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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/11/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1839/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1839/2023
Oggi 4 novembre 2025 alle ore 11.00, innanzi al dott. Caterina Linares, sono comparsi: Co Per l'avv. Esposito oggi sostituito dall'avv. Spanò Alberto Parte_1 che si riporta agli atti e alla comparsa conclusionale
Per l'avv. RT Guarnotta, sostituito dall'avv. Caterina Calvino CP_2 che si riporta agli atti.
Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio dott.ssa Caterina Linares
pagina 1 di 6 All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.00, assenti le parti che nel frattempo si sono allontanate, la Giudice pronuncia, dandone lettura, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Linares ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1839/2023 promossa da:
LI VOTI IO -CF. e C.F._1 Controparte_3
-CF. entrambi residenti in [...]alla via
[...] C.F._2
Fra OM da Gubbio n° 9, rappresentati e difesi dall'Avv. OM
LE Esposito del Foro di Trapani, ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Trapani nella via
IC TO 6
ATTORI
Contro
Controparte_4
(P.Iva , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Catania nel Corso Italia n.104, elettivamente domiciliata in Trapani nella via Virgilio n.11 presso lo studio del procuratore avv.RT Guarnotta (CF: C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 e hanno proposto opposizione al Parte_2 Controparte_3 decreto ingiuntivo n.428/2023 del Tribunale di Trapani, contestando la valenza probatoria della certificazione attestante il credito, prospettandone la rilevanza solo in fase di pronuncia del decreto ingiuntivo ma non nella fase di opposizione, lamentandosi dell'esosità degli interessi.
La costituendosi, ha chiesto il rigetto e la conferma del decreto CP_2 ingiuntivo, allegando di aver dato prova del diritto di credito azionato, con la produzione de:
1.Certificazione di credito del 20.06.2023;
2.Contratto di finanziamento del 27.06.2011;
3.Piano di ammortamento e distinta erogazione finanziamento;
4.Diffida del 03.06.2023 e del 30.06.2023.
Ha specificatamente eccepito che la certificazione, relativa alla esposizione debitoria in esame è stata redatta in conformità del disposto di cui all'art.635 c.p.c., per cui, in caso di crediti vantati dallo Stato o da
Enti pubblici, costituiscono prova idonea anche i libri o scritture contabili quando un funzionario o un notaio ne attestino la regolare tenuta a norma di legge o di regolamento;
ha allegato che il prospetto- certificazione è stato redatto in data 20.06.2023 dal direttore della
, avv.Paolo Corrado Baiamonte, il quale ha dichiarato “visti gli atti CP_2 di ufficio e le risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute,questa Cassa,Ente Pubblico Economico istituito con Legge della
Regione Siciliana del 27.12.1954 n.50,dichiara formalmente che il credito vantato nei confronti dell'impresa artigiana è certo liquido ed esigibile, e in base ad un conteggio aggiornato alla data odierna ammonta ad
€.32.720,51, così distinti : € 21.003,08 per sorte capitale;
€ 11.648,63 per interessi di mora;
€ 68,80 per spese. Con integrazione documentale, ha depositato tabella di riepilogo delle rate pagate e di quelle impagate
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito argomentato.
In diritto, la proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere secondo le regole della cognizione piena, su quanto
è stato richiesto con il decreto ingiuntivo. La cognizione del giudice pagina 3 di 6 dell'opposizione non è limitata dunque al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria. Nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di attore in senso sostanziale, sul quale grava il relativo onere probatorio, mentre all'opponente debitore, attore in opposizione ma convenuto in senso sostanziale, spetta dimostrare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.) i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione, il giudice deve dunque procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte, che ha chiesto l'ingiunzione, formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto.(cfr Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486).
Allorché pertanto il creditore documenti la propria pretesa, versando agli atti del giudizio, la prova del titolo, è il debitore opponente che ha l'onere di effettuare specifiche contestazioni avverso la pretesa creditoria, non potendo limitarsi e generiche doglienze di illegittimità ed infondatezza della pretesa avversa, diversamente incorrendo nella genericità delle eccezioni sollevate nella veste processuale di convenuto in senso sostanziale, e vedendo il proprio comportamento processuale sanzionato con la soccombenza conseguenziale al mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova del quale anche il convenuto è gravato.
