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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 10.04.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5812/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
, nata il [...] a [...] e residente in [...] alla Parte_1 via Cirillo, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Del Prete e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
01.08.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 19.04.2022, alla competente Commissione medica domanda di riconoscimento del previsto requisito CP_1 sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'assegno mensile di invalidità.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis cpc, I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa viene decisa come da sentenza, del cui dispositivo è data pubblica lettura.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445-bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Occorre, poi, osservare che, ai sensi del richiamato art. 445 bis c.p.c., il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La norma prevede espressamente che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, la previsione normativa rende evidente come, nel sistema delineato dalla norma citata, l'accertamento sulla sussistenza del requisito sanitario può essere introdotto nel merito solo attraverso motivi di contestazione specifica della già esperita valutazione peritale.
Ne consegue che il ricorso può essere giudicato ammissibile solo se, e nella misura in cui, rapportandosi concretamente all'esperito procedimento per ATP, ne metta in concreta evidenza carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico giuridico.
Pertanto, i motivi di opposizione devono individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Orbene, nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, parte opponente si è limitata a descrivere l'iter processuale della fase di ATPO e ad affermare che la ricorrente si è sottoposta a risonanza magnetica dell'encefalo in data 10.06.2024, ovvero in data successiva al deposito della relazione peritale, deducendo, pertanto, che, con riferimento alla valutazione della patologia psichiatrica, sarebbe intervenuto un aggravamento tale da comportare, in base a quanto prospettato in ricorso, un'invalidità complessiva nella misura dell'89%. Tali deduzioni – inerenti esclusivamente ad un aggravamento delle condizioni di salute dell'istante – non si ritengono, tuttavia, rispondenti al canone di specificità imposto dalla legge.
Esse, a ben vedere, non contengono alcun riferimento ad eventuali errori e/o omissioni in cui sia incorso il CTU.
Ed, invero, nell'ambito del ricorso, nessuno specifico motivo di censura viene addotto rispetto alle conclusioni del CTU, avendo la parte ricorrente unicamente dedotto un aggravamento delle patologie, allegando nuova documentazione sanitaria – successiva al deposito della perizia redatta in sede di ATP – comprovante la sottoposizione all'esame diagnostico di cui sopra, senza, tuttavia, specificamente contestare la valutazione a cui è giunto il consulente nominato in sede di ATP.
Pertanto, a ben guardare, il ricorso si risolve, in sostanza, in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
in quanto tale, esso deve essere dichiarato inammissibile.
Rileva la giudicante che non possono essere acquisite né valutate le certificazioni mediche depositate dalla parte in quanto il vaglio di ammissibilità del ricorso, quale condizione dell'azione espressamente prevista dalla legge, deve necessariamente precedere la valutazione dell'aggravamento del quadro patologico ai sensi dell'art. 149 delle disposizioni di attuazione del codice di rito.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 10.04.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 10.04.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5812/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
, nata il [...] a [...] e residente in [...] alla Parte_1 via Cirillo, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Del Prete e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
01.08.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 19.04.2022, alla competente Commissione medica domanda di riconoscimento del previsto requisito CP_1 sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'assegno mensile di invalidità.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis cpc, I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa viene decisa come da sentenza, del cui dispositivo è data pubblica lettura.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445-bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Occorre, poi, osservare che, ai sensi del richiamato art. 445 bis c.p.c., il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La norma prevede espressamente che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, la previsione normativa rende evidente come, nel sistema delineato dalla norma citata, l'accertamento sulla sussistenza del requisito sanitario può essere introdotto nel merito solo attraverso motivi di contestazione specifica della già esperita valutazione peritale.
Ne consegue che il ricorso può essere giudicato ammissibile solo se, e nella misura in cui, rapportandosi concretamente all'esperito procedimento per ATP, ne metta in concreta evidenza carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico giuridico.
Pertanto, i motivi di opposizione devono individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Orbene, nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, parte opponente si è limitata a descrivere l'iter processuale della fase di ATPO e ad affermare che la ricorrente si è sottoposta a risonanza magnetica dell'encefalo in data 10.06.2024, ovvero in data successiva al deposito della relazione peritale, deducendo, pertanto, che, con riferimento alla valutazione della patologia psichiatrica, sarebbe intervenuto un aggravamento tale da comportare, in base a quanto prospettato in ricorso, un'invalidità complessiva nella misura dell'89%. Tali deduzioni – inerenti esclusivamente ad un aggravamento delle condizioni di salute dell'istante – non si ritengono, tuttavia, rispondenti al canone di specificità imposto dalla legge.
Esse, a ben vedere, non contengono alcun riferimento ad eventuali errori e/o omissioni in cui sia incorso il CTU.
Ed, invero, nell'ambito del ricorso, nessuno specifico motivo di censura viene addotto rispetto alle conclusioni del CTU, avendo la parte ricorrente unicamente dedotto un aggravamento delle patologie, allegando nuova documentazione sanitaria – successiva al deposito della perizia redatta in sede di ATP – comprovante la sottoposizione all'esame diagnostico di cui sopra, senza, tuttavia, specificamente contestare la valutazione a cui è giunto il consulente nominato in sede di ATP.
Pertanto, a ben guardare, il ricorso si risolve, in sostanza, in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
in quanto tale, esso deve essere dichiarato inammissibile.
Rileva la giudicante che non possono essere acquisite né valutate le certificazioni mediche depositate dalla parte in quanto il vaglio di ammissibilità del ricorso, quale condizione dell'azione espressamente prevista dalla legge, deve necessariamente precedere la valutazione dell'aggravamento del quadro patologico ai sensi dell'art. 149 delle disposizioni di attuazione del codice di rito.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 10.04.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico