valore della causa dato dalla sommatoria di tutte le domande;
- in favore di ciascuna parte nonostante l' Olbia, la ed il Pt_5 CP_6
fossero assistiti da un unico difensore;
CP_7
- applicando un ingiustificato ed immotivato aumento ulteriore pari al 30% per una non meglio precisata “difficoltà tecnica della causa”. Orbene, giova innanzi tutto evidenziare come, in relazione alle spese di lite, sia neceSSrio diversificare la posizione dell'appellante principale, il cui gravame è stato accolto anche nel merito, da quella degli appellanti incidentali, i quali - comunque soccombenti nel merito, dato che non hanno contestato la decisione in ordine al rigetto delle loro domande di risarcimento del danno - hanno proposto impugnazione incidentale solo sulla quantificazione delle spese legali di primo grado, dove erano assistiti dallo stesso difensore della . Pt_1
Pertanto, quanto ai rapporti tra la e tutti gli appellati, ad usione della Pt_1
, evidentemente, in seguito all'accoglimento dell'appello principale in CP_6
e alla accertata responsabilità sanitaria, le spese di lite, anche del primo grado, seguono la soccombenza, e sono liquidate secondo il valore della causa, determinato in base al criterio del decisum. Le spese di c.t.u. di entrambi i gradi vanno interamente poste a carico dei suddetti appellati in solido. Le spese legali tra la e , data anche la reciproca Pt_1 CP_6 soccombenza in relazione al rigetto della domanda ex art. 96 cpc, vanno invece integralmente compensate. Quanto ai rapporti tra gli appellanti incidentali e gli altri appellati, compresa la
, il tribunale riteneva che “con riferimento a tutte le parti tranne la dott. CP_6
”, cui riconosceva integralmente le spese legali, era “corretto” CP_6 compensare le spese al 50% e condannare la parte attrice alla rifusione del restante 50%, dato che “da una parte ..parte attrice ha iniziato la causa dopo avere acquisito il parere del prof. quindi curando di fornire supporto Per_3 probatorio alle proprie tesi, dall'altr a proseguito la causa nonostante gli esiti della ctu”. Quanto alla liquidazione delle stesse le calcolava “sulla base del valore della domanda complessiva delle parti attrici, considerando il valore medio con un aumento, tenuto conto della difficoltà tecnica della causa, avente ad oggetto responsabilità professionale medica”. Conseguentemente, liquidava in favore della “le spese di causa che liquida in euro 36.000,00 oltre CP_6 rimb. forf. 15% cpa” e dichiarava tenuta la parte attrice “a rimborsare a ciascuna delle altre parti costituite in causa il 50% delle spese legali che liquida in tale percentuale in euro 18.000,00 oltre rimb. forf. 15%, Iva e cpa”. Orbene, le doglianze avanzate dagli appellanti incidentali sono fondate.
15 Innanzi tutto, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. n. 10367/24) “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”. Nel caso di specie, pertanto, il tribunale non poteva considerare lo scaglione di valore oltre euro 520.000,00, ma quello fino ad euro 520.00,00, posto che la domanda di valore più elevato era quella della pari ad euro 289.000,00 Pt_1 circa. Inoltre, non si ravvisano, e neppure sono e motivate, le ragioni per cui la generica “difficoltà tecnica della causa” giustificherebbe un ulteriore aumento delle spese legali liquidate nel loro valore medio. Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo di statuire (vedi Cass. n. 14198/22) che “in tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp.att.c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore” e, nel caso di specie, la Contr aveva depositato una nota spese in cui domandava la liquidazione di euro 40,92, oltre spese generali e accessori. Infine, va altresì riformata la condanna alle spese di lite pronunciata nei confronti di “ciascuna delle altre parti costituite” senza considerare che tre Parte delle parti originariamente convenute ( e ) erano costituite CP_6 CP_7 con lo stesso avvocato (cfr sempre Ca 24 a di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi”). Pertanto, le spese di lite di primo grado poste a carico degli attuali appellanti incidentali vanno fiSSte, tenendo conto dello scaglione di valore della causa fino ad euro 520.000,00 e senza alcun ulteriore aumento, nella misura di euro 22.457,00 e liquidate, in difetto di specifica censura sul punto, per intero in favore della e al 50% nei confronti delle altre parti e, quindi, nella CP_6
16 misura di euro 11.228,50 (pari al 50% di euro 22.457,00), nei limiti di euro 10.540,92 come da parcella, in relazione alla e con aumento Controparte_5 del 30% per Gestione Regionale Sanitaria e R Le spese di lite del presente grado tra gli appellanti incidentali e le altre parti vanno compensate dato l'esito finale del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello principale proposto da e Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 186/2022 del Tri io Pausania, condanna la , in persona del Controparte_4 legale rappresentante, e , in solido, a pagare, per il titolo Controparte_7 di cui è causa, in favore di la somma di euro 46.410,50, Parte_1 oltre interessi come da e dichiara tenuta la
[...]
a manlevare la Gestione Regionale Sanitaria da ogni Controparte_5 nche in ordine alle spese di lite;
2) in accoglimento dell'appello principale proposto da nonchè Parte_1 dell'appello incidentale proposto da , Controparte_1 Parte_2
, e la società Controparte_2 Parte_3 [...]
e parziale riforma della sentenza 186/2022 Controparte_10 nia, rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc proposta da;
CP_6
3) in accoglimento dell'appello incid to da , Controparte_1
, , e la società Parte_2 Controparte_2 Parte_3 [...]
le spese d Controparte_10 primo grado poste a carico degli attuali appellanti incidentali in complessivi euro 22.457,00 in favore di , in complessivi CP_6 euro 14.597,05 in favore di e Controparte_4 CP_7
ed in complessivi euro
[...] Controparte_5 oltre 15% spese generali e accessori di legge;
4) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
Cont
5) condanna la , e la in Controparte_4 Controparte_7 solido, a rifo di en bi i Parte_1 gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 17.607,00, di cui euro 7.616,00 per il primo grado ed euro 9.991,00 per l'appello, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
6) pone definitivamente a carico della , Controparte_4 CP_7 Cont
ed in solido, le spese
[...]
7) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra
[...]
, , , CP_1 Parte_2 Controparte_2 Parte_3 società e gli appellati. Controparte_10
Così deciso in
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
17 18
Il Presidente Dott. Maria Grixoni