Articolo 2 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1400
Articolo 1
Versione
11 gennaio 1957
Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'ammontare del fondo scorta e' fissato in lire 250 milioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, le norme per l'impiego del fondo scorta.

Entrata in vigore il 11 gennaio 1957