Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 25/06/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00859/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 859 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
a) della comunicazione della Prefettura di Siracusa prot. -OMISSIS-con la quale è stata respinta la richiesta di revoca del decreto del Prefetto di Siracusa prot.-OMISSIS-di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente a carico di --OMISSIS-;
b) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui in particolare l’informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa del -OMISSIS-, gli atti cautelari e gli accertamenti istruttori relativi ai provvedimenti adottati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio -OMISSIS- il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, in data -OMISSIS-a mezzo dei CC della Stazione di Rosolini, riceveva la notifica del decreto di divieto detenzioni armi e munizioni emesso dal Prefetto di Siracusa prot. n. -OMISSIS-.
Il provvedimento si fondava su una nota della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- del -OMISSIS- che proponeva l’adozione del divieto a seguito di una querela presentata dalla ex moglie del ricorrente per presunti atti persecutori e minacce poste in essere con l’uso delle armi, nonché per maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, nonché su una nota del --OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa che riferiva come lo stesso -OMISSIS- fosse stato deferito per omessa custodia delle armi.
Conseguentemente la Questura di Siracusa con nota del -OMISSIS- gli comunicava il rigetto della richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia e contestuale rilascio per uso sportivo, essendo il ricorrente un tiratore sportivo regolarmente iscritto alla FITAV – Federazione Italiana Tiro a Volo.
Successivamente, con riferimento alla segnalazione della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- di cui alla nota n. -OMISSIS- interveniva l’ordinanza di archiviazione ex art. 409 c.p.p. del -OMISSIS- del GIP del Tribunale di Siracusa, mentre con riferimento alla nota n. -OMISSIS-del --OMISSIS- del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa interveniva la sentenza irrevocabile di assoluzione del Tribunale di Siracusa n. -OMISSIS-.
In data -OMISSIS- giusto apposito verbale di acquisizione, i suddetti documenti venivano prodotti dal ricorrente alla Stazione Carabinieri di Rosolini quale atto propedeutico tendente a ottenere la revoca del provvedimento prefettizio e il successivo rilascio della licenza.
In data -OMISSIS---OMISSIS-presentava formale istanza di revoca del decreto del Prefetto del -OMISSIS-.
In assenza di esito della detta istanza, in data -OMISSIS- il ricorrente presentava presso il competente Commissariato di P.S. di Pachino istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e della licenza di porto d’armi per il tiro a volo.
Perdurando il silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente presentava formale accesso alla documentazione amministrativa al fine di conoscere lo stato del procedimento tendente a ottenere la chiesta revoca del provvedimento prefettizio.
In data -OMISSIS- si provvedeva inoltre a trasmettere alla Direzione Centrale della Polizia Criminale la richiesta di verifica e cancellazione delle iscrizioni e dei dati conservati nel CED.
Con pec del -OMISSIS- la Prefettura di Siracusa trasmetteva la nota prot. -OMISSIS-con la quale respingeva la richiesta di revoca.
Successivamente, la stessa Prefettura riscontrava la richiesta di accesso documentale e con nota prot. n.-OMISSIS-trasmetteva la relazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa.
Con ricorso notificato e depositato il 24.4.-OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato il siffatto diniego, affidandosi alle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 TULPS. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
Assume il ricorrente che la Prefettura di Siracusa nel decreto con cui è stato disposto il divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente a suo carico ha motivato e giustificato la sua emanazione richiamando espressamente:
a) la nota n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- -OMISSIS- ha proposto l’adozione del provvedimento ex art. 39 TULPS a seguito di querela presentata dalla ex moglie, domiciliata in quel Comune, per presunti atti persecutori e minacce poste in essere con l’uso delle armi, nonché per maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (artt. 612,612 bis e 572 c.p.);
b) la nota n. -OMISSIS-del --OMISSIS-, con la quale il Comado Provinciale dei Carabinieri di Siracusa ha comunicato che il ricorrente in data -OMISSIS- era stato deferito alla A.G. per presunta omessa custodia delle armi ex art. 20 L.110/1975.
A fronte di tali segnalazioni sono tuttavia successivamente intervenute:
a) Ordinanza di archiviazione del -OMISSIS- del GIP del Tribunale di Siracusa ex art. 409 c.p.p. in relazione alla querela del -OMISSIS- di cui alla nota n.-OMISSIS- della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (MI);
b) Sentenza irrevocabile di assoluzione n. -OMISSIS-del Tribunale di Siracusa in relazione al deferimento per omessa custodia delle armi di cui alla nota n. -OMISSIS-del --OMISSIS- del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa.
Ciononostante, il provvedimento impugnato ha rappresentato l’impossibilità di accogliere l’istanza di revoca, poiché “dall’ulteriore istruttoria esperita, non sono emersi elementi positivi di novità che consentano di mutare il giudizio di inaffidabilità posto a base del provvedimento prefettizio”.
