Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il giudice unico, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 145 dell'anno 2024, avente per oggetto: appello,
TRA
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luca Tatullo, appellante E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 appellata – non costituita NONCHE'
(c.f. e p.i ) Controparte_2 P.IVA_2 altra appellata – non costituita All'udienza cartolare del 11.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
• rilevato che il , con ricorso depositato telematicamente in data 10.01.2024, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1503/23, pronunziata dal Giudice di Pace di Pt_1 in data 29.06.2023, con la quale era stata accolta l'opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 proposta da avverso la cartella di pagamento n. 10620210010667112000 Controparte_1 notificatale dall' , con cui veniva richiesto il pagamento Controparte_2 della somma di € 318,28 (comprensivi di oneri di riscossione e diritti di notifica) a titolo di sanzione amministrativa per contravvenzione al codice della strada;
lamentava l'appellante l'errata valutazione delle prove della notifica del verbale ed errata interpretazione delle norme sul procedimento di notifica;
• rilevato che gli appellati in epigrafe indicati non si costituivano nel presente procedimento di appello;
• ritenuta l'ammissibilità dell'appello, proposto con ricorso, in quanto il giudizio di primo grado è stato promosso ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, avendo parte opponente sostenuto che il verbale di contestazione della sanzione amministrativa non le era stato notificato e che, pertanto, la cartella opposta costituiva il primo atto con il quale era venuta a conoscenza della sanzione irrogata;
trattasi, pertanto, di un'opposizione c.d. recuperatoria, alla quale trova applicazione la disposizione innanzi citata, che prevede che il rito da seguire sia quello del lavoro e, pertanto, anche l'appello avverso la sentenza di primo grado deve essere proposto con ricorso (cfr. Cass. n. 22094/2019, la quale ha affermato che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del Codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 d.lg. n.
150/2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del Codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”; cfr. anche Cass. n. 21153/2021, la quale ha affermato che “il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011,
• ritenuto che l'appello proposto dal sia fondato, in quanto: a) in primo Parte_1 grado la proponeva opposizione alla cartella di pagamento innanzi indicata, CP_1 eccependo: 1) che il verbale di accertamento della sanzione, su cui si fondava la cartella di pagamento, non le era stato mai notificato;
2) in via subordinata la prescrizione della cartella
(rectius della sanzione); b) il primo giudice ha annullato la cartella opposta, affermando che
“[…] Nel caso in esame, dalla documentazione in atti si evince che il verbale è stato spedito con raccomandata A.R. in data 20.06.2017 con la conseguenza che i termini per la compiuta giacenza scadevano in data 01.07.2017 e la raccomandata invece in data 30.06.2017 veniva invece restituita al mittente per compiuta giacenza con la conseguenza che la ricorrente non aveva potuto ritirare l'atto notificato e non ha avuto la possibilità di venire a conoscenza del verbale prodromico. […]”; c) a differenza di quanto osservato dal primo giudice, dall'esame della documentazione prodotta dal in primo grado, emerge che il verbale Parte_1 di contestazione di violazione del codice della strada prodromico alla cartella opposta (verbale n. K8669) veniva notificato alla per posta e dall'avviso di ricevimento del CP_1 19.06.2017 emerge che l'agente postale, per mancanza temporanea del destinatario all'indirizzo, immetteva avviso nella cassetta della corrispondenza, il plico veniva depositato presso l'ufficio e veniva spedita la prescritta comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 78458852953-1; dallo stesso avviso emerge il mancato ritiro del plico nel termine di dieci giorni, con data e timbro del 30.06.2017; dall'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) emerge che la stessa era spedita con raccomandata del 19.06.2017 e che perveniva all'indirizzo del destinatario il 20.06.2017 e che, per temporanea assenza del destinatario, assenza, rifiuto, inidoneità di ogni altra persona abilitata, veniva immesso avviso in cassetta;
d) l'art. 8 l. n. 890/1982, nella formulazione vigente alla data di notifica del verbale innanzi indicato, prevedeva quanto segue: “Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione. La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione. [La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.]. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso”; e) nel caso di specie, pertanto, ai sensi della disposizione appena citata, la notifica del verbale si è perfezionata il 29.06.2017, con il decorso del termine di dieci giorni decorrenti dalla spedizione, con raccomandata, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), vale a dire dalla data del 19.06.2017; f) pertanto, il verbale di contestazione della contravvenzione, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente in primo grado e dal primo giudice con la sentenza impugnata, è stato ritualmente notificato;
g) in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'opposizione deve essere rigettata, osservandosi che la
, non costituendosi nel presente grado di giudizio, non ha riproposto ai sensi dell'art. CP_1 346 c.p.c. l'accezione di prescrizione sollevata con l'opposizione proposta in primo grado ed evidentemente ritenuta assorbita dal primo giudice;
• ritenuto che la deve essere condannata a rifondere al le spese del CP_1 Parte_1 doppio grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , così provvede: Parte_1 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma l'impugnata sentenza e rigetta l'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1
b) condanna a pagare al le spese di lite del giudizio di primo Controparte_1 Parte_1 grado, che liquida in € 346,00 per compensi, oltre accessori di legge. c) condanna a pagare al le spese di lite del presente grado di Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in € 91,50 per esborsi ed in € 462,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 09.06.2025
Il giudice dott. Remo Lisco