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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cessaniti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2359 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2359 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento notificato il 2.5.2025
e relativo a tari 2020 e 2021 richiesta in pagamento dal Comune di Cessaniti.
A sostegno del ricorso, notificato a controparte il 30.6.2025, ha dedotto il difetto di motivazione dell'atto per mancanza di elementi essenziali per dare contezza al contribuente delle ragioni della pretesa tributaria;
ha altresì lamentato
- l'omessa notifica dei previ atti richiamati nell'avviso qui opposto (avvisi nn. 609 e 620);
- errori di calcolo nel computo dell'imposta (cfr. pagg. 7 e ss del ricorso) nonché la mancanza del presupposto impositivo quanto all'immobile di Indirizzo_1 in quanto dato da rimessa priva di suppellettili e non abitabile, indi unità immobiliare inidonea a produrre rifiuti;
lo stesso quanto all'immobile indicato sub 4 dell'atto impositivo ove erroneamente risultano indicati n. 2 occupanti (dato indicato come erroneo); il tutto segnalato all'ente per la rettifica in autotutela, ma senza alcun esito alla richiesta in tal senso avanzata.
Quindi, dopo aver formulato le richieste istruttorie come in atti, ha instato per accogliersi il ricorso, previa sospensiva, con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Cessaniti, benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Con ordinanza del 13.11.2025 è stata accolta la richiesta formulata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 47 dlgs 546-1992.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'ente impositore (convenuto in giudizio), a fronte delle specifiche eccezioni sollevate dal ricorrente circa l'omessa notifica di previi atti, che l'avviso, invece, indica come già recapitati, avrebbe dovuto fornire la prova della rituale notifica degli atti in questione, invero prodromici rispetto al successivo avviso oggetto di impugnazione.
Detto onere probatorio non è stato assolto dall'ente che, come detto, è rimasto contumace, sicché non può che rilevarsi l'illegittimità dell'opposto avviso.
E' noto come, in materia di notifica degli atti impositivi, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria sia assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, e ciò allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo pur validamente notificato.
Ciò con la precisazione per cui è consentito al contribuente impugnare l'atto successivo al solo fine di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo ad esso prodromico, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito. La nullità (o la mancanza) della notifica del prodromico avviso di accertamento costituisce un vizio che si propaga, dunque, all'atto successivo (in questo caso l'opposta intimazione), che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata.
Le spese del giudizio, che seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'ente impositore, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna il Comune di Cessaniti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 330,00 (oltre c.u. ed accessori dovuti come per legge), con distrazione ove richiesta.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cessaniti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2359 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2359 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento notificato il 2.5.2025
e relativo a tari 2020 e 2021 richiesta in pagamento dal Comune di Cessaniti.
A sostegno del ricorso, notificato a controparte il 30.6.2025, ha dedotto il difetto di motivazione dell'atto per mancanza di elementi essenziali per dare contezza al contribuente delle ragioni della pretesa tributaria;
ha altresì lamentato
- l'omessa notifica dei previ atti richiamati nell'avviso qui opposto (avvisi nn. 609 e 620);
- errori di calcolo nel computo dell'imposta (cfr. pagg. 7 e ss del ricorso) nonché la mancanza del presupposto impositivo quanto all'immobile di Indirizzo_1 in quanto dato da rimessa priva di suppellettili e non abitabile, indi unità immobiliare inidonea a produrre rifiuti;
lo stesso quanto all'immobile indicato sub 4 dell'atto impositivo ove erroneamente risultano indicati n. 2 occupanti (dato indicato come erroneo); il tutto segnalato all'ente per la rettifica in autotutela, ma senza alcun esito alla richiesta in tal senso avanzata.
Quindi, dopo aver formulato le richieste istruttorie come in atti, ha instato per accogliersi il ricorso, previa sospensiva, con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Cessaniti, benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Con ordinanza del 13.11.2025 è stata accolta la richiesta formulata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 47 dlgs 546-1992.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'ente impositore (convenuto in giudizio), a fronte delle specifiche eccezioni sollevate dal ricorrente circa l'omessa notifica di previi atti, che l'avviso, invece, indica come già recapitati, avrebbe dovuto fornire la prova della rituale notifica degli atti in questione, invero prodromici rispetto al successivo avviso oggetto di impugnazione.
Detto onere probatorio non è stato assolto dall'ente che, come detto, è rimasto contumace, sicché non può che rilevarsi l'illegittimità dell'opposto avviso.
E' noto come, in materia di notifica degli atti impositivi, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria sia assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, e ciò allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo pur validamente notificato.
Ciò con la precisazione per cui è consentito al contribuente impugnare l'atto successivo al solo fine di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo ad esso prodromico, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito. La nullità (o la mancanza) della notifica del prodromico avviso di accertamento costituisce un vizio che si propaga, dunque, all'atto successivo (in questo caso l'opposta intimazione), che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata.
Le spese del giudizio, che seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'ente impositore, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna il Comune di Cessaniti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 330,00 (oltre c.u. ed accessori dovuti come per legge), con distrazione ove richiesta.