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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/06/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 53/2025, avente per oggetto “indennità di maternità”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti ROSARIO Parte_1 C.F._1
GIOMMARRESI e SIMONA D'IZZIA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 23/1/2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
, allegando: Controparte_1
- di essere stata assunta, con contratto a termine dal 1.12.2023 al 31.1.2024, poi prorogato sino al 31.05.2024, in qualità di assistente amministrativo per 18 ore settimanali presso l'Istituto di
Istruzione Superiore "MEDARDO ROSSO";
- di essere stata interdetta dal lavoro per complicazione della gravidanza, nel periodo dal
1.2.2024 al 4.8.2024, per effetto del provvedimento del 2.2.2024 dell'ASP di Ragusa, emesso a seguito di accertamenti sanitari che riscontravano le condizioni soggettive e patologiche di cui alla lettera a) ex art. 17 comma 2 del d. lgs. 151/2001; - di avere inutilmente diffidato l'amministrazione a corrisponderle l'indennità di maternità, che non le è più stata pagata dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
La ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 24 d.lgs.vo n. 151/2001, che riconosce espressamente il prolungamento del godimento dell'indennità di maternità, nei casi in cui cessi o si risolva il rapporto di lavoro durante il periodo del congedo per maternità.
A comprova dell'illegittimo operato dell'Istituto Medardo Rosso, la ricorrente ha dedotto di avere stipulato un altro contratto individuale di lavoro a tempo determinato, sempre in qualità di “assistente amministrativo”, con l'Istituto comprensivo Robbiate, avente decorrenza dal
29/11/2024 e cessazione al 23/12/2024, per 36 ore settimanali di servizio e che correttamente, tale Istituto, a differenza del primo, le ha riconosciuto l'indennità giornaliera di cui all'art. 24 del D.Lvo 151/2001 dal 24/12/2024 al 03/01/2025 (stante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio dal 04/10/2024 al 03/01/2025). Assumendo pertanto di avere diritto all'indennità in parola per i mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Istituto Medardo Rosso e fino all'assunzione presso l'Istituto di Robbiate, Pt_1
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di maternità per contratto fuori nomina, in relazione ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
- per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti a corrispondere alla ricorrente la predetta indennità di maternità; - in via subordinata, ridurre l'importo richiesto per il periodo ritenuto di spettanza della ricorrente, secondo i criteri ritenuti congrui, e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti a corrispondere gli importi riconosciuti;
- in via ulteriormente subordinata, risarcire tutti i danni patiti, ad ogni titolo, da quantificarsi in corso di causa e/o da liquidarsi in via equitativa dal giudice;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1
contestando la tempestività della richiesta di indennità fuori nomina da parte della ricorrente, in quanto a suo dire, la richiesta “è tardiva e non soddisfa i requisiti normativi richiesti”, essendo stata presentata il 3.6.2024 e la normativa richiedendo “la sussistenza di un rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda di indennità”.
2. L'odierna controversia si iscrive nel quadro normativo delineato dagli artt. 57 e 24 del decreto legislativo n. 151/2001.
2 L'art. 57 cit. (Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni) stabilisce che
“Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici
e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro”.
L'art. 24 (Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico) dispone a sua volta che “L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17”. Tra le ipotesi richiamate tramite rinvio all'art. 54, figura anche quella di “risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine” (art. 54, comma 3, lett. c).
Stante il tenore dell'art. 57, è da escludere che sussista litisconsorzio con l in quanto CP_2
proprio tale norma prevede che, in caso di lavoratori pubblici a tempo determinato, la corresponsione dell'indennità di maternità, ove spettante, è a carico del datore di lavoro pubblico e non dell'Istituto previdenziale (in tal senso v. Cass. 6.12.2002, n. 17400).
