Art. 3.
Sugli stanziamenti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge sono riservate le somme non superiori, rispettivamente, a lire 10.000 milioni e a lire 3.300 milioni, da utilizzare per interventi nei comuni di cui all' articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 .
Nei medesimi comuni sara' altresi' utilizzata la somma di lire 10.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge.
Sugli stanziamenti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge sono riservate le somme non superiori, rispettivamente, a lire 10.000 milioni e a lire 3.300 milioni, da utilizzare per interventi nei comuni di cui all' articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 .
Nei medesimi comuni sara' altresi' utilizzata la somma di lire 10.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge.