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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 14513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14513 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GI VE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/08/2024 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Fausto Bruzzese, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 12 luglio 2024, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di VE IA in relazione ai reati di cui agli artt. 81-110-512-bis, 110-374-bis e 56-629 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14513 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/02/2025 2. Ricorre per cassazione VE GI, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che' qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, si eccepisce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione e al fine di contestare la ribadita gravità indiziaria, l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte in assenza dei gravi indizi di reato in relazione ai capi A), B), C), D), E) ed F), dal momento che la sottoposizione del ricorrente a una precedente misura di prevenzione non avrebbe potuto giustificare una sua successiva finalità di schermare la reale titolarità di propri beni, del tutto estranei, anche cronologicamente, alla manifestazione di pericolosità a suo tempo accertata. 2.2. Con il terzo motivo, la difesa censura i presupposti del reato contestato sub G) e l'inadeguatezza della relativa motivazione, non potendosi asseritamente riconoscere nelle frasi pronunciate dal ricorrente né un intento estorsivo, né un'efficacia intimidatoria. 3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto ai primi due motivi, attinenti all'utilizzabilità nell'incidente cautelare degli esiti dell'attività di captazione, si rileva l'assoluta congruità dell'apparato motivazionale posto a sostegno dell'ordinanza impugnata, per quel che concerne sia, ex post, la sussistenza del requisito dei gravi indizi ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen., sia, conseguentemente, la gravità della piattaforma investigativa in relazione alle imputazioni provvisorie in oggetto. Il Tribunale, infatti, ha correttamente posto in evidenza la indubitabile fittizietà delle intestazioni, poi riconosciuta nello stesso interrogatorio di garanzia, e la precedente sottoposizione a misura di prevenzione;
tale puntuale indicazione di pericolosità sociale risulta attualizzata da ulteriori recenti contiguità con ambienti criminali di sicuro spessore e da plurime condanne del ricorrente e dei suoi familiari, così da lasciar desumere il timore, tutt'altro che infondato, di essere nuovamente attinto da nuove misure patrimoniali e di volerle evitare (pp. 17-23). Peraltro, da un lato, i gravi indizi di reato, presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono solo all'ipotizzata esistenza di un illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, 2 né tantomeno postulano la delibazione dell'elemento soggettivo (Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, Rv. 280354-01; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv. 265127-01) e, dall'altro, ai fini della sussistenza del dolo del delitto di trasferimento fraudolento di valori, è sufficiente che - esattamente come nelle vicende per cui è processo - l'autore ne possa fondatamente temere l'emanazione di misure di prevenzione (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645-01; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764-01), senza che incidano eventuali finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di occultare la reale titolarità dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796-01). In conclusione, le censure, incentrate perlopiù su questioni specificamente relative alla possibilità di instaurare un distinto procedimento di prevenzione, muovono da un'impossibile contestazione della ricostruzione dei fatti e si rivelano, comunque, assolutamente aspecifiche, in assenza di un effettivo confronto con il concreto discorso giustificativo, come sopra sinteticamente illustrato. 3. Il terzo motivo, relativo alla contestata estorsione, risulta parimenti del tutto fattuale e oltremodo generico. Ai fini dell'affermazione di responsabilità sul punto, il Giudice per le indagini preliminari ha valorizzato, con giudizio pienamente condiviso dal Tribunale, in primo luogo le dichiarazioni della persona offesa, reputata attendibile e riscontrata da altre fonti dichiarative. D'altronde, già l'ordinanza impugnata aveva sottolineato come l'indagato non avesse sollevato specifiche censure su tali elementi, limitandosi ad opporre ad essi l'alternativa versione offerta dall'indagato. A fronte dell'ampia contestualizzazione della vicenda estorsiva (pp. 23-25, ove si evidenzia «la forza intinnidatrice della fama criminale dell'indagato» e si riportano ulteriori espressioni minatorie, ben più pregnanti di quella su cui si è focalizzato il ricorrente, quali, ad esempio, «ti taglio la gola»), le stringate deduzioni difensive si pongono, dunque, in un'ottica sterilmente confutativa. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. 3 Pur non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, non deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., poiché risulta - giusta comunicazione della Stazione Carabinieri di Anzola dell'Emilia - che l'iniziale misura è stata sostituita con gli arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza del 10 ottobre 2024 del Giudice per le indagini preliminari, eseguita il 5 novembre 2024.