Tale ulteriore istruttoria sarebbe riferibile alla nota del Comando Provinciale dei Carabinieri del -OMISSIS-, alla quale la Prefettura si sarebbe sostanzialmente conformata.
L’ordinanza di archiviazione del Tribunale di Siracusa -OMISSIS- del -OMISSIS-, contrariamente a quanto indicato dal Comando CC di Siracusa, laddove si assume che “comunque il reato è stato commesso”, stabilisce che “ritenuto che conformemente con quanto affermato dal PM, le condotte integrate non possono configurare il delitto di atti persecutori né altri illeciti penali…..omissis…rilevato che oltre alle condotte sopra descritte, non sono stati prospettati ulteriori comportamenti minacciosi, ingiuriosi o gratuitamente vessatori tali da integrare il reato di atti persecutori…omissis; ritenuto dunque che non sussistono gli elementi strutturali del reato di cui all’art. 612 bis c.p., né sono configurabili altre fattispecie penali…omissis.
Analogamente, per il deferimento per omessa custodia d’armi, la medesima nota nulla riferisce in ordine alla sentenza irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste” del Tribunale di Siracusa n. -OMISSIS-.
Quanto alle altre risultanze della banca dati del Ministero dell’Interno elencate nella informativa del Comando CC del -OMISSIS-, evidenzia il ricorrente che le segnalazioni del -OMISSIS- siano tutte precedenti alla informativa dello stesso Comando Provinciale CC di Siracusa N. -OMISSIS-, nella quale testualmente si legge come il ricorrente sia “persona di buona condotta morale e civile” e che così conclude: “…gli elementi sin qui acquisiti non si ritengono sufficienti a delineare in maniera nitida i contorni della vicenda ed a supportare convenientemente una richiesta di emissione di decreto di divieto di detenzione armi a carico di --OMISSIS-”.
A conferma della irrilevanza delle suddette segnalazioni, il ricorrente ha evidenziato come sia stato ininterrottamente titolare dal 1997 al 2021 (oltre 30 anni) del porto d’armi per uso caccia e tiro.
In ogni caso:
1) quanto alla segnalazione del -OMISSIS-la stessa afferisce a lesioni personali ex art. 590 c.p.(non 582 c.p.) a seguito di incidente stradale per le quali il Pretore di Modica con sentenza n. -OMISSIS- ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta remissione di querela;
2) quanto alla segnalazione del -OMISSIS-, la stessa nota dei CC del -OMISSIS- riporta come il procedimento sia stato archiviato dalla Pretura di Siracusa il -OMISSIS- perché il fatto non costituisce reato;
3) quanto alla segnalazione del -OMISSIS-, la stessa si riferisce al medesimo incidente di cui alla sentenza del Pretore di Modica sopra riportata;
4) quanto alla segnalazione del -OMISSIS-, la stessa nota dei CC del -OMISSIS- riporta come il procedimento sia stato archiviato dal Tribunale di Siracusa il -OMISSIS-. In ogni caso lo stesso rientra, come detto, nelle valutazioni assolutamente positive, all’epoca, dello stesso Comando CC di Siracusa di cui all’informativa del -OMISSIS-, che non hanno mai impedito il rilascio della licenza.
5) quanto infine alla segnalazione del -OMISSIS-, la stessa è oggetto dell’ordinanza di archiviazione del GIP del Tribunale di Siracusa del -OMISSIS- ordinanza richiamata anche dal Comando CC e nella quale chiaramente si attesta come non sia configurabile qualsivoglia fattispecie di reato.
2) Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, abnormità e ingiustizia manifesta.
Assume il ricorrente che secondo il novellato art. 43, comma 2, T.U.L.P.S., come modificato dal D.lgs. n. 104/2018, non incorre nel divieto di detenzione un soggetto pur condannato per reati di violenza quali rapina, lesioni e minacce che abbia ottenuto la riabilitazione.
Tenuto conto del nuovo quadro normativo, meno rigido, quindi, un soggetto condannato e riabilitato per i reati di cui sopra può oggi ottenere il porto d’armi, di guisa che sarebbe incomprensibile la ragione per la quale non possa legittimamente detenerle colui il quale non solo non abbia mai riportato alcuna condanna - e quindi risulti “incensurato” -, ma, al contrario, sia stato accertato, con motivata archiviazione e con sentenza di assoluzione con formula piena, l’assoluta infondatezza degli addebiti mossigli.
Si è costituita l’Amministrazione assumendo l’infondatezza del ricorso sia per la discrezionalità di un provvedimento volto alla revoca di un precedente diniego, sia per l’insussistenza di un obbligo di dare riscontro al richiesto riesame.
All’Udienza camerale del 21.5.-OMISSIS-, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Sussistendone i presupposti e avendo dato avviso alle parti, il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato ha denegato la revoca del divieto di detenzione armi, con la seguente espressa motivazione: “dall’ulteriore istruttoria esperita, non sono emersi elementi positivi di novità che consentano di mutare il giudizio di inaffidabilità posto a base del provvedimento prefettizio”.
