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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3650/2024 R.G
Tribunale di Busto Arsizio
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/04/2025 osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato IA SE Re ha citato in giudizio Immobiliare Re Marcello
s.r.l. per accertare e dichiarare l'invalidità delle delibere assembleari assunte nel corso dell'assemblea dei soci del giorno 8 luglio 2024 relative alla determinazione dell'emolumento in euro 18.000,00 previsto per l'amministratore nonché del relativo accantonamento per una quota pari al 20% per trattamento di fine mandato e per l'effetto ha chiesto l'annullamento della delibera e in subordine la riduzione dell'emolumento.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la Immobiliare Re Marcello s.r.l. contestando in fatto e in diritto la domanda di parte attrice e concludendo per il rigetto della domanda.
In sede di verifiche preliminari è stato sottoposto alle parti il tema della competenza del Tribunale di Busto
Arsizio a decidere della controversia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 d.lgs. 168/2003 così come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012 n.1.
Parte attrice, nella prima memoria integrativa, ha chiesto che il Tribunale dichiari la propria incompetenza per essere competente a decidere della presente controversia il Tribunale di Milano Sezione Specializzata delle
Imprese.
Parte convenuta, nella prima memoria integrativa, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'incompetenza del
Giudice adito e la rimessione della causa innanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata delle imprese.
Quest'ultima poi, nella seconda memoria integrativa, ha formulato eccezione di litispendenza in quanto è pendente innanzi al Tribunale di Milano, Sezione Imprese una causa avente stessa causa petendi e stesso petitum di quella oggetto del presente giudizio.
Alla prima udienza di trattazione il giudice ha riservato la decisione sulla questione di competenza.
La suddetta controversia rientra nella competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Milano.
Occorre rammentare che, per effetto dell'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, è stata ampliata la competenza delle sezioni specializzate denominate “Tribunali delle Imprese”, introdotte con il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
Le suddette sezioni specializzate sono attualmente competenti a trattare determinati tipi di controversie riguardanti vari modelli societari, ivi comprese le società a responsabilità limitata.
L'art. 3 del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede la competenza per materia del Tribunale delle imprese con riferimento alle controversie aventi ad oggetto i rapporti societari nelle quali rientrano le vertenze riguardanti la validità di una delibera assembleare.
Dunque, la domanda avrebbe dovuto essere promossa dinnanzi al Tribunale delle Imprese di Milano.
Si precisa poi che non viene in rilievo nel caso di specie una questione di litispendenza.
Il fenomeno della litispendenza e l'operatività del principio della prevenzione, di cui all'art. 39 c.p.c., sono configurabili con riferimento a procedimenti pendenti dinanzi a giudici parimenti muniti di competenza (Cass.
14557/2004), circostanza non sussistente nel caso di specie in cui l'unico Tribunale competente a decidere sull'impugnazione della delibera assembleare della società convenuta è il Tribunale delle Imprese di Milano.
Pagina 1 Dunque, la causa in esame avrebbe dovuto essere radicata dinnanzi al Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di imprese ove il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese (Corte Cost., sentenza n. 379 del 2007) e, per quanto la decisione sulla competenza debba oggi essere pronunciata con ordinanza, la stessa richiede pronuncia sulle spese in quanto appare conclusiva di una fase del giudizio, così come lo era in precedenza la sentenza dichiarativa della incompetenza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 agosto 2001, n. 10911).