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Fausto Bruzzese, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 12 luglio 2024, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di VE IA in relazione ai reati di cui agli artt. 81-110-512-bis, 110-374-bis e 56-629 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14513 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/02/2025 2. Ricorre per cassazione VE GI, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che' qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, si eccepisce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione e al fine di contestare la ribadita gravità indiziaria, l'inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte in assenza dei gravi indizi di reato in relazione ai capi A), B), C), D), E) ed F), dal momento che la sottoposizione del ricorrente a una precedente misura di prevenzione non avrebbe potuto giustificare una sua successiva finalità di schermare la reale titolarità di propri beni, del tutto estranei, anche cronologicamente, alla manifestazione di pericolosità a suo tempo accertata. 2.2. Con il terzo motivo, la difesa censura i presupposti del reato contestato sub G) e l'inadeguatezza della relativa motivazione, non potendosi asseritamente riconoscere nelle frasi pronunciate dal ricorrente né un intento estorsivo, né un'efficacia intimidatoria. 3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto ai primi due motivi, attinenti all'utilizzabilità nell'incidente cautelare degli esiti dell'attività di captazione, si rileva l'assoluta congruità dell'apparato motivazionale posto a sostegno dell'ordinanza impugnata, per quel che concerne sia, ex post, la sussistenza del requisito dei gravi indizi ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen., sia, conseguentemente, la gravità della piattaforma investigativa in relazione alle imputazioni provvisorie in oggetto. Il Tribunale, infatti, ha correttamente posto in evidenza la indubitabile fittizietà delle intestazioni, poi riconosciuta nello stesso interrogatorio di garanzia, e la precedente sottoposizione a misura di prevenzione;
tale puntuale indicazione di pericolosità sociale risulta attualizzata da ulteriori recenti contiguità con ambienti criminali di sicuro spessore e da plurime condanne del ricorrente e dei suoi familiari, così da lasciar desumere il timore, tutt'altro che infondato, di essere nuovamente attinto da nuove misure patrimoniali e di volerle evitare (pp. 17-23). Peraltro, da un lato, i gravi indizi di reato, presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono solo all'ipotizzata esistenza di un illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, 2 né tantomeno postulano la delibazione dell'elemento soggettivo (Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, Rv. 280354-01; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv. 265127-01) e, dall'altro, ai fini della sussistenza del dolo del delitto di trasferimento fraudolento di valori, è sufficiente che - esattamente come nelle vicende per cui è processo - l'autore ne possa fondatamente temere l'emanazione di misure di prevenzione (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645-01; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764-01), senza che incidano eventuali finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di occultare la reale titolarità dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796-01). In conclusione, le censure, incentrate perlopiù su questioni specificamente relative alla possibilità di instaurare un distinto procedimento di prevenzione, muovono da un'impossibile contestazione della ricostruzione dei fatti e si rivelano, comunque, assolutamente aspecifiche, in assenza di un effettivo confronto con il concreto discorso giustificativo, come sopra sinteticamente illustrato. 3. Il terzo motivo, relativo alla contestata estorsione, risulta parimenti del tutto fattuale e oltremodo generico. Ai fini dell'affermazione di responsabilità sul punto, il Giudice per le indagini preliminari ha valorizzato, con giudizio pienamente condiviso dal Tribunale, in primo luogo le dichiarazioni della persona offesa, reputata attendibile e riscontrata da altre fonti dichiarative. D'altronde, già l'ordinanza impugnata aveva sottolineato come l'indagato non avesse sollevato specifiche censure su tali elementi, limitandosi ad opporre ad essi l'alternativa versione offerta dall'indagato. A fronte dell'ampia contestualizzazione della vicenda estorsiva (pp. 23-25, ove si evidenzia «la forza intinnidatrice della fama criminale dell'indagato» e si riportano ulteriori espressioni minatorie, ben più pregnanti di quella su cui si è focalizzato il ricorrente, quali, ad esempio, «ti taglio la gola»), le stringate deduzioni difensive si pongono, dunque, in un'ottica sterilmente confutativa. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. 3 Pur non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, non deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., poiché risulta - giusta comunicazione della Stazione Carabinieri di Anzola dell'Emilia - che l'iniziale misura è stata sostituita con gli arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza del 10 ottobre 2024 del Giudice per le indagini preliminari, eseguita il 5 novembre 2024.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 febbraio 2025.