Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 30 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) in [...] [...] C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. ANDRIUOLO JUSI;
matrimonio celebrato in CESENATICO il 18/09/2011 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice deSInato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) Dichiarare la separazione delle parti unite con matrimonio concordatario contratto in Cesenatico (FC) in data 18/09/2011, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 37, P. 2, Serie A, anno 2011, prescrivendo all'Ufficiale competente la relativa annotazione.
2) Dare atto che la casa coniugale sita in Gatteo (FC), Via Rigossa Sinistra n. 41 int.
6, in comproprietà tra i ricorrenti, verrà assegnata alla Sig.ra la Controparte_1 quale vi vivrà unitamente ai figli e . Per_1 Per_2
1
3) Dichiarare che i figli minori saranno collocati in via prevalente presso la madre e affidati in via condivisa a entrambi i genitori.
4) Dichiarare che ciascun genitore si impegnerà a collaborare in modo sincero e solidale con l'altro genitore, secondo i principi di correttezza e buona fede, affinché siano rispettati i provvedimenti dettati in favore della prole, garantendo il pieno ed effettivo rispetto dei minori alla bigenitorialità e il diritto dei minori a mantenere in modo SInificativo i rapporti con ciascun genitore e i nonni e parenti di entrambi i rami genitoriali. I genitori si impegnano a mantenere un rapporto di collaborazione sereno e stabile, cercando di agevolare l'uno ovvero l'altro nell'esercizio del rispettivo diritto di visita, sempre compatibilmente alle eSIenze ed alla necessità dei minori e preferendo il padre ovvero la madre, in caso di impossibilità a rimanere con i figli durante i giorni in cui sono affidati a loro. I genitori si impegnano, altresì, a modificare – eventualmente – anche i giorni di visita così come stabiliti nel calendario contenuto nel presente accordo nel caso di eSIenze lavorative improrogabili ed immodificabili, e solo per gli stessi motivi a cambiare i giorni di permanenza presso le proprie residenze. L'esercizio della responsabilità genitoriale è svolto da entrambi i genitori, quindi le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore presso cui il minore si troverà nel momento in cui la decisione dovrà essere assunta, mentre per quelle di maggior interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute, saranno assunte solo di comune accordo tra i coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
5) Dichiarare che in virtù di quanto scritto sopra, al padre sarà consentito vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dei figli minori e al loro stato di salute e comunque le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere i figli due sere a settimana (individuate, salvo diverso accordo, nel mercoledì e venerdì) dalle ore 16:30 alla mattina seguente del sabato quando riaccompagnerà a casa e CP_2
a scuola. Per_1
Nella giornata del mercoledì il padre terrà con sé i figli dalle ore 16:30 alle ore 21:00. 6) Dichiarare che i figli trascorreranno alternativamente con i genitori le festività del Natale e del Capodanno (dalle ore 10,00 del 23.12 alle ore 10,00 del 30.12 o dal
2 30.12 al 06.01-stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua alternando, negli anni, la Pasqua e la Pasquetta;
l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8 Dicembre, 1° Novembre, 25 Aprile, 1° Maggio etc.). L'alternanza verrà iniziata dalla madre salvo diverso accordo tra le parti per i rispettivi impegni lavorativi. Si stabilisce, che i giorni di esercizio di visita potranno essere modificati o saltati solo ed esclusivamente per motivi improrogabili. Resta inteso che il padre potrà vedere i figli, con preavviso di almeno un giorno, quando lo vorrà, sempre compatibilmente allo stato di salute e agli impegni scolastici e sportivi dei figli. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà rimanere con i figli quindici giorni anche non consecutivi che verranno comunicati all'altro, di anno in anno, entro il 20 maggio, allorquando ciascuno comunicherà all'altro genitore i momenti ed i luoghi di vacanza ovvero gli eventuali cambiamenti che necessitano nel calendario ordinario.
7) Stabilire che ciascun genitore potrà trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva. Il compleanno, invece, dei figli verrà trascorso con i genitori suddividendo il momento della cena e del pranzo ad anni alternati, qualora non vi sia la auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori.
8) Stabilire che le parti, in caso di difficoltà ad assumere in armonia decisioni e/o scelte nell'interesse dei minori dichiarano sin da ora la propria disponibilità a farsi coadiuvare da un professionista da loro scelto.
9) Dichiarare che entrambi i genitori danno il proprio assenso al rilascio del passaporto per i minori.
10) Stabilire che il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), da corrispondersi tramite R.I.D. in favore di entro e non oltre il 15 di ogni mese. Tale somma Controparte_1 sarà rivalutabile secondo gli indici Istat. Tale somma è stata individuata per la disponibilità pomeridiana del ad Parte_1 occuparsi dei figli e anche in considerazione della decisione del SI. di Parte_1 far percepire alla SI.ra l'intero assegno universale;
qualora, per CP_1 qualsiasi ragione, indipendentemente dalla motivazione sottostante, l'assegno universale ad oggi calcolato in € 230,00 per ogni genitore, dovesse diminuire di importo o essere eliminato e/o sostituito, il si impegna a versare alla Parte_1
senza necessità di ricorrere nuovamente al Giudice, la somma ulteriore CP_1 mancante per raggiungere un contributo paterno pari ad € 500,00 mensili. 11) Stabilire che il SI. contribuirà nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie sostenute per i figli e come individuate nel protocollo del Tribunale di Forlì in uso al momento della firma del presente atto oltre al 50% di una eventuale baby-sitter necessaria qualora entrambi i genitori fossero impossibilitati nella cura dei minori per motivi di lavoro o di salute.
3 12) Stabilire che in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, WhatsApp, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta entro i dieci giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro dieci giorni dall'esibizione del documento di spesa.
13) Dare atto che il SI. , nato a [...] il Parte_1
26/03/1983, C.F.: , quale elemento funzionale e CodiceFiscale_3 indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale si impegna, entro 40 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a cedere e trasferire senza corrispettivo di denaro alla SI.ra , nata a [...] il Controparte_1
25/06/1975, C.F.: , che accetta, la proprietà del 50% CodiceFiscale_4 dell'immobile sito in 47043 Gatteo (FC), Via Rigossa Sinistra n. 41 int. 6, individuato nel Catasto Urbano di detto Comune al fg. 8, part. 732, sub 1, Cat. C/6, classe 2, cons. 18 mq. e foglio 8, part. 732, sub 15, Cat. A/3, classe 4, cons. 4,0 vani. La SI.ra si farà carico per intero, accollandoselo, del pagamento Controparte_1 del mutuo residuo. 14) Dare atto che i ricorrenti dichiarano reciprocamente di essere dotati di capacità lavorativa e di essere economicamente autosufficienti, quindi di non avere nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa. PRENDE ATTO Che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENATICO (N. 37, P. 2, Serie A, anno 2011). Forlì, 18/06/2025 Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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