In linea di principio, questo Tribunale (cfr., ex multis, TAR AN, I, 16.8.2023, n. 2534; 24.11.2021, n. 3483; 28/12/2020, n. 3584), ha precisato «che nel nostro ordinamento non esistono posizioni di diritto soggettivo con riguardo alle situazioni di detenzione e porto d’armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all' art. 699 c.p. e all' art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110 (T.A.R. Umbria, Perugia , sez. I , 30/07/2019, n. 425; T.A.R. Basilicata, Potenza , sez. I , 28/06/2019, n. 514; T.A.R. Piemonte, Torino , sez. II , 08/04/2016, n. 434; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I , 27/10/2014, n. 993; Consiglio di Stato , sez. III , 14/09/2011 , n. 5132 ).
«Il porto d'armi, in particolare, non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un’eccezione al generale divieto di detenere armi, e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 19/02/2019, n.338).
«Da tale assunto, secondo giurisprudenza consolidata, discende un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione procedente nel valutare la sussistenza (o meno) dei requisiti di buona condotta e di affidamento nel non abuso delle armi che, ai sensi dell’art. 43 co. 2 T.U.L.P.S., può legittimare il diniego (o anche la revoca) della chiesta licenza di polizia.
«D'altronde, come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, fatta propria da questa Sezione, il potere di revoca o di diniego della licenza di porto di fucile non persegue finalità sanzionatorie, ma solo cautelari in quanto preordinate alla prevenzione di possibili abusi a tutela della privata e pubblica incolumità, ritenendosi, infatti, non necessario un obiettivo ed accertato abuso, quanto, invece, sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare la non affidabilità dell’interessato nell’uso delle armi (cfr T.A.R. Sicilia, AN, sez. IV, 1 giugno 2020, n. 1250 e, sempre sez. IV, 26 luglio 2018, n. 1597; in tal stesso la giurisprudenza prevalente: Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2011 n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016 n. 3687; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13/10/2016, n. 4709, T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 03/06/2016, n. 479, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 04/04/2016, n. 361, T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 27/11/2014, n. 583).
«È stato ribadito, al riguardo, che il giudizio di non affidabilità è possibile anche qualora non siano state pronunciate sentenze penali di condanna, essendo all’uopo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (T.A.R. Lombardia, Brescia sez. II, 20/08/2019, n.753; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 04/06/2019, n. 159; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 09/07/2019, n. 793).
«Pertanto, nel caso di specie, a nulla rileva che a carico del ricorrente non vi siano condanne, né che la normativa speciale richiamata in materia di sanzioni preveda la semplice sanzione amministrativa pecuniaria anziché la revoca, non essendo preclusa in alcun modo la valutazione discrezionale in ordine all’affidabilità dell’interessato, la cui ritenuta insussistenza ben può giustificare il sequestro preventivo impugnato (espressamente contemplato dall’art. 39 T.U.L.P.S.), quale possibile e legittima valutazione avanzata, volta al reiterarsi di un fatto oltre che illecito, anche pericoloso.
«Si tratta, in particolare, di un giudizio prognostico che può fondarsi anche sul mero sospetto o comunque su indizi ed elementi negativi, sia pure irrilevanti sotto il profilo penale, che attengono al complesso della condotta di vita del soggetto interessato, purché lo stesso giudizio sia supportato da un’adeguata istruttoria che confluisca in un’adeguata motivazione».
A fronte di due ipotesi di reato, risoltesi sotto il profilo penale con esito favorevole al ricorrente, la motivazione del provvedimento non appare idonea a fondare le ragioni dell’amministrazione, neanche per relationem, non essendo indicato quali siano gli elementi istruttori dai quali trarre le ragioni trasfuse nel provvedimento avversato.
E invero, lo stesso ricorso fonda le proprie ragioni su ipotesi motivazionali ricondotte ipoteticamente al parere del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa del -OMISSIS-, laddove, in presenza di alcune diverse circostanze, viene tra l’altro sconfessata, pur a fronte di un motivato decreto di archiviazione, l’insussistenza del reato di cui all’art. 612 bis comma 2 c.p..
L’assenza, comunque, di alcun espresso riferimento motivazionale determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento, poiché non chiarisce a quale delle ipotesi elencate (o se a tutte e il perché, vista anche la datazione di alcune di esse) lo stesso intende riferirsi.
Invero, proprio il rappresentato ampio potere discrezionale dell’Amministrazione richiede, come chiarito, una volta esercitato come nel caso di specie, l’adeguatezza della motivazione, invero insussistente.
Consegue l’accoglimento della censura e, quindi, del ricorso, facendo obbligo all’Amministrazione di ripronunciarsi entro sessanta giorni, con adeguata motivazione.
Le spese del giudizio in ragione della natura interpretativa delle questioni delibate possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui alla parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 21 maggio -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.