TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2369/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2369/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDO Parte_1 C.F._1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA PANEBIANCO 498 SCALA A 87100 COSENZA presso il difensore avv. ORLANDO DANIELA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO e dell'avv. MASI ROSA
( Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO C.F._3
DA FIORE 34 CATANZARO presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
CATANZARO
Nonché
Eredi del Sig. deceduto il 20.12.1952 Persona_1
deceduta il 07.01.1975 Persona_2
Eredi nato il [...] Per_3
Eredi di tutti collettivamente - convenuti - contumaci Parte_2
pagina 1 di 5
OGGETTO: Usucapione
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di godere e possedere uti dominus dai primi del 1989 i terreni siti Parte_1
nel Comune di Cerisano censiti nel catasto del medesimo Comune al fg n. 7 p.lla 78 di Ha
9.50 e fg n. 8 p.lla 78 di Ha 27.40, intestati a e a , in qualità Persona_1 Parte_2 di comproprietari, chiedeva al Tribunale di dichiarare in proprio favore l'avvenuto acquisto per usucapione dei predetti terreni, affermando altresì che dei medesimi si era occupato prima di lui, e con il medesimo animus, il padre . Persona_4
Rilevava l'attore che sin dal 1989 si occupa in via esclusiva dei terreni oggetto di causa, provvedendo personalmente ai lavori di pulizia, coltivazione, falciatura, cura degli alberi ivi esistenti, rimozione degli sfalci, pacificamente e pubblicamente apparendo quale essere l'effettivo proprietario degli stessi e senza aver mai ricevuto da alcuno richieste di rilascio o turbative nel possesso.
Sul presupposto che i due soggetti risultanti intestatari dei terreni (i MA e PE
) risultavano il primo deceduto in Cerisano nel 1952 e la seconda non Parte_2 identificabile né rintracciabile a mezzo di ricerche anagrafiche pur effettuate, l'attore proponeva la domanda di usucapione nei confronti dell' , invocando a tal Controparte_1 uopo l'applicazione dell'art. 586 c.c., il quale devolve allo Stato la proprietà dell'eredità giacente. Contestualmente, l'attore faceva istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami restando ignote l'esistenza e le generalità di eventuali eredi dei MA , PE
atteso che dalle ricerche anagrafiche effettuate risultavano prossimi congiunti di PE
la coniuge e due figli: deceduta in data 07.01.1975,
[...] Persona_2
deceduta il 06.06.1993 e nato il [...] presumibilmente anche Per_5 Per_3
questo deceduto.
Si costituiva in giudizio l , col ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato, rilevando in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva – in quanto per devolvere allo Stato la proprietà di un'eredità giacente non basta la mancata conoscenza di eredi noti ma occorre la nomina di un curatore dell'eredità per il tempo necessario ad pagina 2 di 5 accertare se effettivamente non vi siano eredi, e solo a seguito della certezza sulla loro inesistenza può trovare applicazione l'art. 586 c.c. – e in subordine chiedendo il rigetto della domanda attrice in base al disposto dell'art. 1 comma 260 della legge 296/2006, che si analizzerà in prosieguo.
Autorizzata ed eseguita la notifica per pubblici proclami, nessun erede si costituiva in giudizio e la causa veniva rinviata per l'audizione dei testi di parte attrice.
All'udienza deputata, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, va preliminarmente rigettata la domanda di estromissione dal giudizio avanzata da . Controparte_1
Proprio la norma citata dalla convenuta impone a chi intenda usucapire il compendio CP_1 di un'eredità giacente di notificare alla una dichiarazione di possesso Controparte_1
del predetto compendio, comunicazione in assenza della quale trova applicazione la norma di cui all'art. 1163 c.c..
E' evidente che la individuazione dell' quale destinataria della Controparte_1 comunicazione risultava già all'epoca fondante la competenza in subiecta materia dell' . Controparte_1
Tale competenza ha poi trovato esplicita dichiarazione normativa con l'emanazione del
Decreto Ministeriale n. 128 del 22 giugno 2022 che, sin dall'art. 1, richiama l'articolo comma
1, comma1008 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che “<la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali>>, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti di cui all'art 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate all' ”. Controparte_1
Ritenuta pertanto la legittimazione passiva della convenuta, la domanda attorea deve essere accolta per le ragioni qui di seguito esposte.
Come già rilevato, la legge 296/2006 prevede, all'art. 1 comma 260, che i soggetti in possesso di beni individuabili quali eredità giacenti devono notificare all'Agenzia del Demanio una dichiarazione di possesso nelle forme previste dal medesimo articolo.
pagina 3 di 5 In difetto di tale comunicazione, il possesso di tali beni rientra nella previsione dell'art. 1163
c.c., ed è quindi da considerarsi clandestino, a meno che il possesso almeno ventennale del bene si sia realizzato prima dell'entrata in vigore della legge ora citata.