Sul punto si richiama il tenore testuale dell'ordinanza n. 428/2002 della
Corte Costituzionale, in forza del quale "...l'art. 648 c.p.c. mira manifestamente ad indurre l'opponente - in sintonia peraltro con la peculiare diligenza impostagli dall'art. 647 c.p.c. – ad una particolare esaustività dell'atto di opposizione." (Corte Costituzionale, ordinanza n.428 del 2002), oltre che il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'atto di opposizione al D.I., pur essendo formalmente un atto pagina 4 di 6 di citazione, ha la struttura, funzione e contenuto di una comparsa di costituzione e risposta, essendo l'ingiunto convenuto in senso sostanziale,
e, pertanto, deve contenere la specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda di condanna proposta dal creditore ricorrente.
Nella fattispecie, a fronte della pretesa documentata dal contratto di finanziamento, dal piano di ammortamento e dalle certificazione, valevole secondo i richiamati principi, dell'esposizione debitoria maturata, il debitore non ha contestato specificatamente il credito maturato né gli interessi applicati, limitandosi a sole doglianze generiche e richiamando problematiche di amministrazione interna e gestione del personale, mancata approvazione di bilanci -invero di oltre venti anni fa-, per informazioni reperite in rete.
Sul punto, mette conto evidenziare che il prospetto prodotto è stato redatto in conformità dell'art.635 c.p.c., che prevede che, in caso di crediti vantati dallo Stato o da enti pubblici, come nel caso in decisione, costituiscono prova idonea le scritture contabili quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attestino la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti.
Orbene, nel caso di specie, il prospetto certificato è stato redatto dal direttore della il quale ha dichiarato, richiamando la disciplina di CP_2 cui alla legge della Regione Siciliana del 27.12.1954 n.50 ed attestando la regolare tenuta della contabilità, che il credito è quello fatto valere con il decreto ingiuntivo.
Stante il tenore delle difese, inoltre, può altresì richiamarsi il principio di mancata contestazione, per cui sono espunti dal thema probandum i fatti sfavorevoli su cui la controparte è rimasta silente, i quali non essendo stati debitamente e specificatamente contestati sono da considerarsi provati e implicitamente ammessi.
Per le superiori plurime considerazioni, l'opposizione è rigettata ed il decreto opposto integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni trattate, ai sensi del D.M. 54/2014 aggiornato al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e al pagamento in Parte_2 Controparte_3 favore di , in persona del legale rappresentante, delle spese di lite CP_2 che liquida in €. 3.809,00 per compenso professionale, oltre CPA, IVA e spese generali al 15% come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Gop dott.ssaCaterina Linares
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
CC - SEZIONE ORDINARIA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1839/2023
Oggi 4 novembre 2025 alle ore 11.00, innanzi al dott. Caterina Linares, sono comparsi: Co Per l'avv. Esposito oggi sostituito dall'avv. Spanò Alberto Parte_1 che si riporta agli atti e alla comparsa conclusionale
Per l'avv. RT Guarnotta, sostituito dall'avv. Caterina Calvino CP_2 che si riporta agli atti.
Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio dott.ssa Caterina Linares
pagina 1 di 6 All'esito della camera di consiglio, alle ore 17.00, assenti le parti che nel frattempo si sono allontanate, la Giudice pronuncia, dandone lettura, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Linares ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1839/2023 promossa da:
LI VOTI IO -CF. e C.F._1 Controparte_3
-CF. entrambi residenti in [...]alla via
[...] C.F._2
Fra OM da Gubbio n° 9, rappresentati e difesi dall'Avv. OM
LE Esposito del Foro di Trapani, ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Trapani nella via
IC TO 6
ATTORI
Contro
Controparte_4
(P.Iva , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Catania nel Corso Italia n.104, elettivamente domiciliata in Trapani nella via Virgilio n.11 presso lo studio del procuratore avv.RT Guarnotta (CF: C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 e hanno proposto opposizione al Parte_2 Controparte_3 decreto ingiuntivo n.428/2023 del Tribunale di Trapani, contestando la valenza probatoria della certificazione attestante il credito, prospettandone la rilevanza solo in fase di pronuncia del decreto ingiuntivo ma non nella fase di opposizione, lamentandosi dell'esosità degli interessi.
La costituendosi, ha chiesto il rigetto e la conferma del decreto CP_2 ingiuntivo, allegando di aver dato prova del diritto di credito azionato, con la produzione de:
1.Certificazione di credito del 20.06.2023;
2.Contratto di finanziamento del 27.06.2011;
3.Piano di ammortamento e distinta erogazione finanziamento;
4.Diffida del 03.06.2023 e del 30.06.2023.
