Articolo 129 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 128Articolo 130
Versione
15 marzo 1969
Art. 129.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1969, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969