Ebbene, nell'atto introduttivo è lo stesso attore a dichiarare di possedere i terreni dal 1989, e quindi da soli sedici anni prima dell'1.1.2007, data di entrata in vigore della legge 296/2006.
Gli esiti della espletata istruttoria orale confortano l'assunto attoreo relativo al precedente possesso esercitato da essendo emerso dalla deposizione resa dai testimoni Persona_4
escussi, della cui attendibilità non vi è allo stato motivo di dubitare.
Entrambi i testimoni hanno confermato di aver visto il padre dell'attore curare i terreni (la teste per aver vissuto nei pressi dal 1970 al 2005 ed il teste che conferma di Testimone_1 Tes_2 aver visto l curare quei terreni già allorquando viveva nella casa paterna, Persona_4
confinante con i terreni posseduti dagli , e successivamente al 1970 dopo essersi Per_4
trasferito in altro immobile distante comunque poche centinaia di metri dalla casa paterna. Il teste peraltro fa risalire il possesso dell' ai primi anni '80.) Tes_2 Parte_1
Pertanto, questo giudice ritiene che nella vicenda contenziosa odierna si sia pienamente realizzata la fattispecie normativa della successione nel possesso ex art. 1146 c.c., e che pertanto debba essere dichiarata in capo all'attore l'avvenuta usucapione dei terreni in agro di
Cerisano.
La trascrizione della sentenza non necessita di provvedimento del Tribunale, dovendo essere eseguita ad iniziativa della parte interessata nella ricorrenza dei relativi presupposti.
Appare conforme a giustizia compensare le spese processuali nei confronti degli eredi
- tenuto conto della natura della controversia e del contegno processuali degli stessi, PE non costituitisi per contrastare la pretesa attorea – e di attesa la già Controparte_1
rilevata natura della controversia e delle questioni ad essa sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa tutte respinte e disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara proprietario esclusivo, per Parte_1
intervenuta usucapione, dei terreni siti nel Comune di Cerisano censiti nel catasto del medesimo Comune al foglio n. 7, p.lla 78 di ha 9,50 e foglio n. 8 p.lla 78 di ha 27,40, intestati pagina 4 di 5 a e a . Persona_1 Parte_2
Compensa le spese di lite interamente tra le parti.
Cosenza, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2369/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDO Parte_1 C.F._1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA PANEBIANCO 498 SCALA A 87100 COSENZA presso il difensore avv. ORLANDO DANIELA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO e dell'avv. MASI ROSA
( Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO C.F._3
DA FIORE 34 CATANZARO presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
CATANZARO
Nonché
Eredi del Sig. deceduto il 20.12.1952 Persona_1
deceduta il 07.01.1975 Persona_2
Eredi nato il [...] Per_3
Eredi di tutti collettivamente - convenuti - contumaci Parte_2
pagina 1 di 5
OGGETTO: Usucapione
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di godere e possedere uti dominus dai primi del 1989 i terreni siti Parte_1
nel Comune di Cerisano censiti nel catasto del medesimo Comune al fg n. 7 p.lla 78 di Ha
9.50 e fg n. 8 p.lla 78 di Ha 27.40, intestati a e a , in qualità Persona_1 Parte_2 di comproprietari, chiedeva al Tribunale di dichiarare in proprio favore l'avvenuto acquisto per usucapione dei predetti terreni, affermando altresì che dei medesimi si era occupato prima di lui, e con il medesimo animus, il padre . Persona_4
Rilevava l'attore che sin dal 1989 si occupa in via esclusiva dei terreni oggetto di causa, provvedendo personalmente ai lavori di pulizia, coltivazione, falciatura, cura degli alberi ivi esistenti, rimozione degli sfalci, pacificamente e pubblicamente apparendo quale essere l'effettivo proprietario degli stessi e senza aver mai ricevuto da alcuno richieste di rilascio o turbative nel possesso.
Sul presupposto che i due soggetti risultanti intestatari dei terreni (i MA e PE
) risultavano il primo deceduto in Cerisano nel 1952 e la seconda non Parte_2 identificabile né rintracciabile a mezzo di ricerche anagrafiche pur effettuate, l'attore proponeva la domanda di usucapione nei confronti dell' , invocando a tal Controparte_1 uopo l'applicazione dell'art. 586 c.c., il quale devolve allo Stato la proprietà dell'eredità giacente. Contestualmente, l'attore faceva istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami restando ignote l'esistenza e le generalità di eventuali eredi dei MA , PE
atteso che dalle ricerche anagrafiche effettuate risultavano prossimi congiunti di PE
la coniuge e due figli: deceduta in data 07.01.1975,
[...] Persona_2
deceduta il 06.06.1993 e nato il [...] presumibilmente anche Per_5 Per_3
questo deceduto.