Ha specificatamente eccepito che la certificazione, relativa alla esposizione debitoria in esame è stata redatta in conformità del disposto di cui all'art.635 c.p.c., per cui, in caso di crediti vantati dallo Stato o da
Enti pubblici, costituiscono prova idonea anche i libri o scritture contabili quando un funzionario o un notaio ne attestino la regolare tenuta a norma di legge o di regolamento;
ha allegato che il prospetto- certificazione è stato redatto in data 20.06.2023 dal direttore della
, avv.Paolo Corrado Baiamonte, il quale ha dichiarato “visti gli atti CP_2 di ufficio e le risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute,questa Cassa,Ente Pubblico Economico istituito con Legge della
Regione Siciliana del 27.12.1954 n.50,dichiara formalmente che il credito vantato nei confronti dell'impresa artigiana è certo liquido ed esigibile, e in base ad un conteggio aggiornato alla data odierna ammonta ad
€.32.720,51, così distinti : € 21.003,08 per sorte capitale;
€ 11.648,63 per interessi di mora;
€ 68,80 per spese. Con integrazione documentale, ha depositato tabella di riepilogo delle rate pagate e di quelle impagate
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito argomentato.
In diritto, la proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere secondo le regole della cognizione piena, su quanto
è stato richiesto con il decreto ingiuntivo. La cognizione del giudice pagina 3 di 6 dell'opposizione non è limitata dunque al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria. Nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di attore in senso sostanziale, sul quale grava il relativo onere probatorio, mentre all'opponente debitore, attore in opposizione ma convenuto in senso sostanziale, spetta dimostrare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.) i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione, il giudice deve dunque procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte, che ha chiesto l'ingiunzione, formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto.(cfr Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486).
Allorché pertanto il creditore documenti la propria pretesa, versando agli atti del giudizio, la prova del titolo, è il debitore opponente che ha l'onere di effettuare specifiche contestazioni avverso la pretesa creditoria, non potendo limitarsi e generiche doglienze di illegittimità ed infondatezza della pretesa avversa, diversamente incorrendo nella genericità delle eccezioni sollevate nella veste processuale di convenuto in senso sostanziale, e vedendo il proprio comportamento processuale sanzionato con la soccombenza conseguenziale al mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova del quale anche il convenuto è gravato.
Sul punto si richiama il tenore testuale dell'ordinanza n. 428/2002 della
Corte Costituzionale, in forza del quale "...l'art. 648 c.p.c. mira manifestamente ad indurre l'opponente - in sintonia peraltro con la peculiare diligenza impostagli dall'art. 647 c.p.c. – ad una particolare esaustività dell'atto di opposizione." (Corte Costituzionale, ordinanza n.428 del 2002), oltre che il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'atto di opposizione al D.I., pur essendo formalmente un atto pagina 4 di 6 di citazione, ha la struttura, funzione e contenuto di una comparsa di costituzione e risposta, essendo l'ingiunto convenuto in senso sostanziale,
e, pertanto, deve contenere la specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda di condanna proposta dal creditore ricorrente.
Nella fattispecie, a fronte della pretesa documentata dal contratto di finanziamento, dal piano di ammortamento e dalle certificazione, valevole secondo i richiamati principi, dell'esposizione debitoria maturata, il debitore non ha contestato specificatamente il credito maturato né gli interessi applicati, limitandosi a sole doglianze generiche e richiamando problematiche di amministrazione interna e gestione del personale, mancata approvazione di bilanci -invero di oltre venti anni fa-, per informazioni reperite in rete.
Sul punto, mette conto evidenziare che il prospetto prodotto è stato redatto in conformità dell'art.635 c.p.c., che prevede che, in caso di crediti vantati dallo Stato o da enti pubblici, come nel caso in decisione, costituiscono prova idonea le scritture contabili quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attestino la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti.
Orbene, nel caso di specie, il prospetto certificato è stato redatto dal direttore della il quale ha dichiarato, richiamando la disciplina di CP_2 cui alla legge della Regione Siciliana del 27.12.1954 n.50 ed attestando la regolare tenuta della contabilità, che il credito è quello fatto valere con il decreto ingiuntivo.
Stante il tenore delle difese, inoltre, può altresì richiamarsi il principio di mancata contestazione, per cui sono espunti dal thema probandum i fatti sfavorevoli su cui la controparte è rimasta silente, i quali non essendo stati debitamente e specificatamente contestati sono da considerarsi provati e implicitamente ammessi.
Per le superiori plurime considerazioni, l'opposizione è rigettata ed il decreto opposto integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni trattate, ai sensi del D.M. 54/2014 aggiornato al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e al pagamento in Parte_2 Controparte_3 favore di , in persona del legale rappresentante, delle spese di lite CP_2 che liquida in €. 3.809,00 per compenso professionale, oltre CPA, IVA e spese generali al 15% come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Gop dott.ssaCaterina Linares
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