3. Tanto premesso, deve osservarsi che le sopra citate disposizioni smentiscono l'assunto del convenuto, secondo cui il beneficio dell'indennità sarebbe subordinato alla continuità CP_1
del rapporto (cfr. pag. 3 della memoria difensiva), il legislatore avendo espressamente previsto il prolungamento del trattamento di maternità anche dopo la risoluzione del rapporto.
Del resto, l'amministrazione non nega nemmeno quanto dedotto dalla ricorrente e cioè che in relazione ad altro contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con l'Istituto di Robbiate,
l'indennità di maternità le sia stata corrisposta anche dopo la cessazione del rapporto.
4. Infondata appare anche l'eccezione di tardività della domanda. Il rapporto di lavoro con l'Istituto Medardo Rosso è cessato il 31.5.2024 e la ricorrente ha fatto domanda di indennità di
3 maternità fuori nomina sin dal 3.6.2024. Non risulta peraltro che la normativa preveda un termine, entro il quale tale indennità debba essere richiesta e la disciplina appare piuttosto contemplare un automatismo, visto che l'art. 24 cit. stabilisce che “L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro”, tanto facendo presumere semplicemente una continuità dell'erogazione nelle ipotesi, come quella odierna, in cui è pacifico che l'indennità fosse stata pagata già in pendenza del rapporto a tempo determinato.
Inoltre, in linea generale la disciplina sul trattamento del congedo per maternità non prevede termini di presentazione della domanda e l'art. 21 d.lgs.vo n. 151/2001 si limita a disporre che
“Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto”.
Nel caso -come quello dell'odierna ricorrente- della estensione del divieto, l'art. 17 d.lgs.vo cit. semplicemente prevede che essa sia disposta dalla direzione territoriale del lavoro.
Solo per l'esercizio del diritto di congedo di paternità è previsto che il padre comunichi in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo (art. 17).
La domanda attorea merita pertanto accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti del , ogni
[...] Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente l'indennità di maternità per i mesi da giugno a novembre 2024 compresi;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
4 fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
Lecco, 4 giugno 2025.
5
Il Giudice Federica Trovò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 53/2025, avente per oggetto “indennità di maternità”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio degli Avv.ti ROSARIO Parte_1 C.F._1
GIOMMARRESI e SIMONA D'IZZIA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 23/1/2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
, allegando: Controparte_1
- di essere stata assunta, con contratto a termine dal 1.12.2023 al 31.1.2024, poi prorogato sino al 31.05.2024, in qualità di assistente amministrativo per 18 ore settimanali presso l'Istituto di
Istruzione Superiore "MEDARDO ROSSO";
- di essere stata interdetta dal lavoro per complicazione della gravidanza, nel periodo dal
1.2.2024 al 4.8.2024, per effetto del provvedimento del 2.2.2024 dell'ASP di Ragusa, emesso a seguito di accertamenti sanitari che riscontravano le condizioni soggettive e patologiche di cui alla lettera a) ex art. 17 comma 2 del d. lgs. 151/2001; - di avere inutilmente diffidato l'amministrazione a corrisponderle l'indennità di maternità, che non le è più stata pagata dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
La ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 24 d.lgs.vo n. 151/2001, che riconosce espressamente il prolungamento del godimento dell'indennità di maternità, nei casi in cui cessi o si risolva il rapporto di lavoro durante il periodo del congedo per maternità.