Si costituiva in giudizio l , col ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato, rilevando in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva – in quanto per devolvere allo Stato la proprietà di un'eredità giacente non basta la mancata conoscenza di eredi noti ma occorre la nomina di un curatore dell'eredità per il tempo necessario ad pagina 2 di 5 accertare se effettivamente non vi siano eredi, e solo a seguito della certezza sulla loro inesistenza può trovare applicazione l'art. 586 c.c. – e in subordine chiedendo il rigetto della domanda attrice in base al disposto dell'art. 1 comma 260 della legge 296/2006, che si analizzerà in prosieguo.
Autorizzata ed eseguita la notifica per pubblici proclami, nessun erede si costituiva in giudizio e la causa veniva rinviata per l'audizione dei testi di parte attrice.
All'udienza deputata, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, va preliminarmente rigettata la domanda di estromissione dal giudizio avanzata da . Controparte_1
Proprio la norma citata dalla convenuta impone a chi intenda usucapire il compendio CP_1 di un'eredità giacente di notificare alla una dichiarazione di possesso Controparte_1
del predetto compendio, comunicazione in assenza della quale trova applicazione la norma di cui all'art. 1163 c.c..
E' evidente che la individuazione dell' quale destinataria della Controparte_1 comunicazione risultava già all'epoca fondante la competenza in subiecta materia dell' . Controparte_1
Tale competenza ha poi trovato esplicita dichiarazione normativa con l'emanazione del
Decreto Ministeriale n. 128 del 22 giugno 2022 che, sin dall'art. 1, richiama l'articolo comma
1, comma1008 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che “<la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali>>, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti di cui all'art 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate all' ”. Controparte_1
Ritenuta pertanto la legittimazione passiva della convenuta, la domanda attorea deve essere accolta per le ragioni qui di seguito esposte.
Come già rilevato, la legge 296/2006 prevede, all'art. 1 comma 260, che i soggetti in possesso di beni individuabili quali eredità giacenti devono notificare all'Agenzia del Demanio una dichiarazione di possesso nelle forme previste dal medesimo articolo.
pagina 3 di 5 In difetto di tale comunicazione, il possesso di tali beni rientra nella previsione dell'art. 1163
c.c., ed è quindi da considerarsi clandestino, a meno che il possesso almeno ventennale del bene si sia realizzato prima dell'entrata in vigore della legge ora citata.
Ebbene, nell'atto introduttivo è lo stesso attore a dichiarare di possedere i terreni dal 1989, e quindi da soli sedici anni prima dell'1.1.2007, data di entrata in vigore della legge 296/2006.
Gli esiti della espletata istruttoria orale confortano l'assunto attoreo relativo al precedente possesso esercitato da essendo emerso dalla deposizione resa dai testimoni Persona_4
escussi, della cui attendibilità non vi è allo stato motivo di dubitare.
Entrambi i testimoni hanno confermato di aver visto il padre dell'attore curare i terreni (la teste per aver vissuto nei pressi dal 1970 al 2005 ed il teste che conferma di Testimone_1 Tes_2 aver visto l curare quei terreni già allorquando viveva nella casa paterna, Persona_4
confinante con i terreni posseduti dagli , e successivamente al 1970 dopo essersi Per_4
trasferito in altro immobile distante comunque poche centinaia di metri dalla casa paterna. Il teste peraltro fa risalire il possesso dell' ai primi anni '80.) Tes_2 Parte_1
Pertanto, questo giudice ritiene che nella vicenda contenziosa odierna si sia pienamente realizzata la fattispecie normativa della successione nel possesso ex art. 1146 c.c., e che pertanto debba essere dichiarata in capo all'attore l'avvenuta usucapione dei terreni in agro di
Cerisano.
La trascrizione della sentenza non necessita di provvedimento del Tribunale, dovendo essere eseguita ad iniziativa della parte interessata nella ricorrenza dei relativi presupposti.
Appare conforme a giustizia compensare le spese processuali nei confronti degli eredi
- tenuto conto della natura della controversia e del contegno processuali degli stessi, PE non costituitisi per contrastare la pretesa attorea – e di attesa la già Controparte_1
rilevata natura della controversia e delle questioni ad essa sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa tutte respinte e disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara proprietario esclusivo, per Parte_1
intervenuta usucapione, dei terreni siti nel Comune di Cerisano censiti nel catasto del medesimo Comune al foglio n. 7, p.lla 78 di ha 9,50 e foglio n. 8 p.lla 78 di ha 27,40, intestati pagina 4 di 5 a e a . Persona_1 Parte_2
Compensa le spese di lite interamente tra le parti.
Cosenza, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 5 di 5