Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 466 DELL'ANNO 2024
[...]
Parte_1 Parte_2
E
[...]
Controparte_1
Oggi 21.5.2025 alle ore 11.35 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente e Parte_1 Parte_2
: l'avv. BELLENDA ENRICA
[...]
per la parte convenuta : Controparte_1
l'avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA
I procuratori delle parti si richiamano ai rispettivi atti e alle conclusioni rassegnate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori delle parti a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 953/2024 promossa da:
in proprio e in qualità di Parte_3
rappresentante legale di (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to GIUSEPPE FARRAUTO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PISANU RITA ASSUNTA P.IVA_2
MARIA, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2024, la ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante di ha adito il Tribunale di Savona, in funzione di giudice Parte_1
del lavoro, esponendo che: - in data 24 aprile 2024 la società aveva ricevuto un Parte_1
avviso di addebito, derivante dal precedente verbale ispettivo inviato da , con il CP_1
quale era stato chiesto alla società il pagamento della somma complessiva di euro
10.327,07. – nel medesimo mese di aprile, aveva altresì trasmesso ulteriore CP_1
comunicazione prot. n. 7400.18/04/2024.0075293, questa volta indirizzata alla sola
, con la quale aveva indicato i contributi dovuti al 2024 Parte_2
anche in relazione alla posizione di;
- i due atti erano strettamente Persona_1
collegati in quanto derivanti da un unico verbale di accertamento;
- in particolare, i verbalizzanti avevano contestato che i signori e in Persona_1 Persona_2 quanto genitori dell'amministratrice e legale rappresentante, non avrebbero potuto essere considerati lavoratori subordinati. – aveva così provveduto alla rideterminazione CP_1
dei contributi dovuti in relazione alla posizione di qualificato come Persona_1
coadiuvante familiare;
- tuttavia, i provvedimenti impugnati erano illegittimi, considerato che i genitori della ricorrente avevano iniziato a lavorare alle dipendenze di Parte_1
quando ella non era rappresentante legale e il datore di lavoro era soggetto terzo;
-
[...]
da allora, il rapporto di lavoro e le modalità operative di svolgimento erano rimaste immutate;
- essi erano trattati alla stregua degli altri dipendenti, non avevano compiti amministrativi e di gestione;
- inoltre, il sig. stava scontando una pena Persona_1
detentiva con la misura alternativa della detenzione domiciliare e permesso di uscita per svolgere attività lavorativa di carattere subordinato, per cui gli orari di lavoro dovevano essere fissi e programmati;
- dal canto suo, la signora era sì titolare di partita Per_2
IVA, ma la sua attività autonoma di impresa di pulizie era compatibile con quella di dipendente svolta all'interno della società . Parte_1
In conclusione, la società e la rappresentante legale in proprio hanno chiesto accertare l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato nonché degli atti presupposti e conseguenti ed in particolare del prospetto riepilogativo 7400.18/04/2024.0075293; CP_1 per l'effetto, accertare che nulla è dovuto nei confronti di per i titoli per i quali è CP_1
3 stato emesso l'avviso di addebito impugnato e condannare l'ente a rimborsare quanto eventualmente pagato a tali titoli.
Si è costituito , replicando alle avverse argomentazioni che: - in primo luogo, CP_1
l'indagine in relazione alla natura subordinata del rapporto di lavoro doveva essere svolta con particolare attenzione, a fronte del legame di stretta parentela in essere tra le parti;
- nel corso dell'ispezione, le dichiarazioni rese dagli altri dipendenti e dallo stesso sig.
avevano sostanzialmente confermato la natura non subordinata del rapporto di Per_1
lavoro. Anche la rappresentante legale della società aveva affermato di delegare la gestione dell'impresa a sua mamma e a suo papà; - relativamente alla domanda subordinata, se controparte avesse accettato e corrisposto le somme di cui all'avviso di addebito, avrebbe provveduto alla restituzione delle somme versate in eccesso, CP_1
come sempre avviene in questi casi. Non era in ogni caso nota la possibilità di procedere al trasferimento della contribuzione versata da una gestione separata all'altra per cui doveva essere approfondita la modalità esecutiva per procedere alla restituzione.
Conclusivamente, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria. CP_1
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e la richiesta di chiarimenti ad . All'esito, è stata rinviata per la discussione alla odierna udienza, CP_1
ove il giudice, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*******************
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.