A comprova dell'illegittimo operato dell'Istituto Medardo Rosso, la ricorrente ha dedotto di avere stipulato un altro contratto individuale di lavoro a tempo determinato, sempre in qualità di “assistente amministrativo”, con l'Istituto comprensivo Robbiate, avente decorrenza dal
29/11/2024 e cessazione al 23/12/2024, per 36 ore settimanali di servizio e che correttamente, tale Istituto, a differenza del primo, le ha riconosciuto l'indennità giornaliera di cui all'art. 24 del D.Lvo 151/2001 dal 24/12/2024 al 03/01/2025 (stante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio dal 04/10/2024 al 03/01/2025). Assumendo pertanto di avere diritto all'indennità in parola per i mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Istituto Medardo Rosso e fino all'assunzione presso l'Istituto di Robbiate, Pt_1
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di maternità per contratto fuori nomina, in relazione ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
- per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti a corrispondere alla ricorrente la predetta indennità di maternità; - in via subordinata, ridurre l'importo richiesto per il periodo ritenuto di spettanza della ricorrente, secondo i criteri ritenuti congrui, e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti a corrispondere gli importi riconosciuti;
- in via ulteriormente subordinata, risarcire tutti i danni patiti, ad ogni titolo, da quantificarsi in corso di causa e/o da liquidarsi in via equitativa dal giudice;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1
contestando la tempestività della richiesta di indennità fuori nomina da parte della ricorrente, in quanto a suo dire, la richiesta “è tardiva e non soddisfa i requisiti normativi richiesti”, essendo stata presentata il 3.6.2024 e la normativa richiedendo “la sussistenza di un rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda di indennità”.
2. L'odierna controversia si iscrive nel quadro normativo delineato dagli artt. 57 e 24 del decreto legislativo n. 151/2001.
2 L'art. 57 cit. (Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni) stabilisce che
“Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici
e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro”.
L'art. 24 (Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico) dispone a sua volta che “L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17”. Tra le ipotesi richiamate tramite rinvio all'art. 54, figura anche quella di “risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine” (art. 54, comma 3, lett. c).
Stante il tenore dell'art. 57, è da escludere che sussista litisconsorzio con l in quanto CP_2
proprio tale norma prevede che, in caso di lavoratori pubblici a tempo determinato, la corresponsione dell'indennità di maternità, ove spettante, è a carico del datore di lavoro pubblico e non dell'Istituto previdenziale (in tal senso v. Cass. 6.12.2002, n. 17400).
3. Tanto premesso, deve osservarsi che le sopra citate disposizioni smentiscono l'assunto del convenuto, secondo cui il beneficio dell'indennità sarebbe subordinato alla continuità CP_1
del rapporto (cfr. pag. 3 della memoria difensiva), il legislatore avendo espressamente previsto il prolungamento del trattamento di maternità anche dopo la risoluzione del rapporto.
Del resto, l'amministrazione non nega nemmeno quanto dedotto dalla ricorrente e cioè che in relazione ad altro contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con l'Istituto di Robbiate,
l'indennità di maternità le sia stata corrisposta anche dopo la cessazione del rapporto.
4. Infondata appare anche l'eccezione di tardività della domanda. Il rapporto di lavoro con l'Istituto Medardo Rosso è cessato il 31.5.2024 e la ricorrente ha fatto domanda di indennità di
3 maternità fuori nomina sin dal 3.6.2024. Non risulta peraltro che la normativa preveda un termine, entro il quale tale indennità debba essere richiesta e la disciplina appare piuttosto contemplare un automatismo, visto che l'art. 24 cit. stabilisce che “L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro”, tanto facendo presumere semplicemente una continuità dell'erogazione nelle ipotesi, come quella odierna, in cui è pacifico che l'indennità fosse stata pagata già in pendenza del rapporto a tempo determinato.
Inoltre, in linea generale la disciplina sul trattamento del congedo per maternità non prevede termini di presentazione della domanda e l'art. 21 d.lgs.vo n. 151/2001 si limita a disporre che
“Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto”.
Nel caso -come quello dell'odierna ricorrente- della estensione del divieto, l'art. 17 d.lgs.vo cit. semplicemente prevede che essa sia disposta dalla direzione territoriale del lavoro.
Solo per l'esercizio del diritto di congedo di paternità è previsto che il padre comunichi in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo (art. 17).
La domanda attorea merita pertanto accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti del , ogni
[...] Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente l'indennità di maternità per i mesi da giugno a novembre 2024 compresi;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
4 fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
Lecco, 4 giugno 2025.
5
Il Giudice Federica Trovò