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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente e Relatore
BUSATO ARIANNA, Giudice
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 I S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03LL02130/2024 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnava parte ricorrente l'atto di cui in epigrafe sulla scorta di quattro motivi.
L'Ufficio resisteva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come non possa condividersi l'assunto dell'Ufficio, secondo cui la vendita del 2018 avesse carattere occasionale e non rilevasse lo stato di liquidazione della ricorrente.
In effetti "ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale d'imposta detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cosiddetto “pro rata”), occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa" (v. Cass.
Civ.,6486/2018): la società era in liquidazione dal dicembre 2015 e quindi l'attività non poteva che esser liquidatoria, con la realizzazione dell'attivo residuo (l'immobile era stato oggetto di una proposta di acquisto nel 2015, prima della liquidazione). Da ciò deriva che tale realizzo costituiva il principale volume d'affari del
2018 e che tale operazione era isolata e non programmata, nè inserita tra altre operazioni tipicamente previste dall'oggetto sociale. Non vi era quindi la finalità di realizzare un'operazione esente, ma si concludeva una vicenda patrimoniale rimasta fino ad allora sospesa per effetto della sopraggiunta liquidazione.
Il ricorso va accolto e le spese compensate pr la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente e Relatore
BUSATO ARIANNA, Giudice
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 I S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03LL02130/2024 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnava parte ricorrente l'atto di cui in epigrafe sulla scorta di quattro motivi.
L'Ufficio resisteva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come non possa condividersi l'assunto dell'Ufficio, secondo cui la vendita del 2018 avesse carattere occasionale e non rilevasse lo stato di liquidazione della ricorrente.
In effetti "ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale d'imposta detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cosiddetto “pro rata”), occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa" (v. Cass.
Civ.,6486/2018): la società era in liquidazione dal dicembre 2015 e quindi l'attività non poteva che esser liquidatoria, con la realizzazione dell'attivo residuo (l'immobile era stato oggetto di una proposta di acquisto nel 2015, prima della liquidazione). Da ciò deriva che tale realizzo costituiva il principale volume d'affari del
2018 e che tale operazione era isolata e non programmata, nè inserita tra altre operazioni tipicamente previste dall'oggetto sociale. Non vi era quindi la finalità di realizzare un'operazione esente, ma si concludeva una vicenda patrimoniale rimasta fino ad allora sospesa per effetto della sopraggiunta liquidazione.
Il ricorso va accolto e le spese compensate pr la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.