Le spese di lite nel caso di specie possono essere integralmente compensate tra le parti alla luce del rilievo d'ufficio della questione di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da IA SE Re nei confronti di Immobiliare Re Marcello s.r.l. così provvede:
a) dichiara l'incompetenza a decidere in merito alla domanda formulata da IA SE Re del Tribunale di
Busto Arsizio rientrando la presente controversia nella competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa istituita presso il Tribunale di Milano, ove il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Busto Arsizio, 08/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
Pagina 2
Tribunale di Busto Arsizio
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/04/2025 osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato IA SE Re ha citato in giudizio Immobiliare Re Marcello
s.r.l. per accertare e dichiarare l'invalidità delle delibere assembleari assunte nel corso dell'assemblea dei soci del giorno 8 luglio 2024 relative alla determinazione dell'emolumento in euro 18.000,00 previsto per l'amministratore nonché del relativo accantonamento per una quota pari al 20% per trattamento di fine mandato e per l'effetto ha chiesto l'annullamento della delibera e in subordine la riduzione dell'emolumento.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la Immobiliare Re Marcello s.r.l. contestando in fatto e in diritto la domanda di parte attrice e concludendo per il rigetto della domanda.
In sede di verifiche preliminari è stato sottoposto alle parti il tema della competenza del Tribunale di Busto
Arsizio a decidere della controversia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 d.lgs. 168/2003 così come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012 n.1.
Parte attrice, nella prima memoria integrativa, ha chiesto che il Tribunale dichiari la propria incompetenza per essere competente a decidere della presente controversia il Tribunale di Milano Sezione Specializzata delle
Imprese.
Parte convenuta, nella prima memoria integrativa, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'incompetenza del
Giudice adito e la rimessione della causa innanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata delle imprese.
Quest'ultima poi, nella seconda memoria integrativa, ha formulato eccezione di litispendenza in quanto è pendente innanzi al Tribunale di Milano, Sezione Imprese una causa avente stessa causa petendi e stesso petitum di quella oggetto del presente giudizio.
Alla prima udienza di trattazione il giudice ha riservato la decisione sulla questione di competenza.
La suddetta controversia rientra nella competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Milano.
Occorre rammentare che, per effetto dell'art. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, è stata ampliata la competenza delle sezioni specializzate denominate “Tribunali delle Imprese”, introdotte con il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
Le suddette sezioni specializzate sono attualmente competenti a trattare determinati tipi di controversie riguardanti vari modelli societari, ivi comprese le società a responsabilità limitata.
L'art. 3 del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede la competenza per materia del Tribunale delle imprese con riferimento alle controversie aventi ad oggetto i rapporti societari nelle quali rientrano le vertenze riguardanti la validità di una delibera assembleare.
Dunque, la domanda avrebbe dovuto essere promossa dinnanzi al Tribunale delle Imprese di Milano.
Si precisa poi che non viene in rilievo nel caso di specie una questione di litispendenza.
Il fenomeno della litispendenza e l'operatività del principio della prevenzione, di cui all'art. 39 c.p.c., sono configurabili con riferimento a procedimenti pendenti dinanzi a giudici parimenti muniti di competenza (Cass.
14557/2004), circostanza non sussistente nel caso di specie in cui l'unico Tribunale competente a decidere sull'impugnazione della delibera assembleare della società convenuta è il Tribunale delle Imprese di Milano.
Pagina 1 Dunque, la causa in esame avrebbe dovuto essere radicata dinnanzi al Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di imprese ove il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese (Corte Cost., sentenza n. 379 del 2007) e, per quanto la decisione sulla competenza debba oggi essere pronunciata con ordinanza, la stessa richiede pronuncia sulle spese in quanto appare conclusiva di una fase del giudizio, così come lo era in precedenza la sentenza dichiarativa della incompetenza (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 agosto 2001, n. 10911).
Le spese di lite nel caso di specie possono essere integralmente compensate tra le parti alla luce del rilievo d'ufficio della questione di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da IA SE Re nei confronti di Immobiliare Re Marcello s.r.l. così provvede:
a) dichiara l'incompetenza a decidere in merito alla domanda formulata da IA SE Re del Tribunale di
Busto Arsizio rientrando la presente controversia nella competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa istituita presso il Tribunale di Milano, ove il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Busto Arsizio, 08/04/2025
Il Giudice
Carlo Barile
Pagina 2