Innanzitutto, deve rilevarsi che le pretese contributive di scaturiscono da un CP_1
unico verbale di accertamento del 16.2.2023 (doc. 3), che riportava e contestava due distinte violazioni, la prima relativa a “assenze non retribuite” che conducevano a riconoscere ai dipendenti una retribuzione inferiore a quella minima contrattuale alla quale dovevano invece essere riportati i versamenti contributivi;
una seconda avente ad oggetto l'erronea classificazione dei rapporto di lavoro in essere tra la società ed i genitori della rappresentante legale, qualificati come lavoratori subordinati anziché correttamente coadiuvanti familiari.
4 Come chiarito dalla relazione depositata dall'Ente all'esito della richiesta di chiarimenti, soltanto la prima violazione ha dato luogo all'emissione dell'avviso di addebito impugnato (doc. 1), portante la richiesta di versamento per euro 10.372,07, mentre la seconda irregolarità “ha portato all'addebito della contribuzione per la gestione commercianti con separato verbale intestato non già alla ditta ma alla sig,ra
[...]
. Parte_2
Va, allora considerato che la ricorrente – pur formalmente impugnando sia l'avviso di addebito intestato alla società (doc. 1), sia il prospetto riepilogativo dei contributi 2024 intestato a (doc. 2) - si è poi limitata in Parte_2
concreto a contestare la sola parte del verbale unico di accertamento (doc. 3) intestata ai
“rapporti di lavoro instaurati con i familiari” ma non ha in alcun modo e in alcuna parte del ricorso dedotto doglianze in relazione al primo addebito.
Ne consegue che la prima domanda svolta dalla ricorrente, nella parte in cui è volta a sentir annullare l'avviso di accertamento impugnato (doc. 1), deve essere integralmente respinta, in quanto in questa sede non ha trovato spazio alcuna contestazione sulla debenza del relativo credito.
Quanto invece al secondo addebito, relativo alla qualificazione del rapporto lavorativo di , l'ente ha chiarito espressamente che tale irregolarità è Persona_1 stata contestata con separato verbale, “n. 2023001026 del 3/3/2023”, con il quale “è stata addebitata la contribuzione come coadiuvante gestione commercianti per il sig Per_1
per il periodo 15/2/2021- 31/12/2022 (ultimo trimestre scaduto al momento della
[...] verbalizzazione) mentre nessun addebito è stato fatto per la sig.ra in quanto Per_2
CP_ già iscritta alla gestione artigiani per la propria separata e prevalente attività”.
Sebbene non sia chiaro se il verbale indicato nella relazione (che non si trova allegato alla stessa come indicato) sia poi confluito nel prospetto di riepilogo prodotto al doc. 2 e intestato a - che in effetti riporta i contributi dovuti Parte_2
anche per la posizione di , ma non fa riferimento al numero di protocollo Persona_1
riportato nella relazione amministrativa – ciò tuttavia non impedisce di esaminare l'unico motivo di doglianza sollevato da parte ricorrente in relazione alla riqualificazione del rapporto lavorativo di (padre della legale rappresentante della società) Persona_1
effettuato da , come coadiutore familiare, anziché come lavoratore subordinato. CP_1
5 Infatti, in sostanza è pacifico che a seguito del verbale unico di accertamento del
16.2.2023, sia stato qualificato da come coadiuvante familiare per Persona_1 CP_1
il periodo 15.2.2021 – 31.12.2022 e che siano stati chiesti alla ricorrente a tale titolo i relativi contributi.
Tanto chiarito, la domanda, anche sotto tale profilo, è infondata.
Occorre rilevare in termini generali che la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza di merito hanno da tempo affermato, in via consolidata, che l'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del coniuge o dei figli trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual
è il rapporto di lavoro subordinato;
ciò non esclude che talvolta le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale il ricorrente deve fornire prova rigorosa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5632 del 15/03/2006).
Come di recente ribadito, infatti, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità
e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12433 del 16/06/2015).
Per l'operatività della presunzione di gratuità della prestazione non conta che l'attività del familiare sia organizzata in forma societaria, rilevando invece che essa sia resa in ragione del rapporto di parentela, “per motivo di affetto e benevolenza” con lo scopo di migliorare le condizioni di esistenza, materiali e spirituali, del nucleo familiare.
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, si ritiene che le ricorrenti non abbiano idoneamente provato il vincolo di subordinazione atto a superare la qualificazione offerta dagli ispettori , per i quali i genitori della rappresentante legale della società, ed in CP_1
particolare , devono essere inquadrati come coadiuvanti familiari per il Persona_1
periodo di riferimento.
Infatti, deve tenersi conto che:
- In primo luogo, è incontestato che svolga Parte_2 un'altra attività a partita IVA ed in particolare sia titolare di una impresa
6 multiservizi nella quale non consta la presenza di dipendenti: è pertanto evidente che, essendo tale attività attiva, ella sia impegnata in via prevalente nella relativa gestione;
- La stessa rappresentante legale della società ha candidamente Parte_1 affermato agli ispettori, durante l'accertamento, che l'“altra impresa individuale” le “occupa parecchio tempo”, che alla ella “passa verso Pt_1
l'ora di pranzo”, che delega la gestione a suo papà e a sua mamma e che il rapporto con i dipendenti è gestito dal padre e dalla consulente del lavoro, mentre ella si limita a “visionare la situazione”;
- Tali dichiarazioni hanno evidente valore confessorio, in relazione all'effettivo ménage dell'impresa, nella quale ella risulta solo formalmente socio unico e amministratore unico, ma di fatto è coadiuvata dai genitori nella gestione e nell'amministrazione imprenditoriale;
- La ricostruzione offerta dalla ricorrente trova preciso riscontro nelle dichiarazioni rese all'epoca davanti agli ispettori da parte di , Persona_1
padre della ricorrente, e da , dipendente;
Persona_3
- Il primo ha affermato in termini inequivocabili che “questa è un'azienda familiare nella quale collaboriamo io e mia moglie” aggiungendo che “mia figlia soprattutto si occupa dell'altra ditta”….“mia figlia viene verso mezzogiorno e passa per guardare la sua attività e per mangiare con noi. Mia moglie si divide gli orari con l'altra dipendente che c'è oggi”.
- La seconda ha dichiarato che in caso di bisogno di variazione di orario, ella rivolgeva la sua richiesta al sig. o alla signora e che “sia lei Per_1 Pt_2
che il sig. organizzano il lavoro”; Per_1
- Tali dichiarazioni appaiono intrinsecamente genuine, considerato che sono state rese nell'immediatezza, senza che all'epoca vi fossero ragioni per ricostruire una versione dei fatti diversa dalla realtà, e inoltre risultano concordi tra loro, senza contraddizioni intrinseche.
- Esse corroborano quanto già affermato dalla titolare, ossia che l'impresa ha sostanzialmente natura familiare e l'apporto lavorativo del padre e, prima, anche della madre, non è di natura subordinata, ma gestoria, caratterizzato da
7 autonomia, flessibilità e interesse comune al raggiungimento dello scopo sociale.
- A ciò si aggiunga, in termini altamente significativi, che parte ricorrente, al di là del mero dato di assunzione formale, non ha fornito neppure un documento atto a confermare la natura subordinata del rapporto ed in particolare la sua onerosità;
- Nello specifico, non è stata fornita la prova dei pagamenti delle retribuzioni nei confronti degli asseriti dipendenti e Persona_1 Persona_2
nonostante tale documentazione debba essere necessariamente in possesso della datrice di lavoro (a fronte dell'obbligo di corrispondere le retribuzioni con modalità tracciabili);
- Inoltre, è del tutto inverosimile, e comunque va ancora una volta a confermare quanto già affermato in relazione alla natura familiare e solidaristica dell'impresa, che il sig. , assunto a tempo pieno e svolgente Persona_1
pacificamente le mansioni di cuoco, percepisse una retribuzione di circa “600-
700 euro”, come dal medesimo affermato.
Si ritiene che il solido quadro probatorio così descritto, derivante dall'insieme di dichiarazioni di natura confessoria rese dall'amministratrice unica davanti a pubblici ufficiali, di informazioni rese dagli altri soggetti interessati, di omissioni documentali, non possa essere scalfito dalle dichiarazioni testimoniali rese in sede processuale.
In particolare, tali dichiarazioni, oltre ad essere ingiustificatamente contrastanti con quelle rese in sede di accertamento, risultano oggettivamente inattendibili e volte con tutta evidenza a tentare di offrire una versione dei fatti più favorevole alle parti ricorrenti.
Ed infatti, in primo luogo, esse sono rilasciate da soggetti che o hanno uno stretto legame con la signora in quanto genitori ( e Parte_2 Persona_1
o sono dipendenti attualmente assunte presso ( Persona_2 Parte_1 Per_3
e che pertanto possono essere portati per ragioni affettive o lavorative ad offrire
[...]
una versione più “mite” di quella data agli ispettori, correggendo proprio gli aspetti più significativi a fini processuali;
vieppiù, va tenuto conto che il sig. e la di lui Per_1
moglie hanno un interesse personale a che il rapporto di lavoro sia qualificato come subordinato, già palesato in sede di ricorso.
8 Infatti, i ricorrenti ritengono che i permessi concessi dal Tribunale di Sorveglianza al sig. , sottoposto al regime di detenzione domiciliare, per consentirgli di Per_1
svolgere attività lavorativa, potrebbero essere revocati ove il rapporto lavorativo non fosse inquadrato come “dipendente”.
E, peraltro, tanto spiega l'effettiva ragione per cui i rapporti, con tutta evidenza inquadrabili all'interno del regime solidaristico della famiglia, siano stati qualificati come lavoro dipendente, nonostante il regime contributivo di maggiore favore previsto per i coadiutori familiari.
Non può poi rivestire significativo rilievo che i genitori abbiano iniziato a prestare attività lavorativa in favore della società quando l'amministratore unico era Parte_1
soggetto terzo rispetto alla famiglia. Infatti, come chiarito espressamente dalla relazione amministrativa, la diversa qualificazione del rapporto è stata operata dall'ente a decorrere dal 15.2.2021, quando cioè ha assunto la carica di Parte_2
amministratrice unica. Le vicende e la natura dei rapporti di lavoro anteriormente intercorsi, pertanto, restano del tutto irrilevanti, poiché è proprio il sopravvenuto mutamento della compagine sociale e la dimensione familiare assunta dall'impresa che ha comportato l'esigenza di una riqualificazione.
Alla luce delle ragioni esposte, si ritiene che anche l'ulteriore domanda avanzata dalle ricorrenti, diretta ad accertare l'illegittimità degli atti conseguenti e presupposti al verbale unico di accertamento, ancorché diversi dall'avviso di addebito, non possa trovare accoglimento.
Consegue automaticamente l'infondatezza delle successive domande proposte dalle ricorrenti, dirette a sentir da un lato accertare che nulla è dovuto a per i titoli CP_1 contestati e d'altro lato ad ottenere il rimborso di quanto eventualmente versato a tali titoli.
Parte ricorrente, in via subordinata, ha dedotto che “anche nella denegata ipotesi in cui i rapporti di lavoro di cui si tratta non dovessero essere considerati come di lavoro subordinato, l'avviso di addebito impugnato dovrebbe, comunque, essere annullato in quanto l' dovrà imputare i contributi che a già versato come CP_1 Parte_1
datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro subordinato di Persona_1
Pa come collaboratore familiare/coadiuvante. non potrà, comunque, Parte_1 essere dichiarata debitrice dell' dei contributi indicati, atteso che l'Ente CP_1
9 previdenziale li ha già incamerati in quanto versati in forza del rapporto di lavoro subordinato”.
Rispetto a tale domanda, formulata genericamente solo in parte motiva e non riprodotta nelle conclusioni, è opportuno osservare che:
- in primo luogo, la stessa mira ad ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, a fronte della necessaria compensazione tra i contributi già versati in relazione al lavoratore come lavoratore subordinato e quelli dovuti qualificandolo Persona_1
come coadiuvante familiare.
- Tuttavia, si è già detto, che l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto un altro credito dell'ente, vantato in relazione alla sola prima violazione contestata con il verbale unico di accertamento per “assenze non retribuite e differenze orarie”. Pertanto, lo stesso non può essere opposto in compensazione con crediti di diversa natura;
- invece, non è contestato che dalla riqualificazione del rapporto di lavoro di
, come operata dall'ente, discenda il diritto della parte ricorrente ad Persona_1
ottenere in restituzione i contributi versati in eccedenza in ragione della qualificazione subordinata del rapporto di lavoro, ma tale diritto non costituisce materia del contendere poiché lo stesso ne ha riconosciuto la sussistenza, pur affermando la necessità di CP_1
approfondire le modalità restitutorie.
Si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese processuali, tenuto conto non solo della peculiarità della vicenda (che vede sostanzialmente la parte ricorrente creditrice di di contributi versati in eccedenza in relazione alla parte di CP_1
verbale contestata); ma anche della difficoltosa intellegibilità del contenuto e dell'oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, per il quale è stato necessario chiedere chiarimenti ad , che rende scusabile la scelta della ricorrente di procedere alla CP_1
relativa impugnazione, pur in quanto riguardante un credito derivante da irregolarità non contestate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte da parte opponente e per l'effetto conferma integralmente l'avviso di addebito impugnato e gli atti conseguenti e presupposti;
2) Revoca la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito,
10 concessa con decreto del 14.6.2024;
3) Compensa tra le parti le spese processuali.
Savona, 21.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Laura Serra
11